Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/02/2003, n. 2791
CASS
Sentenza 24 febbraio 2003

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Ai fini del riconoscimento del diritto dei lavoratori subordinati al computo nella base di calcolo della retribuzione per il periodo feriale della maggiorazione per lavoro notturno, non esistendo nel nostro ordinamento il principio dell'onnicomprensività della retribuzione, non è sufficiente l'accertamento della sistematicità e non occasionalità delle prestazioni notturne, occorrendo verificare se la contrattazione collettiva faccia riferimento ad esse, stabilendone la computabilità nel calcolo della retribuzione spettante durante le ferie (Nella specie, concernente il lavoro notturno prestato da un dipendente delle Poste Italiane SpA secondo turnazioni periodiche, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva negato il diritto del lavoratore all'inclusione della relativa indennità nel trattamento retributivo del periodo feriale, escludendo che tale computabilità fosse prevista dagli artt. 14, comma ottavo, e settantuno del ccnl di settore).

Commentario1

  • 1Indennità di lavoro notturno e retribuzioneAccesso limitato
    Rocchina Staiano · https://www.altalex.com/ · 9 febbraio 2009

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/02/2003, n. 2791
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2791
Data del deposito : 24 febbraio 2003

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