Sentenza 13 luglio 1999
Massime • 2
L'inesistenza nel nostro ordinamento di un principio generale di onnicomprensività della retribuzione comporta che, in mancanza di un'esplicita disposizione di legge in senso contrario, la contrattazione collettiva può escludere alcuni emolumenti - a prescindere dalla loro natura - dalla nozione di retribuzione contrattuale utile ai fini del calcolo delle cosiddette competenze indirette e del trattamento di fine rapporto. (Nella specie il c.c.n.l. 30 giugno 1992 applicabile ai dipendenti della TELECOM ricorrenti escludeva "l'indennità di mancato rientro" dalla nozione di retribuzione utile ai fini della determinazione degli istituti delle festività, delle ferie, delle mensilità aggiuntive, dei permessi per festività abolite e del trattamento di fine rapporto. La S.C., nell'affermare il suddetto principio, ha confermato la sentenza di merito).
Ancorché nel nostro ordinamento la retribuzione durante il periodo feriale sia garantita da norma costituzionale (art. 36, comma terzo, Cost.) oltre che da norma codicistica (art. 2109 cod. civ.), poiché queste fonti legali non contengono alcuna previsione sulla determinazione e sui criteri di computo della retribuzione stessa, tale determinazione deve essere rimessa alla contrattazione collettiva - e, nel rispetto di questa, al patto individuale - ad essa competendo l'individuazione, fra quelle di natura retributiva, delle singole voci che concorrono a formarla. Tale conclusione non contrasta con la Convenzione O.I.L. n. 132 del 24 giugno 1970 (ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n.157) la quale, nel garantire al lavoratore in ferie "almeno la normale o media retribuzione", non ne impone una nozione onnicomprensiva (o comunque inderogabile), ma rinvia, per la determinazione della retribuzione garantita, agli ordinamenti nazionali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/07/1999, n. 7432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7432 |
| Data del deposito : | 13 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco SOMMELLA - Presidente -
Dott. Bruno D'AN - Consigliere -
Dott. Ettore MERCURIO - rel. Consigliere -
Dott. Donato FIGURELLI - Consigliere -
Dott. Guglielmo SIMONESCHI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BA AL, RS AF, LA CI, TI LT, AS PP, OT LU, RA TO AR, OP CE, D'LI SA, RA CI, EM SA, US TO, OL VA, TA OR, LL SA, BA UN, IN LT, RA RT, IO PP, FU RT, ST AN,ES AU, ON CO, AT IR, CO DE, RD AN, MA TO, RI AO, SS LT, HI EO, TT AL, BO RC, US AN, DE OM AR, PI LU, AN UN, RT UN, OL GI, BI PP, CR AR, SS RT, LB RI, LE PP, OL UN, AR UG, AN VA, MU DO, IA OR, US CA, NA NA, IM OS, OR RO, CC AN, SA ND, ST VA, RG PP, OV SA, NA HI, AR GIANAR, GG CE, ME PP, AT ST, ON AL, AL VA, NC AR, DI TO, ON ER, AR DO, AR TO, AN CO, VI RI, NI EM, AD NA, ZA IO, ON EL, IC AN, BB LA, SA TO, NA AL, ER IC, LI TO, EO AN, LL AL, AT RI, CA ST, NE OL, TI RI, RE BI, AN ST, AL TO, TA RI DE, TI VA, IS ST, ET ER, NI BI, CE BI, TT IP, OM VA, AL NA, NI IN UN, AN MA, domiciliati in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato RI FEZZI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
TELECOM ITALIA SPA già SIP SOCIETÀ ITALIANA ESERCIZI E TELECOMUNICAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA L.TEVERE MICHELAN 9, presso lo studio dell'avvocato RT PESSI che la rappresenta e difende, unitamente agli avvocati CE REALMONTE, AO TOSI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 4034/96 del Tribunale di MILANO, depositata il 30/04/96 R.G.N.747/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/98 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito l'Avvocato SGOTTO CIABATTINI per delega TOSI;
udito l'avvocato GENTILE per delega PESSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IO HI e gli altri ricorrenti indicati in epigrafe, con separati ricorsi al Pretore di Milano quale giudice del lavoro (depositati in varie date tra il 23 maggio e il 30 giugno 1994) convenivano in giudizio la SIP - Società Italiana per le COunicazioni p.a. ora TELECOM Italia s.p.a., alle cui dipendenze lavoravano svolgendo abitualmente attività lavorativa al di fuori dei locali aziendali. Esponevano che fino al 1984 avevano fruito di un'ora retribuita di intervallo per il pranzo, da utilizzare rientrando in sede per la mensa aziendale;
