Sentenza 23 settembre 1999
Massime • 1
In tema di licenziamenti collettivi, dall'esame degli artt. 4, 5 e 24 della legge n. 223 del 1991 e della sentenza della Corte costituzionale n. 268 del 1994 risulta che le informazioni sul numero complessivo, le generalità e la qualifica dei lavoratori licenziandi - tali da permettere la verifica dell'osservanza dei criteri di designazione predeterminati per autonomia collettiva o per legge - debbono essere fornite solo ai soggetti collettivi e non anche al singolo lavoratore, il quale ha diritto solo alla comunicazione scritta che lo riguarda personalmente. Soltanto l'associazione sindacale e gli uffici pubblici competenti a predisporre le liste di mobilità devono, quindi, essere informati circa il rispetto dei criteri suddetti; con la conseguenza che eventuali vizi formali o procedimentali non incidono, di per sè, sulla legittimità del singolo licenziamento (non soggetto alle norme della legge n. 604 del 1966). Ciò, tuttavia non esclude la giuridica protezione del singolo lavoratore - il cui diritto a non aderire alle associazioni sindacali, oltre ad essere costituzionalmente protetto dall'art. 18 Cost., è garantito dall'art. 11 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ed è riconosciuto dall'art. 15, lett. a), della legge n. 300 del 1970 - ad ottenere, su richiesta, le informazioni in materia, quale esplicazione del suo diritto alla conservazione del posto di lavoro (art. 2094 cod.civ.) ed al controllo, se necessario in sede giudiziale, sulla sussistenza dei motivi legali che ne giustificano obiettivamente il licenziamento. In caso contrario non sarebbe possibile fugare l'eventuale sospetto che i criteri di scelta dei licenziandi servano ad esigenze imprenditoriali non strettamente tecnico - produttive e all'espulsione di elementi non graditi, senza concrete possibilità di difesa da parte degli interessati.
Commentario • 1
- 1. Criteri di sceltaMauro · https://www.wikilabour.it/ · 28 gennaio 2021
Questa voce è stata curata da Eleonora Pini ed aggiornata da Alexander Bell Scheda sintetica Il problema dei criteri di scelta tra lavoratori si pone nel caso di esuberanze riferibili non a singole e predeterminate posizioni lavorative, ma a un gruppo indifferenziato di lavoratori. In tali casi, è necessario individuare, tra i diversi lavoratori potenzialmente colpiti dall'esuberanza, quali collocare in mobilità o sospendere in CIG. Ciò inevitabilmente avviene attraverso criteri di selezione, che il legislatore non vuole lasciare alla libera discrezione del datore di lavoro (anche perché, se così fosse, l'esuberanza del personale si ridurrebbe a pretesto per l'eliminazione di lavoratori …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/09/1999, n. 10368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10368 |
| Data del deposito : | 23 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Presidente -
Dott. FR Antonio MAIORANO - Consigliere -
Dott. Federico ROSELLI - Rel. Consigliere -
Dott. Giancarlo D'AGOSTINO - Consigliere -
Dott. Maura LA TERZA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CC GI, DE UC NC, domiciliati in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato ACHILLE MORCAVALLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LEGNOCHIMICA SPA, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. ANTONELLI 50, presso lo studio dell'avvocato ERNESTO GARENNA, rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE PERUGINI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 276/96 del Tribunale di COSENZA, depositata il 21/03/96 r.g.n. 1465/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/03/99 dal consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato Salvatore PERUGINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi al Pretore di Cosenza, FR De UC e SE CC esponevano di essere stati licenziati, nell'agosto 1992, dalla loro datrice di lavoro S.p.A. Legnochimica, e di essere stati posti in mobilità ai sensi dell'art. 4 l. 23 luglio 1991 n.223. Essi assumevano l'illegittimità del licenziamento sia per non esservi stata in realtà alcuna riduzione dell'attività aziendale sia per non essere stati rispettati i criteri di scelta dei lavoratori da porre in mobilità, posti dall'art. 5, comma 1, della stessa legge, e perciò chiedevano dichiararsi nullo il licenziamento e condannarsi la società al risarcimento del danno.
Costituitasi la convenuta, il Pretore accoglieva la domanda con decisione del 13 ottobre 1994, riformata però con sentenza 21 marzo 1996 dal Tribunale, il quale osservava che, dimostrata la necessità di ridurre l'attività aziendale l'imprenditore doveva designare i lavoratori da licenziare esclusivamente sulla base dell'accordo sindacale di cui al comma 5 dell'art. 4 cit., senza essere assoggettato ad ulteriori oneri probatori.
Nel caso di specie la società aveva provato di aver soppresso un'attività lavorativa, la cosiddetta linea RE 1, e di aver rispettato l'accordo sindacale, con cui si era stabilita la posizione in mobilità dei lavoratori ultracinquantacinquenni oppure infracinquantenni con ventotto anni di contribuzione. Che poi i due appellati rientrassero in questa categoria risultava sia da dichiarazioni del rappresentante della società, da loro non contestate, sia dal libro matricola.
