Sentenza 22 dicembre 2016
Massime • 1
In tema di guida in stato di ebbrezza, sussiste l'obbligo di previo avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., in relazione al prelievo ematico presso una struttura sanitaria finalizzato all'accertamento del tasso alcolemico, qualora l'esecuzione di tale prelievo non avvenga nell'ambito degli ordinari protocolli sanitari, ma sia autonomamente richiesta dalla polizia giudiziaria.
Commentari • 11
- 1. Guida in stato di ebbrezza: avviso difensivo non delegabile al personale sanitario (Cass. 37794/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 dicembre 2025
Nell'ambito delle operazioni delegabili ad ausiliari ai sensi dell'art. 348, comma 4, cod. proc. pen., espressamente limitate a quelle prevedenti "specifiche competenze tecniche", non rientrano gli atti e gli avvertimenti riservati dalle disposizioni di rito alla polizia giudiziaria, tra cui quelli conseguenti al compimento degli atti urgenti previsti dall'art. 356 cod. proc. pen. Anche nel caso in cui l'accertamento del tasso alcolemico ex art. 186, comma 5, C.d.s. venga effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale, da parte delle strutture sanitarie, rimane riservato alla Polizia giudiziaria l'onere di formulare lo specifico avvertimento previsto dall'art. 114 disp. att. …
Leggi di più… - 2. Guida in stato di ebbrezza: valido l’avviso del difensore dato dai sanitari durante il prelievo ematico (Cass. Pen. n. 18005/26)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 24 maggio 2026
Massima In tema di guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore ex artt. 356 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p., nell'ambito di accertamenti ematici eseguiti in ospedale su richiesta della polizia giudiziaria, può essere validamente comunicato anche dal personale sanitario, che opera quale ausiliario e “longa manus” della p.g.; ciò che rileva è l'effiva conoscenza della garanzia difensiva da parte dell'indagato, non la materiale “paternità vocale” dell'avviso. Vuoi approfondire l'argomento? Il punto centrale della decisione riguarda la validità dell'avviso previsto dagli artt. 356 c.p.p. e 114 disp. att. …
Leggi di più… - 3. Guida in stato di ebbrezza: è valido l'avviso orale della facoltà di farsi assistere da un legale?Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 settembre 2023
La massima In tema di guida in stato di ebbrezza, la prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, ove non risultante dal verbale, può essere data mediante la deposizione dell'agente operante, con la conseguenza che l'unico profilo suscettibile di valutazione giudiziale è quello relativo all'attendibilità di tale testimonianza, anche in ordine alle ragioni della mancata verbalizzazione (Cassazione penale , sez. IV , 29/04/2021 , n. 18349). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di guida in stato di ebbrezza? Vuoi consultare altre sentenze in tema di …
Leggi di più… - 4. Tribunale di Nola - 804/21 - GM Alessandra Zingales - Guida in stato d'ebbrezza - CondannaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 15 marzo 2022
Tribunale Nola, 15/04/2021, (ud. 15/04/2021, dep. 15/04/2021), n.804 Giudice: Alessandra Zingales Reato: 186, co. 2 lett. B) e comma 2 bis del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 Esito: Condanna (mesi 8 di arresto e di euro 1.800,00 di ammenda) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA Il Giudice Monocratico, dott.ssa Alessandra ZINGALES alla pubblicaudienza del 15.04.2021 ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento a carico di:(...), nato a (...) il (...),residente ed elett. dom. in (...)Libero - assentedifeso d'ufficio dall'Avv. (...) del Foro di Nola - presenteIMPUTATOdel reato p. e p. dall'art. 186, co. 2 lett. …
Leggi di più… - 5. Guida in stato di ebbrezza e avviso difensivo orale (Cass. 18349/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 10 giugno 2021
L'avviso all'interessato della facoltà di avvalersi di un difensore nel caso di alcoltest o prelievo emartico senza finalità terapeutiche non è prescritto in forma scritta, e ben può risulare dalla testimonianza, dovendo però valutare l'attendibilità della testimonianza degli operatori della polizia giudiziaria in merito a quanto dagli stessi direttamente percepito nell'immediatezza dei fatti ma non verbalizzato, anche in relazione alle ragioni della omessa verbalizzazione. La prova dell'avviso di cui all'art. 114 disp. att. c.p.p. non deve essere offerta esclusivamente in base al contenuto del verbale di cui all'art. 357 c.p.p., in cui, secondo quanto stabilito dall'art. 115 disp. att. …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/12/2016, n. 3340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3340 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2016 |
Testo completo