che, successivamente, ai lavoratori operanti fuori sede, in luogo della detta ora di intervallo, era stato concesso un buono pasto da utilizzare presso gli esercizi convenzionati, e la contrattazione collettiva aveva previsto una indennità per il mancato rientro nel posto di lavoro;
che il contratto collettivo del 20 giugno 1992 aveva determinato tale indennità nell'unica misura di lire 7500 giornaliere e l'aveva esclusa (nell'art. 19) dalla nozione di retribuzione contrattuale qualificandola come rimborso forfettario di spese;
e, da ultimo, che la medesima indennità, a seguito di rilievi della Guardia di Finanza, era stata assoggettata a normale ritenuta IRPEF. I ricorrenti chiedevano quindi che, accertata la natura retributiva della suddetta "indennità di mancato rientro" (prevista dall'art. 6 quinto comma del citato contratto collettivo), e dichiarata la nullità della clausola collettiva che escludeva tale indennità dalla nozione di retribuzione, fosse ordinato alla società convenuta di computare l'importo della stessa indennità ai fini della determinazione degli istituti delle festività, ferie, mensilità aggiuntive, permessi per festività abolite e trattamento di fine rapporto. In via subordinata chiedevano che, ove non fosse stata accolta la tesi di essi istanti sulla natura retributiva dell'indennità, fosse dichiarata illegittima la trattenuta fiscale operata sull'indennità stessa nei mesi di dicembre 1993 e gennaio 1994, e la convenuta condannata quindi a restituire l'importo così trattenuto.
Il Pretore, riuniti i ricorsi, riconosciuta la natura retributiva dell'indennità in questione, ne ha affermato la computabilità soltanto ai fini delle festività e delle ferie, escludendola per gli altri istituti, ed ha condannato la società convenuta a pagare a ciascun ricorrente le conseguenti differenze d'importo, dichiarando assorbita la domanda subordinata. Il Tribunale di Milano, con sentenza del 30 aprile 1996, decidendo sull'appello principale della CO e su quello incidentale dei lavoratori, in parziale riforma della sentenza pretorile ha rigettato la domanda anche nei capi relativi alle ferie e alle festività, ed ha confermato nel resto l'impugnata sentenza. Ritiene il giudice d'appello non esservi motivo per affrontare nella specie la questione sulla natura risarcitoria e non retributiva dell'indennità di mancato rientro, rivestendo invece rilevanza l'affermazione, ormai accettata, dell'inesistenza di un principio di omnicomprensività della retribuzione, nel senso cioè che la nozione di retribuzione quale elemento componente le c.d. competenze indirette, non deve coincidere con quella di retribuzione-diritto, cioè con tutto ciò che si riceve per una data prestazione, ma deve coincidere con la diversa nozione assunta dalla legge o dal contratto con riferimento alla competenza indiretta da determinare. Il Tribunale conferma quindi la pronuncia pretorile nella parte in cui ha escluso la computabilità dell'indennità in questione ai fini del calcolo delle mensilità aggiuntive (13a e 14a mensilità),del compenso per festività abolite e del trattamento di fine rapporto, e, riformando la decisione di primo grado, parimenti ha escluso detta computabilità nella retribuzione riguardante le festività e le ferie. Sul punto delle festività osserva anche che il riferimento di legge alla retribuzione giornaliera porta ad escludere che possano essere considerati elementi della stessa quelli che attengono a prestazioni particolari e non quotidiano (anche se frequenti) come appunto l'indennità di mancato rientro. Il medesimo Tribunale, disponendo l'assoluzione della CO da ogni domanda contro di essa proposta, argomenta da ultimo, relativamente al rilievo che l'indennità in questione era considerata retribuzione da una norma tributaria (l'art. 48 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917), che il sistema giuridico prevede nozioni di retribuzioni diversificate e con valenze differenti a seconda del settore considerato: sicché la sopra detta norma tributaria esprime solo una valutazione rilevante al sistema di fiscalità, non suscettibile di applicazione nel campo della determinazione delle competenze indirette.
