Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/04/2017, n. 22608
CASS
Sentenza 4 aprile 2017

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In tema di guida in stato di ebbrezza, la violazione dell'obbligo di dare avviso, al conducente da sottoporre all'esame alcolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, determina una nullità di ordine generale, deducibile nei termini di cui all'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen.; se si è proceduto a giudizio ordinario a seguito di opposizione a decreto penale, il momento entro il quale far valere la dedotta nullità va individuato nella presentazione dell'atto di opposizione al decreto penale di condanna.

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  • 1Avvisi difensivi omessi per verifica stato di ebbrezza su incosciente: che fare? (Cass. 18405/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 febbraio 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/04/2017, n. 22608
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22608
Data del deposito : 4 aprile 2017

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