Sentenza 28 aprile 2004
Massime • 1
Nel caso di sentenza di condanna per la contravvenzione di omessa denuncia di ritrovamento di alcuni reperti di particolare valore archeologico, il giudice deve disporre la restituzione dei beni in sequestro al Ministero dei beni culturali ed ambientali, tutte le volte che emerga il requisito della "culturalità" di tali reperti e non sussistano le prove circa la legittima provenienza degli stessi al patrimonio del soggetto privato al quale detti beni furono sequestrati, non essendo necessario che l'organo statale avanzi apposita istanza di restituzione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/04/2004, n. 23295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23295 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 28/04/2004
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDINO Vicenzo - Consigliere - N. 804
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 35143/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO RO PI n. a Laviano (SA) il 5 marzo 1931;
avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 3 marzo 2003;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. NOVARESE;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. CONSOLO Santi che ha concluso per: inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv.to Andrea Annunziata (Nocera Inferiore). SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AL NN IE ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, emessa in data 3 marzo 2003, con la quale veniva dichiarata l'improcedibilità dell'azione penale per la contravvenzione di omessa denuncia di rinvenimento di oggetti di grande valore archeologico per intervenuta prescrizione, deducendo quali motivi la violazione dell'art. 129 c.p.p., perché non doveva essere ritenuta sussistente detta causa estintiva, in quanto esistevano prove circa la proprietà dei reperti archeologici da parte della famiglia dell'imputato e del loro possesso anteriormente alla legge n. 364 del 1909, sicché l'imputato doveva essere assolto perché il fatto non sussiste, e, comunque, in data 28 ottobre 1985 era stata effettuata la prescritta denuncia alla Sovrintendenza di Salerno, per cui la contravvenzione era insussistente, l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 263 c.p.p. e la carenza o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla restituzione dei beni sequestrati, poiché i predetti non possono essere oggetto di confisca in assenza di una sentenza di condanna e l'imputato aveva dimostrato la legittima provenienza di alcuni beni, pervenuti in eredità, e di altri, circa 200, denunciati nel 1985, sicché almeno per questi non poteva essere disposta la restituzione allo Stato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appare opportuno riassumere le vicende processuali al fine di meglio chiarire le argomentazioni.
Con diffusa e pregevole sentenza il Tribunale di Lecco dichiarava l'improcedibilità dell'azione penale per il delitto di illecito impossessamento di beni archeologici perché estinto per prescrizione e condannava il ricorrente per la contravvenzione di omessa denuncia di ritrovamento di alcuni reperti, ritenuti dal perito di particolare valore archeologico, mentre assolveva l'imputato in ordine ai medesimi reati per altri in relazione ai quali la perizia ne ha escluso l'interesse storico, artistico ed archeologico, disponendo restituzione di quelli in sequestro, per cui era intervenuta condanna, al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali. Evidenziava il primo giudice che la perizia aveva dimostrato l'interesse storico - artistico di numerosi reperti ed aveva messo in rilievo "il danno provocato dall'impossessamento dei reperti e dall'omessa denuncia di rinvenimento di detto materiale". Inoltre analiticamente esaminava le risultanze processuali:
