Sentenza 10 giugno 1999
Massime • 2
In materia di licenziamenti collettivi per riduzione del personale, l'art. 5 della legge n. 223 del 1991 (sul quale è intervenuta la sentenza di rigetto della Corte costituzionale n. 268 del 1994 che contiene importanti affermazioni in merito alla "procedimentalizzazione" dell'esercizio del potere imprenditoriale di recesso) deve essere interpretato nel senso che il datore di lavoro, una volta definiti e giustificati gli ambiti spaziali e/o delle singole lavorazioni o settori produttivi entro cui operare la scelta dei lavoratori da porre in mobilità, ha la facoltà - da esercitare previo accordo con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 4, comma secondo, della stessa legge n. 223 - di privilegiare ai cosiddetti "criteri sociali" (anzianità e carichi di famiglia) il criterio delle "esigenze tecnico - produttive ed organizzative". Tali esigenze possono, quindi, giustificare una specifica e più ristretta localizzazione della scelta ovvero la predeterminazione di una serie di graduatorie che, con carattere di generalità, accorpino mansioni identiche od omogenee in ragione della loro maggiore o minore fungibilità, essendo innegabile che la salvaguardia del rapporto lavorativo dei dipendenti con specifici profili professionali (difficilmente riscontrabili nel mercato del lavoro) è spesso elemento decisivo per la riuscita dei processi di ristrutturazione e riconversione produttiva.
In tema di licenziamenti collettivi, la lettera della disposizione di cui all'art. 4, comma nono, della legge n. 223 del 1991 e la sua "ratio" - che è quella di rendere visibile e, quindi controllabile dalle organizzazioni sindacali (e tramite queste dai singoli lavoratori) la correttezza del datore di lavoro in relazione alle modalità di applicazione dei criteri di scelta - portano a ritenere che la comunicazione del recesso al singolo lavoratore e quella all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente (e alla Commissione regionale dell'impiego e alle Associazioni di categoria) hanno, rispettivamente, contenuto e finalità differenti. La prima comunicazione, infatti, per la sua validità deve essere soltanto redatta in forma scritta e contenere unicamente la notizia del recesso, senza che risulti necessaria alcuna motivazione; la "contestuale" comunicazione all'Ufficio regionale del lavoro, invece, deve includere "l'elenco dei lavoratori collocati in mobilità, con l'indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell'età, del carico di famiglia", nonché "la puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'art. 5, comma primo" della stessa legge.
Commentari • 2
- 1. Il criterio “guida” nei licenziamenti collettivi: le esigenze tecnico organizzative e produttiveLavinia Francesconi · https://www.diritto.it/ · 21 marzo 2016
- 2. Sui licenziamenti collettivi e l’individuazione dei lavoratori (Cass. n. 25365/2013)Rinaldi Manuela · https://www.diritto.it/ · 29 novembre 2013
1. Premessa Nella decisione del 12 novembre 2013 n. 25365 la Corte di Cassazione ha precisato, ricordando precedenti sul tema (1) che, in tema di licenziamenti collettivi per riduzione di personale, ai fini della determinazione dell'ambito di attuazione nonché al fine di individuare i lavoratori da licenziare, occorre prendere in considerazione il numero di tutti i dipendenti dell'azienda, non valendo a ridurre il numero dei soggetti da valutare il semplice ridimensionamento o anche la soppressione di un reparto. Ciò in quanto la riduzione di personale può essere limitata agli addetti a tale reparto solamente quando sia costoro che gli addetti agli altri reparti dell'azienda abbiano …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/06/1999, n. 5718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5718 |
| Data del deposito : | 10 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Sergio. LANNI - Presidente -
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Consigliere -
Dott. Luciano VIGOLO - Consigliere -
Dott. Guido VIDIRI - rel. Consigliere
Dott. Raffaele FOGLIA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LL HE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ZANARDELL presso lo studio dell'avvocato, GIUSEPPE GIULIO ROMEO, rappresent difeso dall'avvocato POMPEO RIVIECCIO, giusta procura a margine del di appello;
- ricorr contro
CEDIT SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA V.LE MAZZINI 134 sc.B presso lo stu SANTIS e da ultimo d'ufficio presso CANC.CORTE CASSAZ., rappresent difesa dall'avvocato ITALICO PERLINI, giusta delega in atti;
- controricorr avverso la sentenza n. 285/97 del Tribunale di CASSINO, deposita 30/04/97 R.G.N.3081/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica .udienza del 09 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito l'Avvocato RIVIECCIO, udito l'avvocato PERLINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Alessandro CARNEVALI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso depositato in data 10 ottobre 1992 EL RC premesso che aveva lavorato alle dipendenze della s.p.a. DI EC con mansioni di operaio addetto al reparto smalteria e che maggio gli era stato comunicato il preavviso di risoluzione del rappo lavoro dal 30 maggio e con collocamento in mobilità dal 1 giug esecuzione della procedura di cui agli artt. 4 e ss. l. 23 luglio 19 223, chiedeva al Pretore della sede distaccata di Arce che v dichiarato nullo, inefficace e comunque illegittimo il licenziament inosservanza dei criteri legali e convenzionali con consegue reintegra nonché con risarcimento dei danni e rifusione delle spe lite. Assumeva a sostegno della sua domanda che era stato violato non il disposto dell'art. 5 della suddetta legge n. 223 del 1991, avendo ricorrente l'età di 47 anni ed a carico moglie e due figlie, ma l'accordo sindacale 21 maggio 1992 nella parte in cui pre l'individuazione prioritaria dei lavoratori da collocare in mobilita quelli in possesso dei requisiti per il prepensionamento. Aggiungeva che la società stava procedendo a nuove assunzioni.
