Sentenza 24 aprile 2015
Massime • 1
In tema di misure cautelari, il giudice che, ritenendo l'inadeguatezza di qualsiasi altra e diversa forma di cautela, rigetta l'istanza di sostituzione della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari accompagnati dal cosiddetto "braccialetto elettronico", non ha l'obbligo di motivare espressamente sull'inidoneità di tale dispositivo di controllo ad assicurare la tutela delle esigenze di cui all'art. 274 cod. proc. pen. (Fattispecie in tema di appello cautelare).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/04/2015, n. 44634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44634 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2015 |
Testo completo
44 634/ 1 5 34 . REPUBBLICA ITALIANA ९५ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE UDIENZA IN CAMERA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DI CONSIGLIO del 24 Presidente Dott. MANNINO Saverio Felice aprile 2015 Dott. DI NICOLA Vito Consigliere SENTENZA N.934 Consigliere Dott. ANDREAZZA Gastone Consigliere Dott. ACETO Aldo Consigliere rel. Dott. GENTILI Andrea REGISTRO GENERALE n. 55587 del 2014 ha pronunciato la seguente: DEPOSITATA IN CANCELLERIA SENTENZA sul ricorso proposto da: UL OM, nato a [...] il [...]; IL - 6 NOV 2015 MERE avverso la ordinanza del Tribunale di Catania del 20 novembre 2014 letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Francesco SALZANO, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 1 RITENUTO IN FATTO QU OM, imputato del reato di cui agli artt. 73 e 74 del DPR n. 309 del 1990 e già condannato per tali reati, con sentenza del Tribunale di Catania, confermata dalla Corte di appello della medesima città, alla pena di anni 11 e mesi 4 di reclusione, ha chiesto, con istanza del 27 maggio 2014, rivolta alla Corte di appello di Catania, la revoca della misura cautelare carceraria a lui applicata con ordinanza del Gip del Tribunale etneo del 9 aprile 2011, ovvero, in subordine, la sua sostituzione con quella degli arresti domiciliari, con il presidio del controllo elettronico. La Corte di appello, con ordinanza del 9 giugno 2014, richiamando anche una precedente sua ordinanza del 12 agosto 2013, rigettava l'istanza affermando che gli elementi addotti dal ricorrente non erano tali da far ritenere la cessazione ovvero l'attenuazione delle esigenze cautelari. Ha interposto appello di fronte al Tribunale di Catania ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., avverso il detto provvedimento il QU, deducendo la omessa risposta alle doglianze difensive formulate in sede di ricorso ed alla richiesta di applicazione degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, nonché la violazione del principio di proporzionalità della misura cautelare concretamente applicata. AV Avendo il Tribunale di Catania, con provvedimento del 20 novembre 2014 ritenuto infondato l'appello, a seguito della puntuale contestazione degli argomenti difensivi svolti dal QU, questi, con atto del 18 dicembre 2014 proponeva ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza. Il ricorso era sostanzialmente articolato in base a due motivi: secondo il primo la ordinanza era carente di motivazione in ordine alla permanenza delle esigenze cautelari;
il ricorrente, infatti, aveva fatto rilevare la ammissione da parte sua dei suoi errori nonché l'avvenuta maturazione della volontà di cambiare condotta di vita;
tali dati, sintomatici dell'avvenuta resipiscenza, non erano stati affatto considerati dal Tribunale;
col secondo ci si lagnava del fatto che il Tribunale non avesse motivato sulla possibilità di disporre gli arresti domiciliari con il presidio del braccialetto elettronico. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso, essendone risultati manifestamente infondati i motivo posto a suo fondamento, deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Col primo motivo di impugnazione la difesa del ricorrente lamenta il fatto che il Tribunale di Catania, adito in qualità di giudice del gravame dei provvedimenti cautelari, avrebbe motivato il proprio provvedimento in maniera omissiva, contraddittoria ed illogica in ordine alla perdurante sussistenza delle 2 esigenze cautelari tali da giustificare la permanenza della misura custodiale in atto. L'assunto è privo di pregio. Diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, infatti, il Tribunale di Catania ha specificamente analizzato i singoli elementi allegati dai ricorrente come sintomatici dell'avvenuta cessazione delle esigenze cautelari, riscontrando, con argomentazioni complete e logicamente del tutto plausibili, la loro irrilevanza ai fini del mutamento del quadro cautelare;