a) spiegava "talune discrasie dal punto di vista numerico .. ove si tenga conto che vari reperti sono stati raggruppati fra loro" e,comunque, risultavano compiutamente indicati nel decreto di sequestro, sicché l'eventuale diversità di numero non assumeva alcuna importanza;
b) osservava come fosse stata fornita una prova per testi parziale, poco credibile ed attendibile, circa la provenienza dei beni in via ereditaria sia perché i testi non avevano riconosciuto tutti i reperti ed in particolare un busto marmoreo, che, per le sue dimensioni, non poteva sfuggire, sicché taluni oggetti, ira quelli visionati dalla P.A. negli anni ottanta, erano stati rinvenuti successivamente alle visite dei due testi, sia perché non era stato addotto alcun documento a comprova di detta asserita modalità di acquisto;
c) riteneva sussistenza di "una serie di indizi sulla base dei quali deve presumersi che l'acquisto degli oggetti in questione, da parte del AL, non sia avvenuta lecitamente" in tal modo aderendo a quell'indirizzo giurisprudenziale secondo cui spetta all'accusa dimostrare l'illecita provenienza dei beni;
d) individuargli stessi nelle ammissioni dell'imputato circa il fortuito rinvenimento dei reperti archeologici nei terreni di sua proprietà nella provincia di Salerno, nella produzione di documenti degli anni ottanta relativi a soli 180 - 200 reperti di fronte agli 877 sequestrati, nel comportamento dell'imputato, che "mise alla porta .. (i funzionari), solo dopo che (RE IO) si era qualificata come dipendente del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali", sbandierando "alcuni documenti comprovanti, a suo dire, la liceità dell'acquisto", mai prodotti in giudizio, sicché doveva ritenersi che l'avvenuta "denuncia" e la pretesa proprietà venivano asserite a persone inesperte e non a chi poteva valutare il tenore e la portata della documentazione presentata come in maniera ineccepibile (effettuati dal giudice monocratico in riferimento alla pretesa denuncia, in realtà consistente in una proposta di acquisto di detti reperti e nella richiesta di una loro catalogazione a tal fine alla Soprintendenza con la concessione di un lasso di tempo così irrisorio da non consentire detto adempimento, caratterizzata, inoltre, dalla genericità "anche semplicemente sulla tipologia e sul numero dei beni di cui si tratta", nell'omessa comunicazione del nuovo domicilio in cui venivano trasferiti i reperti, non venduti e non fatti catalogare;
e) considerarle contraddizioni sul numero dei pezzi esistenti nel 1985 (180 - 200 per il funzionario della Soprintendenza, che li ha fotografati, circa 600 per l'imputato) e la possibilità che dette variazioni dipendano anche dall'esistenza di numerosi frammenti, forse solo in parte ricomposti dal predetto dipendente e giunge/benevolmente, a ritenere prescritto il delitto senza considera/l'evidente continuazione con la contravvenzione, sicché non si sarebbe verificata alcuna causa estintiva, attesa la natura permanente di quest'ultima, pur rappresentata in maniera corretta dal giudice del Tribunale di Lecco.
Avverso detta decisione l'imputato ha proposto appello, deducendo, in sostanza, i motivi proposti con il ricorso, ed in particolare:
a) evidenziava i testi hanno riferito di aver visto i reperti sequestrati negli anni 1970 - 1980, poiché solo 180 - 200 erano particolarmente pregiati ed altri, invece, erano tenuti alla rinfusa in scatoloni, mentre uno di questi, frequentatore, all'epoca, della facoltà di lettere antiche dell'Università "la Sapienza" di Roma, li aveva esaminati con particolare cura ed aveva ricevuto dal padre del prevenuto la confidenza circa l'appartenenza dei reperti al bisnonno ed al trisnonno, sicché la raccolta si era formata nel corso del tempo, e che si trattava di nobiltà di antica origine, sicché era giustificabile il possesso di detti beni;
