Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/06/2017, n. 45809
CASS
Sentenza 27 giugno 2017

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Massime1

In tema di intercettazioni telefoniche o ambientali, il deterioramento del supporto magnetico contenente la registrazione delle comunicazioni captate non comporta alcuna inutilizzabilità, in quanto, essendo stata rispettata la formalità della registrazione voluta dalla legge, la prova del colloquio e del suo contenuto può essere documentata "aliunde", utilizzando gli ordinari mezzi probatori e, principalmente, la lettura del brogliaccio di cui all'art. 268, comma 2, cod. proc. pen., fermo restando che il giudice deve esercitare la massima prudenza nella valutazione dei mezzi di prova da assumere per la ricostruzione del contenuto delle intercettazioni, escluso ogni automatismo surrogatorio. (Fattispecie relativa alla cancellazione degli originali delle registrazioni sul server della procura, in cui la S.C. ha ritenuto immune da vizi la decisione del giudice di autorizzare le parti all'utilizzo dei brogliacci per le contestazioni in sede di esame del verbalizzante sul contenuto delle intercettazioni).

Commentario1

  • 1L'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni nella giurisprudenza della Corte di cassazioneAccesso limitato
    Luigi Giordano · https://www.altalex.com/ · 10 luglio 2023

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/06/2017, n. 45809
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45809
Data del deposito : 27 giugno 2017

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