Contro questa sentenza ricorrono per cassazione il De UC e l'CC. Resiste con controricorso la S.p.A. Legnochimica. Ampia memoria dei ricorrenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione del divieto di nuovi mezzi di prova in appello, stabilito dal capoverso dell'art.437 cod. proc. civ. Infatti la produzione del libro matricola - che secondo la sentenza impugnata rende evidente l'osservanza, da parte della datrice di lavoro, dei criteri di scelta dei lavoratori da porre in mobilità, stabiliti in sede di accordo sindacale - avvenne per la prima volta in appello e senza che il documento fosse neppure indicato nell'atto di impugnazione.
Il motivo non è fondato.
Anzitutto questa Corte ha più volte affermato che il suddetto divieto va riferito solo alle prove costituende e non anche a quelle costituite, come la prova documentale, con la conseguenza che in appello possono essere prodotti documenti nuovi, col solo limite che il giudice non abbia pronunciato la decadenza della parte (Cass. 4 febbraio 1993 n. 1359, 29 marzo 1993 n. 3759, 17 novembre 1994 n. 9724). Va poi osservato, quanto al caso di specie, che gli attuali ricorrenti non si opposero a suo tempo alla produzione del libro matricola, determinata da richiesta di chiarimenti da parte del giudice, ne' oggi ne contestano la veridicità, limitandosi a negarne la sufficienza probatoria.
Col secondo motivo essi denunziano la violazione degli artt. 24 l.23 luglio 1991 n. 223 e 2697 cod. civ., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi.
A loro giudizio la legittimità del licenziamento collettivo richiede la prova non soltanto della riduzione dell'attività d'impresa ma anche dello specifico nesso causale tra quella riduzione e le singole intimazioni di licenziamento, mentre nel caso in esame, pur provata la soppressione di una linea produttiva, la datrice di lavoro non dimostrò la necessità di licenziare proprio quei determinati lavoratori, ossia che la sopravvivenza dell'impresa fosse rimessa alla rinuncia alle loro prestazioni.
Col terzo motivo i ricorrenti affermano la violazione degli artt. 4 e 5 l. n. 223 del 1991 e ancora difetti di motivazione, sostenendo che, anche ad ammettere la legittimità dei criteri di scelta dei lavoratori licenziandi, stabiliti attraverso l'accordo sindacale, tuttavia dal libro matricola prodotto dalla datrice di lavoro risultava l'anzianità anagrafica, ma non anche quella contributiva dei singoli dipendenti, onde era impossibile verificare l'esatta applicazione di quei criteri.
Per di più dall'accordo sindacale non risultavano chiaramente le ragioni di riduzione dell'attività produttiva, non specificamente indicate neppure nei precedenti atti dichiarativi, emessi dalla datrice di lavoro ai sensi dell'art. 4 cit.
Su questo punto i ricorrenti insistono specialmente nella memoria. Neppure questi due motivi, da esaminare insieme per la loro connessione, sono fondati.
L'art. 24 della legge n. 223 del 1991 pone tra i requisiti del licenziamento collettivo la riduzione o trasformazione dell'attività d'impresa, ed impone l'osservanza del procedimento disciplinato dai precedenti articoli 4, commi da 2 a 12 e 15 bis, e 5.
L'art. 4 richiede la comunicazione scritta alle rappresentanze sindacali aziendali nonché alle associazioni di categoria dei datori di lavoro (comma 2), contenente tra l'altro l'indicazione dei motivi della riduzione produttiva nonché del numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente (comma 3). Copia della comunicazione dev'essere inviata all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione (comma 4). Le associazioni sindacali ed imprenditoriali procedono ad un "esame congiunto" delle cause di eccedenza del personale e della possibilità di una sua utilizzazione diversa nell'ambito della stessa impresa (comma 5). Raggiunto l'accordo o esaurita la detta procedura, i singoli lavoratori debbono ricevere per iscritto l'avviso di collocazione in mobilità e di licenziamento, mentre l'ufficio regionale del lavoro, la commissione regionale per l'impiego e le associazioni di cui al comma 2 debbono ricevere l'elenco delle persone collocate in mobilità (comma 9). Quanto ai criteri di collocazione in mobilità, l'art. 5, comma 1, dice che essa deve avvenire in relazione alle esigenze tecnico- produttive ed organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti da contratti collettivi stipulati coi sindacati di cui all'art. 4, comma 2, ovvero, in mancanza di questi contratti, nel rispetto dei seguenti criteri in concorso tra loro: a) carichi di famiglia;
b) anzianità; c) esigenze tecnico produttive e organizzative.
