Sentenza 27 settembre 2005
Massime • 1
La violazione delle condizioni di deposito temporaneo dei rifiuti presso lo stabilimento di produzione non configura un reato proprio a carico del titolare dell'impresa o del responsabile dell'ente, data la regola generale in materia ambientale della delegabilità di funzioni all'interno dell'organizzazione d'impresa e l'ipotizzabilità del concorso nel reato, ma definisce l'ambito di responsabilità per l'applicazione della normativa di cui all'art. 51 D.Lgs. n. 22 del 1997, che coincide con l'attività di produzione di beni e servizi organizzata sotto forma di impresa, individuale o societaria o gestita in via istituzionale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/09/2005, n. 36831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36831 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 27/09/2005
Dott. SILVESTRI GI - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 939
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TURONE Giuliano - Consigliere - N. 017618/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) OR NI N. IL 09/07/1937;
avverso SENTENZA del 12.01.2005 TRIB. SEZ. DIST. di BORGO VALSUGANA;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il procedimento;
udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. TURONE GIULIANO;
Udito il P.G. in persona del Dott. FEBBRARO Giuseppe, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. OLEANDRI Stefano, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza 12 gennaio 2005 il Tribunale di Trento, sez. distaccata di Borgo Valsugana, dichiarava IO GI colpevole dei reati di cui agli artt. 81, 650 c.p., nonché 51, comma 2, decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, (per avere, in qualità di responsabile dell'abbandono effettuato un abbandono incontrollato di rifiuti speciali in violazione dell'art. 14, comma 1, del citato D.L.vo, nonché per non avere ottemperato all'ordinanza sindacale che imponeva lo sgombero di quanto depositato;
in Carzano, fino al 29 ottobre 2002) e lo condannava alla pena complessiva di euro 1.800 di ammenda. Contro la sentenza proponeva ricorso IO GI. Con i primi due motivi di ricorso, sostanzialmente coincidenti, il ricorrente eccepisce che l'art. 51 comma 2 del citato decreto legislativo riguarda esclusivamente i titolari delle imprese alle quali i depositi incontrollati di rifiuti siano riconducibili, laddove esso ricorrente - indicato come autore materiale del deposito - non ha alcuna qualifica di "titolare di impresa", posto che il legale rappresentante delle due imprese interessate, nel caso di specie, al deposito di rifiuti non è lui, bensì sua moglie. Con il terzo motivo il ricorrente eccepisce il difetto di motivazione relativamente alla prova dell'avvenuto deposito e dell'autore materiale dello stesso.
Il primo motivo di ricorso (di cui il secondo motivo è una mera ripetizione) è infondato.
Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3^, sentenza n. 11951 del 14/07/1999, Bonomelli, CED-215520), la norma di cui all'art. 51 secondo comma del D.L.vo 1997 n. 22, che pone a carico del titolare dell'impresa e del responsabile dell'ente l'obbligo del rispetto delle condizioni del deposito temporaneo dei propri rifiuti presso lo stabilimento di produzione, non prevede un reato proprio, considerata la regola della delegabilità della responsabilità penale in materia ambientale e l'ipotizzabilità del concorso nel reato, ma definisce l'ambito della responsabilità per l'applicazione della normativa, facendolo coincidere con l'attività di produzione di beni e servizi organizzata sotto forma di impresa, individuale o societaria o gestita in via istituzionale. Ed invero il sistema della responsabilità penale risultante dall'adozione dei vari criteri integrati, che coprono l'intero campo del concorso nel reato, risulta ispirato ai principi di concretezza e di effettività, col rifiuto di qualsiasi soluzione puramente formale ed astratta. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto argomentato in fatto a fronte di una motivazione pertinente e sufficiente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2005