Sentenza 27 giugno 2017
Massime • 1
In tema di intercettazioni telefoniche o ambientali, il deterioramento del supporto magnetico contenente la registrazione delle comunicazioni captate non comporta alcuna inutilizzabilità, in quanto, essendo stata rispettata la formalità della registrazione voluta dalla legge, la prova del colloquio e del suo contenuto può essere documentata "aliunde", utilizzando gli ordinari mezzi probatori e, principalmente, la lettura del brogliaccio di cui all'art. 268, comma 2, cod. proc. pen., fermo restando che il giudice deve esercitare la massima prudenza nella valutazione dei mezzi di prova da assumere per la ricostruzione del contenuto delle intercettazioni, escluso ogni automatismo surrogatorio. (Fattispecie relativa alla cancellazione degli originali delle registrazioni sul server della procura, in cui la S.C. ha ritenuto immune da vizi la decisione del giudice di autorizzare le parti all'utilizzo dei brogliacci per le contestazioni in sede di esame del verbalizzante sul contenuto delle intercettazioni).
Commentario • 1
- 1. L'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni nella giurisprudenza della Corte di cassazioneAccesso limitatoLuigi Giordano · https://www.altalex.com/ · 10 luglio 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/06/2017, n. 45809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45809 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2017 |
Testo completo
45 809- 1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 27/06/2017 - Presidente- Sent. n. sez.1959/17 ROCCO MARCO BLAIOTTA SALVATORE DOVERE PASQUALE GIANNITI REGISTRO GENERALE N.9205/2017 -Rel. Consigliere - UGO BELLINI ANTONIO LEONARDO TANGA ha pronunciato la seguente Senteura sui ricorsi proposti da: NO CA nato il [...] a [...] nato il [...] a [...]( ALBANIA) SI EL nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 15/01/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha concluso per Il Proc. Gen. Dr. Tampieri Luca-conclude per l'inammissibilità per NO CA e rigetto per RI DI e SI EL Udito il difensore L'Avv.to La Rana Agostino del Foro di Napoli, conclude riportandosi alle conclusioni che deposita assieme alla nota spesefer la parte civile ADOC L'Avv.to Pastore Gaetano del Foro di Salerno, conclude riportandosi ai motivi di ricorso, auche in sostituzione dell'ew to Laure Torriell fer SI AE. gell L'Avv.to Arienzo ricorso per il suo DI will interese ď·Seferi Rosario del Foro di Napoli conclude chiedendo l'accoglimento del assistito, mentre per OM MI si riporta ai motivi. quelдля RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 15 Gennaio 2016, pronunciava sull'appello proposto tra l'altro da tutti gli odierni ricorrenti NO MI, RI DI e SI AE avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che li aveva riconosciuti responsabili del delitto associativo di cui all'art.74 Dpr 309/90 anche in qualità di promotori i primi due e organizzatori tutti e tre, associazione dedita all'acquisto in Albania e alla commercializzazione in Italia di sostanza stupefacente del tipo IN e olio di hashish;
i prevenuti erano ritenuti altresì responsabili di tre episodi in concorso di commercializzazione dello stupefacenti, quale espressione delle finalità illecite dell'ente, nonché il NO di ulteriore episodio (capo B bis) in concorso, relativo ad un traffico di cocaina.
1.1 SI AE e NO MI in concorso con altri sodali erano altresì ritenuti responsabili di associazione per delinquere diretta all'acquisto e alla commercializzazione illegale di medicinali a base di somatropina destinati a bovini in lattazione e il NO di una specifica ipotesi di ricettazione dei suddetti medicinali.
2. La Corte di Appello di Napoli, preso atto che gli imputati NO MI e RI DI avevano ammesso le proprie rispettive responsabilità in limine del giudizio di appello e al contempo avevano rinunciato a tutti i motivi di impugnazione ad eccezione di quelli afferenti al trattamento sanzionatorio, riconosciute ad entrambi le circostanze attenuanti generiche in ragione del comportamento processuale, rideterminava la pena nei confronti di NO MI in anni quindici mesi nove di reclusione e nei confronti di RI DI in anni quattordici e mesi dieci di reclusione.