Dopo la costituzione della società, che rivendicava la legittimita suo operato, il Pretore con sentenza del 30 aprile 1997 rigetta ricorso, compensando interamente tra le parti le spese del giu evidenziando in primo luogo come il criterio prioritario prepensionamento non poteva ritenersi assoluto ed esclusivo, sia in alla lettera dell'accordo sindacale sia in base alla considerazio diritto che, in tal senso opinando, l'accordo sarebbe stato da rit nullo per violazione dell'art. 5 l. n. 223 del 1991, i cui criteri p essere integrati o specificati dalla contrattazione sindacale m sostituiti, e meno che mai con un criterio unico facente riferime determinate posizioni soggettive dei lavoratori, cosa che trasform l'accordo sui criteri di scelta dei licenziandi in una scelta conc dei singoli lavoratori, in tal modo preindividuati sia pure per relat A seguito di gravame del RCcilli, il Tribunale di Cassino con se del 30 aprile 1997 rigettava l'appello e compensava interamente t parti le spese del giudizio. Nel pervenire a tale conclusione il Tri riteneva in primo luogo infondato l'assunto dell'appellante second l'accordo sindacale del 21 maggio 1992 doveva essere dichiarato null primo giudice per costituire un "accordo fotografia" sui nominativ lavoratori prescelti dal DIt secondo suoi criteri soggettivi. Ed i a prescindere dalla circostanza che si era in presenza di una domanda non proposta in primo grado, l'infondatezza della eccezione del AR era stata motivatamente dimostrata dal primo giudice, che aveva e appunto la natura di "accordo fotografia" del contestato a sindacale,,- che aveva invece proceduto ad un contemperamento fra i c legali ed il criterio convenzionale finalizzato alla salvaguardia quanto compatibile con le esigenze organizzative e produttive dell'i ~ di quelle posizioni lavorative non in possesso dei requisiti per ot benefici compensativi della perdita del lavoro. Inoltre il Pretore esaminato dettagliatamente la graduatoria predisposta dal datore di nonché l'elenco - pur tardivamente formulato dal lavoratore nelle autorizzate - dei compagni di lavoro del RCcilli assuntamente pre in violazione dei criteri di legge e della contrattazione sindacale. Anche l'ulteriore censura dell'appellante diretta a far valere la nu del licenziamento collettivo per la mancata preventiva comunicazio lavoratore "della riduzione aziendale e la conseguente soppression posto di lavoro occupato dal singolo lavoratore" non poteva t accoglimento. Ed invero, tale argomentazione, del resto proposta anch per la prima volta in sede di gravame, risultava priva di pregio p nel testo della legge non si rinveniva la specifica previsione d nullità come quella evidenziata dal RCcilli, perché il co dell'art. 4, prevedeva per il dipendente la sola comunicazione per is del recesso nei termini del preavviso mentre la comunicazione nei t contemplati dall'art. 4, comma 9, della legge n. 223 del 1991 effettuata solo nei confronti dell'Ufficio regionale del lavoro e massima occupazione, della Commissione regionale per l'impiego e Associazioni di categoria. La violazione di tali regole veniv sanzionata alla stregua del disposto del comma 3 dell'art. 5 della le 223 del 1991.
Precisava infine il Tribunale che il RCcilli non aveva fornito prova sull'assunzione di nuovi lavoratori da parte della società ne ricorso al lavoro straordinario da parte delle stessa, in quanto a ad una prova testimoniale sul punto della controparte, il AR aveva rinunciato espressamente alla prova contraria nonché alla ric di esibizione dei libri paga e matricola sicché tale condotta prec ogni potere istruttorio del giudice.