b) contrastava la rilevanza degli indizi indicati dal primo giudice, poiché difficilmente nei testamenti vengono inserite le raccolte, anche per motivi fiscali, non vi era alcuna contraddizione tra le fotografie scattate nel 1985 dal funzionario della Soprintendenza e le deposizioni dei testi, in quanto avevano riconosciuto i reperti fotografati, costituenti la raccolta successivamente sequestrata, i testimoni erano stati precisi, credibili ed attendibili, il busto di marmo, raffigurante un Apollo senza testa, era stato acquistato in Germania il 27 gennaio 1993, sicché non poteva essere visto dai testi negli anni ottanta, era legittimamente detenuto tanto da essere stato restituito dal P.M. con provvedimento del 15 maggio 1996;
c) valutava la proposta di vendita dei reperti e la richiesta di catalogazione alla Soprintendenza, nonché la concessione del nulla osta a vendere da parte di quest'ultima come prova della denuncia e, comunque, della buona fede;
d) richiama gli antecedenti delle vicende processuali con denunce sporte nei confronti della RE, funzionario della Soprintendenza di Milano, con precedente contravvenzione contestata (artt. 30 e 63 l. n. 1089 del 1939) per aver venduto beni archeologici senza autorizzazione, erronea in fatto ed in diritto, poiché non era stata effettuata alcuna vendita ed occorreva soltanto una comunicazione, e con l'omessa restituzione dei reperti archeologici dopo l'intervenuta archiviazione per detto reato per l'elevazione di altre imputazioni;
e) richiedeva la restituzione dei 200 pezzi catalogati dalla Soprintendenza di Salerno, perché detenuti legittimamente in seguito a regolare denuncia ed il dissequestro degli altri 120 reperti indicati "di cronologia non determinabile per la genericità del reperto e per la estrema frammentazione", trattandosi di reperti non tutelati, perché privi di interesse culturale, e la rinnovazione del dibattimento per riascoltare i due testi già escussi sulla corrispondenza della raccolta tramandata dagli avi con quella sequestrata, mentre escludeva la possibilità della confisca sia perché deve essere assolto nel merito perché i fatti non sussistono sia perché l'intervenuta estinzione dei reati per prescrizione non la consente.
La Corte di appello meneghina richiamava la motivazione della decisione del Tribunale di Lecco nei suoi tratti essenziali, cui integralmente accedeva, evidenziando che "gli elementi di accusa, invero inequivoci, venivano infatti esaustivamente indicati dal primo giudice" (perizia relativa all'interesse storico - artistico di numerosi beni, escluso solo per alcuni, per i quali veniva pronunciata assoluzione con la loro restituzione al ricorrente, deposizione dei testi, che non confermavano la rispondenza della raccolta AL con quella visionata negli anni ottanta, indimostrata provenienza ereditaria, smentita dai testi, e carente documentazione circa provenienza lecita dei reperti, ritenuta valida per "una minima parte" di quelli in contestazione).
Pertanto, il giudice del gravame, seppure con motivazione estremamente succinta e con richiami effettuati "per relationem" risponde, nel complesso, alle specifiche censure mosse dall'imputato, non soffermandosi soltanto sulla vicenda del busto marmoreo e sui 120 reperti "di cronologia non determinabile per la genericità del reperto e per la estrema frammentazione", ma implicitamente rispondendo alla seconda attraverso l'affermazione secondo cui "la restituzione dei reperti legittimamente detenuti dall'imputato veniva disposta dal primo giudice" e ritenendo ininfluente o non esatta l'altra deduzione, tanto più che la non rispondenza della "raccolta" all'epoca dei due differenti "accertamenti" certi (nel 1985 e nel 1999) è dimostrata "aliunde".
