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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 01/12/2025, n. 1902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1902 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15502/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI Presidente Relatore
FRANCESCO RINALDI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 15502/2025 R.G. promossa da:
nata a [...] il [...] (CF: ), con l'avv. Parte_1 C.F._1
SIMONI FEDERICO
e nato a [...] il [...] (CF: ), con l'avv. Controparte_1 C.F._2
NT RA
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: separazione consensuale e divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 29.10.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
PER LA SEPARAZIONE:
“ - dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
- ordinare al Comune di Casto (BS) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali;
- omologare le seguenti condizioni:
1) Vita separata e nel reciproco rispetto;
2) La casa famigliare, sita in Via Briale n. 58 a Casto (BS), di proprietà esclusiva del sig.
[...]
, viene assegnata alla sig.ra , unitamente a mobili, arredi e pertinenze, la CP_2 Parte_1 sig.ra continuerà a viverci insieme alle figlie e . Il sig. ha Pt_1 Per_1 Per_2 Controparte_1 espresso l'intento di donare l'immobile de quo ai propri figli e con la firma del presente ricorso si impegna ad effettuare tale trasferimento nei termini che verranno concordati tra le parti. La sig.ra nulla oppone a detto trasferimento di proprietà; Parte_1
3) Le parti stabiliscono che il sig. concorrerà al mantenimento delle figlie Controparte_1 Per_3
e , non ancora economicamente autosufficienti. A tal fine, il sig.
[...] Persona_4 [...]
verserà la somma mensile di € 400,00 per il mantenimento della IA , CP_1 Persona_3 somma che verrà corrisposta direttamente alla IA entro il giorno 15 di ogni mese ed è soggetta a rivalutazione annuale ISTAT. Per quanto riguarda il mantenimento della IA , il sig. Persona_4
verserà la somma mensile di € 400,00 direttamente alla IA entro il giorno 15 di Controparte_1 ogni mese, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT.
Le spese straordinarie, come definite dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Brescia, verranno sostenuto al 50% da ciascun coniuge secondo le modalità previste dal precitato protocollo.
Sono da considerare quindi spese straordinarie: spese per la salute a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari. Spese per l'istruzione a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola. Spese per la custodia di prole minorenne. Spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra/dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo. Spese per il divertimento Spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
Nello specifico, secondo il Protocollo del Tribunale di Brescia le spese extra sono, in ogni caso, da a. documentare;
b. suddividere tra i genitori in ragione del 50%; c. corrispondere al genitore che le anticipa entro 15 gg dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario, con accredito sul conto corrente.
4) Prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni relative alla divisione del patrimonio dei coniugi:
Le somme depositate sui conti correnti intestati a ciascun coniuge rimarranno di proprietà esclusiva del coniuge intestatario, così come eventuali investimenti collegati ai suddetti conti correnti e/o intrattenuti presso la medesima Banca e/o altre banche.
I coniugi rimarranno esclusivi proprietari degli immobili e/o delle quote di beni immobili agli stessi ad oggi già intestati. Quanto alla ditta individuale ed alle società e/o partecipazioni societarie del ricorrente sig.
[...]
, le stesse rimarranno di sua esclusiva proprietà. In ogni caso, il sig. CP_1 Controparte_1 manleva e garantisce sin da ora la sig.ra da ogni eventuale conseguenza Parte_1 pregiudizievole che possa alla stessa derivare dall'attività lavorativa del sig. con Controparte_1 riferimento alla ditta individuale ed alle società sopra menzionate.
Le automobili intestate ai coniugi rimarranno di proprietà esclusiva del rispettivo coniuge intestatario.
Le parti dichiarano di aver così definito ogni loro rapporto economico e patrimoniale e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere l'una dall'altra.
5) Le parti si prestano reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto valido per l'espatrio;
6) Le parti esprimono sin d'ora la volontà di rinunciare all'impugnazione della Sentenza di separazione qualora conforme alle condizioni esposte dai coniugi nel presente ricorso;
7) Spese interamente compensate tra le parti, con rinuncia dei rispettivi procuratori alla solidarietà professionale di cui all'art 13 comma 8 L.P.F.”
PER IL DIVORZIO:
“dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi (c.f. Parte_1
) e (c.f. ) C.F._1 Controparte_1 C.F._2
- ordinare al Comune di CASTO di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali;
- confermare le seguenti condizioni:
1) confermare le condizioni di separazione in punto di assegnazione della casa famigliare e concorso al mantenimento delle figlie e da parte del sig. , da Persona_3 Persona_4 Controparte_1 intendersi qui richiamate;
2) confermare le ulteriori condizioni pattuite in separazione da intendersi qui richiamate;
3) i coniugi rinunciano a qualsiasi ulteriore pretesa di ordine patrimoniale dichiarando di aver provveduto alla suddivisione dei beni in comunione;
4) le parti esprimono sin d'ora la volontà di rinunciare all'impugnazione della Sentenza di divorzio qualora conforme alle condizioni esposte dai coniugi nel presente ricorso.
Le parti dichiarano, inoltre, di rinunciare all'impugnazione della sentenza emessa in conformità suddetto accordo. Le parti dichiarano di ratificare tutto quanto sopra esposto. Le parti dichiarano di non volersi riconciliare e di voler procedere quindi alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 20.11.1993, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di CASTO (BS) (anno 1993, parte II, serie A, n. 16).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno espresso la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione. Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione. Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c.
– provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13.11.2025.