Avverso tale sentenza EL RCcilli propone ricorso per cassa affidato ad un duplice motivo. Resiste con controricorso la s.p.a. Ce MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia la nullità della imp sentenza sostenendo che detta sentenza, in violazione di quanto di dall'art. 277 c.p.c. in relazione all'art. 359 c.p.c. , non s pronunziata su tutte le questioni sollevate con l'atto di gravame rip invece pedissequamente le argomentazioni del primo giudice e non così ragione dell'infondatezza delle critiche sollevate da ricorrente.
Il motivo è privo di fondamento e, pertanto, va rigettato. Va premesso che, allorquando lamenti una mancata pronunzia da part giudice d'appello su alcune delle domande o eccezioni sollevat precedente giudizio di merito, il ricorrente è tenuto a precisar ragione del principio dell'autonomia e dell'autosufficienza del ricor cassazione, in cosa detta omissione si concretizzi, e cioè ad indica maniera chiara quali domande o eccezioni non siano state esaminat giudice.
Per quanto riguarda la censura che investe la sentenza imp addebitandole di avere integralmente recepito la decisione del giudice è sufficiente al fine di evidenziarne l'infondatezza, ric che la motivazione della sentenza per relationem è legittima quan giudice d'appello, richiamando nella sua pronuncia gli elementi esse della motivazione della sentenza di primo grado, non si limiti a propri ma altresì confuti - come è avvenuto nel caso di specie censure contro di essi formulate (cfr. tra le altre : Cass. 15 fe 1996 n. 1156; Cass. 21 novembre 1995 n. 12035).
2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione della legge del 1991 sotto numerosi versanti. In particolare sostiene che il Tri non aveva motivato sulla dedotta nullità dell'accordo sindacale d maggio 1992 ne' aveva, a fronte di una specifica lamentela al rigua verificato se il ridimensionamento era stato effettivo e se sussiste nesso di causalità fra il detto ridimensionamento ed il s licenziamento , e ciò al fine di indagare sulla legittimità del re comparando la posizione personale di ogni lavoratore licenziato, che presentare situazioni atte a giustificare la conservazione del pos lavoro, come appunto nel caso di esso RCcilli, invalido per e infortunato durante il lavoro proprio nello stabilimento DI EC. Aggiunge il ricorrente che il Tribunale aveva mostra ritenere che l'onere della prova sul criterio di scelta dei lavorato licenziare incombesse sul lavoratore mentre detto onere gravava sul di lavoro insieme con quello di dimostrare il rispetto del princip correttezza e buona fede e di avere provveduto alle comunicazioni di comma 9 dell'art. 4 della legge n. 223 del 1991, comunicazioni ch potevano concretizzare una clausola vuota di contenuto ma do riportare una vera e propria graduatoria dei punteggi dei lavorato licenziare. Il Tribunale avrebbe, pertanto, dovuto motivare congruità dell'analisi operata dal Pretore circa l'interpretazione stesso data alle previsioni legali dell'anzianità, dei carichi di fa e delle esigenze tecniche e produttive ed organizzative, me l'assegnazione dei punteggi, verificando in tal modo se detti c avessero il carattere dell'oggettività o se invece, di fatto, fin per favorire alcuni lavoratori al posto di altri.
Il ricorrente ribadiva come invece il giudice d'appello non aveva ch in che modo i criteri dell'anzianità, del carico di famiglia e esigenze tecniche e produttive si fossero combinati tra loro, con modalità si fosse tenuto conto di ciascun criterio, come si f oggettivate le esigenze tecniche e produttive, ed, infine, in quale la scelta fosse avvenuta, ed ancora come fossero state tra loro rapp le diverse figure professionali dei lavoratori.
Imputa ancora il ricorrente al giudice d'appello di non avere tenuto che i criteri seguiti dalla società nella scelta dei licenziandi quelli che maggiormente avvantaggiavano le esigenze produttive del di lavoro, discostandosi da quei criteri previsti espressamente per l concretizzando, in tal modo, un intesa tra imprenditore e sindacati lista dei licenziandi.
