Sentenza 6 febbraio 1999
Massime • 1
In tema di giudizio abbreviato, la definibilità del processo allo stato degli atti deve essere valutata "ex ante" e cioè in relazione al momento della richiesta da parte dell'imputato. Ed invero il fondamento del dissenso del P.M. va determinato non già con riferimento all'esistenza o al difetto di elementi di novità emersi dall'istruzione dibattimentale, ma con riguardo alle prospettive di sviluppo che la situazione probatoria aveva al momento in cui lo stesso P.M. ha espresso il proprio parere. (Nella specie la S.C. ha ritenuto corretta la mancata applicazione da parte del giudice del dibattimento della diminuente di cui all'art. 442, secondo comma, cod. proc. pen.all'esito del giudizio, come conseguenza del diniego, congruamente motivato, di "recupero" del rito abbreviato richiesto dai ricorrenti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/02/1999, n. 3939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3939 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. UI D'Asaro Presidente del 6.2.1999
1 . Dott. UI Sansone Consigliere SENTENZA
2. " TE PA " N. 268
3. " Adolfo Di Virginio " REGISTRO GENERALE
4. " UN VA " N. 28884/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da AD US, RE GI, AS US, CO SA, AU GA, SO AR NO, SO AN, AI AB El HA SA MR EL, OS UI, IL AN, UR HA e RI SA avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano in data 11.12.1996, con la quale veniva confermata la loro dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73 DPR n. 309/90 e per altri reati
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Adolfo Di Virginio;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Germano Abbate, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di SO AN;
annullamento con rinvio nei confronti di AD US, AS US, CO SA, AU GA, SO AR NO, OS UI, IL AN e RI SA;
rigetto dei ricorsi di RE GI, AI AB El HA SA MR EL e UR HA;
Uditi i difensori avv. US Cucinotta per AD ed AI (in sost.ne dell'avv. Cillario); avv. Pietro Molinari per AS;
avv. Dario Bolognesi per CO e RI;
avv. Placido De Salvo per AU (in sost.ne dell'avv. A.L. Abbondanza); avv. Marcello Gallo per OS;
che hanno concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
avv. UI Guarnieri per SO AN, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio o, in subordine, con rinvio della sentenza impugnata;
OSSERVA
Ricorrono gli imputati indicati in epigrafe, a mezzo dei rispettivi difensori, avverso sentenza della Corte d'Appello di Milano in data 11.11.1996. AD US, RE GI, AS US, CO SA, AU GA, SO AR NO, AI AB El HA SA MR EL, OS UI, IL AN, UR HA e RI SA sono stati tutti condannati per il reato di cui all'art. 73 DPR n.309/1990. SO AR NO è stato condannato inoltre per reati in materia di armi e per ricettazione. SO AN ha invece riportato condanna per il reato di cui all'art. 379 c.p. La sentenza di appello ha confermato in gran parte le statuizioni del giudice di primo grado, escludendo taluni degli episodi di spaccio già ritenuti in continuazione e riducendo conseguentemente le pene. L'affermazione di responsabilità degli imputati si basa essenzialmente sulle dichiarazioni rese al p.m. dal collaborante ZZ NE: dichiarazioni non confermate in dibattimento, essendosi avvalso il ZZ della facoltà di non rispondere che gli competeva quale imputato degli stessi reati in procedimento connesso. La Corte d'Appello esamina analiticamente le posizioni dei singoli imputati, individuando con riferimento a ciascuna di esse gli elementi idonei a suo avviso a fornire riscontro obiettivo alle dichiarazioni accusatorie del ZZ, ritenute intrinsecamente attendibili.
Tutti i ricorrenti contestano l'attendibilità riconosciuta al ZZ e la valenza indiziaria degli elementi assunti a riscontro delle sue dichiarazioni.
Diversi ricorsi (RE, AS, CO, AI, IL, UR) attengono altresì al mancato "recupero" del rito abbreviato. Sostengono gli interessati che il procedimento avrebbe potuto essere definito allo stato degli atti, così come da loro tempestivamente richiesto, essendo prevedibile che il dibattimento non avrebbe portato alcuna novità in tema di prova;
e nessuna novità, in effetti, vi sarebbe stata.
