Sentenza 21 ottobre 2015
Massime • 1
La previsione di cui all'art. 275-bis cod. proc. pen., che consente al giudice di prescrivere, con gli arresti domiciliari, l'adozione del cosiddetto "braccialetto elettronico", non ha introdotto una nuova misura coercitiva ma solo una mera modalità di esecuzione della misura cautelare personale e non attiene all'adeguatezza della stessa, cioè al divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione, ma al giudizio, da compiersi nel procedimento di scelta della misura, sulla capacità effettiva dell'indagato di autolimitare la propria libertà personale. (In motivazione la Corte ha altresì chiarito che l'art. 275, comma terzo bis, cod. proc. pen. contiene non un vincolo al prudente apprezzamento del giudice, ma soltanto un richiamo affinché questi verifichi in concreto l'impraticabilità della misura di cui agli artt. 284 e 275 bis cod. proc. pen., sulla scorta delle esigenze cautelari effettivamente esistenti nella specie, desumibili dalle connotazioni oggettive del fatto e della personalità dell'indagato).
Commentario • 1
- 1. Arresti domiciliari con sorveglianza elettronica - Elektronisch überwachter Hausarrest (eüH)Armin Kapeller · https://www.filodiritto.com/ · 19 novembre 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/10/2015, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2015 |
Testo completo
5 5 5 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 21/10/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FRANCESCO IPPOLITO - Presidente - SENTENZA - Consigliere - N. 1792 Dott. GIORGIO FIDELBO REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. EMANUELE DI SALVO N. 29413/2015 - Consigliere - Dott. GAETANO DE AMICIS Dott. ALESSANDRA BASSI - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RE RT N. IL 06/08/1981 avverso l'ordinanza n. 373/2014 TRIB. LIBERTA' di BOLOGNA, del 28/04/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;
✓ee/sentite le conclusioni del PG Dott. Eugenio Selvolli moroussibnere hel жипо Allia del rcorso Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 28 aprile 2015, con motivazione depositata in data 18 Bologna, investito dell'appello cautelare ai sensigiugno 2015, il Tribunale di dell'art. 310 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza pronunciata il 3 aprile 2015, con la quale il Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Parma ha rigettato l'istanza avanzata nell'interesse di EG UR di sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari presso l'abitazione di ND TI. Nell'argomentare il rigetto, il Collegio ha posto in evidenza: a) che EG è detenuto per plurime violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, alcune aggravate ai sensi dell'art. 80 stesso decreto, in relazione a droghe cd. pesanti (capi B), D), E), F) e G); b) che, all'esito di rito abbreviato, l'imputato è stato condannato alla pena di 12 anni di reclusione ed euro 52.000 di multa;
c) che sussiste a carico del prevenuto un'elevata pericolosità sociale, alla luce della pluralità e gravità dei reati commessi, dei quantitativi di droga pesante e di sostanza da taglio trafficati, della professionalità dimostrata nella commissione dei reati, nel mentre il periodo di un anno di custodia cautelare sofferta e il tenore dell'interrogatorio - in gran parte caratterizzato da negazioni, giustificazioni e reticenze non consentono di ritenere adeguata la richiesta - braccialetto misura degli arresti domiciliari, seppure con il presidio del elettronico.
2. Nel ricorso avverso l'ordinanza, l'Avv. Alessandro Cristofori, difensore di fiducia di EG UR, ha chiesto che il provvedimento sia cassato per violazione di legge penale e processuale e per vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275, comma 3-bis, cod. proc. pen. Il ricorrente evidenzia che, all'esito della modifica legislativa operata con legge n. 47 del 2015, gli arresti domiciliari con il controllo elettronico costituiscono misura cautelare da privilegiare alla custodia in carcere, e che il Tribunale ha argomentato l'imprescindibilità di tale misura con considerazioni apodittiche e generiche, che non tengono conto della condizione di incensuratezza dell'assistito e della carcerazione da egli subita per oltre un anno dall'assistito.
3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza delle censure in esso mosse.
