CASS
Sentenza 4 dicembre 2023
Sentenza 4 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/12/2023, n. 48292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48292 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: SP FABRIZIO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/06/2022 della Corte d'appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
letti i motivi nuovi e memoria dell'Avv. GIORGIO GALLICO, difensore di PI FA, il quale ha chiesto che la Corte voglia «dichiarare l'estinzione dei reati per intervenuta remissione di querela» e «nel resto», ha «insist[ito] per l'accoglimento di tutti i motivi»; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale LIDIA GIORGIO, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in conseguenza dell'estinzione del reato per remissione della querela e accettazione della stessa remissione;
udito l'Avv. GIORGIO GALLICO, difensore di PI FA, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 15/06/2022, la Corte d'appello di Bologna confermava la sentenza del 06/05/2021 del Tribunale di Bologna di condanna cli FA PI: a) alla pena di due anni, due mesi e venti giorni di reclusione ed € 1.150,00 di Penale Sent. Sez. 2 Num. 48292 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 31/10/2023 multa per i reati, avvinti dal vincolo della continuazione, di truffa continuata in concorso (con RO ET) (capo A dell'imputazione) e di tentata truffa in concorso (sempre con RO ET) (capo B dell'imputazione), reati entrambi aggravati dall'avere cagionato alla persona offesa dal reato Roda Metalli s.r.l. un danno patrimoniale di rilevante gravità; b) al risarcimento del danno, liquidato in C 271.473,90, in favore della menzionata Roda Metalli s.r.I., che si era costituita parte civile. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, FA PI, affidato a sette motivi, che saranno enunciati, ai sensi dell'art. 173, comma 1, cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza degli artt. 78, 102 e 122 dello stesso codice, «nella parte in cui prescrivono che la costituzione di parte civile [...] deve essere effettuata, a pena di inammissibilità, a mezzo di procuratore speciale», e la conseguente inammissibilità della costituzione di parte civile di Roda Metalli s.r.l. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione «nella parte in cui rigetta la richiesta di assunzione della testimonianza di RE OT IN. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo B) dell'imputazione. 2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, la contraddittorietà «intrinseca ed estrinseca» e la manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo A) dell'imputazione. 2.5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 61, n. 7), cod. pen., e dell'art. 337, comma 3, cod. proc. pen., con riguardo alla ritenuta sussistenza, in relazione sia al reato di cui al capo A) dell'imputazione sia al reato di cui al capo B) dell'imputazione, della circostanza aggravante dell'avere cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità. 2.6. Con il sesto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la contraddittorietà «estrinseca» e la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla determinazione della pena nonché «l'erronea disapplicazione» degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. 2 2.7. Con il settimo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 185 cod. pen. e la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alle statuizioni civili. 3. Il ricorrente ha proposto due motivi nuovi. 3.1. Con il primo di essi, deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 152, comma 5, cod. pen., e chiede che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio per estinzione dei reati per intervenuta remissione della querela, la quale prevarrebbe su eventuali cause di inammissibilità del ricorso e andrebbe rilevata e dichiarata dalla Corte di cassazione, essendo stato il ricorso tempestivamente proposto. 3.2. Con il secondo motivo nuovo, il ricorrente deduce, in via subordinata, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 120 cod. pen. e 337, comma 3, cod. proc. pen., e la mancanza della motivazione in ordine alla legittimazione di SS RA a sporgere la querela del 21 settembre 2016. 4. Con riguardo al primo motivo nuovo, si deve dare atto che il difensore del ricorrente avv. Giorgio Gallico ha trasmesso gli atti con i quali: a) l'avv. Eleonora Ciliberti, nella documentata qualità di procuratore speciale di IN LI, cioè dell'attuale rappresentante pro tempore di Roda Metalli s.r.I., ha rimesso la querela;
b) l'avv. Giorgio Gallico, nella documentata qualità di procuratore speciale dell'imputato FA PI, ha accettato tale remissione della querela. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per le ragioni che si vanno di seguito a esporre. 2. Anzitutto, si deve ritenere che tutti e sette gli originari motivi di ricorso siano inammissibili in quanto prospettano doglianze non consentite nel giudizio di legittimità o, comunque, manifestamente infondate. 3. Ciò posto, si deve rilevare che l'art. 2, comma 1, lett. o), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha reso i reati di truffa e di tentata truffa aggravati, come nella specie, ai sensi dell'art. 61, n. 7), cod. pen., punibili a querela della persona offesa. Ne consegue, in ragione di tale modificato regime di procedibilità dei reati contestati all'imputato e dell'intervenuta remissione della querela da parte della persona offesa Roda Metalli s.r.I., in persona dell'attuale legale rappresentante pro tempore, con accettazione della stessa da parte dell'imputato, che - come è stato evidenziato dal ricorrente con il primo dei motivi nuovi -, ai sensi dell'art. 620, 3 comma 1, lett. a), cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. 