ASR 03340-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 22/12/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N.2650/15 FRANCESCO MARIA CIAMPI Dott. Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 35316/2016 - Consigliere - Dott. ANDREA MONTAGNI - Consigliere - Dott. VINCENZO PEZZELLA Dott. GIUSEPPE PAVICH - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OL LU N. IL 12/05/1989 avverso la sentenza n. 1072/2015 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 10/02/2016 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/12/2016 la relazione fatta dal Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Intr o Balsamo, Consigliere Dott. GIUSEPPE PAVICH che ha conclusoper il riferto tel ricors Uditil difensore Avv. Ciotti (in cutituz. evv.Cinque) de he chiesto Udito, per la parte civile, l'Avv l'accoglimento bel ricors, riportantion on motion;
RITENUTO IN FATTO 1. LU ZZ, per il tramite del suo difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Trieste, in data 10 febbraio 2016, ha confermato la condanna alla pena di giustizia emessa a carico dello stesso ricorrente dal Tribunale di Udine in data 27 gennaio 2015, in relazione al reato di guida in stato d'ebbrezza, aggravato dall'aver provocato un incidente e dalla commissione del fatto in ore notturne (art. 186, commi 2, lettera C, 2-bis e 2- sexies Cod. Strada), accertato in Udine il 14 gennaio 2012. A sostegno del proprio ricorso (corredato in premessa da un'ampia ricostruzione delle diverse fasi del giudizio di merito e da richiami anche testuali alla sentenza impugnata e all'assunzione delle prove orali), il ricorrente articola due motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 354 e 356 cod.proc.pen. e 114 disp. Att. Cod.proc.pen.. La doglianza attiene al fatto che la Corte di merito, disattendendo esplicitamente il dictum della sentenza a Sezioni Unite Bianchi del 2015, ha rigettato l'eccezione difensiva di nullità dell'accertamento etilometrico mediante prelievo per omesso previo avviso al conducente della sua facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Spiega il ricorrente che nel caso di specie il prelievo sanguigno non é stato eseguito nell'ambito degli ordinari protocolli sanitari, ma dietro espressa richiesta in tal senso avanzata dalla polizia stradale, finalizzata esclusivamente all'accertamento di stati di alterazione psicofisica da assunzione di alcool o di stupefacenti. Oltretutto, prosegue l'esponente, il motivo per cui la Corte distrettuale ha disapplicato l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite é che esso, ove accolto, impedirebbe di contestare il reato nelle ipotesi estreme in cui il conducente versasse in tale stato di alterazione psicofisica da non comprendere eventuali avvisi o informazioni;
e ciò a fronte del fatto che, nella specie, é emerso pacificamente che il ZZ era vigile e presente a se stesso, tanto che egli firmava il consenso al prelievo. Nel resto, il motivo di ricorso riporta testualmente, a sostegno del proprio assunto, la più recente giurisprudenza di legittimità in casi similari.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione in relazione al fatto che la sentenza impugnata non si confronta con il dato, inoppugnabile, secondo il quale il ZZ, in occasione dell'accertamento etilometrico eseguito nei suoi confronti, si presentava vigile, lucido e collaborante: dato, questo, incompatibile con gli esiti del detto accertamento, per come evidenziato dal consulente tecnico della difesa. La Corte distrettuale, si duole l'esponente, ha liquidato tale asserto come meramente congetturale, ed/ 2 inoltre non considera elementi rilevanti come quello relativo all'orario di esecuzione del prelievo, a qualche ora di distanza dall'incidente.
2. Con memoria depositata il 6 dicembre 2016, il ricorrente, insistendo nei motivi sopra riassunti, chiede annullarsi la sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso é fondato e assorbe ogni ulteriore questione.
1.1. Si premette che, sulla base delle specifiche emergenze processuali ampiamente riportate nel ricorso (vds. in particolare pp. 25 e ss.), si evince con chiarezza che contrariamente a quanto affermato dalla Corte distrettuale -il - prelievo non é stato, nel caso di specie, eseguito in osservanza di protocolli sanitari, ma esclusivamente in base a una richiesta della polizia giudiziaria finalizzata unicamente alla rilevazione (puramente esplorativa) di un'eventuale condizione di alterazione psicofisica sul conducente.
1.2. Ciò posto, la Corte distrettuale si é ingiustificatamente discostata dall'indirizzo delle Sezioni Unite secondo il quale é configurabile, se tempestivamente dedotta (come riconosciuto dalla stessa Corte di merito nel caso di specie), la nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all'esame alcolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. (cfr. Sez. U, n. 5396 del 29/01/2015, Bianchi, Rv. 263023).
