Sentenza 6 aprile 2004
Massime • 1
Nel giudizio di Cassazione, è onere della parte che intende produrre atti in lingua straniera procedere con perizia giurata alla loro traduzione - ovvero ottenere il testo in lingua italiana dei provvedimenti provenienti da pubbliche autorità operanti in zone del territorio italiano nelle quali vige il bilinguismo - in quanto la nomina di un interprete da parte del giudice contrasta con le caratteristiche proprie del giudizio di legittimità, il quale non consente di regola lo svolgimento di attività istruttorie.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/04/2004, n. 21047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21047 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 06/04/2004
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - N. 631
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 18079/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO RA n. a Merano il 6 aprile 1946;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Trento sezione distaccata di Bolzano del 23 gennaio 2003;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Novarese;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Meloni V. che ha concluso per: rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv.to Di Matta Salvatore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
OL NZ ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Trento sezione distaccata di Bolzano, emessa in data 23 gennaio 2003, con la quale veniva condannato per i reati di costruzione abusiva di un muro ciclopico, di inosservanza dell'ordinanza di sospensione dei lavori e di esecuzione di lavori senza autorizzazione paesaggistica, deducendo quali motivi la mancata ammissione di una prova decisiva concernente una perizia sullo stato dei luoghi e sulla conformità dei lavori ed in particolare del muro alla concessione edilizia rilasciata, l'erronea valutazione di risultanze probatorie inerenti alla deposizione del Sindaco di Tesimo e del titolare dell'ufficio tecnico di quel Comune, cui è demandato l'accertamento delle violazioni urbanistiche, e l'impossibilità di disapplicare un'eventuale concessione edilizia illegittima e, 1 comunque, la sussistenza in tal caso dell'errore scusabile su legge penale.
All'odierna udienza il difensore del ricorrente produceva permesso di costruire in sanatoria del 17 dicembre 2003 e deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano del 17 novembre 2003 nel testo bilingue e tre provvedimenti del 28 gennaio e 5 febbraio 2004 e del 16 luglio 2003 dell'ufficio tutela del paesaggio il primo e dell'ispettorato forestale di Merano gli altri in lingua tedesca.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente rilevare che le produzioni documentali impongono l'esame di alcune tematiche quali la possibilità di produrre documenti in Cassazione, l'onere della parte di tradurre gli atti formulati in lingua diversa dall'italiana, l'efficacia estintiva del permesso di costruire, quando contiene prescrizioni, ed i limiti del sindacato del giudice penale su detto atto. A tal riguardo, tutta la documentazione prodotta è posteriore alla decisione impugnata, sicché può essere richiamata l'ormai costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez. 3^ 25 maggio 1996 n. 1948, Romano rv. 205434), secondo cui il divieto di produrre documenti in Cassazione non si estende solo a quelli non potuti produrre senza colpa dinanzi al giudice di merito, se anteriori alla decisione, ed a quelli posteriori, non avendo apportato alcuna modificazione l'entrata in vigore della legge n. 397 del 2000 ed in particolare l'art. 327 bis c.p.p. in tema di indagini difensive (Cass. sez. 3^ 3 dicembre 2001
n. 43307, Bonaffini), nella parte in cui attribuisce al difensore la facoltà di svolgere "in ogni stato e grado del processo" investigazioni in favore del proprio assistito "nelle forme e per le finalità stabilite nel titolo VI del presente libro". Tuttavia, la produzione di alcuni atti in lingua tedesca avrebbe comportato, a norma dell'art. 143 secondo comma c.p.p., la necessità di nominare un interprete per la loro traduzione in contrasto con le caratteristiche proprie del giudizio di legittimità, sicché costituisce onere della parte, che intende produrre alcuni documenti in Cassazione procedere con perizia giurata alla loro traduzione ovvero ottenere il testo in lingua italiana, in caso di provvedimenti provenienti da pubbliche autorità in zone del territorio italiano in cui vige il c.d. bilinguismo a tutela delle varie etnie, giacché, altrimenti, si consentirebbe l'effettuazione di attività istruttorie in Cassazione, eccezionalmente stabilite solo per alcuni istituti (ex. gr. rimessione), con violazione pure del principio della ragionevole durata del processo, sancita dall'art. 111 Cost. Peraltro, con riferimento alla questione sostanziale del sindacato del giudice penale sul permesso di costruire in sanatoria di cui all'art. 36 T.U. ED. e dell'efficacia estintiva dello stesso, nell'ipotesi in cui contenga prescrizioni, la soluzione accolta rende inutile un'approfondita trattazione di quest'ultimo aspetto procedurale, cui si è solo accennato per completezza. Infatti, secondo giurisprudenza costante di questa Corte (cfr. ex plurimis Cass. sez. 3^ 26 ottobre;