4. A tale proposito, le Sezioni unite di queste Corte (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551-01, la quale ha richiamato, sul punto, Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681-01) hanno infatti chiarito che «la "remissione di querela" che sia intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e sia stata ritualmente accettata [...], nel determinare l'estinzione del reato, prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, sempre che il ricorso sia stato tempestivamente proposto» (nello stesso senso, tra le pronunce delle sezioni semplici di questa Corte: Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Vitucci, Rv. 282301-01; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Durante, Rv. 281326-01; Sez. 2, n. 37688 del 0/07/2014, Gustinetti, Rv. 259989-01; Sez. 2, n. 18680 del 28/04/2010, Lo Conte, RV. 247088-01. Con riferimento a un reato divenuto punibile a querela della persona offesa a norma dell'art. 2 del d.lgs. n. 150 del 2022: Sez. 7, n. 12444 del 22/02/2023, Abruzzese, non massimata). A sostegno di tale statuizione, le Sezioni unite hanno invocato il tradizionale inquadramento dogmatico della remissione della querela «non tanto come istituto sostanziale e per questo assimilabile alle altre cause di estinzione del reato, quanto piuttosto in ragione della sua capacità di differenziarsi dalle dette altre cause di estinzione per la caratteristica che essa presenta non solo di estinguere il diritto punitivo dello Stato, ma di paralizzare la perseguibilità stessa del reato: con la conseguenza della massima estensione da attribuire al termine ultimo per la sua rilevazione, secondo il disposto dell'art. 152 c.p., comma 3, e cioè fino alla condanna irrevocabile in senso formale, che è evenienza processuale sicuramente posteriore e indipendente dal fatto in sé della presentazione di un ricorso inammissibile e utile ai fini in esame, salvo il caso della inammissibilità per tardività» (così : Sez. U n. 40150 del 21/06/2018, cit.). 5. Pertanto, considerato che il ricorso è stato tempestivamente proposto e che, dalla decisione impugnata, non risultano elementi tali da fare emergere le condizioni per un proscioglimento nel merito dell'imputato ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., per la sopravvenuta estinzione dei reati di cui, rispettivamente, agli artt. 81, 110, 640 e 61, n. 7), cod. pen., e agli artt. 56, 110, 640 e 61, n. 7), cod. pen., in conseguenza della menzionata rituale remissione della querela e accettazione della stessa remissione. 4 Come è stato ribadito nell'atto di remissione, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., le spese del procedimento devono essere poste a carico del querelato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Spese processuali a carico del querelato. Così deciso il 31/10/2023.
letti i motivi nuovi e memoria dell'Avv. GIORGIO GALLICO, difensore di PI FA, il quale ha chiesto che la Corte voglia «dichiarare l'estinzione dei reati per intervenuta remissione di querela» e «nel resto», ha «insist[ito] per l'accoglimento di tutti i motivi»; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale LIDIA GIORGIO, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in conseguenza dell'estinzione del reato per remissione della querela e accettazione della stessa remissione;
udito l'Avv. GIORGIO GALLICO, difensore di PI FA, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 15/06/2022, la Corte d'appello di Bologna confermava la sentenza del 06/05/2021 del Tribunale di Bologna di condanna cli FA PI: a) alla pena di due anni, due mesi e venti giorni di reclusione ed € 1.150,00 di Penale Sent. Sez. 2 Num. 48292 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 31/10/2023 multa per i reati, avvinti dal vincolo della continuazione, di truffa continuata in concorso (con RO ET) (capo A dell'imputazione) e di tentata truffa in concorso (sempre con RO ET) (capo B dell'imputazione), reati entrambi aggravati dall'avere cagionato alla persona offesa dal reato Roda Metalli s.r.l. un danno patrimoniale di rilevante gravità; b) al risarcimento del danno, liquidato in C 271.473,90, in favore della menzionata Roda Metalli s.r.I., che si era costituita parte civile. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, FA PI, affidato a sette motivi, che saranno enunciati, ai sensi dell'art. 173, comma 1, cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza degli artt. 78, 102 e 122 dello stesso codice, «nella parte in cui prescrivono che la costituzione di parte civile [...] deve essere effettuata, a pena di inammissibilità, a mezzo di procuratore speciale», e la conseguente inammissibilità della costituzione di parte civile di Roda Metalli s.r.l. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione «nella parte in cui rigetta la richiesta di assunzione della testimonianza di RE OT IN. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo B) dell'imputazione. 2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, la contraddittorietà «intrinseca ed estrinseca» e la manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo A) dell'imputazione. 2.5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 61, n. 7), cod. pen., e dell'art. 337, comma 3, cod. proc. pen., con riguardo alla ritenuta sussistenza, in relazione sia al reato di cui al capo A) dell'imputazione sia al reato di cui al capo B) dell'imputazione, della circostanza aggravante dell'avere cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità. 2.6. Con il sesto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la contraddittorietà «estrinseca» e la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla determinazione della pena nonché «l'erronea disapplicazione» degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. 