2. Mette conto rilevare come, con la legge n. 47 del 2015, il legislatore abbia previsto al comma 3-bis dell'art. 275 cod. proc. pen. che "nel disporre la 2 of custodia cautelare in carcere il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all'articolo 275-bis, comma 1". In virtù della recente novella, risulta reimpostato il baricentro delle misure custodiali, là dove si è privilegiato il ricorso agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico ex art. 275-bis c.p.p. in tutti i casi in cui si renda necessario presidiare i pericula libertatis a mezzo di una misura custodiale, gravando il giudice dell'onere di esplicitare le ragioni specifiche e concrete per le quali abbia ritenuto di disporre comunque la misura carceraria.
3. Come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, l'adozione di mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di controllo non introduce una misura coercitiva ulteriore rispetto a quelle elencate negli artt. 281 e seguenti cod. proc. pen., ma unicamente una condizione sospensiva della custodia in carcere, la cui applicazione viene disposta dal giudice contestualmente agli arresti domiciliari e subordinatamente al consenso dell'indagato all'adozione dello strumento elettronico. Ne deriva che il suddetto braccialetto rappresenta una cautela che il giudice può adottare, se lo ritiene necessario, non già ai fini dell'adeguatezza della misura più lieve, vale a dire per rafforzare il divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione, ma ai fini del giudizio, da compiersi nel procedimento di scelta delle misure, sulla capacità effettiva dell'indagato di autolimitare la propria libertà personale di movimento, assumendo l'impegno di installare il braccialetto e di osservare le relative prescrizioni" (Cass. Sez. 5, n. 40680 del 19/06/2012 - dep. 17/10/2012, CED 253716; Cass. Sez. 3, n. 7421 del 3/12/2014 dep. 19/02/2015, CED 262418). In altri termini, gli arresti domiciliari con braccialetto non rappresentano un genere diverso di misura, ma costituiscono semplicemente una modalità particolare di esecuzione della misura prevista dall'art. 284 del codice di rito, mentre la dichiarata disponibilità della persona soggetta a cautela a sottoporsi al controllo elettronico, oltre ad offrire una garanzia al giudice che il detenuto non si allontanerà in modo occulto dalla sua abitazione, costituisce un indice sintomatico di serietà e di maggiore affidabilità del soggetto, offrendo la base per una valutazione prognostica positiva in merito alla sua capacità di autocustodia. Nondimeno, dalla piana lettura del dato testuale dell'art. 275, comma 3-bis, si inferisce che il giudice non è vincolato a ritenere sempre e comunque idonea la misura domiciliare, ma soltanto che può legittimamente applicare la misura di maggiore rigore a condizione che espliciti le "specifiche ragioni per cui ritiene inidonea nel caso concreto la misura degli arresti domiciliari". La norma contiene dunque, non un vincolo al prudente apprezzamento dell'organo giurisdizionale, ma soltanto un richiamo affinchè il giudice verifichi in concreto l'impraticabilità 3 श्र della misura delineata dal combinato disposto degli artt. 284 e 275-bis cod. proc. pen., sulla scorta delle esigenze cautelari effettivamente sussistenti nella specie, come desumibili dalle connotazioni oggettive del fatto e dalla personalità dell'indagato.
4. Fissate tali coordinate interpretative, le doglianze del ricorrente risultano palesemente destituite di fondamento. Ritiene difatti questa Corte che il Collegio della cautela abbia compiutamente assolto all'onere argomentativo imposto dal citato comma 3-bis dell'art. 275, allorchè ha dato conto della inidoneità della misura domestica con lo strumento di controllo elettronico, secondo una valutazione della concreta gravità dei reati commessi desunta dal dato quali-quantitativo dello stupefacente commerciato, dalle modalità professionali della condotta nonchè dall'atteggiamento processuale serbato dall'indagato. Il Tribunale ha dunque preso a base del proprio apprezzamento elementi obbiettivi, puntualmente esplicitati, da cui ha inferito, con considerazioni scevre da illogicità manifeste, una prognosi negativa quanto alla capacità autocustodiale del ricorrente e, dunque, l'inidoneità della misura domiciliare ad impedire la reiterazione criminosa. Iter argomentativo che, in quanto assistito da precisione, coerenza logica e conformità a diritto, si appalesa insindacabile nella sede di legittimità.
5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 1.000,00 euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle : spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 21 ottobre 2015 Il Presidente Il consigliere estensore یا Francesco Impolite груше Alessandra Bassi DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 8 GEN 2016 IL 4 IL FUNZIONARIO DIZAR Dott.ssa Silvana DI PUCCHIO J I O N E