3. Quanto all'imputato SI il giudice di appello, richiamando gli esiti captativi, il numero delle transazioni, la abitualità dei rapporti tra imputati, le univoche dichiarazioni del collaboratore di giustizia CA SA e le dichiarazioni confessorie dei coimputati NO MI e RI DI, confermava in toto la pronuncia impugnata, ravvisando peraltro il vincolo della continuazione con coeva sentenza di condanna della Corte di Appello di Napoli in data 25.2.2008 per fatti concernenti gli stupefacenti e ritenuto più grave il reato di cui al capo a) dell'odierno procedimento 3 для (art. 74 Dpr 309/90) determinava nei suoi confronti la pena nella misura di anni ventuno mesi due di reclusione.
4. Avverso la suddetta pronuncia interponeva ricorso per cassazione la difesa degli imputati suddetti.
4.1 NO MI deduce violazione di legge e difetto motivazionale ove il giudice territoriale, pure a fronte della rinuncia ai motivi di impugnazione diversi da quelli afferenti al trattamento sanzionatorio, ha omesso di verificare la ricorrenza di ipotesi di non punibilità di immediata declaratoria ai sensi dell'art. 129 cod. proc.pen., pure avendo esaminato e riportato le diverse critiche svolte dalla difesa del OM avverso la pronuncia di primo grado. In particolare denuncia il vizio dedotto in relazione alla intervenuta pronuncia di prescrizione del reato operata nei confronti degli altri imputati in relazione al capo c) della rubrica, pronuncia che era estensibile anche al ricorrente.
4.2.Con una seconda articolazione si duole di difetto motivazionale in punto di trattamento sanzionatorio, in presenza di pena eccessiva, anche negli aumenti per la continuazione, tenuto conto del corretto comportamento processuale.
5.RI DI propone una duplice impugnazione.
5.1 Con i motivi a ministero dell'avv.to Guglielmo Ventrone si duole primariamente di violazione di legge e difetto di motivazione e motivazione apparente in relazione agli art.169 e 157 cod. proc.pen. in ragione della nullità del decreto dispositivo del giudizio e degli atti successivi.
5.2 Evidenzia il ricorrente che in sede di impugnazione il RI aveva preliminarmente denunciato ipotesi di nullità assoluta relativa alla partecipazione al giudizio dell'imputato il quale, al momento della citazione si trovava recluso presso istituto penitenziario in territorio spagnolo, mentre era stato dichiarato irreperibile dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli in data 18.5.2009 a seguito di emissione di verbale di vane ricerche. L'imputato era stato poi trasferito in Italia a seguito di MAE.
5.3 Assume il ricorrente che era stato riconosciuto rilievo al decreto di irreperibilità e al verbale di vane ricerche intervenuti nel corso delle indagini oltre il termine di fase, segnato dall'art.415 bis co.proc.pen. e in assenza di nuove ricerche in particolare presso il luogo di nascita o di ultima residenza, dimora o dove esercita la propria attività, era stato dato R ingresso al giudizio, mediante la notifica con il rito degli irreperibili, pur in presenza delle garanzie introdotte dalla legge 28.4.2014. 5.4 Con distinta impugnazione al ministero dell'avv.to Rosario ARIENZO viene articolata analoga censura di rilievo processuale;
si assume la nullità della sentenza per violazione dell'art.415 bis. cod. proc.pen. atteso che non era stato consentito al ricorrente di richiedere l'interrogatorio e la copia degli atti di indagine. Si assume che, trattandosi di imputato detenuto in territorio straniero nei confronti del quale era stata emessa una misura custodiale, lo stesso non poteva essere equiparato al latitante, non essendosi sottratto volontariamente alla esecuzione della misura.
5.5 Assume ancora che una volta tradotto in Italia a seguito di MAE avrebbe dovuto intervenire la separazione della sua posizione processuale, onde consentirgli di essere destinatario degli atti di cui all'art. 415 bis cod.proc.pen. e di quelli successivi. Viene altresì contestata la legittimità del verbale di vane ricerche risalente al 2.4.2009, a seguito di notifica tentata presso l'abitazione della compagna a Milano con la quale il RI assume di non aveva più rapporti, nonché il mancato esperimento di ulteriori ricerche;
si contesta altresì la mancata sospensione del giudizio in applicazione della normativa sopravvenuta (L.67/2014) 5.6 Nel merito chiede l'annullamento della impugnata sentenza e l'assoluzione del ricorrente in ragione della equivocità del contenuto delle intercettazioni e delle dichiarazioni accusatorie del collaboratore CA SA. Invoca sotto diverso profilo il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche stante il ruolo secondario del prevenuto Deduce ancora la inutilizzabilità del contenuto delle intercettazioni telefoniche ambientali nel veicolo di SI AE per sopravvenuta distruzione del supporto magnetico, non potendo lo stesso essere surrogato dalla testimonianza dell'operatore ovvero dalle trascrizione sommarie eseguite dai verbalizzanti e delle relative annotazioni Si duole inoltre del mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc.pen. stante l'assoluta carenza probatoria in punto a sussistenza dell'organizzazione criminosa e alla partecipazione del RI. Chiede infine che sia escluso in capo al RI il ruolo di organizzatore dell'ente associativo.