Ciò premesso, la prevalente giurisprudenza (Cass. sez. 6^ 25 marzo 1999 n. 3945, P.G. in proc. Di TO ed altro rv. 213882; Cass. sez. 5^ 6 febbraio 1998 n. 1460, Fraticello rv. 209802 e Cass. sez. 6^ 19 aprile 1995 n. 4163, Cardillo rv. 201255) ritiene che in presenza di una causa estintiva del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 c.p.p. solo nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua rilevanza penale e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile;
tanto che la valutazione da compiersi appartiene più al concetto di "constatazione" che a quello di "apprezzamento". Ed invero il concetto di "evidenza", richiesto dal secondo comma dell'art. 129 c.p.p., presuppone la manifestazione di una verità
processuale così chiara, manifesta ed obiettiva, che renda superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia, oltre la correlazione ad un accertamento immediato. Un recente indirizzo (Cass. sez. 5^ 8 aprile 2002 n. 13170. Scibelli rv. 221257), che riprende risalente orientamento (Cass. sez. 6^ 16 aprile 1991, Sciuto ed altri in Arch. nuova proc. pen. 1992, 268), afferma, invece, che non può farsi luogo alla declaratoria di improcedibilità per estinzione del reato a seguito di maturata prescrizione, qualora in sentenza si dia atto della sussistenza dei presupposti per la pronunzia di assoluzione, sia pure ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p.p., atteso che, nel vigente sistema processuale, la assoluzione per insufficienza o contraddittorietà della prova è del tutto equiparata alla mancanza di prove e costituisce pertanto pronunzia più favorevole rispetto a quella di estinzione del reato. Tale orientamento, però, ad avviso del collegio, non tiene presenti la possibilità di rinunciare alla causa estintiva (cfr. Corte Cost. n. 300 e 362 del 1991), il dettato dell'art. 129 c.p.p. e l'interesse ad una rapida definizione del processo, sicché appare in contrasto con questo principio ora costituzionalmente garantito (art. 111 Cost.) il richiedere un ulteriore approfondimento istruttorio in presenza di una causa estintiva, sicché l'unica eccezione ammissibile è quella relativa ad una precedente condanna in primo grado al risarcimento dei danni in favore della parte civile, poiché, in questo caso, deve effettuarsi un esame nel merito per confermare detta statuizione in presenza di una causa estintiva, onde il dettato del secondo comma dell'art. 530 c.p.p. prevale sull'art. 129 c.p.p. per un'espressa previsione normativa (art. 578 c.p.p.).
Tuttavia, la problematica è stata affrontata solo per completezza, giacché l'impugnata sentenza non dimostra alcun dubbio sulla responsabilità e colpevolezza del ricorrente, giacché afferma che "non sussistono gli estremi per un proscioglimento ex art. 129 c.p.p.", attesi "gli elementi di accusa, invero, inequivoci
..esaustivamente indicati dal primo giudice".
Peraltro, non è denunciarle in sede di legittimità il vizio di travisamento del fatto (cfr. di recente ud. 18 dicembre 2003, Sansebastiano ed altri cui si rinvia per evitare ridondanze di trattazione), ove non risulti dal testo del provvedimento impugnato o, in caso di pronunce difformi, dal raffronto tra le medesime, qualora quella impugnata non abbia risposto neppure per implicito alle argomentazioni svolte da quella riformata (cfr. Cass. sez. 3^ ud. 7 aprile 2004, Modi ed altro tra le più recenti), non invocabile, nella fattispecie, per l'identità delle decisioni. Inoltre, non sono consentite in sede di legittimità deduzioni in fatto e differenti ricostruzioni delle risultanze processuali, sicché molte delle censure mosse sono inammissibili (quelle relative al contenuto delle deposizioni dei testi, al documento del 28 ottobre 1985 ed alla sua interpretazione quale denuncia di alcuni reperti, nonché all'esatta individuazione di quelli da restituire). Pertanto, possono essere enucleati solo i motivi concernenti l'erronea applicazione dell'art. 67 l. n. 1089 del 1939 ora trasfuso nell'art. 125 d. l.vo n. 490 del 1999, la violazione dell'art. 68 l. cit. in riferimento alla disposta confisca, nonostante la dichiarata prescrizione della contravvenzione, e l'illegittima pronuncia circa la restituzione dei reperti allo Stato con carente ed apparente motivazione sul punto da parte della Corte meneghina. Peraltro su quest'ultima censura si è già risposto, rilevando come sia pure con estrema sintesi il giudice del gravame dimostri di condividere integralmente la pronuncia del Tribunale, mentre alcuna delle due decisioni ha statuito circa la confisca dei beni, giacché ha individuato per molti reperti l'avente diritto alla restituzione nello Stato, sicché quest'ultimo aspetto verrà esaminato in uno con quello attinente a detto profilo.