I lavoratori soccombenti chiedono la cassazione di tale sentenza con ricorso a questa Corte sorretto da tre motivi.
La CO resiste con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo i ricorrenti, denunziando violazione dell'art. 1428 cod. civ. ed omessa motivazione su punto decisivo della controversia, censurano la sentenza impugnata per avere fatto erroneo riferimento a detta norma codicistica, affermando che un eventuale errore delle parti collettive sulla reale natura dell'"indennità di mancato rientro" sarebbe stato irrilevante perché non riguardante un elemento essenziale della pattuizione. Deducono trattarsi invece di errore riconoscibile ed essenziale, perché avente ad oggetto la natura giuridica e quindi la qualità dell'oggetto, e lamentano che il Tribunale, ritenendo superfluo accertare la reale natura (se risarcitoria o retributiva) dell'indennità predetta, sul presupposto della inesistenza di un principio generale di omnicomprensività della retribuzione, abbia cosi omesso di motivare su un punto decisivo della controversia. Argomentano quindi ampiamente sulla natura dell'indennità in questione, sostenendo trattarsi di natura retributiva, e rilevano, tra l'altro, la finalità della stessa di compensare la maggior penosità della prestazione nonché le ragioni della sua introduzione nella disciplina collettiva come quota aggiuntiva della retribuzione, negandone la natura di rimborso spese sulla base anche delle considerazioni svolte dal primo giudice nella sentenza pretorile. Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha dato atto che il contratto collettivo applicabile (c.c.n.l. 30 giugno 1992 per i lavoratori dipendenti della S.I.P.) ha espressamente escluso (nell'art. 19) l'indennità di mancato rientro tra gli emolumenti da comprendere nella definizione di "retribuzione", ed ha correttamente richiamato l'opinione giuridica unanimamente recepita in giurisprudenza secondo cui non esiste un principio generale di omnicomprensività della retribuzione che sia applicabile al di fuori dei casi in cui la omnicomprensività sia specificamente stabilita da precise norme di legge o da disposizioni contrattuali (cfr. in argomento, tra le altre, Cass. 5 novembre 1998 n. 11137; Sez. Un. 1 aprile 1993 n. 3888). Sulla base di tanto, il giudice di appello ha correttamente argomentato che, ove pure si dovesse riconoscere la natura retributiva dell'indennità in questione, non per questo la stessa potrebbe essere inclusa nella base utile per il calcolo delle c.d. competenze indirette (quelle cioè non rigidamente ne' strettamente correlate alle prestazioni lavorative ed al sinallagma prestazione- retribuzione): e ciò per essere nella specie inequivocabile la volontà delle parti collettive di escludere (nel citato art. 19 secondo comma del contratto) la suddetta indennità dalla nozione di retribuzione utile ai fini della determinazione di altre competenze. Il Tribunale ha poi ipoteticamente considerato - senza peraltro in alcun modo dare per certo e comprovato un errore di tale genere - l'eventualità di un errore delle parti collettive contraenti (quale prospettato dalla difesa dei lavoratori) nel convenire una tale disciplina dell'indennità di mancato rientro: ed al riguardo ha ritenuto la irrilevanza di un tale eventuale errore perché afferente non già ad un elemento essenziale della pattuizione bensì solo alla "motivazione" e cioè alle ragioni della pattuizione stessa. Statuizione, questa ora riferita, che attiene non tanto ad una (quale denunciata) violazione di legge, bensì ad un accertamento di fatto operato dal giudice del merito ed a lui riservato: accertamento avente invero ad oggetto l'interpretazione della disposizione contrattuale collettiva (di cui all'art. 19 secondo comma del citato contratto) ed in particolare la valutazione del contenuto di tale norma pattizia, che il detto giudice sostanzialmente distingue nella sua componente precettiva (là dove la norma esclude dalla nozione di retribuzione l'indennità in questione individuando specificamente questo emolumento con il richiamo alla disposizione istitutiva, cioè all'art. 6 quinto comma del contratto) e nella parte, ritenuta dallo stesso giudice non essenziale nel contesto contrattuale e quindi implicitamente non determinante ai fini della pattuizione, nella quale viene indicato il carattere dell'emolumento, qualificato come rimborso spese.
