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Sentenza 14 settembre 2023
Sentenza 14 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/09/2023, n. 37779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37779 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: EK RG nato il [...] NI ER nato il [...] avverso l'ordinanza del 08/03/2023 del TRIB. LIBERTA di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.ssa M. Francesca Loy, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 37779 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 07/06/2023 Ritenuto in fatto E' stata impugnata da AJ GY e NI ER l'ordinanza del tribunale del riesame di Firenze del 8 marzo 2023 che, all'esito del procedimento incidentale di cui all'art. 309 cod. proc. pen., ha rigettato il loro ricorso avverso l'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal G.I.P. presso il tribunale di Lucca in relazione ad una nutrita serie di delitti contro il patrimonio - ricettazione e diversi furti pluri-aggravati in abitazione - perpetrati tra i mesi di giugno e luglio 2022. 1.Tramite il difensore, è stato articolato unico motivo di ricorso, che ha dedotto la violazione dell'art. 275 bis cod. proc. pen. - in riferimento all'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. - per non avere, il tribunale, adeguatamente motivato la reiezione dell'istanza difensiva di sostituzione della misura più severa con quella degli arresti donniciliari presso le rispettive abitazioni, con l'adozione del meccanismo di controllo del c.d. braccialetto elettronico. Il tribunale ha ravvisato soltanto la sussistenza dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., già evidenziata dal g.i.p. nel provvedimento genetico, e - nel respingere la richiesta difensiva - si sarebbe limitato, con motivazione apparente, a rimarcare gravità dei fatti e personalità degli indagati, tali da non consentire di fare affidamento sull'osservanza delle prescrizioni, da parte loro, dell'eventuale misura meno afflittiva degli arresti domiciliari. Considerato in diritto I ricorsi sono inammissibili, perché articolati su motivo manifestamente infondato. 1.E' jus receptum , alla stregua della costante linea interpretativa di questo giudice di vertice, che l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del Tribunale del riesame (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438; Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011 - dep. 04/01/2012, Siciliano, Rv. 251760); sicchè il controllo di legittimità sui punti devoluti è circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 5, n. 5719 del 2019, Rea, non massimata;
Sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995, Tontoli e altro, Rv. 201840). 2.Quanto alla adeguatezza della misura e, in particolare, alla possibilità di applicare gli arresti con il correttivo del braccialetto elettronico, osserva il Collegio come, secondo quanto costantemente osservato da questa Corte (Sez. 2, n. 6505 del 20/01/2015 - dep. 16/02/2015, Fiorillo e altri, Rv. 262600; sez. 3, n. 44634 del 24/04/2015, Querulo, Rv. 265494; sez. 6, n. 555 del 21/10/2015, Bregu, Rv. 265760), la previsione di cui all'art. 275-bis cod. proc. pen., che consente al giudice di prescrivere, con gli arresti domiciliari, l'adozione del cosiddetto "braccialetto elettronico", non ha introdotto una nuova misura coercitiva, ma solo una mera modalità di esecuzione di una misura cautelare personale. Da tale principio deriva il corollario logico in forza del quale la specifica valutazione ed esplicitazione della utilità strumentale del braccialetto a fronteggiare il quadro esigenziale - incontestata, come nella specie, la ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza - assume i toni della superfluità laddove, a monte, il giudice della cautela, alla luce della pericolosità dell'indagato e delle connotazioni peculiari del reato contestato, abbia ritenuto la misura domiciliare in sé del tutto inidonea alla neutralizzazione del rischio di recidiva. In questi casi, dunque, la motivazione sulla inidoneità degli arresti domiciliari, pur accompagnati dalla prescrizione dello strumento elettronico, rimane assorbita nel giudizio di esclusiva adeguatezza della custodia inframuraria. 3.A tal proposito, il tribunale del riesame, con motivazione congrua ed immune da censure sul profilo della ineludibilità della misura restrittiva più drastica, ha dunque sottolineato, per un verso, l'estrema gravità e la molteplicità delle condotte realizzate in epoca recente - 17 furti in abitazione, commessi in tempo di notte, così da integrare anche la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., con la padronanza professionale di strumenti di effrazione e l'utilizzo di un veicolo rubato per ostacolare la propria identificazione - e, per altro verso, l'allarmante personalità dei prevenuti, l'uno gravato da diversi pregiudizi penali e l'altro, benchè formalmente incensurato, di mostrata e non indifferente indole criminale, tanto da propendere per una scelta di delinquenza nonostante lo svolgimento di un'attività imprenditoriale, nota in sé così pregnante da rendere insignificante l'eventuale erronea citazione - menzionata nel ricorso - dell'ulteriore apporto economico della consorte. 3.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 ciascuno a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