6. La difesa di SI AE ha articolato quattro motivi di ricorso. 5 quelle 6.1 Con un primo motivo di ricorso assume la nullità della sentenza per violazione degli art.269 e 178 lett.c) cod.proc.pen. in quanto erano stati utilizzati a conforto degli esiti captativi non già i supporti magnetici su cui erano state riversate le captazioni da parte della polizia giudiziaria ovvero le tracce originarie sul server del sistema MITO, bensì le trascrizioni dei brogliacci e le relative annotazioni senza che sul punto fosse intervenuto il consenso delle parti. Tale procedura avrebbe determinato la violazione dell'art.269 cod.proc.pen. sulle modalità di conservazione delle registrazione e dei verbali e del tutto erroneamente il giudice del dibattimento aveva ritenuto di surrogare i supporti originali contenuti nel sistema hardware della procura della Repubblica con le trascrizioni dei brogliacci e le relative annotazioni quali atti provenienti da terzi, avendo constatato che l'originale delle conversazioni erano stati cancellati dall'hardware della procura e che i supporti informatici che ne contenevano copia erano rimasti distrutti. Del tutto illegittima doveva peraltro ritenersi la distruzione mediante cancellazione dell'originale informativo, indefettibile termine di raffronto e strumento di verifica della corrispondenza di quanto riversato nei vari supporti informatici (DVD CD Rom), conseguendo alla arbitraria e non partecipata cancellazione e quindi alla distruzione di tali essenziali dati, una compromissione del diritto di difesa sanzionato ex art.178 lett.c) cod. proc.pen., né potendo trovare applicazione in relazione agli esiti captativi, la operazione di recupero previsto dall'art.512 cod. proc.pen. relativo alla lettura degli atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione. Ne conseguiva la nullità della sentenza impugnata stante la inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali fatte eseguire sul veicolo FORD FO in uso al SI.
6.2 Con una ulteriore articolazione denuncia violazione di legge anche in relazione agli art.271 comma I, 267 comma V e 268 co.I cod. proc.pen., assumendo che agli atti mancava un verbale di inizio delle operazioni di intercettazione, verbale previsto a pena di inutilizzabilità dall'art.271 I comma cod.proc.pen., che ha la funzione di garantire che le intercettazioni siano state effettuate rispettando la tempistica di legge.
6.3 Con una ulteriore articolazione deduce violazione di legge in relazione all'art. 238 bis e 192 co III cod.roc.pen. Ritenuta la inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali, assume che difettavano elementi di riscontro esterni e individualizzanti alla prospettazione accusatoria, tali non potendo essere le propalazioni etero accusatorie del collaborante CA in quanto già comprese nelle acquisizioni ex art.238 bis cod.proc.pen. e UL non risultando esterne rispetto al dato da confermare;
né una tale conferma poteva trarsi nella ammissione degli addebiti di NO MI e di RI DI i quali si erano limitati ad ammettere i fatti a proprio carico come risultava dal verbale delle spontanee dichiarazioni rese in udienza, ma il contenuto delle dichiarazioni non poteva estendere rilievo probatorio al coimputato SI. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. ✓ motivi di ricorso di NO MI risultano inammissibili, in quanto assolutamente generici, prospettando la violazione dell'obbligo di immediata declaratoria di una causa di non punibilità, peraltro senza indicare elementi concreti in forza dei quali il giudice d'appello avrebbe dovuto adottare la pronuncia liberatoria dopo che l'imputato aveva rinunciato ai motivi di appello sul tema della responsabilità (sez.III, 19.3.2014, Ferrante, Rv. 259418). Quanto poi al mancato proscioglimento per prescrizione del ricorrente dal reato di cui all'art.416 cod.proc.pen. a fronte della pronuncia estintiva del giudice di appello nei confronti di taluni coimputati quali NO IO ZZ LE e AT GI, il tema prescinde dal fatto che il NO MI abbia rinunciato ai motivi di ricorso sulla responsabilità, ma il diversificato trattamento deriva esclusivamente dal fatto che al ricorrente era contestata la ipotesi di cui all'art.416 comma I e III cod.pen. quale promotore e organizzatore dell'associazione e, in relazione a detta ipotesi, il termine prescrizionale, computato ai sensi dell'art. 157 I e II comma cod.pen. non risulta affatto decorso al momento della pronuncia del giudice territoriale.