Altre doglianze comuni a diversi ricorrenti hanno ad oggetto il preteso difetto di motivazione sull'entità delle pene, sul diniego delle attenuanti generiche e sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80 c.2 DPR n.309/1990 ritenuta in alcuni casi. In particolare il AU ripropone inoltre l'eccezione, di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano disattesa in sede di merito;
e deduce violazione dell'art. 603 c.p.p. per non essere stata disposta la rinnovazione del dibattimento allo scopo di riascoltare una registrazione. Il UR deduce violazione dell'art. 143 c.p.p. per non essere stato il decreto di citazione a giudizio tradotto nella sua lingua. Il RE, il AU e il CO hanno proposto eccezioni di legittimità costituzionale dell'art. 513 c.p.p. e dell'art. 6 L. n. 267/1997. Con motivi nuovi tutti i ricorrenti (ad eccezione del RE, dello AI e del UR) sollevano la questione dell'applicabilità del nuovo art. 513 c.p.p. ai procedimenti pendenti in grado di giudizio di legittimità.
Va annullata senza rinvio la condanna inflitta a SO AN, essendo il reato di cui all'art. 379 c.p. al medesimo ascritto estinto per intervenuta prescrizione. Nell'epigrafe delle sentenze di merito non risulta indicata la data del commesso reato. Dalla sentenza di primo grado si desume peraltro che il fatto avrebbe avuto luogo una ventina di giorni dopo l'arresto del fratello dell'imputato, SO AR NO, che avvenne il 27.3.1991. La data del commesso reato non può quindi essere situata dopo la fine del mese di aprile del 1991. Tenuto conto che all'imputato sono state concesse le attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p. e considerando tutti gli atti interruttivi, si deve in conseguenza ritenere che il termine massimo di prescrizione sia decorso con la fine del mese di ottobre del 1998. Non può farsi questione di applicabilità dell'art. 129 c.2 c.p.p., che presuppone l'evidente innocenza dell'imputato; là dove il SO era stato ritenuto, sia in primo che in secondo grado, responsabile del reato ascrittogli sulla base di argomentazioni senz'altro incompatibili con tale presupposizione. Debbono ritenersi irrilevanti le eccezioni di legittimità costituzionale sollevate dal RE, dal AU e dal CO perché superate o dalla nuova formulazione dell'art. 513 c.p.p. o dalla interpretazione data dalle Sezioni Unite di questa
Corte al nuovo art. 513 c.p.p. e alle disposizioni transitorie di cui all'art. 6 L. n.267/1997. Infondate sono anche le deduzioni particolari del AU relativamente alla competenza territoriale e del UR relativamente alla nullità del decreto di citazione a giudizio. Per quanto attiene alla competenza territoriale, il reato più grave contestato al AU (capo n.42) è quello di cui agli artt.110-81 cpv. c.p. - 73 c.1 - 80 c.2 DPR 309/90 per avere, in concorso col ZZ, acquistato e comunque ricevuto in Assago quantitativi di eroina di entità compresa tra i due e i cinque chilogrammi, smerciati poi a Cinisello Balsamo. Non rileva, come osserva la sentenza impugnata, che la ricezione della sostanza sia stata preceduta da trattative svoltesi secondo il ricorrente a Cinisello Balsamo, trattandosi di un antefatto di per sè non punibile e dovendosi aver riguardo al luogo in cui l'imputato acquistò (per il tramite del ZZ, che agiva alle sue dipendenze) il possesso della sostanza stupefacente.
L'eccezione di nullità del UR è stata rigettata perché lo stesso dimora in Italia da moltissimi anni, è coniugato con una cittadina italiana e ha dimostrato di conoscere la lingua italiana tanto bene da intervenire, durante il dibattimento, per correggere la traduzione fatta dall'interprete; e la decisione è del tutto legittima, poiché l'art. 143 subordina l'assistenza dell'interprete (estesa dalla sentenza n. 10/1993 della Corte Costituzionale anche alla traduzione degli atti da notificare) alla mancata conoscenza della lingua italiana e non già alla qualità di straniero.
