Sentenza 26 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/03/2002, n. 4345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4345 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2002 |
Testo completo
04 345 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ogg.: Lavoro LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO R. G. 9689/99 Cron. N. 10123 composta dai seguenti Magistrati: Rep. N.-Presidente- 1. Dott. Vincenzo Mileo 66 Michele De Luca -Consigliere- Ud. 4.12.2001 2. DR De Renzis -Rel. Consigliere- 3. 66 4.66 Giuseppe Cellerino -Consigliere- 5. " Filadoro -Consigliere- Camillo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA AN LE, rappresentato e difeso, con- giuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Stanislao Aureli del foro di Roma e Lanfranco Tonini del foro di Bologna, elettiva- mente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, Via Asia- go 8, come da procura in calce al ricorso Ricorrente 4733
CONTRO
VI TR S.p.A., in persona del Presidente pro tempore dott. Alfredo Cazzola, rappresentata e difesa, con- giuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Arturo Maresca del 2 foro di Roma e Marcello Pedrazzoli del foro di Bologna, eletti- vamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Lun- gotevere Michelangelo 9, come da procura a margine del
contro
- ricorso Controricorrente per la cassazione della sentenza n. 206/98 del Tribunale del La- voro di Bologna del 22.4.1998/17.9.1998 nella cause riunite n.2640 R. G.A.C. 1997 e n. 389 R. G.A.C. 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4.12.2001 dal Cons. Dott. DR De Renzis;
udito l'Avv. Stanislao Aureli per il ricorrente e l'Avv. Marcello Pedrazzoli per la resistente società; sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Guido Rai- mondi, che ha concluso per l'accoglimento del secondo e terzo motivo e per il rigetto del primo motivo del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Pretore del Lavoro di Bologna con sentenza non definitiva n. 1152/95 del 5.8.1996 dichiarava che l'esonero di DR CA dal prestare attività come direttore generale e procu- ratore del Presidente e del Consiglio Direttivo della società sportiva US Pallacanestro w di cui al contratto concluso il 12.8.1991 comunicato allo stesso con lettera del 26.3.1993, co- stituiva inadempimento del medesimo contratto, per la mancanza di giusta causa conseguente a fatto o colpa grave, e condannava la società al risarcimento causato al CA. 3 Lo stesso Pretore con sentenza definitiva n. 163/97 del 18.11.1997 condannava la US al risarcimento del danno stes- so, identificato in una lesione del diritto all'attività professiona- le, determinandolo in complessive £. 35.000.000, oltre accessori. Con distinti ricorsi, ritualmente depositati e notificati, la S.p.A. US Pallacanestro proponeva appello contro le anzidette sen- tenze deducendo l'infondatezza delle pretese del CA, per non essere stato alle dipendenze della società e per avere otte- nuto l'intero compenso in relazione alla durata del rapporto di collaborazione di cui al contratto 12.8.1991. Il CA resisteva alle impugnazioni della controparte e pro- poneva appelli incidentali intesi ad ottenere il risarcimento inte- grale dei danni lamentati. All'esito il Tribunale di Bologna con sentenza 22.4.1998/17.9.1998 accoglieva gli appelli della società dichia- rando infondate le pretese del CA e respingeva gli appelli incidentali, con compensazione delle spese di lite. Il Tribunale osservava in particolare che la scrittura privata, sottoscritta dalle parti il 12.8.1991, con la quale la US aveva affidato per due anni al CA la “direzione generale della società quale procuratore del Presidente e del Consiglio Diretti- vo", espressamente aveva identificato in tale incarico un "rapporto di collaborazione coordinata e continuativa senza vin- colo di subordinazione", sicché era risultata pacifica nel giudizio di primo grado la natura autonoma, e non subordinata, del rap- porto in questione. Il Tribunale