Perciò, occorre soffermarsi sul delitto di impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato, oggetto di una profonda revisione da parte del d. l.vo n. 490 del 1999 sia nella sua ipotesi base sia in quella aggravata, la cui impostazione è sostanzialmente confermata dal decreto legislativo n. 41 del 2004, anche se entrerà in vigore il 1^ maggio 2004.
Infatti, in relazione all'art. 67 l. n. 1089 del 1939, è stato eliminato il riferimento, ritenuto solo in relazione alla pena, all'art. 624 c.p. (furto semplice), risolvendo le varie problematiche connesse, già oggetto di analisi da parte della dottrina e della giurisprudenza circa:
a) l'assenza di un'omogeneità offensiva tra le due fattispecie penali;
b) l'impossibilità di applicare le aggravanti contemplate dall'art. 625 c.p. alla speciale ipotesi di furto archeologico e gli ulteriori elementi costitutivi del furto (sottrazione al detentore e fine di lucro) (Cass. sez. 5^ 16 aprile 1993 n. 3707, Meli rv. 193683 e 193684);
c) l'individuazione degli oggetti d'impossessamento (art. 2 d. l.vo n. 490 del 1999 - art. 10 d. l.vo n. 41 del 2004 ed art. 88 - art. 91
d. l.vo ult. cit.), sostitutivo della diversa locuzione "cose d'antichità e d'arte" del previgente art. 87 l. n. 1089 del 1939;
d) il presupposto del reato costituito tanto dal ritrovamento fortuito quanto da quello effettuato dopo l'inizio di un'attività mirata, oggetto di concessione, costituente un'aggravante ad effetto speciale, prevista dal secondo comma;
e) l'appartenenza dei beni allo Stato (art. 88 T.U.);
f) la perseguibilità d'ufficio, non essendo applicabile la legge n. 205 del 1999 in tema di furto (Cass. sez. 3^ 28 maggio 2001 n. 21580
in Cass. pen. 2002, 749).
Il delitto in esame presenta alcuni aspetti problematici quale quello dell'accertamento della culturalità del bene, ritenuta necessaria da un orientamento dottrinale e giurisprudenziale (Cass. sez. 3^ 4 febbraio 1993, Gentili in Cass. pen. 1994, 1329 cui adde Cass. sez. 3^ 26 novembre 2001 n. 42291, Licciardello;
Cass. sez. 3^ 24 dicembre 2001 n. 45814, Cricelli in Cass. pen. 2002 mass. 1308 e 1309 pag. 3857 e Cass. sez. 3^ c.c. 16 gennaio 2003 dep. 31 marzo 2003, Lucrezio) e limitata ai soli beni artistici da altro più risalente (Cass. sez. 2^, 8 febbraio 1985, Ponti rv. 167788). A tal riguardo i contrastanti assunti sotto il vigore della pregressa normativa potevano trovare una differente sintesi nella condivisibile affermazione secondo cui è necessario che le cose rinvenute presentino un interesse culturale oggettivo, indipendentemente da un formale provvedimento dell'autorità amministrativa, desumibile spesso dalle stesse caratteristiche dell'oggetto, sicché appare estremamente difficile ritenere insussistente un interesse semplice, poiché non è richiesto un particolare pregio, nelle cose archeologiche (cfr. su detta problematica anche Cass. sez. IH 23 luglio 1999 n. 9470, Cipolla e Cass. sez. 3^ 26 novembre 2001, Licciardello e 24 dicembre 2001, Cricelli citt. nel senso che non occorre una perizia, ne' una preventiva delibazione della soprintendenza competente), mentre l'art. 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, che entrerà in vigore il primo maggio 2004, richiede all'art. 10 un interesse "particolarmente importante" a differenza dell'art. 2 d. l.vo n. 490 del 1999. che richiede solo un interesse, sicché è accolta la tesi più restrittiva formulata nel primo indirizzo con la sentenza "Gentili", riferentesi alle note argomentazioni di uno studioso della materia, trasfuse in quella decisione.
