Sentenza 7 aprile 2003
Massime • 1
Nel nostro ordinamento non esiste un principio generale ed inderogabile di onnicomprensività della retribuzione ne consegue che i singoli elementi della retribuzione in tanto possono costituire base di calcolo per la retribuzione del periodo feriale, in quanto ciò sia prescritto, in assenza di previsioni legislative, dalla contrattazione collettiva, che può liberamente far riferimento alla retribuzione normale, o ordinaria, o di fatto, o globale di fatto. (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha ritenuto esente da vizi la motivazione del giudice di merito il quale, interpretando il CCNL applicabile ai postelegrafonici, aveva escluso che la contrattazione collettiva rimandasse , ai fini della determinazione del compenso feriale, alla retribuzione globale di fatto, e pertanto che per essa si potesse tener conto dell'emolumento corrisposto per il lavoro notturno, collocato dall'art. 71 del contratto collettivo tra le indennità, e quindi privo di natura retributiva).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/04/2003, n. 5408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5408 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TREZZA Vincenzo - Presidente -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - rel. Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VA SA, elettivamente domiciliato in Roma, Via Dell'Ambaradam 24, presso il Sindacato FAILP CISAL, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco e Massimo Bianchini del foro di Parma come da procura a margine del ricorso,
- ricorrente -
contro
POSTE ITALIANE S.p.A., in persona del Presidente pro tempore Prof. Enzo Cardi, elettivamente domiciliata in Roma, Via Plinio 21, presso lo studio dell'Avv. Luigi Fiorillo, che la rappresenta e difende per procura a margine del controricorso,
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza n. 283 del Tribunale del Lavoro di Brescia del 16.12.1999/12.1.2000 nella causa n. 8352 R. G 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13.12.2002 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Luigi Fiorillo per la S.p.A. Poste Italiane, sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 15.7.1998 la S.p.A. Poste Italiane proponeva opposizione avverso il decreto, con il quale RI AL, suo dipendente, aveva ingiunto ad essa società di pagare la somma di L.
2.011.950 a titolo di maggiorazione per lavoro notturno non corrisposta con la retribuzione del periodo feriale non goduto. L'opponente deduceva che il lavoratore svolgeva attività sia diurna, che pomeridiana e notturna, con prevalenza dei turni diurni rispetto a quelli notturni, i quali pertanto non rivestivano carattere di ordinarietà, ma di saltuarietà; aggiungeva che, in base al CCNL, la retribuzione fissa, erogata a compenso delle ferie, non comprendeva la maggiorazione per lavoro notturno;
sosteneva, infine, che il riconoscimento della retribuzione fissa per il suo ammontare era rispettosa del precetto dell'art. 36 Costituzione. La parte convenuta, costituendosi contestava la fondatezza del ricorso. All'esito, l'adito Pretore, con sentenza del 12,5.1999, respingeva l'opposizione.
Il Tribunale di Brescia accoglieva l'appello proposto da parte della S.p.A. Poste Italiane e per l'effetto, in riforma dell'impugnata decisione, con sentenza depositata il 12.1.2000, respingeva la domanda dell'appellato e revocava l'opposto decreto ingiuntivo. Il Tribunale condivideva le argomentazioni sostenute dalla società fin dal primo grado, non riconoscendo la sussistenza del diritto del lavoratore al riconoscimento del pagamento, per il periodo feriale, delle maggiorazioni previste per il lavoro prestato di notte sulla base di turni predeterminati.
In particolare il Tribunale rilevava l'inesistenza nel nostro ordinamento del principio dell'omnicomprensività della retribuzione, considerava l'emolumento per il lavoro notturno come variabile in contrapposizione alla retribuzione fissa;
interpretava l'art. 14 del CCNL- riguardante specificamente le ferie maturate e non godute - ne senso che tale norma, operando un espresso richiamo alla retribuzione fissa giornaliera di cui all'art. 56 , ha escluso la retribuzione qualificata come variabile.
Contro tale sentenza propone ricorso per cassazione il AL sulla base di unico motivo, al quale resiste la S.p.A. Poste Italiane con controricorso, illustrato con memoria ex art. 378 C.P.C.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo il ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e seguenti Cod. Civ. e delle regole di interpretazione dei contratti, in relazione all'art. 360 n. 3 C.P.C., nonché vizio motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n. 5 C.P.C.. Sul punto il AL rileva come il principio dell'omnicomprensività della retribuzione, pacificamente inesistente nel nostro ordinamento secondo la giurisprudenza di questa Corte, non abbia attinenza con il presente giudizio, in quanto il diritto di esso ricorrente al pagamento, durante il periodo feriale, della retribuzione normalmente percepita nel corso dell'anno non consegue all'applicazione alla fattispecie dell'anzidetto principio, ma al fatto che l'indennità per lavoro notturno viene corrisposta nel periodo lavorativo sistematicamente, in modo uniforme e continuativo, in relazione ad un lavoro notturno svolto in base ad un programma predeterminato. In questa prospettiva, quindi, l'indennità per lavoro notturno viene a costituire parte integrante della retribuzione normale, che, in quanto tale, deve essere corrisposta anche nel periodo feriale. Il ricorrente aggiunge che, in difetto di una specifica normativa contrattuale, che disciplini la retribuzione dovuta nel periodo feriale, tale retribuzione va determinata anche in relazione all'art. 36 della Costituzione. Nè a diversa conclusione, ad avviso del ricorrente, si giunge, se il problema si riconduce alla distinzione tra retribuzione "normale" e retribuzione "accessoria", giacché l'indennità, corrisposta sistematicamente al dipendente per il lavoro prestato di notte secondo turni periodici prestabiliti, non ha carattere accessorio, ma fa parte della retribuzione normale, che non richiede alcuna previsione contrattuale per la sua corresponsione anche nel periodo feriale.
