Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/04/1999, n. 3186
CASS
Sentenza 2 aprile 1999

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In materia di licenziamenti collettivi il datore di lavoro, in base all'art. 4, comma nono, della legge n. 223 del 1991, è tenuto ad effettuare la comunicazione all'Ufficio regionale del lavoro (nonché alle organizzazioni sindacali) delle specifiche modalità di applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, ma non è parimenti tenuto a comunicare ai lavoratori licenziati anche la motivazione del recesso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/04/1999, n. 3186
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3186
    Data del deposito : 2 aprile 1999

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