Sentenza 29 ottobre 2008
Massime • 1
L'estinzione del reato a norma dell'art. 167 cod. pen. non comporta l'estinzione degli effetti penali diversi da quelli ivi espressamente previsti, sicché di tale reato deve comunque tenersi conto ai fini della sussistenza dei presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/10/2008, n. 43835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43835 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2008 |
Testo completo
O S C U R AT A GENERALITA' E GLI
R.M.
(art. 52 D.L. vo 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati persona 43835/08 25/3/09 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DE CASSAZIONE PENALETE FUNZIONARIO DI CANCERZA SEZIONE dott. Fiorella Donati
UDIENZA PUBBLICA
DEL 29/10/2008
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SENTENZA
N. 02180 /2008
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. DE MAIO GUIDO PRESIDENTE
1.Dott.CORDOVA AGOSTINO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
2. Dott. FRANCO AMEDEO 11 N. 000650/2008
3. Dott.SENSINI MARIA SILVIA
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4. Dott. GAZZARA SANTI 11
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) G.S. N. IL "omissis"
avverso SENTENZA del 06/03/2007
CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
SENSINI MARIA SILVIA
Udito il Procuratore Generale in persona che ha concluso per il rigetto del
Udito, per la parte civile, l'Avv.
Udit i difensor Avv. deldett. Passacantando Guglielmo ricorso. O S C U R A T A
Z Svolgimento del Processo
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1- Con sentenza in data 6/3/2007, la Corte di Appello di Catania, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale del 4/10/2001, determinava la pena inflitta a
G.S. in anni uno e mesi quattro di reclusione, confermando il giudizio di colpevolezza dell'imputato in relazione al reato di cui all'art. 609 bis c.p., ultimo
R.M.comma, per aver compiuto atti sessuali sulla minore di circa "omissis"
all'epoca dei fatti, reato consumatosi in "omissis" il 16/8/1997, all'interno degli uffici del
CO.RE.CO., più esattamente nei locali adibiti ad archivio, ove l'imputato svolgeva la sua attività lavorativa.
Confermava nel resto la sentenza di primo grado, ivi comprese le statuizioni civili e la provvisionale di £ otto milioni accordata alla parte civile.
La Corte territoriale, disattesa la richiesta difensiva di riapertura dell'istruttoria
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dibattimentale al fine di procedere all'espletamento di una perizia psicologica ovvero psichiatrica sulla minore, ritenendola non necessaria, giudicava il suo racconto del tutto attendibile, logico e coerente. Né riteneva verosimile che la grave accusa mossa dalla minore al G. tra l'altro caro amico oltre che collega di lavoro del padre, potesse costituire una sorta di rivalsa nei confronti del genitore, che in precedenza aveva sporto denuncia nei confronti di tale avendolo sorpreso in atteggiamentiG.M.
affettuosi con la figlia.
2- Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del G.
deducendo:
1) inosservanza e/o erronea della legge con riferimento all'art. 495 comma 2 c.p.p., in quanto la Corte territoriale aveva rigettato l'istanza di riapertura dell'istruttoria dibattimentale per l'espletamento della perizia psicologica, pur apparendo questa O S C U R A T A
necessaria in considerazione del fatto che il racconto della minore rappresentava l'unica fonte di prova ed era stato smentito dalle dichiarazioni di terzi estranei e disinteressati;
2) difetto di motivazione in relazione a talune circostanze che avrebbero potuto condurre al proscioglimento dell'imputato: ad esempio, la significativa sequenza temporale tra la scoperta, da parte del genitore, della relazione tra la minore ed il
(ultratrentenne), la successiva denuncia presentata dal padre della G.M.
ragazza nei confronti del predetto e la rivelazione, da parte della ragazza, degli abusi subiti ad opera del G. dalla giovane accusato calunniosamente in quanto caro amico del genitore. Come pure erano state obliterate le deposizioni dei testi T. e
i quali avevano affermato di aver visto quel giorno la ragazza serena, per A.
nulla turbata, aggiungendo che i locali in cui sarebbero avvenuti i fatti erano accessibili da parte di tutti i dipendenti;
3) difetto di motivazione in punto di mancata concessione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione nonché del beneficio della sospensione condizionale della pena, negato malgrado la precedente condanna a carico del G. fosse estinta ex art. 167 c.p.