Precisa infine il ricorrente che il Tribunale non aveva in alcun spiegato perché il licenziamento non fosse simulato addossand ingiustamente al lavoratore l'onere di provare quelle circo (assunzione di altri lavoratori, lavoro straordinario, ecc.) attestan mancanza di una riduzione o trasformazione strutturale dell'i necessaria per la configurabilità di un licenziamento collettivo. Co il RCcilli sostenendo che il criterio di scelta dei lavoratori da in licenziamento deve avvenire nell'ambito dell'intero complesso azi poiché la dichiarata ristrutturazione aziendale investe la totalita lavoratori che devono tutti paritariamente soggiacere allo stesso cr di licenziamento. Nell'accordo invece del 21 maggio 1992 si era avut intesa fra imprenditore e sindacati sulla lista dei licenziandi tout e non sui criteri di scelta e ciò risultava in contrasto con la leg 223 del 1991 che imponeva l'applicazione di "criteri con caratte oggettività o almeno di una soggettività facilmente verificabi termini oggettivi che, comprende tutti i lavoratori dell'intero compl non di un solo reparto". La scelta doveva, conseguentemente, operarsi fuori delle concrete mansioni svolte da tutti i lavoratori poiché la non autorizzava, come aveva ritenuto il giudice d'appello, a restring prepensionamento ai lavoratori di un solo reparto.
3. Anche questo secondo motivo è infondato e va rigettato. Ai fini di un ordinata iter motivazionale appaiono opportune considerazioni sulla procedura di cui agli artt. 4 e 5 della leg luglio 1991 n. 223.
È stato opportunamente in dottrina sottolineato come uno delle qualificanti e utili innovazioni della suddetta legge n. 223/1991 sia quella di fissare un ben definito criterio di individuazione licenziamento collettivo per riduzione del personale. Prima della disciplina sussisteva notevole incertezza nel distinguere il licenzi collettivo per riduzione del personale da quello individuale plurim giustificato motivo obiettivo(dipendente cioè ex art. 3 legge 15 1966 n. 604 da ragioni inerenti all'attività produ all'organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa). In assenza di qualsiasi indicazione normativa al riguardo giurisprudenza si basava sulla diversità "ontologica" dei licenziamenti, richiedendo per il licenziamento collettivo essenzia due requisiti: uno di carattere sostanziale, consistente trasformazione o nel ridimensionamento strutturale dell'impresa (impo la completa, stabile e definitiva soppressione dei posti di corrispondenti all'attività lavorativa dei licenziandi), come insindacabile dal giudice di merito, nonché nel nesso di causalita detta trasformazione (e ridimensionamento) e singoli licenziamenti, l invece il licenziamento individuale non comportava la necessità di r e trasformare l'impresa; ed altro requisito di carattere fo consistente invece nel rispetto della procedure di cui agli a interconfederali del 20 dicembre 1950(reso valido erga omnes con d.p maggio 1965 n. 1019) e di quello successivo del 5 maggio 1965 p imprese industriali. Ne conseguiva che la carenza di detti req determinava la trasformazione del licenziamento collettivo in pluralità di licenziamenti individuali, che potevano consid legittimi solo allorquando il datore di lavoro avesse provato ex art. n. 604 del 1966 l'impossibilità di adire i dipendenti pure in al diversi compiti nell'ambito aziendale(cfr. per tale orientamento t tante : Cass. 16 dicembre 1988 n. 6682; Cass. 18 dicembre 1984 n. Cass. , Sez. un., 27 febbraio 1979 n. 1270; Cass. 27 maggio 1978 n. 2 In questa direzione, e sempre in un ottica diretta a valorizzare la d natura del recesso, si precisava altresì che nel licenziamento coll la ristrutturazione dell'impresa dovesse riguardare l'a "quantitativo" dell'attività produttiva, pure se tale ridimension non toccava gli elementi materiali e strutturali dell'impresa, ment licenziamento individuale plurimo per giustificato motivo oggettivo d invece comportare una scelta di trasformazione "qualitativa" del pr produttivo, destinata, in quanto tale, ad una più intensa utilizz delle residue forze lavorative al fine di migliorare, appunto produttività e la situazione economico-finanziaria dell'i (ridimensionamento dell'organico in conseguenza dell'avvento di tecnologie;
concentrazione dell'attività produttiva su nuovi prodott domanda in crescita a danno di altri, meno richiesti, ecc.)(cfr. in sensi: Cass. 27 luglio 1990 n. 7540; Cass. 14 novembre 1986 n. 6736 relazione alla "effettività" della riduzione dell'attività economi metteva poi in luce come siffatta riduzione non poteva di per sè esclusa dalla prestazione di lavoro straordinario(cfr. Cass. 2 set 1986 n. 5384; Cass. 6 dicembre 1985 n. 6153), ne' dall'affidamento a di operazioni o lavorazioni prima svolte direttamente in azienda -p tali scelte imprenditoriali ricollegarsi casualmente proprio alla rid dell'attività economica e testimoniare l'utilità di procedere a d modalità organizzative(cfr. Cass. 26 gennaio 1989 n. 462; Cass. 10 1986 n. 3218) - ne', infine, da nuove assunzioni, giustificabili, a volta, sulla base della necessità di colmare i vuoti verificatis personale rimasto in servizio( cfr. Cass. 29 settembre 1988 n. 5301). Per quanto riguardava l'osservanza dei criteri di scelta di cui accordi interconfederali si stabiliva che l'onere probatorio incombes datore di lavoro ove il lavoratore denunciasse la mancata indica nell'atto di licenziamento, dei criteri di scelta adottati(cfr. da Cass. 3 giugno 1997 n. 4935 con riferimento ad una situazione nor precedente all'entrata in vigore della legge n. 223 del 1991 statuendosi ancora che nella selezione del personale da estromette datore di lavoro trovava il suo limite nei doveri generali di compo con correttezza e secondo buona fede, i quali implicano il divie perseguire intenti discriminatori(cfr. al riguardo ex plurimis : Ca aprile 1987 n. 3242; Cass. 6 dicembre 1985 n. 6158).
