Sentenza 4 aprile 2017
Massime • 1
In tema di guida in stato di ebbrezza, la violazione dell'obbligo di dare avviso, al conducente da sottoporre all'esame alcolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, determina una nullità di ordine generale, deducibile nei termini di cui all'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen.; se si è proceduto a giudizio ordinario a seguito di opposizione a decreto penale, il momento entro il quale far valere la dedotta nullità va individuato nella presentazione dell'atto di opposizione al decreto penale di condanna.
Commentario • 1
- 1. Avvisi difensivi omessi per verifica stato di ebbrezza su incosciente: che fare? (Cass. 18405/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 febbraio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/04/2017, n. 22608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22608 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2017 |
Testo completo
2260 8-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 04/04/2017 Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: n.699/17 SENTENZA BLAIOTTA Dott. Rocco Marco Presidente - CAPPELLO Dott. Gabriella - Consigliere rel.- Dott. Antonio Leonardo TANGA - Consigliere REGISTRO GENERALE Dott. Daniele CENCI - Consigliere - n. 1139/2017 Dott. Giuseppe PAVICH - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OR IS n. 30/05/1991 avverso la sentenza n.2413/2016 della CORTE d'APPELLO di BOLOGNA del 05/10/2016 visti gli atti;
fatta la relazione dal Cons. dott. Gabriella CAPPELLO;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. Carmine STABILE, il quale ha concluso per il rigetto;
udito l'Avv. Mario L'Insalata del foro di Parma per IN, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio alla Corte d'appello di Bologna. of Ritenuto in fatto 1. La Corte d'Appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Parma, appellata dall'imputato OR IS, con la quale questi era stato condannato, a seguito di processo svoltosi con le forme del rito ordinario a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, per il reato di cui all'art. 186 comma 2, 2 bis e 186 bis C.d.S., escludendo l'aggravante del fatto commesso in ora notturna, siccome non ritualmente contestata, con equivalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla residua aggravante, rideterminando la pena e confermando nel resto. All'imputato, in particolare, si è contestato, quale conducente che aveva conseguito da meno di tre anni la patente di guida, di essersi posto alla guida del veicolo AUDI A3 in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche (tasso pari a 2,00 g/l come da referto medico) e, a causa del suo stato di alterazione psico-fisica, di avere perso il controllo del veicolo, fuoriuscendo dalla sede stradale e provocando un sinistro stradale con feriti [in Montechiarugolo (PR) il 21 gennaio 2012].
2. L'imputato ha proposto ricorso, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto erronea applicazione della legge processuale in relazione all'omesso avviso di cui all'art. 114 disp. att., cod. proc. pen., con riferimento all'accertamento del tasso alcolemico, da considerarsi a tutti gli effetti atto irripetibile, effettuato dai medici su espressa richiesta dei carabinieri e non per esigenze connesse alle cure del paziente, contestando anche la attendibilità scientifica della misurazione, condotta con il metodo Immunoenzimatico, senza considerare tecniche più attendibili, come quella gascromatografica. Con il secondo, ha dedotto la mancata assunzione di una prova decisiva, avendo il primo giudice revocato l'ammissione dei testi a difesa, l'escussione di almeno uno di due (entrambi testi oculari, siccome presenti a bordo dell'auto) avrebbe potuto riferire circostanze utili per la verifica delle reali condizioni dell'OR e per la ricostruzione della dinamica del sinistro. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il Tribunale era pervenuto al verdetto di condanna sulla scorta dei rilievi sintomatici dei verbalizzanti (alito vinoso) e dei convergenti esiti degli accertamenti analitici eseguiti in ambito ospedaliero (prelievo ematico secondo controllo sanitario e nell'ambito di necessità mediche di accertamento, diagnosi e cura per le ferite riportate dal prevenuto nel sinistro che lo aveva visto coinvolto).
3. A fronte delle censure difensive mosse alla sentenza appellata, la Corte territoriale ha ritenuto che la penale responsabilità dell'imputato fosse stata contestata con argomenti del tutto inidonei (gli stessi riproposti in questa sede), atteso che il prelievo ematico era stato eseguito in ambito ospedaliero e nel contesto di una procedura sanitaria di pronto soccorso che, quindi, non richiedeva il previo consenso e neppure l'avviso ex art. 114 disp. att., cod. 2 of proc. pen., in quanto non poteva considerarsi atto di P.G., rientrando nei normali accertamenti sanitari a seguito del ricovero. In ogni caso, la relativa nullità, di ordine generale e a regime intermedio, doveva considerarsi sanata in quanto dedotta successivamente alla sentenza di primo grado. Quanto alla attendibilità dell'esame condotto, infine, la dedotta inesattezza non avrebbe esplicato alcun rilievo nel caso in esame, connotato da un ampio margine di errore (essendo stati i limiti di soglia superati di 1/3). Di qui l'inutilità del supplemento istruttorio che avrebbe riguardato un apprezzamento soggettivo dei testimoni, come tale inammissibile.