in particolare ha congruamente osservato come non sia indicativa di un'intenzione di mutamento di stile di vita la recisione dei collegamenti con gli ambienti della malavita avvenuta durante lo stato di detenzione coattiva;
si tratta, infatti, di uno degli effetti della applicazione della misura in questione auspicati dall'ordinamento ove si consideri che una delle finalità della custodia cautelare, in particolare con riferimento alle imputazioni connesse ai reati associativi (quale contestato al QU), è proprio quella di impedire, per effetto della segregazione carceraria, la permanenza del vincolo associativo fra i diversi sodali, risultando in tal modo maggiormente preservate le esigenze cautelari che sono poste alla base della adozione della misura stessa. Parimenti il Tribunale ha rilevato la mancanza di significatività in relazione AV al dichiarato affievolimento delle esigenze cautelari di talune scelte personali del prevenuto, quale quella di contrarre matrimonio, trattandosi di atto del tutto neutro rispetto alla maggiore o minore propensione dell'individuo a violare la legge anche penale. Ancora ampiamente ed in maniera condivisibile è argomentata la motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine alla irrilevanza sintomatica sia del tempo trascorso dal momento della commissione degli illeciti realizzati, dovendo, semmai, tale dato, per svolgere un ruolo effettivo in relazione alla valutazione della costante esigenza di tutela cautelare, essere corroborato da ben altri elementi significativi, che nella presente fattispecie non risultano F essere stati dedotti (Corte di cassazione, Sezione II penale, 9 dicembre 2013, n. 49453), sia della durata della custodia cautelare già sofferta, posto che, come più volte rilevato da questa Corte ai fini della sostituzione della misura della custodia cautelare carceraria con quella degli arresti domiciliari e comunque con altra meno grave, il mero decorso del tempo non è elemento rilevante perché la sua valenza si esaurisce nell'ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia stessa, e quindi necessita di essere considerato unitamente ad altri elementi idonei a suffragare la tesi dell'affievolimento delle esigenze cautelari (Corte di cassazione, Sezione I penale, 6 giugno 2013, n. 24897). 3 Egualmente privo di pregio è il motivo di doglianza avente ad oggetto la mancata espressione di una motivata ragione per la quale neppure poteva essere accolta la richiesta subordinata di modificazione della misura custodiale con quella della detenzione domiciliare con l'applicazione del cosiddetto braccialetto elettronico. Va, al riguardo, ribadita la consolidata giurisprudenza della Corte secondo la quale la misura cautelare degli arresti domiciliari con la prescrizione dell'utilizzo del mezzo elettronico di controllo degli eventuali spostamenti dell'indagato non si caratterizza per essere un'autonoma misura cautelare ma è solamente una specifica modalità di applicazione della misura degli arresti domiciliari (Corte di cassazione, Sezione II, 16 febbraio 2015, n. 6505). Da ciò deriva che, laddove il giudice della cautela rilevi che, per effetto dell'invariato quadro cautelare, la misura custodiale intramuraria si riveli essere la sola adeguata alla tutela delle esigenze di cui all'art. 274 cod. proc. pen., non vi è a carico del medesimo giudice alcun onere motivazionale per valutare se l'eventuale applicazione dei mezzi di controllo elettronico potrebbe rendere o meno idonea anche la più blanda misura della custodia domiciliare, sicché non può dirsi omissiva la ordinanza che non prenda posizione alcuna sul punto, Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto dal QU segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00, equitativamente determinata nella predetta misura, in favore della Cassa delle ammende. Visto l'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. copia del presente provvedimento deve essere trasmesso al Direttore dell'istituto penitenziario ove il QU è ristretto per quanto di competenza.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende. Dispone, altresì, che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'istituto penitenziario competente, a norma dell'art. 94, comma 1- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 24 aprile 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Амон ните крашни Aug