Rilevante problema connesso, oggetto di differenti approdi dottrinali e giurisprudenziali (Cass. sez. 3^ 7 giugno 1999 n. 7131, Cilia in Cass. pen. 2000, 151 e Cass. sez. 3^ 18 maggio 2000 n. 5714, Dulcimascolo in Cass. pen. 2001, 973 contro Cass. sez. 2^ 11 dicembre 1995 n. 12087, Dal Lago in Foro it. 1996,11,228, costituente l'indirizzo maggioritario), è quello della prova della legittimità del possesso di cose di interesse archeologico ovvero della presunzione di illiceità del possesso privato delle stesse, di particolare rilevanza nella fattispecie in esame.
Infatti, secondo la Corte di Cassazione, anche civile (Cass. civ. sez. 12 ottobre 1995 n. 10355 in Foro it. 1995, 1^, 2786), è il privato a dover dimostrare la scoperta in data anteriore all'entrata in vigore della legge 20 giugno 1909 n. 364 a partire dalla quale le cose scoperte appartengono allo Stato, aggiungendo persino che deve essere provato il possesso legittimo risalente ad epoca antecedente al 1909, pur se la cosa sia stata rinvenuta prima di tale data. Molti autori hanno evidenziato come la regola della proprietà statale delle cose di interesse archeologico è smentita da considerazioni fattuali, dalle quali si ricaverebbe l'appartenenza di detti reperti a scavi effettuati in periodo anteriore al 1909, e da dati normativi, perché è prevista la proprietà, il possesso e la detenzione privata di tali cose, ma tale contrasto dottrinale e giurisprudenziale è stato risolto dall'art. 88 T.U. cit. nel senso di affermare la proprietà dello Stato, anche se la permanenza degli istituti del premio per il ritrovamento, dell'espropriazione dei beni culturali e delle disposizioni in tema di alienazione sembrano non aver fornito una risposta univoca.
Ricostruita in tal modo la fattispecie criminosa di cui all'art. 125 T.U. (un tempo art. 67 l. n. 1089 del 1939 ed ora art. 176 del d. l.vo n. 41 del 2004), è evidente come la dimostrazione della legittima provenienza del bene, sia essa incombente alla pubblica accusa (Cass. sez. 3^ 18 maggio 2000 n. 5714, Duleimascolo cit.) ovvero al privato;
in virtù dell'attribuzione della proprietà dei beni allo Stato in base al dettato dell'art. 88 T.U. cit. (Cass. sez. 3^ 30 gennaio 2003 n. 4266, Di Marco rv. 223554 fra le più recenti).costituisce elemento imprescindibile per la configurabilità del delitto. Pertanto, il Tribunale, che accede alla tesi minoritaria del giudice di legittimità, ha esaminato la documentazione prodotta al fine di accertare il legittimo possesso e, quindi, l'insussistenza del delitto di cui all'art. 125 T.U., anche se la stessa non ha una portata decisiva, ove si ritenga che, in conformità alla prevalente giurisprudenza, civile, amministrativa e penale, la presunzione di appartenenza dei beni allo Stato di cui all'art. 88 T.U. cit. richieda prove evidenti ed incontrovertibili della proprietà privata da fornire da parte dell'imputato senza che ciò comporti alcuna inversione dell'onere della prova, giacché si è in presenza di una presunzione iuris tantum introdotta da una disciplina extrapenale, integratrice e presupposto del precetto penale.
