Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/08/2001, n. 11078
CASS
Sentenza 13 agosto 2001

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L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice del merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, a un sindacato che è limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo di una motivazione coerente e logica. Sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica che la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione, e cioè la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione anzidetta e delle ragioni dell'obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice, non potendo le censure risolversi, in contrasto con la qualificazione loro attribuita dalla parte ricorrente, nella mera contrapposizione di un'interpretazione diversa da quella criticata. (Nella specie il giudice del merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva ritenuto che la maggiorazione di retribuzione corrisposta a dipendente della s. p. a. Aeroporti di Roma per le ore di lavoro notturno prestato in base a regolari turni periodici predisposti dal datore di lavoro dovesse includersi nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto maturato fino all'entrata in vigore della legge n. 297 del 1982 -ossia fino al 31 maggio 1982- ma non dovesse invece conteggiarsi, in base a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva che faceva riferimento alla "retribuzione mensile di fatto", ai fini del calcolo per il trattamento di fine rapporto per il periodo successivo nonché ai fini del calcolo dei compensi per il lavoro festivo e per le ferie e delle mensilità aggiuntive).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/08/2001, n. 11078
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11078
    Data del deposito : 13 agosto 2001

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