Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/02/1999, n. 3939
CASS
Sentenza 6 febbraio 1999

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In tema di giudizio abbreviato, la definibilità del processo allo stato degli atti deve essere valutata "ex ante" e cioè in relazione al momento della richiesta da parte dell'imputato. Ed invero il fondamento del dissenso del P.M. va determinato non già con riferimento all'esistenza o al difetto di elementi di novità emersi dall'istruzione dibattimentale, ma con riguardo alle prospettive di sviluppo che la situazione probatoria aveva al momento in cui lo stesso P.M. ha espresso il proprio parere. (Nella specie la S.C. ha ritenuto corretta la mancata applicazione da parte del giudice del dibattimento della diminuente di cui all'art. 442, secondo comma, cod. proc. pen.all'esito del giudizio, come conseguenza del diniego, congruamente motivato, di "recupero" del rito abbreviato richiesto dai ricorrenti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/02/1999, n. 3939
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3939
    Data del deposito : 6 febbraio 1999

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