1.2 Il secondo motivo di ricorso, relativo al trattamento sanzionatorio, è al pari inammissibile laddove il giudice di appello è partito da pena edittale minima (20 anni di reclusione in relazione all'art.74 I comma Dpr 309/90), con aumenti per la continuazione percentualmente contenuti, mai superiori a sei mesi in relazione a ciascun reato satellite, di fatto pervenendo a pena finale ancorata ai minimi edittali. L'obbligo motivazionale è dunque assolto laddove questa Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra, tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così 7 Jelly sez. 4, n. 21294, Serratore, rv. 256197; conf. sez. 2, n. 28852 dell'8.5.2013, Taurasi e altro, rv. 256464; sez. 3, n. 10095 del 10.1.2013, Monterosso, rv. 255153), potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (così sez. 2, n. 36245 del 26.6.2009, Denaro, rv. 245596).
2. Infondati sono poi i motivi di ricorso articolati dalla difesa del RI sia in relazione alla contestata responsabilità del prevenuto, sia in relazione ad asseriti vizi processuali di cui si assume la ricaduta sulla stessa partecipazione del RI al giudizio, partecipazione che peraltro vi è stata a seguito della traduzione dell'imputato in territorio italiano a seguito di MAE 2.1 Invero è inammissibile il ricorso per Cassazione avverso la decisione del giudice di appello che, rilevata la rinuncia dell'imputato ai motivi di appello diversi da quelli relativi alla riduzione di pena, dichiari in virtù dell'art.589 commi II e III e 591 comma I lett.d) cod.proc.pen., la inammissibilità sopravvenuta dei motivi oggetto di rinuncia, omettendone l'esame ai fini della applicazione dell'art. 129 cod. proc.pen., considerato che la rinuncia ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità. Pertanto poiché ex art.597 cod. proc.pen. comma primo l'effetto devolutivo della impugnazione circoscrive la cognizione del giudice del gravame ai soli punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti, una volta che essi costituisco oggetto di rinuncia, non può il giudice di appello prenderli in considerazione, né può farlo il giudice di legittimità sulla base di una ipotetica implicita revoca di tale rinuncia, stante la irrevocabilità di tutti i negozi processuali ancorché unilaterali (sez.II, .12.2010, Izzo, Rv.249269; sez.V, 22.10.2014, Ferlito Rv. 262682, sez.IV 12.2.2015, Barra e altri Rv. 262448).
2.2 In particolare è stato più recentemente affermato che nel caso di rinuncia parziale ai motivi di appello il giudice, in relazione ai capi di sentenza oggetto dei motivi rinunciati, non è tenuto motivare eventuali cause di improcedibilità o nullità anche assolute, eccepite con la impugnazione, né può rilevarle di ufficio (sez.V, 6.4.2016, Camerlingo e altri Rv.268198). Ne consegue l'assoluta infondatezza di entrambe le impugnazioni avanzate dall'imputato RI in quanto tese a rivalutare questioni processuali e di merito già sollevate dinanzi al giudice di appello, che hanno formato oggetto di espressa rinuncia da parte dei difensori e 8 Galle dello stesso imputato le quali pertanto non possono essere introdotte nuovamente in questa sede.
