Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/06/1999, n. 5718
CASS
Sentenza 10 giugno 1999

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In materia di licenziamenti collettivi per riduzione del personale, l'art. 5 della legge n. 223 del 1991 (sul quale è intervenuta la sentenza di rigetto della Corte costituzionale n. 268 del 1994 che contiene importanti affermazioni in merito alla "procedimentalizzazione" dell'esercizio del potere imprenditoriale di recesso) deve essere interpretato nel senso che il datore di lavoro, una volta definiti e giustificati gli ambiti spaziali e/o delle singole lavorazioni o settori produttivi entro cui operare la scelta dei lavoratori da porre in mobilità, ha la facoltà - da esercitare previo accordo con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 4, comma secondo, della stessa legge n. 223 - di privilegiare ai cosiddetti "criteri sociali" (anzianità e carichi di famiglia) il criterio delle "esigenze tecnico - produttive ed organizzative". Tali esigenze possono, quindi, giustificare una specifica e più ristretta localizzazione della scelta ovvero la predeterminazione di una serie di graduatorie che, con carattere di generalità, accorpino mansioni identiche od omogenee in ragione della loro maggiore o minore fungibilità, essendo innegabile che la salvaguardia del rapporto lavorativo dei dipendenti con specifici profili professionali (difficilmente riscontrabili nel mercato del lavoro) è spesso elemento decisivo per la riuscita dei processi di ristrutturazione e riconversione produttiva.

In tema di licenziamenti collettivi, la lettera della disposizione di cui all'art. 4, comma nono, della legge n. 223 del 1991 e la sua "ratio" - che è quella di rendere visibile e, quindi controllabile dalle organizzazioni sindacali (e tramite queste dai singoli lavoratori) la correttezza del datore di lavoro in relazione alle modalità di applicazione dei criteri di scelta - portano a ritenere che la comunicazione del recesso al singolo lavoratore e quella all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente (e alla Commissione regionale dell'impiego e alle Associazioni di categoria) hanno, rispettivamente, contenuto e finalità differenti. La prima comunicazione, infatti, per la sua validità deve essere soltanto redatta in forma scritta e contenere unicamente la notizia del recesso, senza che risulti necessaria alcuna motivazione; la "contestuale" comunicazione all'Ufficio regionale del lavoro, invece, deve includere "l'elenco dei lavoratori collocati in mobilità, con l'indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell'età, del carico di famiglia", nonché "la puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'art. 5, comma primo" della stessa legge.

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  • 1Il criterio “guida” nei licenziamenti collettivi: le esigenze tecnico organizzative e produttive
    Lavinia Francesconi · https://www.diritto.it/ · 21 marzo 2016

  • 2Sui licenziamenti collettivi e l’individuazione dei lavoratori (Cass. n. 25365/2013)
    Rinaldi Manuela · https://www.diritto.it/ · 29 novembre 2013

    1. Premessa Nella decisione del 12 novembre 2013 n. 25365 la Corte di Cassazione ha precisato, ricordando precedenti sul tema (1) che, in tema di licenziamenti collettivi per riduzione di personale, ai fini della determinazione dell'ambito di attuazione nonché al fine di individuare i lavoratori da licenziare, occorre prendere in considerazione il numero di tutti i dipendenti dell'azienda, non valendo a ridurre il numero dei soggetti da valutare il semplice ridimensionamento o anche la soppressione di un reparto. Ciò in quanto la riduzione di personale può essere limitata agli addetti a tale reparto solamente quando sia costoro che gli addetti agli altri reparti dell'azienda abbiano …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/06/1999, n. 5718
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5718
Data del deposito : 10 giugno 1999

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