4. Orbene tutte le suddette statuizioni giurisprudenziali vanno rivi alla luce della legge n. 223 del 1991, che in attuazione, seppure ta di quanto voluto dalla direttiva CEE 75/129, porta a distingu licenziamenti collettivi da quelli individuali per qualificarsi i soltanto per l'elemento quantitativo del numero dei dipendenti licenz per l'estraneità del singolo lavoratore alla procedure di mes mobilità, che pure deve precedere la riduzione del personale(cfr. ar legge n. 223/1991). In particolare allo stato le ragioni che giusti la riduzione del personale sono state dal legislatore riassunte nell formula "riduzione o trasformazione di attività e lavoro" (art. 223/1991), che viene ad assumere portata onnicomprensiva, capa includere nella sua nozione anche quelle fattispecie di d ripartizione e di più intensa utilizzazione della forza lavoro che, si è detto, prima configuravano dei licenziamenti individuali pluri giustificato motivo oggettivo. Ne consegue che attualmente è so requisito numerico- temporale di cui al comma 1 dell'art. 24 l. 223/1 non la specifica ragione addotta a sostegno della risoluzione del ra lavorativo, a caratterizzare la riduzione del personale ed a disti quest'ultima dal licenziamento plurimo per giustificato motivo obie con l'ulteriore conseguenza che solo i licenziamenti "al di sott numero" di cui al citato art. 24 e non contenuti nell'"arco tempora centoventi giorni", indicato nella stessa disposizione, p configurarsi come licenziamenti individuali soggetti alla normativa legge 11 maggio 1991 n. 108, di generale applicazione, eccezione fatt la residuale area di libera recedibilità.
Per altro verso la puntuale, completa e cadenzata procedimentalizz del provvedimento datoriale di messa in mobilità di cui agli artt. della legge n. 223/1991 attesta un ulteriore elemento innovativo legge stessa, consistente nel passaggio dal controllo giurisdizionale nel precedente assetto ordinamentale si esercitava "ex post", controllo dell'iniziativa imprenditoriale, concernente il ridimension dell'impresa, devoluto "ex ante" alle organizzazioni sind destinatarie di incisivi poteri di informazione e consultazione secon metodica già collaudata per quanto attiene ai trasferimenti d'aziend Come è stato evidenziato in dottrina, nell'ampliare i poteri del sin nella fase procedurale antecedente al recesso, la nuova disciplina ha attuazione all'art. 41, commi 2 e 3, Cost., con l'effetto che la dec dell'imprenditore di ridurre il personale (per trasformare o limit persino far cessare l'impresa) resta insindacabile nell'an ma vincola quomodo (gravando comunque sull'imprenditore l'obbligo di agire s buona fede), sicché ai fini della giustificazione del licenziament rilevano gli specifici motivi della riduzione del personale m correttezza procedurale dell'operazione.
5. Alla luce delle considerazioni sinora svolte risultano destitui qualsiasi fondamento tutte quelle censure con le quali, senza cont specifiche violazioni delle procedure di cui agli artt. 4 e 5 della n. 223 del 1991 e senza denunziare lesioni ai poteri di controllo organizzazioni sindacali, il ricorrente addebita al Tribunale di Cass non avere compiutamente indagato sulle effettive ragioni ridimensionamento operato dalla s.p.a. DIt e sull'esistenza del nes causalità tra detto ridimensionamento ed i singoli licenziamenti, co quello intimatogli.