Circa il mancato "recupero" del rito abbreviato la Corte d'Appello ha dato adeguata risposta alle doglianze degli imputati interessati, osservando che, se pure il dibattimento di primo grado non aveva apportato sostanziali novità in tema di prove, la definibilità del processo allo stato degli atti doveva essere valutata "ex ante" e cioè in relazione al momento della richiesta degli imputati;
e che il fondamento del dissenso del p.m. va determinato non già con riferimento all'esistenza o al difetto di elementi di novità emersi dall'istruzione dibattimentale, ma con riguardo alle prospettive di sviluppo che la situazione probatoria aveva al momento in cui lo stesso p.m. ha espresso il proprio parere. L'argomentazione del giudice di merito è esattamente conforme ai principi enunciati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità;
nè essa può essere superata ritenendo scontato che il ZZ si sarebbe avvalso in dibattimento della facoltà di non rispondere e che tale rifiuto avrebbe reso impossibile qualsiasi verifica dibattimentale circa il fondamento delle sue dichiarazioni accusatorie, poiché tale eventualità, se pure prevedibile, non poteva logicamente darsi come fatto certo ed acquisito in anticipo. Osservano altresì i giudici di merito che una prova basata essenzialmente su una chiamata in correità impone la previsione di un'attività dibattimentale diretta all'acquisizione degli elementi esterni di riscontro (attività poi svolta in effetti nell'arco delle numerose udienze in cui si è sviluppato il dibattimento); ed anche sul fondamento logico di tale osservazione non appare possibile il dubbio. La mancata applicazione della diminuente di cui all'art. 442 c.2 c.p.p. risulta quindi fondata su una motivazione congrua e logicamente ineccepibile, che resiste alle critiche dei ricorrenti e deva ritenersi insuscettibile di censura in sede di giudizio di legittimità.
Sono invece fondati i rilievi relativi all'utilizzabilità, delle dichiarazioni rese dal ZZ fuori del dibattimento e perciò sottratte al contraddittorio delle parti. La questione è stata dedotta con motivi nuovi, dopo l'entrata in vigore della L. n.257/97, da tutti i ricorrenti ad eccezione del RE, dello AI e del UR. Il primo aveva peraltro contestato la utilizzabilità di tali dichiarazioni con la presentazione dei motivi principali, adducendo argomentazioni poi recepite sostanzialmente dalle Sezioni Unite di questa Corte;
ed aveva eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 513 c.p.p., nel testo all'epoca vigente, proprio in quanto esso rendeva utilizzabili dichiarazioni non confermate in dibattimento nel contraddittorio con gli interessati. La posizione del AL se deve quindi essere assimilata a quella degli altri ricorrenti che hanno presentato motivi nuovi. Con rilievi diversamente articolati ma sostanzialmente conformi, gli interessati sostengono la tesi dell'applicabilità a tutti i giudizi in corso, anche se pendenti in grado di cassazione, della disciplina transitoria dettata dall'art. 6 L. n.267/97. Si tratta della tesi accolta, con sentenza in data 25.2.1998 (Gerina), e successivamente ribadita, con sentenza in data 13.7.1998 (Citaristi),dalle Sezioni Unite di questa Corte;
che ne fanno discendere la necessità dell'annullamento della sentenza di secondo grado per l'eventuale rinnovazione parziale del dibattimento, secondo il disposto del quarto comma del citato art.
6. Ciò a condizione che gli originari motivi di ricorso rimettessero alla cognizione della Corte di Cassazione il controllo della motivazione sul punto relativo della valutazione delle dichiarazioni rese da coimputati o da imputati in procedimenti connessi;
che la questione relativa all'applicabilità della disciplina transitoria sia stata dedotta con motivi nuovi;
che le dichiarazioni rese in fase predibattimentale e non confermate in dibattimento abbiano avuto un'influenza essenziale sulla decisione di merito, nel difetto di altre prove ritenute di per sè sufficienti a legittimare la medesima decisione. Le prime due condizioni ricorrono senz'altro nel caso dell'AD, del AS, del CO, del AU, di SO AR NO, del OS, dell'IL e del RI;
ed inoltre, per quanto sopra osservato, nel caso del RE. Ricorre anche la terza, posto che la sentenza impugnata considera come prova fondamentale ed imprescindibile di colpevolezza, in relazione alla posizione di tutti i ricorrenti, le dichiarazioni accusatorie del ZZ;
e valuta gli altri elementi di prova come semplici riscontri a tali dichiarazioni, atti a confermarne l'attendibilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 c.3 c.p.p. Va pertanto annullata la sentenza di appello nei confronti dei ricorrenti predetti, con rinvio al giudice competente;
il quale dovrà provvedere a quanto previsto dall'art. 6 c.3 L. n.267/97 e procedere a nuova valutazione delle prove secondo il disposto del quinto comma dello stesso art. 6, libero restando anche di stabilire eventualmente se gli elementi già utilizzati dalla Corte d'Appello come semplici riscontri possano invece costituire, in relazione a taluni dei fatti contestati, prove autonome di colpevolezza e siano come tali utilizzabili.
Restano assorbiti ed impregiudicati gli altri motivi di ricorso, relativi ad aggravanti, attenuanti ed entità delle pene inflitte;
nonché alla mancata rinnovazione del dibattimento. Non hanno dedotto l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del collaborante gli imputati AI e UR. La questione non si pone, quindi, relativamente alle loro posizioni.
