Sentenza 2 aprile 1999
Massime • 1
In materia di licenziamenti collettivi il datore di lavoro, in base all'art. 4, comma nono, della legge n. 223 del 1991, è tenuto ad effettuare la comunicazione all'Ufficio regionale del lavoro (nonché alle organizzazioni sindacali) delle specifiche modalità di applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, ma non è parimenti tenuto a comunicare ai lavoratori licenziati anche la motivazione del recesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/04/1999, n. 3186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3186 |
| Data del deposito : | 2 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Sergio LANNI Presidente
Dott. Vincenzo CASTIGLIONE Cons. Relatore
Dott. Camillo FILADORO Consigliere
Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere
Dott. Gabriella COLETTI Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IA RE, elettivamente domiciliata in Roma, P.le Clodio, 32, presso lo studio dell'avv. Lidia Sgotto Ciabattini, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Francesco Alessandro Toffoletti, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
Italiana Laboratori OU spa in persona del suo Consigliere Delegato, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Vittoria 9 presso lo studio dell'avv. Enrico De Bernardinis che la rappresenta e difende unitamente agli avv.ti, Umberto Silvio Toffoletto e Franco Toffoletto giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2206/96 del Tribunale di Monza depositata il 24/10/96 R.G. 4075/95. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/11/98 dal Consigliere relatore Dott. Castiglione Vincenzo;
Udito l'avv. Ciabattini e De Bernardinis;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carnevali Alessandro che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 18 ottobre - 4 novembre 1996, il Tribunale di Monza, decidendo sull'appello proposto dalla dott.ssa IA RE, ha confermato la decisione del Pretore, che aveva rigettato la domanda della lavoratrice diretta ad ottenere l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento intimatole dalla s.p.a. Italiana Laboratori OU, con lettera del 23 luglio 1994, "a seguito dell'esperimento della procedura di mobilità ex lege n. 223 del 1991".
Il Tribunale, rilevato che l'ordinamento non pone, a carico del datore di lavoro, alcun obbligo di indicare - nella lettera il recesso - i motivi e che, in ogni caso, è onere del lavoratore richiedere l'enunciazione dei medesimi, ha escluso che sia onere del datore medesimo l'indicazione - nella lettera di licenziamento seguita alla procedura di mobilità - dei criteri di scelta in concreto applicati, atteso che a carico dello stesso è posto l'obbligo, ai sensi dell'art.4 della legge n. 223/91, di enunciare le ragioni, che hanno determinato la situazione di eccedenza, esclusivamente alle rappresentanze sindacali aziendali e alle associazioni di categoria.
Ha, quindi, osservato che l'elenco dei lavoratori da collocare in mobilità, elenco che deve specificare - tra l'altro - le modalità di applicazione dei criteri di scelta, va segnalata all'Ufficio Regionale del Lavoro e della Massima Occupazione, alla Commissione regionale per l'impiego e alle anzidette associazioni di categoria, mentre ai singoli lavoratori deve essere comunicato - rispettando in tal modo, il requisito della forma scritta, richiesto dall'art.4, comma 5, legge 223/1991 - unicamente il recesso. Il Tribunale ha, infine, affermato che la società datrice aveva, in ogni caso, allegato alla lettera di licenziamento una copia dell'accordo sindacale, da cui "era possibile desumere i criteri di selezione del personale in concreto applicati".
Per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Monza, la dott.ssa IA RE ha proposto ricorso per cassazione con un unico mezzo, cui resiste, con controricorso, la Italiana Laboratori OU s.p.a..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente chiarito che, alla pubblica udienza del 23 novembre 1998, "si è costituito in giudizio l'avv. Enrico De Bernardinis, in aggiunta agli avv.ti Umberto Silvio Toffoletto e Franco Toffoletto", avv. De Bernardinis, cui la società resistente "ha deciso di conferire una nuova delega .... a rappresentare e difendere la (medesima) Società nel presente giudizio in Cassazione".
La procura rilasciata (all'avv. De Bernardinis) su un atto non compreso tra quelli indicati nell'art. 83 cod. proc. civ. (v. anche:
artt. 365 e 366 cod.proc. civ.) è, in tal senso, nulla. Sennonché, in calce al suddetto atto, vi è la sottoscrizione dell'avv. Franco Toffoletto (al quale la società resistente aveva conferito - con il controricorso - regolare procura), di modo che, per il principio di conservazione degli atti giuridici, che ispira tutto il nostro ordinamento giuridico (art. 1367 cod. civ.),principio di cui è espressione l'art. 159 c.p.c. per gli atti processuali, il menzionato atto ben può considerarsi una vera e propria "delega" dell'avv. Franco Toffoletto all'avv. Enrico De Bernardinis, che ha conseguentemente partecipato - in forma rituale - alla discussione della controversia.
Esaminando, quindi, il merito del ricorso, si rileva che, con l'unico motivo, la dott.ssa RE denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed, in particolare, dell'art. 4, comma 9, legge n. 223/1991 (art. 360, n. 3 cod. proc. civ.).
La ricorrente assume che il Tribunale nel confermare la decisione di primo grado, secondo cui la società datrice aveva rispettato il requisito formale previsto dal citato art.4, comma 9, l.n. 223/91, ha aggiunto che essa (attuale) ricorrente - con l'atto di appello - avrebbe introdotto una domanda nuova: il mancato rispetto, cioè, dei criteri di scelta.
