Sentenza 6 agosto 2015
Massime • 1
L'effettuazione dell'"alcoltest" da parte dei sanitari di una struttura nella quale il soggetto sottoposto all'esame sia stato ricoverato subito dopo un incidente stradale presuppone, a pena di nullità di ordine generale a regime intermedio, il previo avviso allo stesso, quale persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen., se trattasi di attività compiuta esclusivamente in conseguenza di richiesta della polizia giudiziaria, e non, invece, nell'ambito di un protocollo medico-terapeutico.
Commentari • 8
- 1. Tribunale di Nola - 914/21 - GM Raffaella de Majo- Guida in stato di ebbrezza - CondannaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 marzo 2022
Tribunale Nola, 03/05/2021, (ud. 27/04/2021, dep. 03/05/2021), n.914 Giudice: Raffaella de Majo Reato: 186, comma 2 lettera b) e comma 2 sexies del D.Lvo n. 285/92 Esito: Condanna (giorni 20 di arresto ed euro 800,00 di ammenda) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA Il Giudice monocratico del Tribunale, Raffaella de Majo, alla pubblica udienza del 27 aprile 2021 ha pronunciato la seguente SENTENZA nei confronti di: (...), nato in (...) il (...), residente in (...), ed elettivamente domiciliato ex art. 161 c.p.p. presso lo studio del difensore; difeso di fiducia dagli avv. (...) e (...). - libero, …
Leggi di più… - 2. Alcoltest e mancato avviso della facoltà di farsi assistere da un difensoreLucia Izzo · https://www.studiocataldi.it/ · 6 aprile 2021
- 3. Guida in stato di ebbrezzaAccesso limitatoManuela Rinaldi · https://www.altalex.com/ · 28 aprile 2020
- 4. Penale Diritto e ProceduraFabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 6 marzo 2020
L'individuazione del momento genetico dell'accertamento ematico-alcolimetrico, ai fini del rispetto delle garanzie previste all'art. 114 disp. att. c.p.p. (“Avvertimento del diritto all'assistenza del difensore“), assurge a criterio determinante ai fini della sussistenza del reato previsto e punito dall'art. 186 7° comma C.d.S., laddove il conducente si allontani dal nosocomio ove era stato condotto dopo aver cagionato un sinistro stradale dalla p.g. intervenuta, rifiutando le cure ed in ogni caso prima dell'esame ematico. È quanto affermato dalla IV Sezione della Suprema Corte che, accogliendo il ricorso della difesa, ha annullato con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di …
Leggi di più… - 5. Avvisi difensivi omessi per verifica stato di ebbrezza su incosciente: che fare? (Cass. 18405/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 febbraio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 06/08/2015, n. 34886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34886 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IZZO Fausto - Presidente - del 06/08/2015
Dott. BONI Monica - Consigliere - SENTENZA
Dott. ALMA Marco Maria - Consigliere - N. 23
Dott. IANNELLO Emilio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere - N. 26588/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SI EX, nato il [...];
avverso la sentenza n. 692/2015 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 18/02/2015;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/08/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMILIO IANNELLO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. AURELIO GALASSO che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
udito per il ricorrente il difensore Avv. URCIUOLI CLAUDIO del Foro di Roma il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 18/2/2015 la Corte d'appello di Bologna confermava la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva condannato OR EX alla pena (sospesa) di otto mesi di arresto ed Euro 2.000,00 di ammenda, applicando la sanzione accessoria della revoca della patente di guida, per il reato p. e p. dall'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), e comma 2-bis, a lui ascritto per essere stato colto alla guida di una autovettura in stato di ebbrezza (tasso alcolemico accertato da esami clinico-sanitari pari a 1,98 g/l), provocando un incidente stradale: fatto commesso il 18/9/2010. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato, personalmente, sulla base di due motivi.
2.1. Con il primo denuncia inosservanza di norme processuali per aver omesso la Corte d'appello di rilevare la inutilizzabilità dell'accertamento tecnico irripetibile eseguito sulla persona dell'imputato in quanto non preceduto dall'avvertimento da parte delle forze di polizia del suo diritto di farsi assistere da difensore di fiducia.
Rileva che l'affermazione contenuta nella sentenza di primo grado secondo cui, trattandosi di prelievo ematico eseguito dalla struttura sanitaria cui egli era stato ricoverato subito dopo l'incidente, il predetto avviso non sarebbe necessario, confonde l'accertamento acquisito incidentalmente nel corso dei normali protocolli sanitari con quello, ben diverso, volto unicamente alla ricerca di alcol o sostanze stupefacenti nel sangue del prevenuto su richiesta degli organi di polizia.
2.2. Con il secondo deduce vizio di motivazione, anche per travisamento di prova, in relazione al rigetto della eccezione di inutilizzabilità degli esiti del predetto accertamento, sollevata anche in ragione della mancata comunicazione degli esiti dell'esame tossicologico in corso di indagini e della conseguente impossibilità per l'indagato di avvalersi della facoltà di richiederne la ripetizione con le garanzie dì legge entro un anno sul secondo campione di sangue custodito dall'Asl competente.
Rileva che sul punto, il primo giudice, travisando il contenuto degli atti d'indagine, nessuno dei quali dava atto di tale comunicazione, ha ritenuto plausibile che, al momento della identificazione ed elezione di domicilio, l'indagato sia stato reso edotto del tasso alcolemico riscontrato dagli esami effettuati;
lamenta inoltre che su tale questione, espressamente posta ad oggetto di motivo di gravame, la Corte d'appello ha omesso di svolgere pertinenti valutazioni, erroneamente ritenendo assorbente la circostanza che egli avesse espresso il consenso al prelievo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. È fondato il primo motivo di ricorso.