Entrambi si dolgono del mancato "recupero" del rito abbreviato;
ma la doglianza, comune anche ad altri ricorrenti, è infondata per quanto già osservato sul punto. Anche la doglianza del UR relativa alla pretesa inosservanza dell'art. 143 c.p.p. è già stata esaminata.
Lo AI deduce, per il resto, inosservanza dell'art. 192 c.3 c.p.p. e difetto di motivazione della sentenza impugnata. I giudici di merito non avrebbero attribuito il rilievo dovuto alle imprecisioni caratterizzanti le dichiarazioni del ZZ, ad onta di esse ritenute attendibili. I riscontri esterni sarebbero solo apparenti, provando nulla di più che la semplice conoscenza tra il SO e lo AI, pacificamente ammessa e giustificabile sulla base di rapporti leciti, documentati dalle fatture prodotte. Anche il UR deduce sostanzialmente inosservanza dell'art. 192 c.3 c.p.p., sostenendo che la sua condanna sarebbe basata esclusivamente sulle dichiarazioni del ZZ, a suo avviso inattendibili perché affette da illogicità e comunque non confortate da riscontri esterni.
Entrambi i ricorsi sono infondati.
Le dichiarazioni del ZZ sul conto dell'AI sono precise e circostanziate. Delle pretese imprecisioni la sentenza impugnata di puntuale conto, ricostruendone la genesi e parlando "di una collocazione, in tempi successivi, di elementi fattuali in un complesso mosaico"; e perciò fornendone adeguata spiegazione logica sulla base della complessità e della molteplicità dei fatti costituenti oggetto delle dichiarazioni stesse e ritenendole inidonee a revocare in dubbio la attendibilità riconosciuta al dichiarante, secondo una valutazione di fatto immune da vizi logici e perciò insuscettibile di censura nella presente sede. La attendibilità generale del ZZ, con riferimento alla posizione di tutti gli imputati, è stata d'altronde ritenuta sulla base di una motivazione esauriente a sua volta, che tiene conto dei rilievi di tutti gli interessati, e logicamente ineccepibile. I riscontri sono altrettanto puntualmente indicati;
e la loro valenza probatoria viene contestata dal ricorrente sulla base di deduzioni generiche oppure di valutazioni di fatto inammissibili in sede di giudizio di legittimità anche a prescindere dall'apprezzamento della loro fondatezza (la documentazione di cui si parla del ricorso consiste in un'unica fattura, atta a dimostrare semmai l'esistenza di rapporti commerciali tra gli interessati ma non di certo ad escludere l'esistenza di rapporti di diversa e meno lecita natura). Anche sull'entità della pena esiste nella sentenza impugnata motivazione congrua, che richiama la gravità del fatto (desunta dal quantitativo rilevante della sostanza commerciata); ne' il ricorrente deduce, d'altronde, circostanza specifiche atte a legittimare un trattamento sanzionatorio più prossimo al minimo edittale.
Il ricorso del UR si fonda, relativamente all'affermazione di responsabilità, su deduzioni tanto generiche da risultare al limite dell'inammissibilità. La sentenza, impugnata, ad ogni modo, dà più che congrua giustificazione dell'attendibilità riconosciuta al ZZ anche relativamente alla posizione in esame e dell'idoneità degli altri elementi presi in considerazione a fungere da riscontro alla chiamata in correità: convergenti dichiarazioni rese dal collaborante ED EF, lettera indirizzata dal ZZ al UR per rassicurarlo circa la propria lealtà, precedente sentenza della Corte d'Appello di Milano passata in giudicato che ha riconosciuto al UR il ruolo di capo di una organizzazione internazionale finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, precisa conoscenza da parte del ZZ dei collaboratori del UR, dichiarazioni rese in dibattimento da altri collaboranti. Vanno pertanto rigettati i ricorsi dello AI e del UR, con le conseguenze di legge in ordine al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'impugnata sentenza nei confronti di SO AN perché il reato ascrittogli è estinto per intervenuta prescrizione. Annulla la stessa sentenza nei confronti di AD US, RE GI, AS US, CO SA, AU GA, SO AR NO, OS UI, IL AN e RI SA e rinvia, per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano. Rigetta i ricorsi di AI AB El HA SA MR EL e di UR HA, che condanna in solido al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, all'udienza, il 6 febbraio 1999. Depositato in Cancelleria il 25 marzo 1999