Cass. pen., sez. III, sentenza 15/02/2024, n. 10237
CASS
Sentenza 15 febbraio 2024

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Massime1

Integra la contravvenzione di pericolo presunto di cui all'art. 5, comma 1, lett. g), legge 30 aprile 1962, n. 283, punibile a titolo di colpa, l'originario impiego o la colposa aggiunta di additivi chimici non autorizzati negli ingredienti utilizzati per la preparazione di prodotti alimentari, mentre dà luogo al delitto previsto dall'art. 516 cod. pen., punibile a titolo di dolo, l'aggiunta intenzionale della sostanza vietata.

Commentario1

  • 1Vendita di sostanze alimentari non genuine: rileva anche l’attività di stoccaggio temporaneoAccesso limitato
    Simone Marani · https://www.altalex.com/ · 17 marzo 2026
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 15/02/2024, n. 10237
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10237
Data del deposito : 15 febbraio 2024

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