Sentenza 14 dicembre 2005
Massime • 1
La trattazione in dibattimento da parte del giudice onorario di un procedimento penale diverso da quelli indicati dall'art. 43 bis, comma terzo, lettera b), dell'ordinamento giudiziario, ossia in relazione a reati non previsti nell'art. 550 cod. proc. pen., non è causa di nullità, in quanto la disposizione ordinamentale introduce, come si evince dalla sua formulazione letterale, un mero criterio organizzativo dell'assegnazione del lavoro tra i giudici ordinari e quelli onorari.
Commentario • 1
- 1. Divieto di destinazione del giudice onorario di pace a comporre i collegi del tribunale per i reati ex art. 407 c.p.p.: nullità assolutaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 20 ottobre 2023
2. Divieto di destinazione: la soluzione adottata dalla Cassazione La Suprema Corte riteneva la doglianza summenzionata fondata. In particolare, gli Ermellini addivenivano a siffatta conclusione, dando continuità ai principi affermati da Sez. 3, n. 9076 del 21/01/2020, Sez. 6, n. 9383 del 17/02/2021, e Sez. 3, n. 20202 del 2021, secondo cui il divieto di destinazione del giudice onorario di pace a comporre i collegi del tribunale del riesame ovvero qualora si proceda per i reati indicati nell'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, introdotto dall'art. 12 D.Lgs. n. 13 luglio 2017, n. 116, integra una limitazione alla capacità del giudice ex art. 33 c.p.p., la cui …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/12/2005, n. 9323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9323 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 14/12/2005
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 2166
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 2223/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NN US;
avverso l'ordinanza emessa in data 9.12.2004 dal Giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata del 22.11.2004, con la quale veniva applicata nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari a seguito di convalida dell'arresto in relazione al reato di illecita detenzione ai fini di spaccio si sostanza stupefacente del tipo cocaina;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia Piccialli;
udito il Procuratore Generale nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Iannelli Mario che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, confermava l'ordinanza in data 22.11.2004, con la quale il Giudice monocratico di Torre Annunziata applicava ad CO US la misura cautelare degli arresti domiciliari a seguito di convalida dell'arresto svoltasi in sede di instaurato giudizio direttissimo in relazione al reato di illecita detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73).
Propone ricorso per Cassazione CO US prospettando con un unico motivo che erroneamente il Tribunale della libertà aveva disatteso l'eccezione di nullità dell'ordinanza cautelare, fondata sulla incapacità del giudice (nella specie GOT, in funzione di GM) ad emetterla, in quanto ai sensi dell'art. 43 bis O.G. la competenza dei giudici onorari è limitata ai procedimenti per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio ex art. 550 c.p.p., difettando, altrimenti, la capacità generica all'esercizio del potere giurisdizionale per la mancanza dei requisiti occorrenti per l'esercizio di determinate funzioni. L'ordinanza impugnata è censurata, inoltre, anche nella parte in cui fa riferimento alla possibilità di deroga delle disposizioni prevista dall'ari 43 bis O.G. in presenza di insuperabili e prevalenti esigenze di servizio, senza tener conto della certificazione della cancelleria del Tribunale di Gragnano che attestava l'assenza di ogni delega in favore del GOT per la trattazione di procedimenti la cui competenza esuberi i limiti previsti dalle vigenti norme dell'O.G.. Il ricorso è manifestamente infondato.
È affermazione assolutamente pacifica, infatti, che la trattazione in dibattimento da parte del giudice onorario di un procedimento penale diverso da quelli indicati dall'art. 43 bis, comma 3, lettera b), O.G. ossia in relazione a reati non previsti nell'art. 550 c.p.p., comma 1, non è causa di nullità, in quanto la disposizione ordinamentale introduce, come si evince dalla sua formulazione letterale, un mero criterio organizzativo dell'assegnazione del lavoro tra i giudici ordinari e quelli onorari (Cass., Sez. 4^, 19 febbraio 2004, Suriel;
in termini, Cass., Sez. 6^, 21 marzo 2003, Ragosa).
Ne discende l'insussistenza della dedotta nullità, che certamente, per quanto sopra esposto, non può ricondursi alla previsione dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lettera a), non riguardando le condizioni di capacità del giudice, ma la destinazione agli uffici giudiziari, la formazione dei collegi e l'assegnazione dei processi, che, per espressa disposizione dell'art. 33 c.p.p., comma 2, non attengono alle menzionate condizioni.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2006