2000 n. 10960, Tarantino rv. 217580), la conformità della concessione (ora permesso di costruire) in sanatoria agli strumenti urbanistici, approvati od adottati, al momento dell'esecuzione dell'opera e della presentazione dell'istanza per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria costituisce condizione imprescindibile per applicare detta causa speciale di estinzione del reato urbanistico, sicché la legittimità del provvedimento deve essere accertata dal giudice penale come per qualsiasi causa estintiva, anche in sede esecutiva (Cass. sez. 3^ Cass. sez. 3^ 22 giugno 2000 n. 2112, Lagrande rv. 217520 fra tante). Pertanto non si tratta di alcun sindacato del giudice penale sull'atto amministrativo, ma dell'accertamento della sussistenza di tutte le condizioni, affinché possa operare la causa estintiva. Inoltre, un consolidato indirizzo di questa Corte, cui il collegio accede, esclude l'applicabilità della disciplina di cui agli artt. 13 e 22 l. n. 47 del 1985 (ora art. 36 T.U. ED.), qualora la concessione (ora permesso di costruire) in sanatoria sia soggetta a prescrizioni, in quanto il su richiamato effetto estintivo si verifica solo se concerna l'opera eseguita cioè realizzata senza dover seguire o apportare ulteriori modifiche, anche soltanto ai fini forestali o paesaggistici, in quanto in tal caso non si tratta della stessa costruzione (Cass. sez. 3^ 11 ottobre 2000 n. 10601, Marinaro P. ed altro rv. 217577), ed il provvedimento abilitativo non è efficace fino a quando non sono state realizzate dette prescrizioni, anche se in astratto sussiste la c.d. doppia conformità sotto il profilo urbanistico. Tale ulteriore aspetto, in realtà, non è indagato nelle precedenti decisioni, concernenti l'ipotesi, fin troppo evidente, della subordinazione della validità della concessione in sanatoria all'eliminazione di opere in contrasto con lo strumento urbanistico, sicché non sussiste neppure la c.d. doppia conformità, in quanto la costruzione assentita in sanatoria è del tutto diversa da quella realizzata e quindi non è conforme alla strumento urbanistico approvato e/o adottato al momento della sua esecuzione, sicché merita un maggiore approfondimento. Infatti, bisogna correlare l'effetto estintivo speciale in parola all'uniforme giurisprudenza di questa Corte, che lo limita al solo reato urbanistico (cfr. ex multis Cass. sez. 3^ 9 giugno 2003 n. 24853, Saporito ed altri rv. 225316), per cui potrebbero ritenersi estranee tutte le differenti prescrizioni, attinenti a diversi aspetti (idrogeologici e paesaggistici, nella fattispecie), in quanto rimarrebbero integri gli altri illeciti, amministrativi e penali, eventualmente contestati (art. 163 d. l.vo n. 490 del 1999 nel caso in esame), per i quali non è prevista una similare causa estintiva. Tuttavia l'esegesi su delineata appare conforme al quadro normativo e giurisprudenziale su delineato, ove il provvedimento in sanatoria non contenga fra le ulteriori prescrizioni il rispetto delle condizioni indicate in determinati atti provenienti da altre autorità, come è avvenuto nella fattispecie (nn. 21 e 22 del permesso di costruire in sanatoria), giacché, in tal caso, l'organo/ competente al rilascio di detto titolo abilitativo ha ritenuto far parte integrante della gestione dell'assetto del territorio dette prescrizioni, che ha integralmente recepito, dimostrando "ex adverso" come la precedente opera non realizzasse quella conformità alla discrezionale valutazione della concezione dell'assetto del territorio, tanto da richiederne un'ulteriore mimetizzazione, trattandosi di un muro di m. 78, 60 di lunghezza con altezza variabile da 0, 50 m. fino a 3, 38 m.. Pertanto, il permesso in sanatoria rilasciato non produce l'effetto estintivo richiesto dall'art. 36 T.U. ED., sicché non occorre, neppure, accertare l'eventuale illegittimità del provvedimento, in parte esclusa sotto il profilo paesaggistico con determinate prescrizioni, dalla delibera della Giunta Provinciale di Bolzano del 17 novembre 2003, con la quale è stata rilasciata l'autorizzazione paesaggistica in sanatoria in accoglimento del ricorso avverso il diniego della stessa da parte direttore della ripartizione natura e paesaggio (n. 8362 in data 8 luglio 2003). Peraltro l'art. 36 del T.U.E.D. ha modificato la formula relativa ai requisiti cui è subordinata la c.d. doppia conformità, giacché ha sostituito l'espressione " conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati e non in contrasto con quelli adottati" con altra secondo cui l'intervento edilizio può "ottenere il permesso in sanatoria se .. risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente", sicché potrebbe affermarsi l'irrilevanza di detto mutamento lessicale, perché, in sostanza, riproduce la stessa locuzione ovvero l'esistenza di una modificazione, in parte marginale e, comunque, non in contrasto con la legge delega, costituente sempre un criterio ermeneutico, cui adeguarsi, in quanto la conformità alla disciplina urbanistica vigente comprende pure le norme di salvaguardia e, quindi, il rispetto delle prescrizioni dello strumento urbanistico adottato, aderendo ad una delle interpretazioni avanzate del sintagma "non in contrasto", stabilito nel pregresso testo. Tuttavia la richiesta conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente comporta non solo il rigoroso rispetto delle norme di dettaglio ma anche dei regolamenti edilizi e delle prescrizioni a vario titolo emanate da Comuni e Regioni nella gestione del governo del territorio.