L'accertamento effettuato circa l'esistenza di reperti archeologici differenti rispetto a quelli fotografati ed in parte catalogati nel 1985 esclude la trattazione della questione relativa alla configurabilità o meno sotto il vigore dell'attuale testo unico (art. 124 T.U. cit. - art. 175 d. l.vo n. 41 del 2004, conforme al precedente) della contravvenzione di omessa denuncia in conseguenza della diversa formulazione degli artt. 48 e 68 l. n. 1089 del 1939, in cui si faceva generico riferimento alla trasgressione "delle disposizioni degli artt. 45, 47 e 48", il quale ultimo al comma terzo imponeva l'obbligo di denuncia anche ad "ogni deteriore delle cose scoperte fortuitamente", mentre l'art. 87 T.U. si riferisce soltanto al terzo comma "agli obblighi di conservazione e custodia previsti nei commi 1 e 2" e l'art. 124 T.U. stabilisce la sussistenza del reato nei confronti di "chiunque, essendovi tenuto, non denuncia nel termine prescritto dall'articolo 87, comma 1, i beni indicati nell'articolo 2 rinvenuti fortuitamente o non provveda alla loro conservazione temporanea", dimostrando di distinguere tra detenzione di cose già scoperte fortuitamente, obbligo di conservazione, obbligo di denuncia di cose rinvenute fortuitamente come del resto accade nel primo comma dell'art. 87 T.U. in relazione con il terzo comma (cfr. sul punto Cass. sez. 3^ 10 luglio 2001 n. 27677, Fusaro rv. 219628, cui adde Cass. sez. 3^ c.c. 25 novembre 2003, Petrom). Escluse, quindi, ogni erronea interpretazione dell'art. 67 l. n. 1089 del 1939 e qualsiasi rilevanza sulla questione concernente la configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 68 l. cit. nei confronti del mero detentore, occorre trattare del profilo attinente alla pretesa illegittimità circa l'ordine di restituzione di numerosi reperti al Ministero per i beni e le attività culturali. A tal riguardo conforme giurisprudenza di questa Corte, sia pure con differenti argomentazioni, ha affermato l'inapplicabilità della misura di sicurezza della confisca ex art. 240 secondo comma c.p., poiché si tratta di cose appartenenti a titolo originario allo Stato, sicché non è possibile acquisire la proprietà di una cosa già propria (cfr. le risalenti pronunce Cass. sez. 3^ 12 dicembre 1974 n. 1321 rv. 128765) con l'ulteriore precisazione della possibilità di applicare detto istituto ove si tratti di cose di privati illegittimamente acquisite (Cass. sez. 2^ 27 marzo 1979, Hect rv. 141596), sicché occorre individuare l'avente diritto alla restituzione in base alla normativa civilistica ed alle disposizioni speciali della legge n. 1089 del 1939, trasfuse nel d. l.vo n. 490 del 1999, rapportate alla fattispecie concreta, accertata e valutata,
pur nella pronuncia di prescrizione, "incidenter tantum" ai soli fini dell'individuazione dell'avente diritto (Cass. sez. 3^ 6 dicembre 1999 n. 13984, PM in proc. Zaccherini rv. 215052 conforme a Cass. sez. 2^ 10 agosto 1996 n. 7885, Iurlo rv. 205605). Tali ultime pronunce risolvono i limiti negativi e positivi della questione relativa alla sorte dei beni culturali sequestrati nel caso di una pronuncia di improcedibilità per una causa estintiva per reati concernenti la legge n. 1089 del 1939 e d. l.vo n. 490 del 1999, giacché escludono la possibilità della confisca ed individuano l'avente diritto alla restituzione, sicché è perfettamente coerente, anche con un orientamento delle sezioni unite di questa Corte (Cass. sez. un. 25 marzo 1993, Carnea in Riv. pen. 1993,1239 su cui vedi amplius Cass. sez. 20 maggio 2003 n. 22038, Pludwinski), l'annullamento senza rinvio disposto con la più risalente sentenza della disposta confisca, riservando al giudice dell'esecuzione l'individuazione del soggetto avente diritto e quello con rinvio alla Corte d'appello decidente, che aveva contraddittoriamente e senza motivazione disposto la restituzione dei reperti ai privati imputati, perché non confiscabili. Chiariti i termini delle decisioni riferite dal ricorrente, non appare condivisibile la pronuncia di questa Corte (Cass. sez. 5^ 20 febbraio 