Sentenza 14 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/01/2004, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. MINICHIELLO Florindo - Consigliere -
Dott. COLETTI Gabriella - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale i rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VLE EUROPA 190, DIREZIONE AFFARI LEGALI, presso lo studio dell'avvocato ANNA AR ROSARIA URSINO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AN AR AN;
- intimata -
avverso la sentenza n. 14 8/00 del Tribunale di BOLOGNA, depositata il 08/05/00 - R.G.N. 3978/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/09/03 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato URSINO;
;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Bologna, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l'appello proposto dalla società Poste Italiane avverso la decisione di primo grado, che aveva riconosciuto il diritto dell'odierna intimata di percepire la retribuzione per il periodo feriale in misura rapportata al corrispettivo del suo lavoro normale, comprensivo, quindi, della maggiorazione per le prestazioni notturne svolte secondo turni regolari e predeterminati.
Il giudice di appello ha, in particolare, ritenuto che: a) secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, la retribuzione dovuta per il periodo feriale deve essere calcolata tenuto conto di tutto ciò che viene "normalmente" corrisposto al lavoratore;
b) il dipendente che effettui con continuità la sua prestazione in turni periodici predeterminati, comprendenti anche le ore notturne, svolge in tal modo la sua "normale" attività di lavoro, sicché la retribuzione che egli percepisce - comprensiva della maggiorazione contrattualmente dovuta per le ore suddette - diviene essa stessa "normale"; c) il contratto collettivo adotta una nozione onnicomprensiva della retribuzione dovuta per il periodo feriale, argomentandosi dalle previsioni dell'art. 14, comma 8^, che la base imponibile è costituita da tutti gli elementi strutturali della retribuzione fissa di cui all'art. 56: elementi tra i quali va inclusa la indennità per prestazioni notturne - ancorché rientrante, come indennità particolare, nella parte variabile della retribuzione, giusta la previsione degli artt. 55 e 69 - quando, come nella specie, il lavoro notturno non sia occasionale, ma costituisca una modalità essenziale di svolgimento della prestazione lavorativa. Di questa sentenza la società Poste Italiane ha chiesto la cassazione con ricorso basato su due motivi, illustrati con memoria ex. art. 378 c.p.c. L'intimata non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società Poste Italiane, con i due motivi di ricorso, denunciando, rispettivamente, "omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, violazione degli artt. 36 Cost., 2109 c.c. e 7 Convenzione OIL 24/6/70 n. 132, ratificata e resa esecutiva con legge 157/81 integrata con la direttiva CEE 93/104" e "violazione degli artt. 1363 c.c., 14, 56, 69 e seg. CCNL" critica l'impugnata sentenza per avere il Tribunale fatto richiamo a un principio di "onnicomprensività" della retribuzione feriale che non è ricavabile ne' dalle fonti legali che disciplinano l'istituto (art. 36 Cost., 2109 c.c., Convenzione OIL n. 132/70) ne' dal CCNL applicabile nella specie, le cui previsioni - tra le quali, in particolare, assume rilievo decisivo l'art. 14 - depongono, al contrario, per una soluzione diametralmente opposta. Le censure sono fondate, alla luce del diritto vivente che ormai governa la materia controversa.
Essendo, ormai pacificamente escluso, alla stregua della giurisprudenza di legittimità, che nel nostro ordinamento viga un principio generale e inderogabile di onnicomprensività della retribuzione ai fini della determinazione della retribuzione spettante per i cosiddetti istituti indiretti (cfr., per tutte, Cass., sez. un., 1 aprile 1993, n. 3888), deve ritenersi, per quanto in particolare attiene all'istituto delle ferie, che i singoli elementi della retribuzione in tanto possono riflettersi, quale base di calcolo, sulla retribuzione del periodo feriale, in quanto ciò sia previsto - in assenza, come si è detto, di prescrizioni legislative - dalla contrattazione collettiva, nel senso che questa faccia riferimento, per la determinazione di tale ultimo emolumento, alla retribuzione normale o ordinaria o di fatto o globale di fatto (Cass. 16 agosto 2000 n. 10846; Id., 24 dicembre 1999, n. 14537; Id., 10 maggio 1997, n. 4096; Id., 16 aprile 1994, n. 3623; Id., 23 giugno 1992, n. 7669; Id., 7 gennaio 1992, n. 84; Id., 20 settembre 1991, n. 9797). Ritiene, dunque, la Corte, prestando adesione all'indirizzo giurisprudenziale ora richiamato, che, ai fini del riconoscimento del diritto al computo nella base di calcolo della retribuzione per il periodo feriale della maggiorazione per lavoro notturno, non sia sufficiente la constatazione della normalità della prestazione notturna in turni periodici e della erogazione della relativa indennità (reintroducendosi altrimenti il criterio della onnicomprensività, non legittimato in via generale dal legislatore), in quanto occorre anche che la contrattazione collettiva faccia riferimento, al fine considerato, alla retribuzione normale (o altrimenti indicata con i sinonimi sopra esemplificati, ricorrenti nella citata giurisprudenza).