Si è in presenza, quindi, di un nuovo permesso di costruire collegato con la precedente edificazione e con il pregresso titolo edilizio, sicché, per le ragioni già svolte, non è possibile qualificare detto titolo come concessione in sanatoria ex art. 13 e 22 l. n. 47 del 1985 o permesso di costruire in sanatoria in base all'art. 36 T.U.E.D., ma, ove ammissibile, come concessione o permesso di costruire in sanatoria di origine giurisprudenziale. In ordine a detta tematica, rimasta immutata dopo l'entrata in vigore del T.U.E.D., in dottrina e nella giurisprudenza amministrativa esistono contrastanti orientamenti.
Infatti, secondo un indirizzo (cfr. quale leading case Cons. Stato sez. 5^ 13 febbraio 1995 n. 238 cui adde Cass. sez. 3^ 9 febbraio 1998 n. 1492, Svara ed altro in Riv. giur. ed. 1999, 1^, 159 non massimata su tale rilevante aspetto) è possibile sanare le opere compatibili con gli strumenti urbanistici vigenti, benché non fossero conformi a quelli del tempo, in cui sono state realizzate, poiché la sanatoria costituisce un principio generale dell'ordinamento amministrativo e sarebbe contrario al buon andamento ed all'economia dell'azione amministrativa demolire un'opera che può essere nuovamente assentita sulla base della differente disciplina urbanistica vigente. L'indirizzo contrario, soprattutto dei giudici di merito amministrativi (T. a. r. Toscana sez. 3^ 15 aprile 2002 n. 724) si basa su un "excursus" storico in base al quale, mentre prima della legge n. 47 del 1985, poiché non esisteva una disciplina specifica della concessione in sanatoria, era possibile un'interpretazione estensiva, la stessa è esclusa dall'art. 13 l. n. 47 del 1985, perché concerne solo gli abusi formali, aggiungendo che la sanatoria, lungi dal rappresentare un principio generale dell'azione amministrativa, è un istituto di carattere eccezionale soggetto ad esegesi restrittiva e che i principi dell'economia dell'azione amministrativa e del buon andamento della P.A. devono cedere a quelli di legalità sostanziale, che non consente la protezione di comportamenti antigiuridici. Quest'ultima argomentazione non sembra condivisibile, ove si consideri che la costruzione deve essere conforme agli strumenti urbanistici vigenti al momento del rilascio del titolo in sanatoria, mentre potrebbe assumere un differente profilo, qualora si ritenesse che la previsione dell'art. 13 l. n. 47 del 1985 (ora art. 36 T.U.E.D.) fosse tesa ad impedire l'esecuzione di opere all'epoca illegittime ed abusive in previsione di un successivo mutamento della normazione urbanistica. Tuttavia, anche in questo caso, potrebbe opporsi innanzitutto l'esistenza di una discrezionalità della P.A. nel concedere detta sanatoria di origine giurisprudenziale, secondo quanto affermato da costante giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato sez. 5^ 25 marzo 1986 n. 193) ed aggiungersi alcune considerazioni logiche nel senso che sembrerebbe strano consentire il rilascio di una concessione (permesso di costruire) in sanatoria ove l'opera sia conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento dell'esecuzione dell'opera ed a quello della presentazione della domanda per neutralizzare eventuali inerzie della P.A. e non ammettere la sanatoria di un intervento edilizio conforme alla normativa vigente al momento del rilascio del titolo, il quale, in ipotesi, per il tempo trascorso dalla domanda, potrebbe comportare un regime urbanistico differente. Pertanto la sanatoria di elaborazione giurisprudenziale continua a trovare applicazione, anche dopo l'introduzione dell'accertamento di conformità, in quanto persistono le esigenze di conservazione dei valori giuridici ed i principi su individuati, costituenti il fondamento di questo istituto. A tale problematica poteva fornire una risposta la compilazione del T.U.E.D., tanto più che in altri casi erano stati seguiti orientamenti giurisprudenziali non pacifici (ex. gr. la demolizione e ricostruzione inserita a determinate condizioni nella ristrutturazione edilizia, la decadenza automatica del permesso di costruire per decorrenza del termine di tre anni). Il legislatore delegato, però, ha ritenuto di non inserire detta previsione "sia perché sul punto la giurisprudenza non è pacifica (sicché non può dirsi formato quel "diritto vivente", che avrebbe consentito la modifica del dato testuale) sia, soprattutto, per le considerazioni in senso nettamente contrario contenute nel parere espresso dalla Camera" (relazione illustrativa del testo unico dell'edilizia effettuato dal nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri pagg. 25 - 26).
