Sentenza 22 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/01/2001, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2001 |
Testo completo
IN NOMED LE FLO I LIA00 88 5 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPR CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Serviti Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: BALDASSARRE Presidente Dott. Vincenzo R.G.N. 16427/98 D. 1794Cron. VELLA Consigliere Dott. Antonio Rep. 272 Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA BUCCIANTE Rel. Consigliere Dott. Ettore Ud. 28/09/00 TROMBETTA - Consigliere Dott. Francesca CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SE N TENZA;
dal Sig SOLE 24 ORE per diritti L. 300d sul ricorso proposto da: 22 GEN. 2001. il ZAMPARO PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA IL CANCELLIERE LIRE 1500 PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato BELTRAME ALESSANDRO, giusta delega in atti;
- 0096095 ricorrente contro 0096070 ما TURCHETTI ATTILIO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato PICOTTI ANTONIO, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE giusta delega in atti;
Richiesta copia esecutiva 2000 controricorrente dal Sig. T per diritti L. 241000+6 1525 avverso la sentenza n. 381/98 del Tribunale di UDINE, 2 0 6TU. 2001 il IL CANCELLIERE -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copla studio depositata il 27/04/98; BELTRAME dal Sig. udita la relazione della causa svolta nella pubblica 3000 per diritti 13 LUG. 2001 udienza del 28/09/00 dal Consigliere Dott. Ettore IL CANCELLIERE BUCCIANTE;
LIRE 5000 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore CANCELLERIA Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. AX774826 €0.52 L.1000 CANCELLER AY526416 AY526417 AY339313 A1339314 R I A L B LAY526418 -2- M AY526413 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 30 settembre 1992 Pie- proprietario di un fabbricato con tro AM, cortile in Manzano, citò davanti alla annessO sezione distaccata di Cividale del Friuli della Pretura di Udine il vicino LI ET, chiedendo tra l'altro (per quanto ancora rileva in questa sede) che fosse condannato a rimuovere un contatore per l'acqua, che aveva collocato nel fondo dell'attore, nonché una grondaia, che sporgeva oltre il confine. A tali domande il convenuto oppose di aver acquistato per destina- zione del padre di famiglia il diritto alla conservazione di quei due manufatti, che già ´esistevano quando egli stesso, il 14 aprile 1983, aveva venduto allo AM il fondo servente, distaccandolo dalla porzione rimasta di sua proprietà. Accedendo a questa tesi, con sentenza del 24 febbraio 1994 il Pretore respinse le due suddette domande. Impugnata da ET AM, la decisione è stata confermata dal Tribunale di Udine, che con sentenza del 27 aprile 1998 ha rigettato il gravame, ritenendo (sui punti tuttora in conte- 16427/1998 3 stazione): i diritti di cui LI ET si è affermato titolare sono qualificabili come servitù, sussistendo il requisito dell'asservi- mento di uno dei fondi a vantaggio dell'altro; la loro costituzione è avvenuta per destinazione del padre di famiglia, essendo mancata la manifesta- zione di una volontà contraria. Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione ET AM, in base a tre motivi. LI ET ha resistito con con- troricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il primo e il terzo motivo di ricorso possono essere presi in esame congiuntamente, poiché con con l'altro vengono rivolte alla sentenzal'uno e -impugnata rispettivamente sotto i profili della "violazione di norme di diritto" e dell'"omesso esame di un punto decisivo della controversia sollevato dall'appellante e rilevatosi d'uffi- censure analoghe: secondo ET AM cio" il Tribunale di Udine erroneamente e ingiustifi- catamente ha ritenuto il suo fondo gravato da servitù a beneficio di quello confinante, pur se difettavano i requisiti sia dell'utilitas sia anche perché i manufatti in dell'asservimento, 16427/1998 4 Ясти questione appartenevano a un terzo, né comunque le