Sentenza 15 luglio 2009
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, nel caso in cui non sia già stato nominato un interprete a norma dell'art. 143 cod. proc. pen., è onere della parte che intende produrre atti in lingua straniera procedere con perizia giurata alla loro traduzione ovvero avvalersi dell'assistenza di un proprio interprete di fiducia, in modo da consentire al giudice italiano di poter avere compiuta conoscenza di documenti stranieri e di poter rispettare i tempi previsti per la definizione del procedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/07/2009, n. 30059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30059 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2009 |
Testo completo
- 4 059 pp.
2. MA.E.
M 30059 /09 1. 1496 Sentenza n.
Registro generale n. 24326/2009
Udienza c.c. 15.7.2009
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sesta sezione penale composta dai signori
Giorgio LATTANZI presidente Saverio F. 66MANNINO
Francesco IPPOLITO (rel.) 66
Luigi LANZA 66
Carlo CITTERIO 6 6
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da
UC LA, n. a Valcanu De Jos (Romania) il 9.6.1956
avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna, emessa in data 22.6.2009
- letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
- udita la relazione del cons. F. Ippolito;
- udita la requisitoria del Procuratore generale, in persona del sostituto C. Stabile, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
-uditi il difensore del ricorrente, avv. M. Cavalli, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
1. Ritenuto in fatto
1.1. LA LUCZA, per mezzo del suo difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza sopra indicata, con cui la Corte
d'appello di Bologna ha disposto la sua consegna all'autorità giudiziaria della Repubblica di Romania, in accoglimento della richiesta di cui al mandato d'arresto europeo n.2/E, emesso il 13.8.2008 dal Tribunale di
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delegato dal Presidente della Corte d'appello di Bologna, che dispose la misura cautelare degli arresti domiciliari.
1.1. Il ricorrente deduce l'illegittimità della predetta sentenza, articolando i quattro motivi di impugnazione di seguito esaminati.
2. Considerato in disitto
-2.1. Infondato è il primo motivo con cui denunciandosi violazione di legge con riferimento all'art. 17.1 della L. n. 69/2005 e nullità assoluta per violazione del diritto di difesa si lamenta che il UC,
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comparso nell'udienza fissata per la decisione, non fu sentito dai giudici.
L'art. 17.1 della legge sul mandato di arresto europeo dispone che, nell'udienza camerale stabilita per la decisione sull'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna, siano "sentiti il procuratore generale, il difensore e, se compare, la persona richiesta in consegna, nonché, se presente, il rappresentante dello Stato richiedente". Trattasi di disposizione analoga a quelle previste, in materia di estradizione, dall'art. 704.2, cod. proc. pen. e, più in generale per l'udienza camerale, dall'art. 127, comma 3, cod. proc. pen..
Quest'ultimo articolo, al comma 5, sanziona con la nullità la violazione di tale adempimento.
Analogamente a quanto questa Corte ha è stato già affermato con riferimento alla mancata audizione della parte comparsa nell'udienza in camera di consiglio fissata a norma dell'art. 409 c.p.p. (v. Cass. n.
899/2005 rv. 230761; n. 9566/2008, rv. 239039, n. 20391/2008, rv. 240227), l'omessa audizione, nell'udienza camerale di decisione, della persona richiesta in consegna con mandato d'arresto europeo determina una nullità a regime cosiddetto intermedio, la quale, data la presenza dell'interessato, deve essere eccepita immediatamente dopo il mancato compimento dell'atto.
2 Ciò non è avvenuto nel caso in esame, risultando dal verbale che né il UC né il suo difensore, il quale ovviamente prese la parola in quella sede, osservarono alcunché in proposito.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce "violazione di legge nella parte in cui non è stata disposta la necessaria integrazione del mandato europeo di arresto", con riferimento all'art. 6, comma 1 lett. d), comma 4 lett. b), comma 2 e art. 16 per avere la Corte d'appello omesso di richiedere informazioni integrative su natura e qualificazione giuridica del reato, nonché il testo delle disposizioni di legge applicabili, con l'indicazione del tipo e della durata della pena. Con il terzo motivo viene dedotta "violazione di legge nella parte in cui la Corte d'appello ha ritenuto corretta e conforme la qualificazione giuridica del mandato europeo di arresto". Tali deduzioni il ricorrente espressamente finalizza alla verifica delle condizioni formali per l'accoglimento della richiesta di consegna, con specifico riferimento alla possibilità di controllare se i reati per i quali l'estradando è stato condannato e per cui è stata richiesta la consegna siano compresi nella “lista chiusa dei reati di cui all'art. 8, primo comma, legge 22 aprile 2005 n. 69".
Le censure non hanno fondamento.