Quanto sinora detto - ed in particolare l'osservazione che le dell'imprenditore sono state disciplinate dal legislatore in dimensione collettiva, come tale non limitata alla considerazion singolo rapporto di lavoro - risulta utile anche nell'individuazione portata delle norme procedimentali di cui all'art. 4 della leg 223/1991, ed in particolare del disposto del comma 9 dello stesso art riguardante la comunicazione del recesso al lavoratore da licenziare. A prescindere dalla problematica attinente alla collocazione comunicazioni di cui al comma 9 dell'art. 4 all'interno della procedu mobilità invece all'esterno della stessa - che ha portato a ravvisa diversità di conseguenze in caso di mancato rispetto delle form descritte nella disposizione in esame (cfr. per l'inefficacia licenziamenti : Cass. 17 marzo 1998 n. 2882; Cass. 27 maggio 1997 n. Cass. 26 luglio 1996 n. 6759. Contra però, e ciò per la configurabilità della comunicazione come atto funzionale esclusivamente alla compilazione delle liste dei lavo in mobilità, la cui omissione non determinerebbe l'inefficacia del r ma la sola possibilità di agire per risarcimento danni cfr. Cas novembre 1996 n. 10187) - non può revocarsi in dubbio che la lettera disposizione in oggetto e la sua ratio, che è quella di rendere vi e, quindi controllabile dalle organizzazioni sindacali e tramite ques singoli lavoratori - la correttezza del datore di lavoro in relazione modalità di applicazione dei criteri di scelta portano a ritenere c comunicazione al singolo lavoratore e quella all'Ufficio regional lavoro e della massima occupazione competente (ed alla Commi regionale dell'impiego ed alle Associazioni di categoria) hanno conte finalità differenti. La prima comunicazione, infatti, per la sua val deve essere soltanto redatta in forma scritta e contenere unicamen notizia del recesso, senza che risulti necessaria alcuna motiva mentre la "contestuale" comunicazione all'Ufficio regionale del lavor includere "l'elenco dei lavoratori collocati in mobilità, l'indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di resi della qualifica, del livello di inquadramento, dell'"età, del car famiglia" ed ancora "la puntuale indicazione delle modalità con le sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'art. 5, comma 1". Il ritenere, come fa il ricorrente, che anche la comunicazio lavoratore debba avere per la sua legittimità una portata articolata quella di cui risulta destinatario l'ufficio del lavoro, non tiene del descritto assetto normativo della mobilità, che affida la tutel lavoratore, mediante il controllo dell'esercizio dei poteri datoriali dettagliata regolamentazione procedurale. In particolare la su opinione finisce, per tale via, per introdurre, con chiara inco logica ed in assenza di qualsiasi previsione legale al riguardo, a del datore di lavoro un obbligo di motivazione contestuale all'at recesso, non richiesto neanche dall'art. 2 legge 15 luglio 1966 n. 6 tema di licenziamenti individuali, a fronte dei quali il singolo lavo verte in una situazione di maggiore debolezza per la mancanza di penetranti controlli esperibili, sull'esercizio dei poteri imprendito dalla organizzazioni sindacali nel corso dell'intera procedura d all'art. 4 della citata legge n. 223/1991. 6. Ma le censure mosse dal ricorrente sul punto della sentenza imp riguardante i criteri di scelta dei licenziandi seguiti dalla impongono anche un diverso genere di considerazioni. Come si è visto, nella comunicazione all'ufficio del lavoro l'impren deve indicare anche le modalità di applicazione dei criteri di scel sensi di quanto prescritto dal comma 9 dell'art. 4, la cui finalit stata individuata nell'esigenza di rendere certi e trasparenti i crit selezione del personale e la loro effettiva operatività onde consent sindacati ed al giudice un sollecito controllo, evitando in tal l'inconveniente -frequente nel sistema anteriore alla entrata in della legge n. 223 del 1991 - che l'imprenditore solo ex post - e successivamente alla disposta riduzione del personale - appres giustificazioni della sue scelte sulla base di quanto sostenut lavoratori in sede contenziosa. È evidente allora come l'imprenditor possa limitarsi nella prescritta comunicazione ad un mero richia criteri di scelta seguiti, sostenendo di avere fatto applicazion suddetti criteri in "concorso tra loro", e tento meno può riferimento, in maniera generica, ai "criteri legali" o a "quelli pr dagli accordi interconfederali", ma oltre ad indicare i singole c deve indicare le regole di ponderazione degli stessi, attribue ciascuno di essi uno specifico e predeterminato indice valutativo permettere una vera e propria graduatoria tra i lavoratori da licen previa una comparazione tra gli stessi. Solo attraverso l'apprestamen suddetti dati è possibile dar ragione dei singoli recessi, dando ce alle scelte operate e consentendo al lavoratore ed al giudice di effe i dovuti controlli.