1.3. L'assunto sostenuto nella sentenza impugnata, secondo il quale tale orientamento renderebbe impossibile accertare il reato quando il conducente versi in tale stato di alterazione da non comprendere eventuali avvisi, é del tutto privo di pregio.
1.4. In primo luogo, l'assunto de quo si pone in contrasto con le regole processuali riguardanti gli accertamenti urgenti di polizia giudiziaria e l'obbligatorietà dell'avviso all'indagato di farsi assistere da un difensore: ciò in quanto, sulla scorta di un'interpretazione sistematica degli artt. 356 cod. proc.pen. e 114 disp.att. cod. proc.pen., detto avviso dev'essere dato anche nel caso in cui, a seguito d'incidente, il prelievo ematico nei confronti del conducente presso una struttura sanitaria avvenga non già in esecuzione degli ordinari protocolli di pronto soccorso (nel qual caso neppure rileverebbe la presenza o meno del consenso da parte dell'interessato), ma esclusivamente in esecuzione di specifica ed autonoma richiesta della polizia giudiziaria finalizzata all'accertamento dello stato di alterazione: ciò é agevolmente desumibile a contrario dall'indirizzo espresso a più riprese dalla Corte regolatrice, secondo il 3 quale l'obbligo di avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia non sussiste "quando il prelievo ematico venga compiuto autonomamente dai sanitari in esecuzione di ordinari protocolli di pronto soccorso, in assenza di indizi di reità a carico di un soggetto coinvolto in un incidente stradale e poi ricoverato", non rientrando tale modalità di prelievo tra gli atti di polizia giudiziaria urgenti ed indifferibili ex art. 356 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 38458 del 04/06/2013, Grazioli, Rv. 257573; in senso analogo vds. anche Sez. 4, Sentenza n. 34145 del 21/12/2011,dep. 2012, Invernizzi, Rv. 253746). Ciò significa, all'evidenza, che laddove invece non ricorrano le dette condizioni (ovvero l'esecuzione del prelievo nell'ambito degli ordinari protocolli sanitari) e l'accertamento de quo venga autonomamente richiesto dalla polizia giudiziaria all'esclusivo fine di accertare il tasso alcolemico del conducente (sì che il personale sanitario, richiesto di effettuare il prelievo, agisce di fatto come longa manus della polizia giudiziaria), sussiste l'obbligo di previo avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.
1.5. In secondo luogo l'assunto sostenuto nell'impugnata sentenza é errato anche sotto il profilo più squisitamente logico, atteso che come correttamente - evidenziato dal ricorrente e come del resto evincibile dalla stessa sentenza impugnata il ZZ era in condizioni di sostanziale vigilanza e lucidità, tanto - che gli veniva chiesto il consenso all'effettuazione del prelievo, e sarebbe stato dunque possibile (oltreché doveroso) avvisarlo delle sue facoltà. E' appena il caso di evidenziare, a tale ultimo riguardo, che il fatto che il ZZ avesse, per l'appunto, prestato il consenso all'esecuzione del prelievo non assorbiva l'obbligo di avvisarlo delle sue facoltà difensive ex artt. 356 cod.proc.pen. e 114 disp.att. cod.proc.pen.: invero, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, «é solo al momento del compimento dell'atto di prelievo che l'interessato deve essere informato delle facoltà difensive, posto che, prima della raccolta del consenso, la P.G. non é in grado di sapere se l'atto sarà o meno svolto. Anticipare la presenza del difensore al momento della richiesta del consenso, non solo non é previsto dalle richiamate disposizioni, ma finirebbe per snaturare la funzione difensiva, che non é quella di consigliare se commettere o meno un reato (consenso no, consenso si), ma solo di partecipare ad un atto probatorio per garantirne la legalità, esigenza questa che nasce solo dopo che l'interessato ha prestato il consenso all'alcoltest» (Sez. 4, Sentenza n. 16553 del 26/01/2011, Pasolini, non massimata sul punto;
e cfr., in linea di principio, anche la recente Sez. 4, n. 49236 del 03/11/2016). 4 2. Pertanto, poiché da un lato l'accertamento del tasso alcolemico é radicalmente inutilizzabile (siccome eseguito mediante un atto affetto da nullità tempestivamente dedotta) e, dall'altro, non si evincono altri e diversi elementi, neppure sintomatici, deponenti per lo stato d'ebbrezza del ZZ, s'impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per insussistenza del fatto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste. Così deciso in Roma il 22 dicembre 2016. ConsignerIl Consigliere estensore Il Presidente (Francesco M. Ciampi) (Giuseppe Pavich) Depositata in Cancelleria 2047 m , 2 561 6 Oggi, 11 Fanzionario G nziaria Torre 5