2 2.7. Con il settimo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 185 cod. pen. e la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alle statuizioni civili. 3. Il ricorrente ha proposto due motivi nuovi. 3.1. Con il primo di essi, deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 152, comma 5, cod. pen., e chiede che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio per estinzione dei reati per intervenuta remissione della querela, la quale prevarrebbe su eventuali cause di inammissibilità del ricorso e andrebbe rilevata e dichiarata dalla Corte di cassazione, essendo stato il ricorso tempestivamente proposto. 3.2. Con il secondo motivo nuovo, il ricorrente deduce, in via subordinata, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 120 cod. pen. e 337, comma 3, cod. proc. pen., e la mancanza della motivazione in ordine alla legittimazione di SS RA a sporgere la querela del 21 settembre 2016. 4. Con riguardo al primo motivo nuovo, si deve dare atto che il difensore del ricorrente avv. Giorgio Gallico ha trasmesso gli atti con i quali: a) l'avv. Eleonora Ciliberti, nella documentata qualità di procuratore speciale di IN LI, cioè dell'attuale rappresentante pro tempore di Roda Metalli s.r.I., ha rimesso la querela;
b) l'avv. Giorgio Gallico, nella documentata qualità di procuratore speciale dell'imputato FA PI, ha accettato tale remissione della querela. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per le ragioni che si vanno di seguito a esporre. 2. Anzitutto, si deve ritenere che tutti e sette gli originari motivi di ricorso siano inammissibili in quanto prospettano doglianze non consentite nel giudizio di legittimità o, comunque, manifestamente infondate. 3. Ciò posto, si deve rilevare che l'art. 2, comma 1, lett. o), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha reso i reati di truffa e di tentata truffa aggravati, come nella specie, ai sensi dell'art. 61, n. 7), cod. pen., punibili a querela della persona offesa. Ne consegue, in ragione di tale modificato regime di procedibilità dei reati contestati all'imputato e dell'intervenuta remissione della querela da parte della persona offesa Roda Metalli s.r.I., in persona dell'attuale legale rappresentante pro tempore, con accettazione della stessa da parte dell'imputato, che - come è stato evidenziato dal ricorrente con il primo dei motivi nuovi -, ai sensi dell'art. 620, 3 comma 1, lett. a), cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. 4. A tale proposito, le Sezioni unite di queste Corte (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551-01, la quale ha richiamato, sul punto, Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681-01) hanno infatti chiarito che «la "remissione di querela" che sia intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e sia stata ritualmente accettata [...], nel determinare l'estinzione del reato, prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, sempre che il ricorso sia stato tempestivamente proposto» (nello stesso senso, tra le pronunce delle sezioni semplici di questa Corte: Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Vitucci, Rv. 282301-01; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Durante, Rv. 281326-01; Sez. 2, n. 37688 del 0/07/2014, Gustinetti, Rv. 259989-01; Sez. 2, n. 18680 del 28/04/2010, Lo Conte, RV. 247088-01. Con riferimento a un reato divenuto punibile a querela della persona offesa a norma dell'art. 2 del d.lgs. n. 150 del 2022: Sez. 7, n. 12444 del 22/02/2023, Abruzzese, non massimata). A sostegno di tale statuizione, le Sezioni unite hanno invocato il tradizionale inquadramento dogmatico della remissione della querela «non tanto come istituto sostanziale e per questo assimilabile alle altre cause di estinzione del reato, quanto piuttosto in ragione della sua capacità di differenziarsi dalle dette altre cause di estinzione per la caratteristica che essa presenta non solo di estinguere il diritto punitivo dello Stato, ma di paralizzare la perseguibilità stessa del reato: con la conseguenza della massima estensione da attribuire al termine ultimo per la sua rilevazione, secondo il disposto dell'art. 152 c.p., comma 3, e cioè fino alla condanna irrevocabile in senso formale, che è evenienza processuale sicuramente posteriore e indipendente dal fatto in sé della presentazione di un ricorso inammissibile e utile ai fini in esame, salvo il caso della inammissibilità per tardività» (così : Sez. U n. 40150 del 21/06/2018, cit.). 5. Pertanto, considerato che il ricorso è stato tempestivamente proposto e che, dalla decisione impugnata, non risultano elementi tali da fare emergere le condizioni per un proscioglimento nel merito dell'imputato ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., per la sopravvenuta estinzione dei reati di cui, rispettivamente, agli artt. 81, 110, 640 e 61, n. 7), cod. pen., e agli artt. 56, 110, 640 e 61, n. 7), cod. pen., in conseguenza della menzionata rituale remissione della querela e accettazione della stessa remissione. 4 Come è stato ribadito nell'atto di remissione, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., le spese del procedimento devono essere poste a carico del querelato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Spese processuali a carico del querelato. Così deciso il 31/10/2023.