La Corte costituzionale con sent. 30 giugno 1994 n. 268, ritenendo non contrastante con la libertà di associazione sindacale (artt. 39 e 41, primo comma, Cost.) l'imposizione dei detti criteri anche a soggetti individuali non aderenti alle associazioni, ha affermato altresì la legittimità di qualsiasi criterio diverso da quelli indicati dalla legge, e definito dai soggetti collettivi, purché non irragionevole, ed in particolare ha ritenuto giustificato, la svalutazione dell'anzianità di servizio "nei confronti dei lavoratori prossimi al raggiungimento dei requisiti di età e di contribuzione per fruire di un trattamento di quiescenza ... in una situazione del mercato del lavoro tale da escludere per i lavoratori più giovani la possibilità di trovare a breve termine un altro posto di lavoro".
Dall'esame dei citati testi legislativi e della giurisprudenza costituzionale risulta dunque che le informazioni sul numero complessivo, generalità e qualifica dei lavoratori licenziandi, tali da permettere la verifica dell'osservanza dei criteri di designazione predeterminati per autonomia collettiva o per legge, debbono essere fornite ai soggetti collettivi ma non anche al singolo lavoratore, che ai sensi dell'art. 4, comma 9, l. cit. ha diritto solo alla comunicazione scritta che lo riguarda personalmente. È dunque solo l'associazione sindacale oltre agli uffici pubblici competenti a predisporre le liste di mobilità, a dover essere informata circa il rispetto dei criteri suddetti;
con la conseguenza che eventuali vizi formali o procedimentali di essa non incidono, di per sè, sulla legittimità del singolo licenziamento, neppure soggetto alle norme della legge 15 luglio 1966 n. 604 (vedi l'art. 11) (Cass. 4 febbraio 1998 n. 1138).
Ciò tuttavia non esclude la giuridica protezione dell'interesse del singolo lavoratore ad ottenere, su richiesta, le informazioni in materia, quale esplicazione del suo diritto alla conservazione del posto di lavoro (art. 2094 cod. civ.) ed al controllo, se necessario in sede giudiziale, sulla sussistenza dei motivi legali che ne giustificano obiettivamente la risoluzione.
In caso contrario non sarebbe possibile fugare l'eventuale sospetto che i criteri di scelta dei licenziandi servano ad esigenze imprenditoriali non strettamente tecnico produttive e all'espulsione di elementi non graditi, senza concrete possibilità di difesa da parte degli interessati (Cass. 4 novembre 1997 n. 10832, 23 settembre 1998 n. 9541). Nè tale controllo può essere per intero sostituito da quello spettante alle associazioni sindacali, stante il diritto del singolo a non associarsi e perciò a non affidare al soggetto collettivo la tutela delle proprie posizioni soggettive individuali. Diritto costituzionalmente protetto siccome rientrante nella libertà di associazione (artt. 18 Cost., 11 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché 15, lett. A, l. 20 maggio 1970 n. 300). La libertà negativa di associazione sindacale è stata affermata anche dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha ravvisato nella costrizione ad aderire ad un sindacato, quale mezzo di conservazione del posto di lavoro, una menomazione della libertà sancita nell'art. 11 cit. (sent. 13 agosto 1981, sul caso OU, JA e BS). Sull'interesse individuale dei lavoratori a che venga osservato il procedimento di cui all'art. 4 l. n. 223 del 1991, quale unico mezzo legittimo di accertamento dell'impossibilità sopravvenuta delle prestazioni a carico del datore di lavoro e quindi della legittimità del licenziamento, vedi Cass. 9 novembre 1998 n. 11263. Altra questione - che però qui non rileva - è se questo interesse individuale venga tutelato dalla legge attraverso un'azione reale o soltanto risarcitoria.
La mancanza o insufficienza delle suddette informazioni legittima comunque il prestatore di lavoro ad adire il giudice civile per l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento (Cass. 22 aprile 1998 n. 4121, 21 luglio 1998 n. 7169. Nel caso di specie il Tribunale ha proceduto a tale accertamento, rilevando la conclusione dell'accordo sindacale che aveva constatato, con apprezzamento discrezionale insindacabile in sede giudiziale, la necessità di riduzione dell'attività produttiva attraverso la soppressione di una certa lavorazione. Nè tale soppressione comportava necessariamente il licenziamento dei lavoratori addetti a quella lavorazione, giacché il citato art. 4, comma 5, l. n. 223/1991 permette di individuare i lavoratori eccedenti, anche attraverso differenti utilizzazioni di una parte del personale, nell'ambito dell'intera impresa (Cass. n. 10832 del 1997, cit.). Quanto alla selezione dei licenziandi, la legittimità del criterio scelto nell'accordo collettivo è stata già affermata nella citata sentenza della Corte costituzionale, dalla quale non è ragione di discostarsi, mentre la concreta osservanza di esso è stata verificata dal collegio d'appello non soltanto sulla base del libro matricola, come sostengono i ricorrenti, ma anche delle dichiarazioni del rappresentante della società datrice di lavoro, da loro non tempestivamente contestate.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma il 15 marzo 1999.
Depositata in cancelleria il 23 settembre 1999.