Motivi della Decisione
3- Il ricorso va rigettato, poggiando su censure destituite di valenza.
3.1- In particolare, infondato è il primo motivo relativo alla mancata rinnovazione parziale del dibattimento al fine di disporre perizia psicologica sulla attendibilità della parte offesa.
Va, a tale riguardo, rammentato che, a mente dell'art. 603 primo comma c.p.p., la rinnovazione dell'istruzione nel giudizio di appello ha natura di istituto eccezionale rispetto all'abbandono del principio di oralità nel secondo grado, ove vige la O S C U R A T A
presunzione che l'indagine probatoria abbia raggiunto la sua completezza nel dibattimento già svoltosi. A tale istituto di carattere eccezionale può farsi ricorso solo quando il Giudice ritenga, nell'ambito della sua discrezionalità, “di non poter decidere allo stato degli atti" ed una tale impossibilità può sussistere solo quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l'incombente richiesto rivesta carattere di decisività, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali suddette incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza. L' error ""
in procedendo", in cui si sostanzia il vizio che l'art. 606 primo comma lett. d) c.p.p.
ricomprende tra i motivi di ricorso per Cassazione, rileva, pertanto, solo quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con le motivazioni addotte a sostegno della sentenza impugnata, risulti "decisiva", cioè tale che, se esperita, avrebbe potuto determinare una decisione diversa.
Nella specie, la Corte territoriale ha congruamente motivato (cfr. pag. 4 sentenza impugnata) sulla non necessità di procedere al suddetto incombente in quanto, già
attraverso la verbalizzazione dell'esame reso in udienza, sia aveva contezza di come la ragazza fosse pienamente consapevole della gravità delle sue affermazioni e di come fosse apparsa pienamente coerente e logica nell'esporre circostanze e modalità di accadimento dell'episodio.
A ciò va aggiunto che la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può
costituire motivo di ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 606 comma primo lett. d)
c.p.p., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva,
trattandosi di un mezzo di prova “neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del Giudice, laddove il citato art. 606, attraverso il richiamo all'art. 495 comma secondo c.p.p., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività (cfr., ex multis, Cass. Sez. 4, 5/12/2003 n. 4981, P.G. in proc. Ligresti ed altri). O S C U R AT A
3.2- Infondata è altresi' la doglianza circa il preteso difetto di motivazione sulla attendibilità della parte offesa, infraquattordicenne all'epoca dei fatti.
Invero, la prima e fondamentale censura che viene mossa alla sentenza gravata, poggia attendibilità riconosciuta dai Giudici del merito alle dichiarazionisulla piena accusatorie della R.
A tale riguardo, va ribadito in questa sede che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, non vige nel nostro ordinamento il principio "nemo idoneus testis in re sua", con la conseguenza che la deposizione della persona offesa dal reato può essere da sola assunta come fonte di prova della responsabilità dell'imputato, anche se,
essendo la parte offesa portatrice di un interesse confliggente con quello dell'imputato stesso, le sue dichiarazioni vanno valutate con particolare rigore al fine di verificarne l'attendibilità intrinseca ed estrinseca.
Un'indagine siffatta, nel caso di specie, risulta correttamente effettuata e può ben dirsi che entrambi i Giudici di merito abbiano fatto buon governo dei criteri di valutazione probatoria loro demandati. Infatti, di assoluta centralità, nell'economia di entrambe le sentenze di merito, è la valutazione di attendibilità della giovane R.M. : la doglianza difensiva è, pertanto, immediatamente contraddetta dalla semplice lettura delle pronunce di primo e di secondo grado, che si diffondono in una logica e legittima valutazione del materiale probatorio, con motivazioni incensurabili in questa sede giacché rivelatrici contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente del controllo
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penetrante e rigoroso cui, il Tribunale prima e la Corte di Appello poi, hanno sottoposto le dichiarazioni provenienti dalla minore, evidenziandone, anzitutto, le caratteristiche peculiari di coerenza, logica, precisione con riferimento alle circostanze dello svolgimento dei fatti- reato ed ai luoghi in cui gli abusi si erano consumati.