4. Il primo motivo è manifestamente infondato. In tema di guida in stato di ebbrezza, si è anche di recente chiarito che sussiste l'obbligo di previo avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., in relazione al prelievo ematico presso una struttura sanitaria finalizzato all'accertamento del tasso alcolemico, qualora l'esecuzione di tale prelievo non avvenga nell'ambito degli ordinari protocolli sanitari, ma sia autonomamente richiesta dalla polizia giudiziaria [cfr. sez. 4 n. 3340 del 22/12/2016 Ud. (dep. 23/01/2017), Rv. 268885; n. 53293 del 27/09/2016, Rv. 268690], essendosi pure precisato che l'accertamento da parte dei sanitari, in caso di soggetto ricoverato subito dopo un incidente stradale presuppone in ogni caso che trattasi di attività compiuta esclusivamente in conseguenza di richiesta della polizia giudiziaria, e non, invece, nell'ambito di un protocollo medico-terapeutico (cfr. sez. F. n. 34886 del 06/08/2015, Rv. 264728). Nel caso di specie, è la stessa parte ricorrente ad affermare che il ricovero dell'OR avvenne in conseguenza dell'incidente stradale nel quale l'uomo aveva addirittura riportato una frattura nasale (cfr. pag. 2 del ricorso), cosicché deve escludersi che il prelievo ematico fosse stato conseguenza della sola richiesta degli organi accertatori.
5. Ma, anche a voler ritenere che fossero già emersi, a carico dell'OR, indizi del reato poi contestatogli e che l'accertamento sia stato effettuato solo su richiesta della P.G., deve convenirsi con il giudice d'appello circa l'intervenuta sanatoria della relativa nullità. Trattasi infatti di nullità generale che può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma secondo, secondo periodo, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado (cfr., sul punto, Sez. U. n. 5396 del 29/01/2015, P.G. in proc. Bianchi, Rv. 263023). Nel caso di specie, tuttavia, va ulteriormente precisato che si è proceduto al giudizio ordinario nei confronti dell'OR a seguito dell'opposizione al decreto penale con il quale egli era stato condannato per il reato ascrittogli, con la conseguenza che l'individuazione del momento entro il quale fare valere la dedotta nullità deve individuarsi nella presentazione dell'atto di opposizione al decreto penale di condanna, in base al principio che trova conferma nella stessa sentenza sopra citata. Nella fattispecie, il Supremo collegio è intervenuto in un caso analogo, in cui il difensore aveva eccepito la violazione del disposto di cui all'art. 114 disp. att. c.p.p. in un procedimento ordinario instaurato a seguito di opposizione a decreto 3 де penale, rilevando che il difensore aveva eccepito detta nullità già con la memoria depositata poco dopo la nomina e con altra successiva e, comunque, con l'opposizione al decreto penale, atto che, secondo la corte di legittimità, ... equivale alla sentenza di primo grado, cui si riferisce come termine ultimo l'art. 180 cod. proc. pen., richiamato, come detto, dall'art. 182, comma 2, secondo periodo, cod. proc. pen.>> (cfr., in motivazione, Sez. U. 5396/2015 citata).
6. Il secondo motivo è parimenti manifestamente infondato. La Corte ha ampiamente motivato in ordine alla non decisività della richiesta istruttoria, avuto riguardo all'oggetto di essa. La decisione si sottrae a censura di legittimità, tenuto anche conto della eccezionalità e residualità dell'ipotesi di rinnovazione ex art. 603 codice di rito, ad escludere la quale è sufficiente una motivazione di rigetto che dimostri la valutazione del tema.
7. Dall'inammissibilità discende, a norma dell'art. 616, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. Cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della cassa delle ammende. Deciso in Roma il 04 aprile 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Gabriella Cappello Rocco Marco Blaiotta سکامسلمان Depositata in Cancelleria Oggi, - 9 MAG. 2017 Il Funzionario Giudiziario Patrizia Corra 4