Il punto della sentenza ora esaminato integra un apprezzamento di fatto, sorretto da motivazione adeguata e sufficiente: e la relativa censura implica pertanto in vera sostanza un sindacato, involgente questioni di merito, non consentito nella presente sede di legittimità.
Del pari implicano valutazioni ed apprezzamenti di merito le deduzioni svolte da parte ricorrente in ordine alla natura dell'indennità in questione, ritenuta dalla stessa - in base a diffuse argomentazioni - retributiva e non risarcitoria: deduzioni non idonee ad integrare valido motivo di impugnazione riconducibile ad ipotesi di cui all'art. 360 c.p.c. Per quanto sin qui detto appare dunque congrua, e rispondente a logica, la motivazione del Tribunale là dove ha ritenuto non influente - appunto per la ricordata insussistenza di un principio generale di omnicomprensività della retribuzione - un esame, condotto in via teorica e preliminare, sulla natura della indennità di cui si discute: essendo invece necessario, anche in presenza di un emolumento avente natura retributiva, l'esame della nozione di retribuzione quale assunta dalla legge, ovvero dal contratto, con riferimento a ciascuna singola competenza indiretta da considerare. 2. - Con il secondo motivo i ricorrenti - denunciando violazione degli artt. 1362, 1363, 1366 c.c. nonché degli artt. 2109, 2120 c.c., dell'art. 1 della legge 31 maggio 1954 n. 90 e dell'art. 7
Convenzione OIL n. 132 del 24 giugno 1970 ratificata con legge 10 aprile 1981 n. 157 - censurano la sentenza impugnata, pur indipendentemente dai rilievi svolti nel primo motivo, per avere escluso la computabilità della indennità di mancato rientro nella base utile per il computo della retribuzione durante le festività e le ferie nonché per il calcolo delle mensilità aggiuntive e del trattamento di fine rapporto.
Il motivo è privo di fondamento e va disatteso.
2a - Per quanto concerne la retribuzione durante le festività infrasettimanali correttamente il Tribunale, sulla base dell'accertamento di fatto che ha permesso di riscontrare trattarsi di indennità attinente "a prestazioni particolari e non quotidiane", anche se frequenti, (pag. 5 sent. trib.) ha escluso la riconducibilità della stessa ai fini di cui all'art. 1 della legge 27 maggio 1949 n. 260 (come sostituito dall'art. 1 della legge 31 marzo 1954 n.90), alla retribuzione indicata da tale legge come parametro ("normale retribuzione globale di fatto giornaliera"), esattamente osservando come detta indennità non facesse parte di una retribuzione "giornaliera". Le anzidette concrete modalità di corresponsione dell'emolumento, quale accertate in sede di merito, confliggono, del resto, anche con il concetto di retribuzione "normale", espressione con la quale la legge ha evidentemente inteso porre una precisa delimitazione alla nozione di retribuzione "globale di fatto" enunciata nella norma (cfr. Cass. 11 novembre 1996 n. 9819, 25 luglio 1995 n. 8102). 2b - Per quanto concerne la retribuzione durante le ferie, la decisione del Tribunale, che ha escluso l'indennità in questione dalla base utile per il calcolo di tale retribuzione applicando la nozione di "retribuzione" indicata nel contratto collettivo, deve parimenti essere confermata siccome esente dai denunziati vizi. Dev'essere invero richiamata la prevalente giurisprudenza di questa Corte, particolarmente quella espressa in sentenza delle Sezioni Unite (Cass. 1^ aprile 1993 n. 3888), secondo cui, ai fini del calcolo di istituti retributivi indiretti, quale appunto la retribuzione feriale, in difetto di previsioni contrarie contenute in norme imperative di legge o in altra fonte d'egual valore, la determinazione della retribuzione - parametro è demandata alla competenza generale e residuale della contrattazione collettiva di diritto comune: e ciò perché, se la retribuzione durante il periodo feriale è garantita da norma costituzionale (art. 36 terzo comma Cost.) oltre che codicistica (art. 2109 c.c.), queste fonti legali non contengono alcuna previsione sulla determinazione e sui criteri di computo della retribuzione stessa, sicché tale determinazione deve essere rimessa alla contrattazione collettiva - e, nel rispetto di questa, al patto individuale - ad essa competendo l'individuazione, fra quelle di natura retributiva, delle singole voci che concorrono a formarla (cfr. art. 2099 cit.). Le Sezioni Unite di questa Corte hanno pure, nella ora citata decisione, precisato che la conclusione ora prospettata risulta confermata, nella sostanza, dalla convenzione O.I.L. n.132 del 24 giugno 1970, ratificata e resa esecutiva dalla legge 10 aprile 1981 n.157 (cui fanno pure riferimento i ricorrenti): la qual convenzione,
