Sentenza 25 gennaio 2008
Massime • 1
Nell'udienza camerale celebrata a seguito dell'opposizione proposta dalla persona offesa avverso la richiesta di archiviazione avanzata dal P.M., il giudice deve provvedere all'audizione dell'opponente qualora questi ne abbia fatto domanda. L'eventuale omissione di tale adempimento produce - per il combinato disposto degli art. 127 commi terzo e quinto, 409 comma secondo e 410 comma terzo del codice di rito - una nullità a regime cosiddetto intermedio, la quale, data la presenza dell'interessato, deve essere eccepita immediatamente dopo il mancato compimento dell'atto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/01/2008, n. 9566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9566 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROTELLA Mario - Presidente - del 25/01/2008
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 65
Dott. BRUNO Paolo NT - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI RI - Consigliere - N. 007483/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NO ON N. IL 16/10/1970;
contro
2) MO MA MA N. IL 29/05/1963;
avverso ORDINANZA del 18/01/2007 GIP TRIBUNALE di POTENZA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PALLA STEFANO. MOTIVI DELLA DECISIONE
NO NT, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso l'ordinanza di archiviazione emessa il 18.1.07 dal G.i.p. di Potenza, chiedendone l'annullamento, in ordine ai reati di cui agli artt. 81, 580, 594 c.p., a carico di MO SS RI. Deduce il ricorrente, con il primo motivo, la nullità dell'udienza camerale per non essere in tale sede, benché ritualmente oppostosi alla richiesta di archiviazione, stato sentito pur avendo formulato tale richiesta più volte.
Con il secondo motivo deduce incompetenza per materia del g.i.p. per essere il reato di ingiuria di competenza del Giudice di pace di Potenza.
Con il terzo motivo si censura, per abnormità, il provvedimento impugnato per aver totalmente ignorato le prospettazioni di parte tese ad ovviare a deficienze e cadute investigative idonee a superare la richiesta di abbandono della "notitia criminis". Con il quarto motivo infine, si censura per abnormità e/o nullità, l'ordinanza "de qua" per motivazione inesistente e/o meramente apparente in relazione alla irrilevanza delle indagini suppletive proposte cori ratio di opposizione.
Con memoria difensiva depositata il 28.12.07 il ricorrente insisteva nell'accoglimento del ricorso.
Il primo motivo è fondato, con efficacia assorbente. Secondo la più recente giurisprudenza (v. Cass. sez. 6^, 31 gennaio 2003, Poddighe, in C.E.D. Cass. n. 224266; Sez. 6^,: 2 dicembre 2004, Cuva ed altri, ivi, n. 230761), cui anche questa Corte ritiene di dover aderire,; nell'udienza camerale celebrata a seguito dell'opposizione proposta, ai sensi dell'art. 410 c.p.p., contro la"richiesta di archiviazione del P.M., il giudice deve provvedere all'audizione della persona offesa che ne abbia fatto domanda. L'eventuale omissione di tale adempimento produce - per il combinato disposto dell'art. 127 c.p.p., commi 3 e 5, art. 409 c.p.p., comma 2, e art. 410 c.p.p., comma 3" - una nullità a regime c.d. intermedio, la quale, data la presenza dell'interessato, deve essere eccepita immediatamente dopo il mancato compimento dell'atto, come risulta essere avvenuto nel caso di specie.
L'impugnata ordinanza deve pertanto essere annullata con rinvio al G.i.p. di Potenza per il prosieguo.
P.Q.M.
La Corte:
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al G.i.p. di Potenza per il prosieguo.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2008