Sentenza 28 gennaio 1998
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, quando il giudice ha fondato la misura su più di una delle esigenze previste dall'art. 274 cod. proc. pen., poiché ciascuna di esse ha rilievo autonomo ed anche alternativo, sono sforniti di interesse quei motivi di gravame che investono una delle esigenze cautelari nell'accertata sussistenza di un'altra. Infatti, in tale situazione, l'eventuale apprezzamento favorevole della doglianza su una delle esigenze non condurrebbe ad un effetto liberatorio a causa della permanenza dell'altra.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/01/1998, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Enzo PIROZZI Presidente del 28/01/98
1. Dott. Severo CHIEFFI Consigliere SENTENZA
2. " Paolo BARDOVAGNI Cons.relatore N. 480
3. " Antonio MARCHESE Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Umberto GIORDANO Consigliere N. 21615/97
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TA NT, n. 5.8.1950
avverso l'ordinanza in data 20.12.1996 del Tribunale di Venezia Udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere dott. Bardovagni
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Bruno RANIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso
Udito il difensore, Avv. Sandro DE MARTIN
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
Con ordinanza in data 20.12.1996, depositata il giorno successivo, il Tribunale di Venezia respingeva l'appello proposto da TA NT, confermando il provvedimento del 18.11.1996 con il quale la Corte distrettuale aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della custodia in carcere. Osservava il Tribunale che la misura custodiale era tuttora giustificata in relazione sia al pericolo di fuga (l'imputato era rimasto ininterrottamente latitante dal gennaio 1994 al settembre 1996) sia alle esigenze di prevenzione, data la gravità dei reati ascritti (triplice sequestro di persona a scopo di estorsione ed associazione per delinquere, in continuazione) per i quali era intervenuta in primo grado condanna a trenta anni di reclusione. Nè le esigenze cautelari potevano ritenersi attenuate dall'asserita ignoranza della pendenza del giudizio e dell'emissione del provvedimento restrittivo, poiché l'imputato aveva sin dal primo grado nominato un difensore di fiducia e non risultava documentato che fosse stato assistito d'ufficio. Irrilevante era anche la circostanza che nei confronti di altri concorrenti o autori di reati connessi non fossero allo stato in esecuzione misure cautelari, dovendo le relative esigenze essere valutate individualmente in relazione alla personalità e pericolosità attuale di ciascun soggetto.
Il TA ha proposto ricorso per cassazione datato 28.3.1997 tramite il difensore Avv. Sandro De Martin, denunciando violazione degli artt. 274, lett. b) e e), e 275 C.P.P., nonché carenza ed illogicità di motivazione. Il ricorrente ripercorre le vicende processuali, evidenziando che i fatti risalgono ai primi anni '80 e che l'imputato, sebbene colpito da mandato di cattura, non ne ebbe il minimo sentore, svolgendo alla luce del sole ogni sua attivita', non incorrendo in violazioni della legge penale e ottenendo addirittura dal Comune di Roma la carta d'identità valida per l'espatrio. L'assistenza officiosa in primo grado risultava agli atti e non necessitava di ulteriore documentazione;
quanto all'appello, esso fu un'iniziativa autonoma del difensore d'ufficio, solo successivamente integrata da atto del difensore fiduciario. Le esigenze cautelari (da valutare alla luce della normativa transitoria contenuta nell'art. 250, co. 1 e 2, D.L.vo 28.7.1989 n. 271), in base agli elementi sopra considerati, andrebbero escluse sia sotto il profilo della concreta eventualità di fuga, sia sotto quello del pericolo di reiterazione del reato, dato il tempo trascorso e non essendovi misure in atto a carico dei coimputati.
Gli atti sono stati qui trasmessi dall'ufficio giudiziario "a quo" non corredati del provvedimento impugnato, ma di successiva ordinanza in data 5.3.1997, conseguente a rinnovata istanza di revoca della misura custodiale;
tale seconda ordinanza richiama la precedente, affermando che su di essa sarebbe intervenuta preclusione da "giudicato cautelare". All'udienza del 29.10.1997 il difensore deduceva che in effetti non erano decorsi i termini per impugnare il provvedimento del 20.12.1996, oggetto del gravame, notificatogli il 20.3.1997. È stato pertanto disposto rinvio all'odierna udienza camerale, onde acquisire il detto provvedimento (infine pervenuto in copia di non agevole lettura).
Il ricorso, alla luce delle deduzioni difensive non smentite dalla frammentaria documentazione trasmessa dall'ufficio del giudice "a quo", risulta tempestivo. Esso, nei termini di seguito esposti, è peraltro infondato. Il concreto e attuale pericolo di fuga è stato infatti logicamente ravvisato in base alla elevata entità della pena inflitta in primo grado ed al lungo periodo durante il quale l'imputato, colpito da provvedimento custodiale, restò irreperibile. Quest'ultimo dato di fatto, anche se dovuto, come sostiene la difesa, a scarsa diligenza nelle ricerche ed erroneo inserimento nel relativo bollettino (nella stessa ordinanza del 5.3.1997 prima menzionata vi è traccia di un errore di generalità TA FR, anziché NT) è comunque quanto meno indice di uno stile di vita che rende il soggetto di non agevole reperimento. Se egli, secondo la tesi difensiva, potè sfuggire alle ricerche pur essendone ignaro, tanto più potrebbe sfruttare opportunità di fuga ora, in presenza della forte motivazione costituita dalla grave condanna non definitiva riportata. È quindi in ogni caso ininfluente - ai fini della ritenuta esigenza cautelare di cui all'art. 274 lett. b) C.P.P. - l'accertamento del momento in cui l'imputato ebbe notizia del procedimento aperto e dei provvedimenti adottati a suo carico. Ne consegue l'irrilevanza delle censure relative all'ulteriore esigenza di cui alla lett. c) del citato art. 274, pure ravvisata dai giudici di merito, poiché i pericoli di fuga e di reiterazione del reato operano autonomamente ed anche in via alternativa, onde risultano sforniti di interesse quei motivi di gravame che investono una delle dette esigenze nell'accertata sussistenza dell'altra. Infatti, in tale situazione l'eventuale esito favorevole della doglianza su una di esse non sortirebbe alcun effetto liberatorio a causa dell'esistenza dell'altra. Ne consegue che, in sede di impugnazione, il rigetto su una delle predette esigenze esaurisce la discussione su tutto il gravame (Cass., Sez. VI, 7.10.1992, Ligresti e altro).
Il ricorso va perciò respinto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 23 L. n. 332/1995. Così deciso in Roma, il 28 gennaio 1998.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 1998