aggiungeva che il CA soltanto nelle memorie difensive di secondo grado aveva dedotto una completa assimila- bilità del rapporto in discussione al lavoro dirigenziale subordi- nato ed aveva anche prospettato la fattispecie della "parasubordinazione" con applicabilità di taluni istituti tipici della subordinazione. ipotesi quest'ultima comunque non ravvi- sabile ad avviso dei giudici di appello Il Tribunale, nel rigettare gli appelli incidentali del CA, rilevava che le richieste di risarcimento di danni diversi ed ulte- riori non erano riconducibili alla sua posizione di lavoratore au- tonomo e al suo interesse al conseguimento dei compensi stabili- ti, sicché non correttamente era stato fatto richiamo all'art. 2103 cod. civ., riguardante la posizione del lavoratore subordinato. Il Tribunale, infine, disconosceva il risarcimento del danno, rav- visato dal primo giudice nella "lesione del diritto all'attività professionale, risarcibile sotto il profilo equitativo", diritto che sarebbe stato leso dalla rottura anticipata dal rapporto, osser- vando che, secondo le norme e i principi direttamente applicabili al lavoro autonomo, il semplice recesso anticipato di una delle parti attribuisce all'altra tutte le utilità economiche che la stessa avrebbe ottenuto con il puntuale adempimento degli accordi con- clusi. Contro tale sentenza propone ricorso per cassazione il Mancaru- so con tre motivi, illustrati con memoria ex art. 378 C.P.C. 5 La US resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa ap- plicazione degli artt. 112, 436 e 437 c.p.c, nonché degli artt. 1362, 2087, 2094, 2103 e 2229 cod. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 cp.c. Il CA rileva che il Tribunale, indipendentemente da ogni profilo di preclusione in relazione alla tardività della domanda, ha errato nel non ritenere subordinato il rapporto di lavoro di es- so ricorrente, con tutte le relative conseguenze, omettendo ogni accertamento sulla reale intenzione delle parti, sull'effettivo contenuto del rapporto e sulle modalità dello stesso. Aggiunge che la sentenza impugnata è carente di motivazione, sia perché l'affermazione dell'autonomia del rapporto non è sorretta da argomentazioni idonee a far ritenere, in base alle regole dell'ermeneutica contrattuale, che la volontà delle parti fosse in tal senso, sia perché non sono state chiarite le ragioni per le quali non è stato dato valore a circostanze decisive per una di- versa qualificazione del rapporto. I rilievi esposti sono infondati. Nel caso di specie trattasi di contratto a termine previsto dall'art. 4 della legge n. 230/1962, concernente un lavoro auto- nomo o parasubordinato ex art. 409 n. 3 C.P.C., come si evince dal tenore specifico dello stesso contratto in tema di collabora- zione, sicché accertato in fatto da parte del giudice di merito questo tipo di rapporto, non vi è spazio per quello preteso su- bordinato, di cui in concreto il ricorrente non ha dato prova. Ciò considerato, nessun rilievo assume la censura, contenuta nello stesso primo motivo, circa l'erronea mancata considerazio- ne da parte del Tribunale di mezzi istruttori volti a dimostrare gli episodi relativi all'esautoramento e conseguente allontanamento del ricorrente dalla società. Va precisato che in ogni caso l'ammissione di nuove prove da parte del giudice di appello co- stituisce esercizio di una facoltà discrezionale ed è subordinata alla valutazione della loro indispensabilità, sicché l'omessa moti- vazione sulla loro mancata ammissione in appello non integra vi- zio di omesso esame, ma configura soltanto un'implicita dichia- razione di esclusione della loro indispensabilità (in questo senso Cass. sentenza n. 10960 del 2 ottobre 1999; Cass. sentenza n. 10460 del 4 ottobre 1995; Cass. sentenza n. 384 del 23 gennaio 1990). Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1218, 1362, 1366, 1372, 1375, 1453, e 2119 cod. civ. e dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. Il CA sostiene che secondo la scrittura privata- clausola n. 5 il contratto non poteva essere risolto ante tempus, se non per giusta causa per fatto o colpa grave, nella specie insussisten- ti;
