Sentenza 31 gennaio 2012
Massime • 1
È legittimo il rigetto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per insussistenza dei requisiti reddituali desumibili dalle dichiarazioni dell'indagato, che (nella specie: in sede di interrogatorio di garanzia) abbia affermato di svolgere comunque un lavoro che il giudice abbia ritenuto redditizio secondo la comune esperienza, nonostante in atti esistesse autocertificazione circa l'esistenza della condizione di disoccupazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 31/01/2012, n. 13993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13993 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 31/01/2012
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. MULLIRI Guicla - rel. Consigliere - N. 236
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - N. 18800/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IL ZO, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli in data 23.3.11;
Sentita la relazione del cons. Guida Mulliri;
Visto il parere scritto del P.M. nella persona del P.G. Dr. RUSSO Rosario Giovanni, che ha chiesto la trasmissione degli atti al Presidente della Corte per riassegnazione del ricorso ad una sezione civile in subordine, la rimessione della questione alle Sezioni Unite ovvero dichiari l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso - Con l'ordinanza qui impugnata, la Corte d'appello ha respinto il ricorso proposto dinanzi ad essa dall'odierno ricorrente che si doleva della reiezione, da parte del giudice monocratico, di una istanza di ammissione al gratuito patrocinio.
Avverso tale decisione, l'interessato IL, ha proposto ricorso, tramite il difensore deducendo violazione di legge ed illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., lett ) e e)) dal momento che sarebbe da censurare l'argomento usato dai giudici di merito per respingere l'istanza. Questi ultimi, infatti, hanno fatto riferimento ad una discrasia rinvenibile tra l'autocertificazione reddituale nella quale si era dichiarato disoccupato laddove, per contro, nell'interrogatorio di garanzia egli aveva sostenuto di essere cuoco e di avere lavorato sino a circa 20 giorni prima dell'arresto. Si obietta, infatti, che quanto si dichiara nell'interrogatorio di garanzia non è per definizione veritiero e, comunque, si era trattato di mera dichiarazione non documentata;
si contestano, infine, le illazioni dei giudici di merito circa una asserita redditività dell'attività di cuoco di cui non è nemmeno precisata la durata.
Il ricorrente conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
2. Motivi della decisione - Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi, inammissibile.
Come è possibile evincere anche solo dalla breve sintesi dei motivi appena fatta, gli argomenti svolti dal ricorrente si risolvono essenzialmente in un invito a questa S.C. a rivalutare le risultanze processuali per trame conclusioni più favorevoli.
Si tratta, però, di richiesta inammissibile perché l'unico controllo che questo giudice di legittimità può svolgere sulla motivazione dei giudici di merito deve puntare alla verifica che questi abbiano preso in considerazione tutte le emergenze, non le abbiano travisate ed, anzi, ne abbiano dato una lettura non manifestamente illogica. Una volta che il giudice del merito abbia fornito una spiegazione plausibile della propria analisi, l'esame del giudice di legittimità non può andare oltre il controllo della chiave interpretativa essendo preclusa (sez. il 11.1.07. Messina. Rv. 235716) "la possibilità dì una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova". Venendo al caso in esame, non vi è dubbio che il ragionamento della corte, nel confermare la decisione del giudice monocratico, sia immune da vizi di sorta.
Premesso che alla base dell'istanza per ottenere il gratuito patrocinio vi era una autocertificazione reddituale nella quale il ricorrente si dichiarava disoccupato, è di tutta evidenza che tale dichiarazione ben poteva essere oggetto di apprezzamento circa la sua veridicità. Pertanto, nel momento in cui i giudici di merito hanno accertato che, dagli atti processuali, emergevano dati difformi da quelli dichiarati (specificamente l'interrogatorio di garanzia) che inducevano a dubitare del fatto che l'interessato versasse nelle condizioni reddituali dichiarate, nessun vizio logico vi è nella conclusione che essi hanno tratto circa la esistenza di una discrasia.
Nè è censurabile il fatto che i giudici basandosi su comuni massime di esperienza abbiano, per un verso, evidenziato la nota redditività dell'attività di cuoco e, per altro verso, arguito che, se il IL - come da lui dichiarato - aveva svolto tale attività sino a venti giorni prima dell'arresto, vi era stato "un rapporto di lavoro quantomeno continuativo (deponendo in tal senso il riferimento alle buste paga)".
Nè vale obiettare - come fatto nel presente ricorso - che le dichiarazioni che il IL aveva rese durante l'interrogatorio di garanzia non sono caratterizzate dal crisma delle veridicità. È infatti, ben vero che il sistema processuale italiano consente all'indagato/imputato anche di mentire ma è altresì evidente che si tratta di una libera scelta dell'interessato che (qualunque sia la ragione recondita della eventuale menzogna) se ne assume le conseguenze, anche se queste non sono sempre conformi alle sue aspettative.
Alla presente declaratoria di inammissibilità, segue per legge (art.616 c.p.p.), la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, a favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1000.
P.Q.M.
Visti gli artt. 637 e ss. c.p.p.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 Euro.
Così deciso in Roma, nell'udienza, il 31 gennaio 2012. Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2012