E, d'altra parte, l'assunto della compenetrazione della maggiorazione per lavoro notturno, prestato secondo regolari turni periodici, nella normale retribuzione è resistito dal principio secondo cui le componenti della retribuzione erogate in ragione delle particolari modalità della prestazione lavorativa, e a compensazione dei relativi particolari disagi (come è da ritenere per il lavoro notturno, ancorché svolto con le suindicate modalità), si caratterizzano per intrinseca precarietà che ne esclude la normalità e non ricadono nel campo di applicazione della garanzia di non riducibilità della retribuzione di cui all'art. 2103 cod. civ. (cfr., di recente, Cass. 18 novembre 1997, n. 11460; Id., 8 giugno 1999, n. 5659; Id., 7 dicembre 2000, n. 15517. Tale conclusione è stata ritenuta coerente anche con la Convenzione OIL n. 132 del 1970 (ratificata e resa esecutiva con la legge suindicata), la quale, nel garantire al lavoratore in ferie almeno la normale o media retribuzione, non ne impone una nozione omnicomprensiva (o comunque inderogabile), ma rinvia, per la determinazione della retribuzione garantita, agli ordinamenti nazionali, (cfr., fra le numerose altre conformi, Cass. 23 dicembre 1997, n. 12991; Id., 6 novembre 1998, n. 11215; Id., 13 luglio 1999, n. 7432; Id., 12 gennaio 2000, n. 295; Id., Cass. 3 novembre 2000, n. 14409, Id. 22 novembre 2002 n. 16510). Ben vero, in dissenso con questo orientamento è stato talora rilevato che, ove fosse riconosciuta alle parti la facoltà di determinare liberamente la retribuzione dovuta per le ferie, si renderebbe possibile anche la eventuale fissazione di una retribuzione per le ferie pressoché irrisoria, con osservanza solo apparente del precetto costituzionale (Cass. n. 6372/1996); ma il rilievo, mentre pone in luce come l'assenza, in parte qua, di una nozione onnicomprensiva di retribuzione non equivalga ad assoluta inesistenza di limiti, desumibili dall'art. 36 Cost., al potere delle parti (anche collettive) di determinare la base di calcolo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale (al riguardo cfr. anche Cass. n. 13391/2000), non è, per converso, idoneo a giustificare l'insussistenza di ogni discrezionalità delle parti collettive circa la determinazione della retribuzione spettante ai lavoratori nel periodo feriale, e, in particolare, a dimostrare l'illegittimità della eventuale esclusione dalla retribuzione dovuta durante le ferie di quelle voci della retribuzione che, come nella specie, sono collegate a modalità contingenti della prestazione e non sono garantite, sotto il profilo della continuità di erogazione, dall'art. 2103 cod.civ.. Deve, infine, ricordarsi che proprio in analoghe controversie questa Corte ha riconosciuto la piena legittimità (per coerenza sia con i canoni legali di ermeneutica contrattuale, sia con i parametri di congruità e razionalità cui va commisurata la motivazione in fatto della sentenza di merito), di un'interpretazione del (lo stesso) CCNL applicabile nel caso di specie, che ha escluso la maggiorazione per lavoro notturno (ancorché prestato con la ripetuta regolarità) dalla base di computo della retribuzione feriale valorizzando l'espresso richiamo dell'art. 14, comma ottavo, alla nozione di retribuzione fissa, fornita dall'art. 56, in base al risolutivo argomento per cui, di norma, l'indennità sostitutiva delle ferie va ragguagliata, almeno alla retribuzione spettante per il corrispondente periodo di carenza della prestazione;
di guisa che l'avere ancorato la prima alla retribuzione fissa base giornaliera implica, a fortion l'intento delle parti collettive di non quantificare la seconda alla stregua di diversi e più ampi parametri (Cass. 11 aprile 2001, n. 5441; id., 29 agosto 2002, n. 12698; Id., 24 gennaio 2003, n. 2791; id., 7 aprile 2003, n. 5408). Conclusivamente il ricorso deve essere accolto.
Alla Cassazione della sentenza impugnata segue il rinvio della causa, per nuovo esame, ad altro giudice;
essendosi, invero, alla stregua degli esposti principi di diritto, rilevato un vizio di motivazione, nella parte concernente la interpretazione della disciplina collettiva, difettano le condizioni che consentono a questa Corte la diretta pronuncia nel merito, a norma dell'art. 384 c.p.c.. Al giudice di rinvio, designato nella Corte d'appello di Firenze, si rimette anche il regolamento delle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, per nuovo esame e per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Firenze.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2004