Cass. pen., sez. I, sentenza 27/09/2005, n. 36831
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Sentenza 27 settembre 2005

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La violazione delle condizioni di deposito temporaneo dei rifiuti presso lo stabilimento di produzione non configura un reato proprio a carico del titolare dell'impresa o del responsabile dell'ente, data la regola generale in materia ambientale della delegabilità di funzioni all'interno dell'organizzazione d'impresa e l'ipotizzabilità del concorso nel reato, ma definisce l'ambito di responsabilità per l'applicazione della normativa di cui all'art. 51 D.Lgs. n. 22 del 1997, che coincide con l'attività di produzione di beni e servizi organizzata sotto forma di impresa, individuale o societaria o gestita in via istituzionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 27/09/2005, n. 36831
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 36831
    Data del deposito : 27 settembre 2005

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