Il rinvio operato dall'art. 5 l. n. 223 del 1991 ai sindacati d all'art. 4, comma 2, consente, poi, di ritenere che la determinazion criteri di scelta possa avvenire nell'accordo che chiude la procedu mobilità.
La Corte Costituzionale con sentenza del 30 giugno 1994 n. 268 dichiarare non fondata - in riferimento agli artt. 3, 39 e 41 Cost. questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, della n. 223/1991, nella parte in cui prevede che un accordo sindacale determinare criteri di scelta dei lavoratori da licenziare diver quelli stabiliti per legge, ha ricordato che il suddetto art. 5, c sostituire alla determinazione unilaterale dei criteri di originariamente spettanti all'imprenditore nell'esercizio del suo organizzativo, una determinazione concordata con i sindacati maggio rappresentativi, tende a "procedimentalizzare" l'esercizio di un imprenditoriale, sicché l'avere il legislatore ritenuto sussidi criteri legali di scelta "risponde all'esigenza di adattamento dei c di individuazione del personale in soprannumero alle condizioni co dei processi di ristrutturazione aziendale tenuto conto dei notevoli finanziari imposti dalla nuova disciplina della cassa integrazione gu alle imprese che si avvalgono delle procedure di mobilità dei lavora Nel delimitare, infine, il contenuto dell'accordo in esame, il g delle leggi ha ancora statuito che "la determinazione pattizia dei c di scelta deve rispettare non solo il principio di non discrimin sanzionato dall'art. 15 della legge n. 300 del 1970, ma anche il pri di razionalità, alla stregua del quale i criteri concordati devono a caratteri dell'obiettività e della generalità e devono essere co con il fine dell'istituto della mobilità dei lavoratori", prec altresi che "come parametro del giudizio di razionalità o ragionev possono venire in considerazione i criteri tradizionalmente praticat rapporti collettivi connessi ai licenziamenti per riduzione del per nel settore dell'industria, sicché lo scostamento da essi deve giustificato". Anche i criteri di scelta concordati devono oggettivi, non ritagliati cioè caso per caso a misura delle situ personali degli interessati, e devono essere accompagnati dalle indic delle modalità applicative e del loro diverso valore selettivo in mo permettere la formazione di una vera e propria graduatoria dei lavo da licenziare ed in modo da rendere agevole il controllo da part giudice in sede contenziosa.
Come è stato puntualmente osservato in tema di contratto sindacal criteri di scelta, la ricerca di specifiche modalità del persona collocare in mobilità rientra nelle tradizionali e tipiche comp dell'autonomia collettiva, fungendo da regolatore esterno del datoriale, sicché la diversa modulazione dell'incidenza reciproc criteri legali - che l'art. 5 pone su un piano di parità, prevedendo concorso (carichi di famiglia, anzianità, ed esigenze tecniche-prod ed organizzative)- attraverso una particolare valorizzazione dell' dell'altro di essi (opzione diffusa e sicuramente legittima nel più atteggiarsi della "via negoziale" dei poteri di scelta) vie giustificarsi sul piano logico con il riferimento ad uno specifico co aziendale concreto ed attuale, che presenti particolarità tali da fo appunto, un fondamento di razionalità ai criteri concordati ed alla concreta valutazione.
7. Alla stregua di quanto sinora detto non merita, dunque, censura la sentenza del Tribunale di Cassino, che nel richiamare e conferma decisione del Pretore della stessa città, ha ritenuto che la pro seguita nel licenziamento per riduzione di personale dalla società era pienamente legittima, per essersi con gli accordi stipulati c organizzazioni sindacali formate delle graduatorie nell'ambito di ma eguali o equivalenti previa attribuzione di punteggi predeterminat anzianità lavorativa e per carichi di famiglia e punteggi differe per le figure specializzate, e per essersi ancora stabilito con accordi che il criterio convenzionale dei licenziamenti in via prior dei prepensionabili era applicabile solo dopo la individuazione dei r e dei posti interessati alla riduzione del personale. A seguito di un accertamento di fatto - i cui esiti sono stati valuta argomentazioni congrue e corrette sul piano logico-giuridico, e, per non suscettibili di alcuna censura in questa sede di legittimità emerso, anche alla stregua dell'esame della graduatoria dei licenz che non sono stati violati i criteri di scelta convenuti co organizzazioni sindacali e che i lavoratori con punteggi più favorev quello del RCcilli svolgevano mansioni più elevate di quest'ulti comunque, di maggiore professionalità e non affatto fungibili con estremamente elementari del suddetto RCcilli, che risultava addetto a meri compiti di pulizia.