Il AL assume che neppure l'art. 14- 8 comma- del CCNL, il quale riconosce una indennità per ferie maturate e non godute e si riferisce alla retribuzione fissa giornaliera di cui all'art. 56, consente l'esclusione dell'indennità di lavoro notturno nel periodo feriale, proprio perché tale indennità, come pure l'indennità di funzione e il premio di produttività facenti parte della retribuzione variabile ex art. 55 CCNL, se corrisposti in maniera sistematica e costante secondo turni periodici prestabiliti, costituiscono parte integrante della retribuzione normale. Il ricorrente, infine, si richiama ad altre fonti normative (come l'art. 2109 Cod. Civ., l'art. 7 della Convenzione OIL n. 312 del 1970, recepita con legge n. 157 del 1981) a sostegno delle precedenti conclusioni.
Da parte sua la società controricorrente contesta le avverse deduzioni ed argomentazioni chiedendo l'inammissibilità ed in subordine il rigetto del ricorso, con la conferma dell'impugnata decisione.
Ciò premesso sulle opposte linee difensive, questo Corte ritiene prive di fondamento le censure di parte ricorrente.
In ordine alle ferie, non vi sono indicazioni sulla determinazione della loro retribuzione, contrariamente all'assunto del ricorrente, nè nell'art. 2109 ne' nell'art. 36 della Costituzione ne' nell'art. 7 della richiamata Convenzione OIL 24.6.1970 n. 312, norma di carattere non immediatamente precettivo, limitandosi a parlare di retribuzione media o normale e demandando alle autorità nazionali la fissazione del metodo di calcolo (Cass. 24 dicembre 1999, n. 14357). Escluso, alla stregua della giurisprudenza di legittimità, che nel nostro ordinamento sia vigente il principio generale ed inderogabile di omnicomprensività ai fini della determinazione della retribuzione spettante per i cosidetti istituti indiretti (in questo senso Cass. Sezioni unite sentenza n. 3888 del 1^ aprile 1993), deve ritenersi, per quanto attiene in particolare all'istituto delle ferie, che i singoli elementi della retribuzione in tanto possono riflettersi, quale base di calcolo, sulla retribuzione del periodo feriale, in quanto ciò sia prescritto, in assenza di previsioni legislative, dalla contrattazione collettiva, che faccia riferimento per la determinazione di tali istituti alla retribuzione normale o ordinaria o di fatto o globale di fatto (Cass. sentenza n. 541 dell'11 aprile 2001, Cass. 16 agosto 2000; Cass. sentenza n. 14537 del 24 dicembre 1999, Cass. sentenza n. 4096 del 10 maggio 1997;
Cass. SU. sentenza n. 3888 del 1^ aprile 1993; Cass. sentenza n. 3263 del 16 aprile 1994). Alle conclusioni indicate dal ricorrente non si può giungere sulla base delle argomentazioni, svolte nel ricorso, circa la sistematicità e non occasionalità delle prestazioni notturne svolte in turni periodici prestabiliti, essendo necessario verificare se la contrattazione collettiva, anche sotto tale profilo, faccia ad esse riferimento e le valuti ai fini della retribuzione feriale. Il giudice di appello ha seguito gli esposti principi e con adeguata motivazione ha escluso che la contrattazione collettiva rimandasse, ai fini della determinazione del compenso feriale, alla retribuzione globale di fatto e potesse comprendere l'emolumento del lavoro notturno.
In tale ambito lo stesso giudice ha puntualizzato che tale emolumento era collocato dall'art. 71 del CCNL tra le "indennità", con esclusione quindi della natura retributiva e riconoscimento della natura risarcitoria, e come tale non rapportabile alla retribuzione fissa di cui all'art. 56, comprendente alcune voci tassativamente indicate, come il minimo tabellare, la retribuzione individuale di anzianità, l'indennità di contingenza e l'elemento distintivo ove spettante.
D'altro canto il Tribunale ha considerato che neppure l'art. 14-8^ comma- del CCNL, che tratta specificamente delle ferie, prevede come elemento del compenso feriale l'indennità del lavoro notturno mentre si limita a riconoscere una indennità per ferie maturate e non godute soltanto in caso di risoluzione del rapporto ed in ogni caso opera espresso richiamo alla retribuzione fissa giornaliera di cui all'anzidetto art. 56.
L'interpretazione del Tribunale in definitiva, è coerente e logica ed è rispettosa delle regole di ermeneutica contrattuale, mentre con quella proposta dal ricorrente si indica una prospettazione diversa da quella adottata nella decisione impugnata e come tale inammissibile in questa sede, in quanto si traduce nel sollecito di una nuova valutazione in merito (in questo senso ex plurimis Cass. sentenza n. 3525 del 9 marzo 2001; Cass. sentenza n. 11431 del 2000, Cass. sentenza n. 1583 del 2000). In conclusione, il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.
Le spese del giudizio di Cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in euro 18,00 oltre euro 1500 per onorario.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2003