Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/04/2003, n. 5408
CASS
Sentenza 7 aprile 2003

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Nel nostro ordinamento non esiste un principio generale ed inderogabile di onnicomprensività della retribuzione ne consegue che i singoli elementi della retribuzione in tanto possono costituire base di calcolo per la retribuzione del periodo feriale, in quanto ciò sia prescritto, in assenza di previsioni legislative, dalla contrattazione collettiva, che può liberamente far riferimento alla retribuzione normale, o ordinaria, o di fatto, o globale di fatto. (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha ritenuto esente da vizi la motivazione del giudice di merito il quale, interpretando il CCNL applicabile ai postelegrafonici, aveva escluso che la contrattazione collettiva rimandasse , ai fini della determinazione del compenso feriale, alla retribuzione globale di fatto, e pertanto che per essa si potesse tener conto dell'emolumento corrisposto per il lavoro notturno, collocato dall'art. 71 del contratto collettivo tra le indennità, e quindi privo di natura retributiva).

Commentari4

  • 1Wikilabour
    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 22 gennaio 2021

  • 2Le ferie del lavoratore: rassegna giurisprudenziale
    Rinaldi Manuela · https://www.diritto.it/ · 17 dicembre 2013

    Sommario: 1. Nozioni generali; 2. casistica giurisprudenziale Nozioni generali La Costituzione, all'art. 36, 3 comma, ha stabilito il principio in base al quale il lavoratore ha diritto di godere oltre che del riposo settimanale, di un periodo di ferie annuali retribuite a cui non può rinunziare. Tale principio ha trovato attuazione nell'articolo 2109 c.c., che configura il periodo annuale di ferie retribuito come un diritto insopprimibile e irrinunciabile del lavoratore, cui corrisponde l'obbligo del datore di lavoro di organizzare e dirigere l'attività, in modo da consentire l'esercizio di tale diritto. Il menzionato articolo al secondo comma prevede che: la durata delle ferie è …

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  • 3Illegittima l’intesa tra MIUR e OO.SS. del contratto scuola ai fini della ripartizione delle risorse di cui al CCNL 2006/2009 per l’anno scolastico 2010/2011
    Spadone Luigi · https://www.diritto.it/ · 12 febbraio 2013

    Con sentenza in data 29.01.2013 il Tribunale di Verbania, aderendo alla giurisprudenza del Tribunale di Cuneo (sentenza n. 328/11) e della Corte d'Appello di Torino (sentenza n. 1063/2012) ha condannato il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca al pagamento dell'indennità prevista dall'art. 87 co. 3 CCNL comparto Scuola 2006/2009, in luogo di quella, più bassa, prevista dall'art. 4 dell'Accordo Nazionale 18/11/2009 e dall'art. 4 dell'Intesa 18/5/2010 in favore di un insegnante coordinatore provinciale per l'educazione fisica e sportiva presso l'Ufficio Scolastico Territoriale esonerato dall'insegnamento. Va evidenziato che, secondo il giudice, l'emolumento deve essere …

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  • 4Indennità di lavoro notturno e retribuzioneAccesso limitato
    Rocchina Staiano · https://www.altalex.com/ · 9 febbraio 2009

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/04/2003, n. 5408
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5408
Data del deposito : 7 aprile 2003

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