2001 n. 6915,Carotti rv. 218276), massimata in maniera incompleta, secondo cui è illegittimo il provvedimento con il quale il giudice, assolvendo l'imputato dal reato di impossessamento di oggetti di interesse archeologico, rinvenuti a seguito di ricerche, ordini la restituzione dei reperti alla Soprintendenza dei beni culturali in assenza di qualsiasi manifestazione di volontà da parte del competente organo statale. Infatti, ove l'assoluzione sia stata pronunciata per insussistenza del fatto, in quanto non si era in presenza di beni di interesse culturale, la restituzione andava effettuata nei confronti del privato proprio per le ragioni addotte cioè la possibilità di possesso di detti beni da parte di privati oltre che dai soggetti di collaborazione, mentre, qualora sia stata dichiarata l'improcedibilità dell'azione penale per qualche causa estintiva ovvero emessa la sentenza di assoluzione per altre cause (carenza dell'elemento psicologico o non aver commesso il fatto) era necessario accertare l'appartenenza dei beni e, quindi, disporne la restituzione all'avente diritto senza che assuma importanza la richiesta dell'organo statale, tanto più non costituitosi parte civile, sicché appare molto opinabile l'"indubbia evidenza" del principio sostenuta da un' affrettata nota redazionale. Peraltro, nella fattispecie, entrambi i giudici di merito, sia pure con motivazioni di differente spessore hanno accertato l'appartenenza dei reperti archeologici allo Stato sia per il loro requisito di "culturalità" sia per il loro reperimento dopo il 1909 sia per la presenza di specifici elementi indizianti ed assenza di prove circa la loro legittima provenienza, sicché l'individuazione dell'avente diritto per la restituzione appare esatta.
Del resto, come già illustrato, la presenza dei due requisiti discende dall'aver accolto i giudici di merito la tesi di un noto studioso in ordine all'onere della prova circa la legittima provenienza, contrastata dalla prevalente giurisprudenza di legittimità amministrativa, civile e penale, giacché, altrimenti, sarebbe stato sufficiente rilevare la carenza di prove da parte dell'imputato.
Inoltre, la sintetica motivazione della Corte meneghina può essere integrata da quella del Tribunale, cui accede per precisione e completezza, sicché, come già evidenziato, non è configurabile un vizio motivazionale, perché, secondo giurisprudenza costante di questa Corte sotto il vigore del precedente codice di rito (Cass. sez. 1^ 18 aprile 1985, Madonna cui adde Cass. sez. 1^ 19 ottobre 1988, Quattrocchi) e dell'attuale (Cass. sez. 14 febbraio 1994, Albergamo ed altri e Cass. sez. 3^ 23 aprile 1994, Scauri), le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal primo e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico - giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscono una sola entità. Inoltre, il giudice di appello non deve rispondere a tutte le doglianze dell'impugnante, ove le stesse siano manifestamente infondate o siano implicitamente disattese (Cass. sez. 6^ 14 gennaio 2003 n. 1307, Delvai rv. 223061 fra tante) come è avvenuto nella fattispecie, in cui si è data prevalenza all'accertata non rispondenza dei reperti, fotografati ed in parte catalogati nel 1985, rispetto a quelli rinvenuti nel 1999, alle deposizioni dei testi su tale aspetto ed alla perizia, sicché l'eventuale successivo acquisto del busto marmoreo non assume eccessivo rilievo, mentre la pretesa carenza di culturalità di 120 reperti frammentati deriva da una differente interpretazione della perizia, non sindacabile in sede di legittimità, tanto più che il primo giudice sì riferisce a questo particolare, quando evidenzia come alcuni oggetti, avulsi dai contesti archeologici dei singoli rinvenimenti, hanno perso in parte significato sul piano della ricostruzione storica, ma non certo sull'importanza dell'interesse archeologico, rilevabile "aliunde" attraverso riproduzioni dei luoghi.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 aprile 2004. Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2004