8. Non vale infine addurre, per pervenire ad una diversa conclusione non poteva essere - nella scelta dei licenziandi - privilegiato ri agli altri il criterio delle "esigenze tecnico-produttive organizzative", e che, in ogni caso la comparazione tra lavoratori effettuata nell'ambito dell'intera impresa e non invece di ogni s reparto, come era di fatto avvenuto.
Questa Corte ha già affermato che la scelta dei lavoratori da lice "sia effettuata in un ambito aziendale di riferimento coerente c ragioni tecnico-produttive e organizzative adottate a motivo dell'ecc del personale" (cfr. in tali sensi in motivazione: Cass. 18 novembre n. 11465) ed, inoltre, pur sostenendo che la comparazione dei lavorat avviare alla mobilità debba essere effettuata nell'ambito dell' complesso aziendale in modo che concorrano lavoratori con an professionalità, fa salvi tuttavia i casi in cui la ristruttur riguardi in modo esclusivo ed esaustivo uno solo dei settori aziend che non si riscontri in concreto una diversa e motivata es aziendale(cfr. in motivazione Cass. 4 novembre 1997 n. 10832). E, stessa Corte, seppure in fattispecie non ricadente ratione te nell'ambito applicativo della legge n. 223 del 1991, ha riconosciu possibilità, in sede di comparazione delle diverse posizioni lavor di privilegiare tra i criteri selettivi quello delle esigenze te produttive, per essere questo il più coerente con le finalità pers attraverso la riduzione del personale, a condizione però che natura una scelta siffatta risponda ad obiettive e documentate esigenze azi e non sottenda, invece, intenti elusivi o discriminatori(cfr. in esatti termini: Cass. 27 novembre 1997 n. 11984, cui adde in precede Cass. 19 luglio 1997 n. 6652; Cass. 16 gennaio 1996 n. 327; Cas gennaio 1996 n. 132; Cass. 15 luglio 1995 n. 7708).
9. Orbene, alla luce della lettera dell'art. 5 della legge n. 223/1 del doppio riferimento (all'inizio ed alla fine del primo comma) esigenze tecnico-produttive ed organizzative, questa Corte ritiene c datore di lavoro deve, in primo luogo, giustificare la predetermin dell'ambito spaziale (reparto, stabilimento aziendale, ecc.) e/o singole lavorazioni o settori produttivi, all'interno dei quali i operare le scelte dei lavoratori da porre in mobilità, motivando l opzioni in termini tecnici e produttivi, con riferimento però all' "complesso aziendale", in linea con le peculiari finalità sottese messa in mobilità (ed eventualmente alla riduzione del perso funzionalizzata alla salvaguardia e possibilmente al ri dell'attività produttiva dell'impresa nel suo complesso. Una definiti gli ambiti entro cui operare le scelte, il datore di lavor può, previo accordo con le organizzazioni sindacali di cui all'ar comma 2, 1. n. 223/1991 - come risulta essere avvenuto nel caso di s privilegiare sui cosiddetti "criteri sociali" dell'anzianità e dei c di famiglia quello delle "esigenze tecnico-produttive ed organizza che possono consigliare, e, quindi, giustificare una specifica e ristretta localizzazione di dette scelte (ad es.: un singolo reparto stabilimento con diverse articolazioni produttive), ed anch predeterminazione di una serie di graduatorie che, con caratte generalità, accorpino mansioni identiche od omogenee in ragione dell maggiore o minore fungibilità, essendo innegabile che la salvaguardi rapporto lavorativo dei dipendenti con specifici profili professi difficilmente riscontrabilì nel mercato del lavoro, è spesso el decisivo per la riuscita dei processi di ristrutturazione e riconve produttiva.
Per concludere, anche sotto quest'ultimo aspetto non merita alcuna c la sentenza impugnata che, ancora una volta con una motivazione cong corretta sul piano logico giuridico, ha evidenziato le ragioni che portato alla risoluzione del rapporto lavorativo del RC significando che allo stesso, che svolgeva le elementari mansio addetto alle pulizie, erano stati preferiti nella conservazione del di lavoro lavoratori con più elevate professionalità, nel rispett criteri (e dei punteggi di valutazione degli stessi) concordati c organizzazioni sindacali.
10. Il ricorrente soccombente va condannato al pagamento delle spes presente giudizio di cassazione, liquidate, unitamente all'on difensivo, come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento spese del presente giudizio, che liquida in lire 27.000, oltre 3.000.000(lire tremilioni) per onorario difensivo. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 1999