Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/09/1999, n. 10368
CASS
Sentenza 23 settembre 1999

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Massime1

In tema di licenziamenti collettivi, dall'esame degli artt. 4, 5 e 24 della legge n. 223 del 1991 e della sentenza della Corte costituzionale n. 268 del 1994 risulta che le informazioni sul numero complessivo, le generalità e la qualifica dei lavoratori licenziandi - tali da permettere la verifica dell'osservanza dei criteri di designazione predeterminati per autonomia collettiva o per legge - debbono essere fornite solo ai soggetti collettivi e non anche al singolo lavoratore, il quale ha diritto solo alla comunicazione scritta che lo riguarda personalmente. Soltanto l'associazione sindacale e gli uffici pubblici competenti a predisporre le liste di mobilità devono, quindi, essere informati circa il rispetto dei criteri suddetti; con la conseguenza che eventuali vizi formali o procedimentali non incidono, di per sè, sulla legittimità del singolo licenziamento (non soggetto alle norme della legge n. 604 del 1966). Ciò, tuttavia non esclude la giuridica protezione del singolo lavoratore - il cui diritto a non aderire alle associazioni sindacali, oltre ad essere costituzionalmente protetto dall'art. 18 Cost., è garantito dall'art. 11 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ed è riconosciuto dall'art. 15, lett. a), della legge n. 300 del 1970 - ad ottenere, su richiesta, le informazioni in materia, quale esplicazione del suo diritto alla conservazione del posto di lavoro (art. 2094 cod.civ.) ed al controllo, se necessario in sede giudiziale, sulla sussistenza dei motivi legali che ne giustificano obiettivamente il licenziamento. In caso contrario non sarebbe possibile fugare l'eventuale sospetto che i criteri di scelta dei licenziandi servano ad esigenze imprenditoriali non strettamente tecnico - produttive e all'espulsione di elementi non graditi, senza concrete possibilità di difesa da parte degli interessati.

Commentario1

  • 1Criteri di scelta
    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 28 gennaio 2021

    Questa voce è stata curata da Eleonora Pini ed aggiornata da Alexander Bell Scheda sintetica Il problema dei criteri di scelta tra lavoratori si pone nel caso di esuberanze riferibili non a singole e predeterminate posizioni lavorative, ma a un gruppo indifferenziato di lavoratori. In tali casi, è necessario individuare, tra i diversi lavoratori potenzialmente colpiti dall'esuberanza, quali collocare in mobilità o sospendere in CIG. Ciò inevitabilmente avviene attraverso criteri di selezione, che il legislatore non vuole lasciare alla libera discrezione del datore di lavoro (anche perché, se così fosse, l'esuberanza del personale si ridurrebbe a pretesto per l'eliminazione di lavoratori …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/09/1999, n. 10368
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10368
Data del deposito : 23 settembre 1999

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