In realtà, non v'era stata alcuna modificazione della causa petendi, poiché nel corso del procedimento di primo grado, la OU aveva trattato il punto relativo ai criteri di scelta e alla loro applicazione, ma, ciò nonostante, il motivo essenziale di impugnazione del licenziamento era circoscritto alla mancata comunicazione dei motivi.
Osserva, ancora, la ricorrente che la comunicazione, che il datore di lavoro ha l'obbligo di inviare all'URLMO, deve necessariamente contenere "l'indicazione della valutazione comparativa di tutti i dipendenti tra i quali la scelta è stata operata, atteso che, senza la suddetta indicazione, la comunicazione de qua si riduce ad un inutile rituale, inidoneo a consentire la verifica dell'effettiva applicazione dei criteri di scelta". Il Tribunale, viceversa, ha negato la sussistenza di un tale obbligo, ponendosi in contrasto con la giurisprudenza di legittimità.
Il motivo è, in parte, inammissibile e, in parte infondato. È inammissibile laddove la ricorrente per la prima volta in questa sede di legittimità- lamenta che, nella lettera di licenziamento, non siano stati esposti analiticamente i criteri di scelta adottati (dalla datrice di lavoro) e l'applicazione di essi ad ogni lavoratore "affinché sia verificabile il nesso di causalità tra l'affermata necessità di riduzione del personale e il licenziamento del singolo dipendente".
La sentenza impugnata non ha, infatti, premesso - in narrativa - alcun fatto da cui evincere che, con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, la dott.ssa RE avesse dedotto la questione medesima.
Al contrario, sia in narrativa, che, nella parte motiva della sentenza stessa si legge che la ricorrente aveva limitato le sue doglianze alla mancata specificazione dei motivi, posti a base del licenziamento, intimatole con lettera del 23 luglio 1994, tanto da giustificare l'affermazione del Tribunale, secondo cui non potevano essere prese in esame le doglianze della lavoratrice, riguardanti gli "ulteriori profili di impugnazione del licenziamento" (che, a parere della stessa lavoratrice, sarebbe stato illegittimo, perché, era stato intimato" sul presupposto dell'esuberanza del personale", e per "il mancato rispetto dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare") in quanto essi "non sono stati proposti con l'atto introduttivo del procedimento in primo grado"(pag. 6 sent. impugnata).
E la stessa ricorrente - nel narrare le vicende processuali - non vi ha incluso la proposizione di una questione in proposito;
e neanche nell'esposizione del motivo della presente impugnazione ella fornisce un qualsiasi elemento allo scopo, come era suo onere. È infondata, invece, la restante parte della censura, con cui, in sostanza, la ricorrente deduce che la comunicazione, che deve essere inviata all'Ufficio regionale del lavoro e della Massima Occupazione (URLMO), comunicazione di cui è onerato il datore di lavoro, deve necessariamente contenere "l'indicazione della valutazione comparativa di tutti i dipendenti tra i quali la scelta è stata operata".
Il Tribunale, condividendo l'opinione del primo giudice, dopo avere rilevato che l'ordinamento "non prevede, a carico del datore di lavoro, alcun obbligo di indicazione dei motivi posti a base del recesso, nella lettera di intimazione del licenziamento", ha ritenuto che lo stesso datore non deve indicare "nella lettera di recesso inviata a seguito della procedura di mobilità", i criteri di scelta in concreto applicati. Ed ha fornito adeguata giustificazione del proprio convincimento, richiamando l'art. 4 della legge n. 223 del 1991, il quale prescrive - a carico del datore di lavoro, - l'obbligo di comunicazione delle ragioni all'origine della situazione di eccedenza del personale "esclusivamente nei confronti delle rappresentanze sindacali - aziendali e delle associazioni di categoria. L'elenco dei lavoratori da collocare in mobilità, contenente - fra l'altro - la specificazione delle modalità con cui sono stati applicati i criteri di scelta, deve essere segnalato all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione , alla Commissione regionale per l'impiego, oltre che alle predette associazioni di categoria. Al singoli lavoratori deve essere unicamente comunicato l'atto di recesso, rispettando il requisito della forma scritta (art. 4, 9^ comma, il n. 223 del 1991) ": pag. 5 - 6 sent. imp..
L'opinione del Tribunale è in linea con la giurisprudenza di questa Corte, che non ha mancato di puntualizzare che, contestualmente all'intimazione di recesso, l'imprenditore - ai sensi dell'art. 4, comma 9, della menzionata legge n. 223/91 -, deve inviare una comunicazione agli uffici competenti - in precedenza individuati - e alle organizzazioni sindacali delle specifiche modalità di applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare (cfr. Cass. n. 4121/98; n. 3610/98), non essendo richiesto alcun altro adempimento a carico dell'imprenditore medesimo, in particolare che con la comunicazione del recesso ai singoli lavoratori - da attuarsi in forma scritta - sia anche esplicitata la motivazione del provvedimento (Cass. n. 11138/98). Il ricorso va, quindi, rigettato e la ricorrente, per effetto della soccombenza, va condannata alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità in favore della società resistente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione in favore della resistente, delle spese di questo giudizio di cassazione in L. 25.000, oltre a L.1.800.000 (un milione ottocentomila) per onorari.
Così deciso in Roma, il 23 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 1999