Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/12/2005, n. 9323
CASS
Sentenza 14 dicembre 2005

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Massime1

La trattazione in dibattimento da parte del giudice onorario di un procedimento penale diverso da quelli indicati dall'art. 43 bis, comma terzo, lettera b), dell'ordinamento giudiziario, ossia in relazione a reati non previsti nell'art. 550 cod. proc. pen., non è causa di nullità, in quanto la disposizione ordinamentale introduce, come si evince dalla sua formulazione letterale, un mero criterio organizzativo dell'assegnazione del lavoro tra i giudici ordinari e quelli onorari.

Commentario1

  • 1Divieto di destinazione del giudice onorario di pace a comporre i collegi del tribunale per i reati ex art. 407 c.p.p.: nullità assoluta
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 20 ottobre 2023

    2. Divieto di destinazione: la soluzione adottata dalla Cassazione La Suprema Corte riteneva la doglianza summenzionata fondata. In particolare, gli Ermellini addivenivano a siffatta conclusione, dando continuità ai principi affermati da Sez. 3, n. 9076 del 21/01/2020, Sez. 6, n. 9383 del 17/02/2021, e Sez. 3, n. 20202 del 2021, secondo cui il divieto di destinazione del giudice onorario di pace a comporre i collegi del tribunale del riesame ovvero qualora si proceda per i reati indicati nell'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, introdotto dall'art. 12 D.Lgs. n. 13 luglio 2017, n. 116, integra una limitazione alla capacità del giudice ex art. 33 c.p.p., la cui …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/12/2005, n. 9323
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9323
Data del deposito : 14 dicembre 2005

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