nel garantire al lavoratore in ferie "almeno la normale o media retribuzione", non ne impone tuttavia una nozione omnicomprensiva (o comunque inderogabile), ma rinvia, per la determinazione della retribuzione garantita, agli ordinamenti nazionali, con la conseguenza. per quel che riguarda il nostro ordinamento, che ne viene appunto ribadita la prospettata attribuzione di competenza ai contratti collettivi di diritto comune (cosi cit. Cass. Sez. Un. N. 3888/1993; in tal senso v. Cass. 11 giugno 1992 n. 7215, 10 gennaio 1992 n. 168). 2c - Per quanto concerne le mensilità aggiuntive, cioè la tredicesima e la quattordicesima mensilità, il Tribunale ha rilevato che esse trovano la loro fonte esclusivamente nel sopra citato contratto collettivo, e, richiamando espressamente il canone dell'interpretazione complessiva delle clausole contrattuali di cui all'art. 1363 c.c., ha interpretato gli artt. 26 e 27 del contratto, contenenti la previsione e la disciplina di queste mensilità, con riferimento e in relazione all'art. 19 contenente la definizione di "retribuzione", pervenendo alla conclusione che anche in questo caso l'indennità di mancato rientro (ex art. 6 quinto comma del contratto) deve essere esclusa nella determinazione della retribuzione utile ai fini del computo di quegli emolumenti, per l'espressa previsione delle parti collettive (di cui al citato art. 19 secondo comma).
Tale statuizione del giudice del merito, al quale esclusivamente è demandata l'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune, qual è quello di specie, è sorretta da motivazione congrua e sufficiente, e non è stata del resto impugnata sotto profili attinenti a vizi motivazionali.
Ciò posto, va ritenuto che il Tribunale, decidendo cosi come sopra indicato, ha implicitamente escluso - in relazione alla tredicesima mensilità - l'applicabilità al caso di specie della norma (cui fanno anche richiamo i ricorrenti) contenuta in accordo collettivo risalente all'anno 1946 (l'art. 17 dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946, efficace "erga omnes" ex D.P.R. n.1070 del 1960, contenente la previsione del calcolo della tredicesima con riferimento alla "retribuzione globale di fatto") : e ciò in relazione a quanto dallo stesso Tribunale accertato e motivato in ordine alla "particolarità e non quotidianità" delle prestazioni cui attiene l'indennità di cui si discute, caratteristiche, queste, invero non compatibili con la configurabilità di un emolumento come facente parte di una erogazione ordinaria e normale, quale deve essere intesa comunque la "retribuzione globale di fatto". La mancata applicazione al caso di specie, da parte del giudice di merito, della detta norma dell'accordo collettivo del 1946 appare altresì conforme ed aderente a quanto pure affermato in decisioni di questa Corte: là dove è stata posta in evidenza la derogabilità delle norme dei contratti collettivi efficaci "erga omnes" ad opera di successivi contratti collettivi di diritto comune di maggior favore per i lavoratori (ex art. 7 legge n. 741 del 1959), con la precisazione che il carattere più favorevole di una disciplina collettiva rispetto alle altre deve essere accertato con riferimento non già alle singole clausole bensì alla disciplina, dei contratti successivi, valutata complessivamente nell'ambito di ciascun istituto, intendendosi per tale l'assetto complessivo di interessi omogenei (v. Cass. 2 dicembre 1991 n. 12913; 23 giugno 1992 n. 7669;
cfr. altresì Cass. 7 gennaio 1992 n. 84). Ed in proposito va pure preso atto in via generale, come dato acquisito per fatto notorio, del crescente e graduale miglioramento dei trattamenti economici e normativi dei lavoratori apportato progressivamente dai successivi contratti o accordi collettivi succedutisi nel lungo arco di tempo intercorso tra l'anno 1946 (al quale risale l'accordo interconfederale prima citato) e quello di stipula del contratto collettivo applicato alla presente fattispecie.