afferma che in conseguenza le voci del danno da risarcire avrebbero dovuto riguardare non solo la differenza retributiva fi- 7 no al termine stabilito, ma anche il discredito, la dequalificazione professionale, il deterioramento dell'immagine, la compromissio- ne di altre opportunità lavorative, la vita di relazione, l'integrità fisica e psicologica, l'identità personale, e ciò per il principio della esecuzione del contratto in buona fede e con correttezza. La doglianza è infondata, in quanto nel caso di specie il danno da risarcire è insito nel pagamento retributivo differenziale fino al termine pattuito del rapporto, e come tale è stato corrisposto dalla società. Su questa linea si muove la giurisprudenza di questa Corte, che ha precisato come, in caso di non giustificato recesso ante tem- pus” del datore di lavoro da rapporto a tempo determinato, il ri- sarcimento del danno dovuto al lavoratore vada commisurato all'entità dei compensi retributivi che lo stesso avrebbe maturato dalla data del recesso fino alla scadenza del contratto, salvo la prova di un danno maggiore da parte del lavoratore, ed esclusa l'ammissibilità della liquidazione equitativa del danno, una volta che il lavoratore abbia provato l'entità delle retribuzioni perse (Cass. sentenza n. 6439 del 1995; Cass. sentenza n. 4938 del 1994; Cass. sentenza n. 7672 del 1993; Cass. sentenza n. 13957 del 1992). Nel caso di specie l'esposto principio ha trovato piena applica- zione e correttamente non è stato riconosciuto il maggiore danno rispetto ai compensi retributivi pattuiti, non essendo stata fornita la relativa prova da parte del CA. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1218, 1223, 1453, 2043 e 2237 cod. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.. Sul punto il CA sostiene che il pregiudizio, da lui subito per effetto della condotta illecita del datore di lavoro, si riper- cuote sulla sua vita professionale e di relazione, per cui ha una indubbia dimensione patrimoniale, che lo rende suscettibile di ri- sarcimento integrale, non limitato al solo stipendio fino alla sca- denza del rapporto. La censura è infondata, essendo la richiesta del danno ulteriore rispetto al compenso pattuito priva di prova specifica, come già si è detto, e in ogni caso in base alle considerazioni svolte in relazione al secondo motivo. Con lo stesso terzo motivo il ricorrente denuncia l'erroneità della sentenza impugnata per non avere esaminato la richiesta di correzione, contenuta nell'appello incidentale, del dispositivo della decisione di primo grado in ordine alla liquidazione della somma attribuita a titolo di risarcimento danni, liquidazione da rapportare alla frazione di tempo (96 giorni) per la quale non era stato consentito al professionista di proseguire l'attività secondo il contratto. Il rilievo è fondato, risultando dagli atti che effettivamente il CA aveva proposto nella memoria difensiva, contenente appello incidentale, l'anzidetta richiesta di correzione del dispo- sitivo della decisione di primo grado. 9 In conclusione il ricorso va accolto in relazione alla seconda parte del terzo motivo e va rigettato con riguardo a tutti gli altri motivi conseguentemente la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese, alla Corte di Appello di Bologna con riguardo al profilo accolto -
PQ M
La Corte accoglie il terzo motivo per quanto di ragione, rigetta 3 3 gli altri motivi, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte di 9 0 1 : . N A T S R 9 S A 7 A ' - Appello di Bologna in relazione al motivo accolto. T L , 8 L : A E 1 R 1 D E I P S S E I N G E N Così deciso in Roma addì 4 dicembre 2001 G S G E I O L A A A O D L T E L T , Il Presidente Il Consigliere relatore estensore I E O R I D R D T incendo M ills S I O DR be Rentis G E R IL CANCELLIERE Depositato in Cancellerla oggi, 26 MAR. 2002 A M E IL CANCELLIERE R P a E N O