2.3 Quanto poi alle censure relative alla qualificazione giuridica del fatto reato di cui al capo A) in art.74 Dpr 309/90 e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, le stesse si appalesano infondate. Il giudice di appello ha invero rappresentato come la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quelli riguardanti la misura della pena, comprenda anche i motivi concernenti la qualificazione del reato e la sussistenza delle aggravanti (Cfr. sez.III, 15.6.2016, Dantese e altri Rv. 268385, fattispecie di delitto ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, nella quale la Corte ha escluso che i punti della decisione relativi alla diversa qualificazione dell'associazione o alla sussistenza delle circostanze di cui ai commi terzo e quarto della disposizione citata e dell'art. 7, legge n. 203 del 1991, siano connessi, con vincolo di carattere essenziale, a quelli esclusi dalla rinuncia all'impugnazione, così da poter essere comunque sottoposti alla cognizione del giudice del gravame nonostante l'intervenuta abdicazione, trattandosi di capi autonomi come la recidiva sez.II, 30.1.2014, Khribech, 259825); per analoghe ragioni è stato affermato che la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quello riguardante la misura della pena, deve ritenersi comprensiva anche di quei motivi attraverso i quali l'appellante aveva richiesto il riconoscimento di circostanze attenuanti anche generiche (sez. IV, 24.11.2016, Castiglioni e altri, Rv. 268696; sez.I, 11.4.2012, Sardelli, Rv. 252861). I ricorsi di AF DI devono pertanto essere rigettati e il AF va condannato al pagamento delle spese processuali.
3. Il primo motivo di ricorso proposto dalla difesa di SI AE è infondato. Il ricorrente assume vizi di inutilizzabilità dei brogliacci delle intercettazioni poiché, a fronte della cancellazione degli originali delle registrazioni sul server della procura, le stesse non erano ricostruibili né surrogabili in assenza di un consenso delle parti che non era mai stato fornito, a pena di nullità ex art.178 lett.c) cod. proc.pen., risultando la difesa privata di ogni possibilità di controllo e di riscontro delle intercettazioni effettuate. Trattandosi di deduzione di nullità processuale ai sensi dell'art.606 lett.c) cod.proc.pen. al giudice di legittimità è consentita la verifica degli atti processuali ai soli fini di fornire riscontro alla deduzione difensiva e, dagli stessi verbali di udienza del 26 Settembre 2011 e del 23 Aprile 2012 Julla e delle relative ordinanze istruttorie assunte dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, emerge la piena legittimità della procedura attraverso cui risultano ricostruite, nel contraddittorio delle parti, le registrazioni delle intercettazioni ambientali per cui si discute, fino alla definitiva acquisizione della testimonianza dei verbalizzanti sul contenuto delle stesse e alla allegazione dell'elenco delle conversazioni oggetto di esame testimoniale.
3.1 Invero il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con ragionamento del tutto logico e aderente alla giurisprudenza del giudice di legittimità, fatto proprio nella sentenza impugnata, ha statuito che in ipotesi di distruzione o di deterioramento dei nastri contenenti le registrazioni debitamente autorizzate, non comporta una inutilizzabilità del mezzo di prova, ...e quando la registrazione c'è stata ma è stata smarrita oppure non risulta ascoltabile tecnicamente, questo non osta alla utilizzabilità del mezzo di prova.
3.2 Sul punto risulta pacifico l'orientamento del S.C. il quale ha evidenziato che nel caso in cui il supporto magnetico, su cui siano state originariamente memorizzate le conversazioni intercettate, risulti deteriorato, la prova del colloquio e del suo contenuto può essere documentato "aliunde", poichè solo la mancata memorizzazione dei colloqui per omessa registrazione rende inesistente il mezzo di ricerca della prova, pur ritualmente autorizzato, e inutilizzabile l'acquisizione del contenuto dei colloqui altrimenti compiuta, attraverso annotazioni o dichiarazioni dei verbalizzanti (sez.II, 11.11.2010, Galinschi, Rv.248909), sicchè la prova del colloquio e del suo contenuto può essere data utilizzando gli ordinari mezzi probatori e, principalmente, la lettura del brogliaccio di cui all'art. 268, comma secondo, cod. proc. pen., fermo restando che il giudice deve esercitare la massima prudenza nella valutazione dei mezzi di prova da assumere per la ricostruzione del contenuto delle intercettazioni, escluso ogni automatismo surrogatorio (sez.I, 2.1.2011, Bulla, Rv.249790; sez.IV, 13.10.2011, Macri, Rv.251433). In applicazione di tali pacifici principi giurisprudenziali il giudice territoriale disponeva in un primo momento di procedere alla escussione del verbalizzante sul contenuto delle intercettazioni ambientali relative alla posizione dell'imputato SI, autorizzando le parti processuali alla utilizzazione dei brogliacci delle intercettazioni per eventuali contestazioni, rimettendo al consenso delle parti l'acquisizione delle suddette trascrizioni sommarie previa eventuale rinuncia all'escussione del verbalizzante. In ossequio a tale, procedura, assolutamente coerente con i principi di diritto enunciati, si è svolta la istruttoria dibattimentale, di talchè l'agente verbalizzante stato chiamato 10 для a testimoniare sul contenuto delle interlocuzioni registrate e dallo stesso appuntate nelle trascrizioni provvisorie (brogliacci) a seguito dell'ascolto delle interlocuzioni in ambientale, fino a quando, all'udienza del 23 Aprile 2012, in relazione alle intercettazioni residue, interveniva un accordo processuale (richiamato dal giudice di appello), in base al quale veniva disposta l'acquisizione di un elenco di registrazioni in relazione alle quali le parti, per economia processuale, hanno rinunciato ad escutere ulteriormente il verbalizzante che le aveva trascritte. Ne consegue pertanto la infondatezza del primo motivo di ricorso che deduce la nullità di tali acquisizioni istruttorie.