La riconosciuta configurabilità del titolo abilitativo in sanatoria di origine giurisprudenziale non comporta "ex se" l'immediata revoca dell'ordine di demolizione, giacché bisogna accertare se sono state adempiute le prescrizioni delle autorità forestali e paesaggistiche, sicché dovrà essere richiesta al giudice dell'esecuzione, il quale accerterà l'avvenuto adempimento di quanto stabilito, essendo inibito a questa Corte alcun accertamento in fatto.
Ciò premesso, i motivi addotti, afferenti anche ad allegazioni in fatto ed a differenti ricostruzioni delle risultanze processuali, sono infondati, sicché il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Infatti, occorre ribadire che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciarle, deve essere evidente cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (Cass. sez. un. 16 dicembre 1999 n. 24, Spina rv. 214794 e Cass. sez. 3^ 11 gennaio 1999 n. 215, Forlani rv. 212091). Ed invero la mancanza di motivazione va rilevata nell'assenza di necessari passaggi o di argomentazioni, indefettibili al fine di renderlo verificabile ovvero quando sia stato omesso il punto sottoposto all'esame del giudice oppure la motivazione sia solo apparente, dovendo tali vizi risultare "dal testo del provvedimento impugnato".
Inoltre, nonostante che, secondo giurisprudenza costante di questa Corte (Cass. sez. 1^ 4 febbraio 1994, Albergamo ed altri e Cass. sez. 3^ 23 aprile 1994, Scauri), le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, ove i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal primo, nella fattispecie, non occorre neppure far riferimento a detto indirizzo, giacché le censure mosse sono ampiamente contrastate dall'impugnata sentenza. Inoltre, il giudice di appello non deve rispondere a tutte le doglianze dell'impugnante, ove le stesse siano manifestamente infondate o siano implicitamente disattese (Cass. sez. 6^ 14 gennaio 2003 n. 1307, Delvai rv. 223061 fra tante). Infine, la perizia non può essere considerata una prova decisiva per il suo valore neutro (Cass. sez. 4^ 28 febbraio 2003 n. 9279, Bovicelli rv. 225345) e, ove non si voglia accedere a detto prevalente indirizzo di questa Corte, la sua ammissione rientra nel potere discrezionale del giudice, sicché non è sindacabile il suo diniego in sede di legittimità, qualora sia sorretto da adeguata motivazione (Cass. sez. 6^ 8 agosto 2003 n. 34089, Bombino rv. 226330), tanto più che l'istituto della rinnovazione del dibattimento in appello ha carattere eccezionale.
Peraltro, la Corte d'appello desume la sussistenza delle violazioni ascritte al ricorrente da una serie di documentazioni fotografiche e dalle deposizioni degli agenti accertatoli ritenute più attendibili di quelle di altri testi con motivazione ineccepibile. Infatti, la pretesa "lotta privata del sig. KL contro il geom. IA è solo asserita senza neppure indicarne la ragione, il teste, agente della forestale, è perfettamente attendibile, perché l'esistenza di un muro ciclopico risulta dalle fotografie, nelle quali è indicata la sua estensione non consentita, mentre l'eccessiva altezza è desunta dalla foto in cui la predetta opera appare di molto più alta di una guardia forestale ivi ritratta. Inoltre le prescrizioni dell'ispettorato forestale, che dovevano essere rigorosamente rispettate non lo sono state con riferimento alla zona di bosco e sottobosco (cespugli), mentre la deposizione di OL OM non è attendibile e conducente ai finì di causa perché generica e smentita dalle fotografie in relazione all'altezza del muro come del resto su questo punto quella del geom. Piazzi, il quale, peraltro, "non ha escluso che sia stata ammassata terra (diminuendo in questo modo l'altezza del muro in occasione di misurazioni successive ai rilevamenti ed alle foto fatti dalle guardie forestali". Tale considerazione proveniente dal predetto teste in uno con l'effettuazione del sopralluogo da parte di questo funzionario del Comune " a più di un anno dopo la data in cui hanno avuto luogo i fatti" dimostra chiaramente la possibilità di apportare, nel frattempo, modifiche dei luoghi, sicché una perizia appariva superflua in presenza di inequivoca documentazione fotografica e di deposizioni attendibili e coerenti effettuate sulla base delle foto mostrate ai vari testi.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 aprile 2004. Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2004