Il Presidente Estensore
CO TE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI Presidente Relatore
FRANCESCO RINALDI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 15502/2025 R.G. promossa da:
nata a [...] il [...] (CF: ), con l'avv. Parte_1 C.F._1
SIMONI FEDERICO
e nato a [...] il [...] (CF: ), con l'avv. Controparte_1 C.F._2
NT RA
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: separazione consensuale e divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 29.10.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
PER LA SEPARAZIONE:
“ - dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
- ordinare al Comune di Casto (BS) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali;
- omologare le seguenti condizioni:
1) Vita separata e nel reciproco rispetto;
2) La casa famigliare, sita in Via Briale n. 58 a Casto (BS), di proprietà esclusiva del sig.
[...]
, viene assegnata alla sig.ra , unitamente a mobili, arredi e pertinenze, la CP_2 Parte_1 sig.ra continuerà a viverci insieme alle figlie e . Il sig. ha Pt_1 Per_1 Per_2 Controparte_1 espresso l'intento di donare l'immobile de quo ai propri figli e con la firma del presente ricorso si impegna ad effettuare tale trasferimento nei termini che verranno concordati tra le parti. La sig.ra nulla oppone a detto trasferimento di proprietà; Parte_1
3) Le parti stabiliscono che il sig. concorrerà al mantenimento delle figlie Controparte_1 Per_3
e , non ancora economicamente autosufficienti. A tal fine, il sig.
[...] Persona_4 [...]
verserà la somma mensile di € 400,00 per il mantenimento della IA , CP_1 Persona_3 somma che verrà corrisposta direttamente alla IA entro il giorno 15 di ogni mese ed è soggetta a rivalutazione annuale ISTAT. Per quanto riguarda il mantenimento della IA , il sig. Persona_4
verserà la somma mensile di € 400,00 direttamente alla IA entro il giorno 15 di Controparte_1 ogni mese, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT.
Le spese straordinarie, come definite dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Brescia, verranno sostenuto al 50% da ciascun coniuge secondo le modalità previste dal precitato protocollo.
Sono da considerare quindi spese straordinarie: spese per la salute a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari. Spese per l'istruzione a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola. Spese per la custodia di prole minorenne. Spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra/dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo. Spese per il divertimento Spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
Nello specifico, secondo il Protocollo del Tribunale di Brescia le spese extra sono, in ogni caso, da a. documentare;
b. suddividere tra i genitori in ragione del 50%; c. corrispondere al genitore che le anticipa entro 15 gg dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario, con accredito sul conto corrente.
4) Prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni relative alla divisione del patrimonio dei coniugi:
Le somme depositate sui conti correnti intestati a ciascun coniuge rimarranno di proprietà esclusiva del coniuge intestatario, così come eventuali investimenti collegati ai suddetti conti correnti e/o intrattenuti presso la medesima Banca e/o altre banche.
I coniugi rimarranno esclusivi proprietari degli immobili e/o delle quote di beni immobili agli stessi ad oggi già intestati. Quanto alla ditta individuale ed alle società e/o partecipazioni societarie del ricorrente sig.
[...]
, le stesse rimarranno di sua esclusiva proprietà. In ogni caso, il sig. CP_1 Controparte_1 manleva e garantisce sin da ora la sig.ra da ogni eventuale conseguenza Parte_1 pregiudizievole che possa alla stessa derivare dall'attività lavorativa del sig. con Controparte_1 riferimento alla ditta individuale ed alle società sopra menzionate.
Le automobili intestate ai coniugi rimarranno di proprietà esclusiva del rispettivo coniuge intestatario.
Le parti dichiarano di aver così definito ogni loro rapporto economico e patrimoniale e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere l'una dall'altra.
5) Le parti si prestano reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto valido per l'espatrio;
6) Le parti esprimono sin d'ora la volontà di rinunciare all'impugnazione della Sentenza di separazione qualora conforme alle condizioni esposte dai coniugi nel presente ricorso;
7) Spese interamente compensate tra le parti, con rinuncia dei rispettivi procuratori alla solidarietà professionale di cui all'art 13 comma 8 L.P.F.”
PER IL DIVORZIO:
“dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi (c.f. Parte_1
) e (c.f. ) C.F._1 Controparte_1 C.F._2
- ordinare al Comune di CASTO di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali;
- confermare le seguenti condizioni:
1) confermare le condizioni di separazione in punto di assegnazione della casa famigliare e concorso al mantenimento delle figlie e da parte del sig. , da Persona_3 Persona_4 Controparte_1 intendersi qui richiamate;
2) confermare le ulteriori condizioni pattuite in separazione da intendersi qui richiamate;
3) i coniugi rinunciano a qualsiasi ulteriore pretesa di ordine patrimoniale dichiarando di aver provveduto alla suddivisione dei beni in comunione;
4) le parti esprimono sin d'ora la volontà di rinunciare all'impugnazione della Sentenza di divorzio qualora conforme alle condizioni esposte dai coniugi nel presente ricorso.
Le parti dichiarano, inoltre, di rinunciare all'impugnazione della sentenza emessa in conformità suddetto accordo. Le parti dichiarano di ratificare tutto quanto sopra esposto. Le parti dichiarano di non volersi riconciliare e di voler procedere quindi alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 20.11.1993, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di CASTO (BS) (anno 1993, parte II, serie A, n. 16).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno espresso la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione. Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione. Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c.
– provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13.11.2025.
Il Presidente Estensore
CO TE