3.2 Il secondo motivo di ricorso si presenta invero inammissibile. Esso introduce un profilo ulteriore di nullità degli esiti captativi che non è stato affatto sviluppato nei motivi di appello, risultando pertanto profilo di doglianza nuovo, precluso pertanto dall'art. 606 III comma cod. proc.pen.; nè la doglianza coinvolge profili di nullità patologica deducibili per la prima volta dinanzi al giudice di legittimità a fronte della allegazione dei decreti autorizzativi delle disposte intercettazioni e dei relativi provvedimenti attuativi, da cui può trarsi la data di inizio delle relative intercettazioni laddove non determina l'inutilizzabilità degli esiti delle attività di captazione, ai sensi dell'art. 271, primo comma, cod. proc. pen., la irregolare indicazione di inizio e fine delle operazioni nei verbali cui fa riferimento l'art. 267, quinto comma, dello stesso codice, e che attengono alla durata complessiva dell' attività di intercettazione autorizzata per le singole utenze o i singoli ambienti privati, posto che l'indicata sanzione processuale opera solo con riferimento alle ipotesi previste dall'art. 268, commi 1 e 3, cod. proc.pen. (sez.VI, 21.7.2015, Murianni, Rv. 264462; Conf. sent. n. 36945/2015, non mass.; sez.V, 4.12.2013, Gullo e altro, Rv. 258294).
4. Il rigetto del secondo motivo di ricorso travolge altresì la terza e quarta articolazione che si pongono in diretto collegamento con la precedente, laddove si assume che le dichiarazioni etero accusatorie del collaboratore di giustizia CA da sole non sarebbero state sufficienti a fondare un giudizio di responsabilità a carico del SI stante la carenza di riscontri richiesti dall'art. 192 III comma cod. proc.pen. ma che, nel caso in specie risultano integrati non soltanto dagli esiti captativi, come recuperati attraverso l'espletamento della istruttoria dibattimentale, ma altresì dalle pronunce di condanna irrevocabile nei confronti degli ex coimputati CA e NT per gli effetti di cui all'art. 238 bis cod.proc.pen. e 11 дли dalle ammissioni di responsabilità dei coimputati NO MI e RI, le quali rappresentano riscontro significativo, sebbene indiretto, agli elementi di accusa sopra rappresentati.
5. In conclusione anche il ricorso di SI AE deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. Il ricorrente NO deve altresì essere condannato al pagamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle Ammende, non risultando dagli atti ipotesi di esonero per assenza di colpa. Tutti i ricorrenti vanno altresì condannati al pagamento delle spese di difesa della parte civile costituita Associazione ADOC Napoli e Campania che si liquidano come d dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso di NO MI che condanna al pagamento delle spese processuali e di duemila euro alla Cassa delle Ammende. Rigetta i ricorsi di RI DI e SI AE che condanna al pagamento delle spese processuali. Condanna i ricorrenti tutti in solido al rimborso delle spese di giudizio in favore della parte civile, liquidate in € 2.500 oltre ad accessori di legge. Così deciso in Roma, il 27 Giugno 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Ugo Bellini Rocco Marco Blaiotta U₁. Bellini Plaist Depositata in Cancelleria Oggi. -5 OTT. 2017 Il Funzionario Giudiziario Patrizia Coracs 19