Va innanzitutto ribadito che non costituisce presupposto necessario ai fini dell'accoglimento della richiesta di consegna verso l'estero, la trasmissione da parte dello Stato emittente del testo della propria legislazione, essendo dovere del giudice nazionale adoperarsi, quando necessario, per acquisire tutte le necessarie informazioni prima di assumere la propria decisione, come prescrive l'art. 16 L. 22 aprile 2005, n. 69 (v. Cass. n. 16542/2006, Cusini). E nell'ipotesi in cui il giudice come nel caso in esame è in condizione di trarre tutti i
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necessari elementi dal testo del mandato d'arresto, dalla sentenza di condanna o da altra documentazione pervenuta o acquisita, può ben omettere la superflua richiesta d'informazioni integrative all'autorità dello Stato richiedente.
Va, peraltro, evidenziato che, nel caso in esame, non viene in considerazione l'art. 8 della L. n. 69/2005, che elenca un serie di delitti per i quali si fa luogo alla consegna, sulla base del mandato d'arresto europeo, “indipendentemente dalla doppia incriminazione", cioè dalla verifica che i fatti sono considerati illeciti penali sia dall'ordinamento dello Stato richiedente sia dall'ordinamento dello Stato richiesto. A tale verifica, necessaria a norma dell'art. 7 L. cit., La Corte d'appello ha proceduto in maniera puntuale, stabilendo che i fatti addebitati al
app 3 UC (falso in atto pubblico, uso di atto falso, frode e truffa, furto di denaro pubblico) sono sanzionati penalmente anche dall'ordinamento italiano. Né rileva in alcun modo che taluni fatti addebitati al UC costituiscano falso in atto pubblico ovvero falso in certificazione amministrativa o altra fattispecie penale, giacché ciò che conta ai fini del mandato d'arresto europeo, così come a fini estradizionali, è che "il fatto sia previsto come reato anche dalla legge nazionale” (art.
7.1 L. n.
69/2005).
2.3. Non ha fondamento neppure il quarto motivo, che denuncia la violazione da parte della Corte d'appello di Bologna dell'art. 18.1 lett. g) L. 69/2005, rappresentata sulla base della produzione di un “verbale (in romeno) dell'udienza pubblica del 9 maggio 2009 nel quale si da atto che nessuno si è presentato per il ricorrente (che quindi appare rimasto privo di difensore".
La procedura prevista dalla L. n. 69/2005 in materia di mandato di arresto europeo è contassegnata da particolare celerità e da termini legislativamente scanditi e ristretti, la cui violazione rende inefficaci le misure cautelari eventualmente adottate e determina la liberazione della persona richiesta (v. artt. 14, 17 e 22 L. cit.). In tale procedura è peraltro frequentissimo che vengano prodotti documenti nella lingua del Paese richiedente.
Quando si tratta di documenti prodotti dallo Stato richiedente, è previsto normativamente che il testo sia accompagnato da traduzione in lingua italiana a cura delle stesse autorità straniere richiedenti.
Nel caso di documentazione prodotta dalla difesa del consegnando, il documento potrà essere eventualmente tradotto dall'interprete, che sia stato già nominato a norma dell'art. 143 c.p.p..
-Nell'ipotesi come quello in esame in cui non è stato nominato un interprete avendo la persona consegnanda conoscenza della lingua italiana, è onere della parte che intende produrre atti in lingua straniera procedere con perizia giurata alla loro traduzione, in modo da mettere il giudice italiano in condizioni di poter avere compiuta conoscenza dei documenti stranieri e di poter rispettare i tempi previsti per la definizione del procedimento. A tal fine la parte può anche valersi dell'assistenza di un proprio interprete di fiducia, eventualmente a spese dello Stato se ricorrono le prescritte condizioni (v. Corte cost. sent. n. 254/2007).
4 Legittimamente, pertanto, la Corte d'appello non ha preso in considerazione un documento che non era in grado di conoscere e di valutare, con cui la difesa assumeva provare situazioni in contrasto con quanto risulta dalla documentazione ufficialmente trasmessa tramite il
Ministero della giustizia, in cui si attesta che l'imputato, nell'udienza dinanzi all'autorità giudiziaria romena, fu assistito da difensore d'ufficio
(v. fl. 48).
Né può in alcun modo procedere questo Collegio alla verifica di quanto lamenta il ricorrente, giacché egli, pur avendo dedotto un'asserita violazione delle regole del giusto processo, peraltro indicando un'udienza tenuta in Romania in data (9 maggio 2009) successiva all'arresto realizzato in Italia, non ha provveduto ad allegare copia del predetto verbale (con relativa traduzione in lingua italiana, secondo quanto ha precisato Cass. n. 21047/2004, Knoll) al ricorso presentato dinanzi a questa Corte che, in questa materia, è competente anche per il merito (art. 22 L. cit.).
2.4. In conclusione, il ricorso va rigettato e questa sentenza deve essere immediatamente trasmessa al Ministro della giustizia.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Manda alla Cancelleria per la comunicazione di cui all'art. 22.5 L. n. 69/2005.
Roma, 15 luglio 2009
Il consigliere est esidente F. Ippolito t Il pr G. Lattanzi
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 17 LUG 2009
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalla
Succe
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