2d - Per quanto concerne il computo dell'indennità di mancato rientro nella retribuzione utile ai fini del trattamento di fine rapporto, il Tribunale ha ritenuto che il contratto collettivo, in relazione a quanto previsto dal nuovo testo dell'art. 2120 c.c. che consente la deroga al principio di omnicomprensività ad opera dei contratti collettivi (art. 1 legge 29 maggio 1982 n. 297), ha escluso nel caso di specie l'indennità suddetta dalla retribuzione - parametro anche ai fini del trattamento medesimo.
I ricorrenti deducono, invece, che il contratto collettivo, nel determinare la base di calcolo del t.f.r., si è limitato a fare riferimento a quanto statuito dalla legge, senza richiamare in alcun modo la nozione di retribuzione di cui all'art. 19 del contratto stesso, e non ha posto pertanto alcuna deroga al criterio (dell'omnicomprensività) enunciato dal legislatore. Tale censura è inammissibile, in quanto si risolve essenzialmente nel negare la fondatezza e nel dedurre l'erroneità dell'interpretazione di una disposizione contrattuale quale esposta dal giudice del merito, ad essa contrapponendo la diversa interpretazione ritenuta corretta dalla parte, involgendo in tal modo un sindacato nel merito della causa non consentito in sede di legittimità, e senza integrare, dunque, valido e idoneo motivo di ricorso per cassazione conforme alle previsioni di cui all'art. 360 c.p.c. 3. - Con il terzo motivo di ricorso si lamenta "mancata pronuncia" ed "omessa e/o insufficiente motivazione" in ordine alla domanda subordinata dei ricorrenti avente ad oggetto la restituzione degli importi ad essi trattenuti sull'indennità di mancato rientro per ritenuta fiscale e cioè per tassazione IRPEF arretrata relativa ai mesi di dicembre 1993 e gennaio 1994 (operata - secondo quanto narrato in ricorso - a seguito di accertamenti della Guardia di finanza, che aveva ravvisato la natura retributiva dell'emolumento ed imposto la ritenuta fiscale alla società).
Anche questo motivo è infondato e va disatteso, non sussistendo la lamentata carenza di motivazione, alla quale risulta specificamente limitata la doglianza dei ricorrenti. Infatti il Tribunale si è adeguatamente espresso sul punto, rilevando sostanzialmente, nel disattendere e non accogliere anche tale domanda subordinata, la autonomia e la diversità della nozione di retribuzione ai sensi di una norma tributaria, quale l'art. 48 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, rispetto alla normativa rilevante ai fini della controversia in atto;
ed evidenziando come il nostro sistema giuridico preveda nozioni diversificate di retribuzione con valenze diverse a seconda del sistema considerato, e come la citata norma di natura fiscale (operante peraltro - può notarsi - essenzialmente nell'ambito del rapporto tributario con la pubblica amministrazione) non sia suscettibile di applicazione nella materia oggetto del presente giudizio.
4. - In conclusione, il ricorso, per quanto sin qui detto, deve essere rigettato.
La peculiarità delle questioni controverse e la parziale difformità tra le sentenze di primo e secondo grado consigliano la compensazione tra le parti (ex art. 92 capov. c.p.c.) delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 1999