2 Il Presidente Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, il 7/06/2023 Il consigliere estensore
il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.ssa M. Francesca Loy, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 37779 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 07/06/2023 Ritenuto in fatto E' stata impugnata da AJ GY e NI ER l'ordinanza del tribunale del riesame di Firenze del 8 marzo 2023 che, all'esito del procedimento incidentale di cui all'art. 309 cod. proc. pen., ha rigettato il loro ricorso avverso l'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal G.I.P. presso il tribunale di Lucca in relazione ad una nutrita serie di delitti contro il patrimonio - ricettazione e diversi furti pluri-aggravati in abitazione - perpetrati tra i mesi di giugno e luglio 2022. 1.Tramite il difensore, è stato articolato unico motivo di ricorso, che ha dedotto la violazione dell'art. 275 bis cod. proc. pen. - in riferimento all'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. - per non avere, il tribunale, adeguatamente motivato la reiezione dell'istanza difensiva di sostituzione della misura più severa con quella degli arresti donniciliari presso le rispettive abitazioni, con l'adozione del meccanismo di controllo del c.d. braccialetto elettronico. Il tribunale ha ravvisato soltanto la sussistenza dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., già evidenziata dal g.i.p. nel provvedimento genetico, e - nel respingere la richiesta difensiva - si sarebbe limitato, con motivazione apparente, a rimarcare gravità dei fatti e personalità degli indagati, tali da non consentire di fare affidamento sull'osservanza delle prescrizioni, da parte loro, dell'eventuale misura meno afflittiva degli arresti domiciliari. Considerato in diritto I ricorsi sono inammissibili, perché articolati su motivo manifestamente infondato. 1.E' jus receptum , alla stregua della costante linea interpretativa di questo giudice di vertice, che l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del Tribunale del riesame (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438; Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011 - dep. 04/01/2012, Siciliano, Rv. 251760); sicchè il controllo di legittimità sui punti devoluti è circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 5, n. 5719 del 2019, Rea, non massimata;
Sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995, Tontoli e altro, Rv. 201840). 2.Quanto alla adeguatezza della misura e, in particolare, alla possibilità di applicare gli arresti con il correttivo del braccialetto elettronico, osserva il Collegio come, secondo quanto costantemente osservato da questa Corte (Sez. 2, n. 6505 del 20/01/2015 - dep. 16/02/2015, Fiorillo e altri, Rv. 262600; sez. 3, n. 44634 del 24/04/2015, Querulo, Rv. 265494; sez. 6, n. 555 del 21/10/2015, Bregu, Rv. 265760), la previsione di cui all'art. 275-bis cod. proc. pen., che consente al giudice di prescrivere, con gli arresti domiciliari, l'adozione del cosiddetto "braccialetto elettronico", non ha introdotto una nuova misura coercitiva, ma solo una mera modalità di esecuzione di una misura cautelare personale. Da tale principio deriva il corollario logico in forza del quale la specifica valutazione ed esplicitazione della utilità strumentale del braccialetto a fronteggiare il quadro esigenziale - incontestata, come nella specie, la ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza - assume i toni della superfluità laddove, a monte, il giudice della cautela, alla luce della pericolosità dell'indagato e delle connotazioni peculiari del reato contestato, abbia ritenuto la misura domiciliare in sé del tutto inidonea alla neutralizzazione del rischio di recidiva. In questi casi, dunque, la motivazione sulla inidoneità degli arresti domiciliari, pur accompagnati dalla prescrizione dello strumento elettronico, rimane assorbita nel giudizio di esclusiva adeguatezza della custodia inframuraria. 3.A tal proposito, il tribunale del riesame, con motivazione congrua ed immune da censure sul profilo della ineludibilità della misura restrittiva più drastica, ha dunque sottolineato, per un verso, l'estrema gravità e la molteplicità delle condotte realizzate in epoca recente - 17 furti in abitazione, commessi in tempo di notte, così da integrare anche la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., con la padronanza professionale di strumenti di effrazione e l'utilizzo di un veicolo rubato per ostacolare la propria identificazione - e, per altro verso, l'allarmante personalità dei prevenuti, l'uno gravato da diversi pregiudizi penali e l'altro, benchè formalmente incensurato, di mostrata e non indifferente indole criminale, tanto da propendere per una scelta di delinquenza nonostante lo svolgimento di un'attività imprenditoriale, nota in sé così pregnante da rendere insignificante l'eventuale erronea citazione - menzionata nel ricorso - dell'ulteriore apporto economico della consorte. 3.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 ciascuno a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
2 Il Presidente Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, il 7/06/2023 Il consigliere estensore