Sono tutte considerazioni - quelle formulate dai Giudici di merito- che non ammettono in questa sede di legittimità, proprio perché sorrette da un percorso argomentativo O S C U RA T A
immune da vizi logici, una diversa lettura e non consentono una diversa valutazione ponderale degli elementi che le sorreggono.
Neppure appare corretto affermare - come, ex adverso, sostenuto dal ricorrente- che la 1
Corte territoriale si sia sottratta alle obiezioni difensive circa la calunniosità delle accuse formulate dalla ragazza in danno del G. al solo scopo di colpire il proprio genitore, del quale l'imputato era amico: i Giudici di merito hanno, infatti disatteso tali obiezioni con risposte congrue ed adeguate, non solo sottolineando l'intrinseca attendibilità che andava riconosciuta alla ragazza, ma valorizzandone anche quella estrinseca, riscontrata dalle deposizioni della madre e dell'amico G. che avevano
confermato le confidenze ricevute dalla minore nella immediatezza del fatto. Hanno
altresì fornito congrua risposta al fatto che i testi T. ed A. impiegati del
CO.RE.CO, potessero aver visto quel giorno la ragazza apparentemente serena e per nulla turbata: ciò trovava spiegazione nel fatto che il G. dopo gli abusi, aveva seguito la giovane fino all'uscita dell'edificio, verosimilmente volendo verificare che la stessa non facesse parola con alcuno di quanto accaduto.
A prescindere dalle considerazioni fin qui esposte, preme comunque - ribadire che
il controllo che questa Corte è chiamata ad operare sulla motivazione della sentenza deve limitarsi, nell'ipotesi di ricorso per mancanza o manifesta illegittimità della motivazione, a verificare:
1) se sussista l'esposizione dei fatti probatori e dei criteri in forza dei quali si è giunti ad apprezzarne la rilevanza giuridica;
2) la congruità logica del ragionamento sviluppato nel testo del provvedimento impugnato rispetto alle decisioni conclusive contenute nel dispositivo. Tale vizio deve risultare dal testo del provvedimento impugnato o da specifici atti portati all'esame della Corte. Deve, pertanto, rigettarsi,
se non addirittura ritenersi inammissibile in quanto estraneo ai compiti della
Cassazione, un ricorso nel quale solo apparentemente venga richiesto il controllo della O S C U R A T A
motivazione, essendo, in realtà, la doglianza finalizzata ad una rivalutazione del materiale probatorio acquisito nelle fasi di merito. Il giudizio che questa Corte è
chiamata ad esporre può e deve avere ad oggetto eventuali carenze argomentative dei
Giudici di merito ovvero palesi discrasie logiche nel loro argomentare, ma non può
trovare spiegazioni alternative delle risultanze processuali, con una valutazione che le è
assolutamente inibita.
Deve ritenersi acquisito in giurisprudenza che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità
delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente al Giudice di merito, con la conseguenza che la scelta da lui compiuta per giungere al suo libero convincimento si
-non sia frutto di sottrae al controllo di legittimità, quando come nella specie affermazioni apodittiche o illogiche.
3.3 Infondato è il preteso difetto motivazionale in punto di mancata riduzione massima delle attenuanti generiche, avendo compiutamente i Giudici di merito dato conto di aver ritenuto congrua la pena alla stregua dei criteri direttivi fissati dall'art. 133 c.p.
Parimenti corretto deve ritenersi il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, malgrado l'intervenuta estinzione, ex art. 167 c.p., della precedente condanna riportata dal ricorrente.
Invero, l'estinzione del reato ex art. 167 non comporta l'estinzione degli effetti penali diversi da quelli espressamente previsti dalla predetta norma, posto che il secondo comma del citato articolo si limita semplicemente ad affermare che "in tal caso non ha luogo l'esecuzione delle pene" (cfr. Cass. Sez. Un. 22/11/2000 n. 31, Sormani).
4- Il ricorso va, conclusivamente, rigettato.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, mentre, in ragione del contenuto dell'impugnazione, non si ritiene di applicare anche la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende O S C U R AT A
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il Presidente Roma, 29/10/2008
C ella Il cons. est.
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DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 25 NOV. 2008
* FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
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(dott. Fiorella Donati)