Questa Corte ha più volte chiarito che nel caso in cui l'accertamento del tasso alcoolemico si renda necessario in presenza di elementi integranti una notizia di reato (qualificata e condizionata poi dagli esiti del medesimo) ricorre il paradigma normativo dell'atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile, da ricondursi alle previsioni dell'art. 354 c.p.p., commi 2 e 3. A conclusioni opposte deve invece pervenirsi qualora lo stesso accertamento (eseguito vuoi tramite etilometro, vuoi previo prelievo ematico all'interno di struttura nosocomiale) sia determinato da esigenze meramente esplorative, risultando, in tal caso, espressione di una attività di polizia amministrativa (Sez. 4, n. 10850 del 12/02/2008, Rizzi, Rv. 239404). Nè torna applicabile l'art. 354, commi 2 e 3, codice di rito nel caso di prelievo ematico (poi legittimamente utilizzato ai fini all'accertamento dell'etilemia) eseguito a fini terapeutici, nell'ambito di apposito protocollo medico, nei confronti di soggetto ricoverato in via d'urgenza al pronto soccorso a seguito di incidente stradale qualora non si configuri alcun indizio di reato (Sez. 4, n. 34145 del 21/12/2011, dep. 2012, Invernizzi, Rv. 253746). A contrario, deve esser ricondotta invece a vera e propria attività di P.G. l'accertamento de quo eseguito esclusivamente su richiesta della Polizia stradale.
In tal caso la relativa certificazione (utilizzabile ai fini di prova nel procedimento anche a prescindere dal consenso dell'interessato:
Sez. 4, n. 34116 del 24/04/2014, Giglio, non massimata;
Sez. 4, n. 10605 del 15/11/2012, dep. 2013, Bazzotti, Rv. 254933; Sez. 4, n. 1827 del 04/11/2009, Boraco, Rv. 245997; Sez. 4, n. 4118 del 09/12/2008, dep. 2009, Ahmetovic, Rv. 242834) costituisce il risultato di operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche compiuta dalla P.G. a mezzo di persone di queste in possesso (art. 348 c.p.p., comma 4). L'atto soggiace quindi, quanto alla sua acquisizione ed utilizzabilità ai fini del giudizio, alla disciplina degli atti irripetibili di cui all'art. 431 cod. proc. pen. (così, in motivazione, Sez. 4, n. 38458 del 04/06/2013, Grazioli). Di talché, ove, nel caso concreto, l'accertamento del tasso alcoolemico integri i presupposti dell'atto urgente ed indifferibile di P.G., la polizia giudiziaria, prima del compimento dell'atto, è tenuta, ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen., ad avvertire la persona sottoposta alle indagini che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, senza tuttavia che sia necessario preventivamente procedere, alla nomina di un difensore di ufficio, qualora quello di fiducia non sia stato nominato o, se nominato, non sia comparso.
Nel caso di specie ricorre tale ultima condizione essendo dato per pacifico in entrambe le sentenze di merito che il prelievo ematico sia stato eseguito non nell'ambito di un protocollo medico- terapeutico attivato in occasione del ricovero del prevenuto nella struttura ospedaliera in conseguenza del sinistro, ma esclusivamente in ragione della richiesta in tal senso rivolta ai sanitari dagli agenti di polizia.
La decisione della Corte di merito che in tale contesto ha escluso la necessità del previo avviso all'indagato della facoltà in parola - e ciò per aver egli comunque espresso il consenso al prelievo ematico - non si conforma ai surricordati principi e confonde il piano delle garanzie difensive con quello del consenso al prelievo che opera sul piano sostanziale quale presupposto per la legittimità del trattamento medico in che si risolve pur sempre il prelievo medesimo.
4. Ciò premesso va rammentato che, secondo giurisprudenza consolidata, la violazione del disposto dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. da luogo ad una nullità di ordine generale, non assoluta,
ma c.d. a regime intermedio.
Quanto al termine per proporre la relativa eccezione le Sezioni Unite della S.C., con noto recente arresto, risolvendo precedente contrasto, hanno affermato il principio secondo cui la nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all'esame alcoolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto dell'art. 180 e art. 182 c.p.p., comma 2, secondo periodo, fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado (Sez. U., n. 5396 del 29/01/2015, Bianchi, non ancora massimata).
Nel caso di specie tale termine risulta rispettato e la nullità che deriva dalla predetta omissione non può pertanto considerarsi sanata.
Va chiarito peraltro che essa incide non su tutti gli atti del processo penale susseguenti al detto accertamento irripetibile ma (solo) sul procedimento di assunzione dello stesso e ha, pertanto, quale effetto quello di rendere inutilizzabile a fini probatori l'esito di quell'accertamento, il che incide sul merito della decisione impugnata, risolvendosi in un error in judicando, non anche sulla validità formale degli atti processuali diversi da quello. Posto peraltro che è da escludere la sussistenza di altri elementi di prova utilizzabili, l'annullamento va pronunciato senza rinvio, ai sensi dell'art. 620 c.p.p., lett. l, senza rinvio, per insussistenza del fatto.
Resta ovviamente assorbito l'esame del secondo motivo di ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 6 agosto 2015.
Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2015