servitù negative possono essere costituite per destinazione del padre di famiglia. Nessuna di queste doglianze può essere accol- ta. Quella relativa all'altruità del contatore e della grondaia, che a dire del ricorrente sono di proprietà di tale Alcide ET, dà luogo a può avere ingresso inuna questione che non questa sede, poiché non era stata sollevata nel giudizio a quo e implica la necessità di accerta- menti di fatto. Quanto poi alla mancanza di assoggettamento dell'un fondo a vantaggio dell'altro, va rilevato che l'esistenza di una tale relazione tra i due apoditticamente contestata dal ricor- immobili, rente, è di tale immediata evidenza, che non necessitava di particolare illustrazione da parte del Tribunale: la grondaia e il contatore del- l'acqua sono strumenti necessari rispettivamente per la conservazione dell'edificio e per il funzionamento del relativo impianto idrico, che ne traggono "utilità", mentre il loro insistere sul fondo limitrofo comporta proprio il "peso", per liberarsi del quale lo AM ha agito in 516427/1998 Mmm giudizio. Infine, a proposito del carattere delle due servitù di cui si tratta, è sufficiente rilevare che sono senz'altro positive (oltre che apparen- ti), poiché consistono nel diritto di tenere i manufatti in contestazione nel confinante fondo altrui. Vanno infatti considerate negative (e necessariamente non apparenti, sicché non ne possibile l'acquisto per usucapione o per desti- nazione del padre di famiglia) soltanto quelle che si esauriscono, invece, nel potere di impedi- re al vicino una particolare e determinata uti- lizzazione del suo immobile: cfr., da ultimo, Cass. 14 aprile 2000 n. 4816. Con il secondo motivo di ricorso ET Zam- paro, denunciando "vizio di motivazione circa un punto decisivo della controversia" e violazione dei "canoni di ermeneutica contrattuale sanciti, in particolare, dagli artt. 1362 e 1367 C.C.", lamenta che non sia stata ravvisata, nella clau- sola del contratto di vendita intercorso con il ET, con la quale erano state indicate le (altre e differenti) servitù cui le parti inten- devano dare luogo, la diversa disposizione che osta, a norma dell'art. 1062 c.c., alla costitu- 16427/1998 6 M o zione per destinazione del padre di famiglia. La censura è infondata. Il Tribunale ha spiegato che sarebbe stata necessaria una manifestazione di volontà contra- ria, espressa in una clausola con la quale si fosse escluso il sorgere delle servitù oggetto della causa, esplicitamente о anche mediante pattuizioni inconciliabili con il permanere della situazione di fatto, che per legge, indipendente- mente dall'intento delle parti, comportava auto- maticamente la nascita delle corrispondenti servitù. Queste non sono infatti incompatibili con le altre, specificamente costituite con il contratto. La motivazione della decisione, sul punto, è dunque esauriente, nonché immune da vizi logici e giuridici, dato che la soluzione adotta- ta è perfettamente conforme alla costante giuri- sprudenza di questa Corte in materia: V., per tutte, Cass. 29 maggio 1998 n. 5312. Né la pat- tuizione di cui si tratta è stata interpretata in contrasto con l'intento manifestato dalle parti e in modo che non potesse avere effetti: le sono stati attribuiti quelli voluti dai contraenti, e non anche l'altro, negativo e ulteriore, di escludere le conseguenze che per legge derivavano 16427/1998 7 Mam dalla relazione in cui di fatto il precedente unico proprietario aveva posto i due fondi. Il ricorso pertanto deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al rim- borso delle spese del giudizio di cassazione sostenute dal resistente. DISPOSITIVO La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ri- corrente a rimborsare al resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire 2727400 di cui lire 2.000.000 per onorari. Roma, 28 settembre 2000 hoooo Чат Виколі 290000 Virage Be IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico talez DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 22 GEN. 2001 UNICIO APR. 2001 CA RE C CO 17588 16427/1998 0 0