Sentenza 13 agosto 2001
Massime • 1
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice del merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, a un sindacato che è limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo di una motivazione coerente e logica. Sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica che la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione, e cioè la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione anzidetta e delle ragioni dell'obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice, non potendo le censure risolversi, in contrasto con la qualificazione loro attribuita dalla parte ricorrente, nella mera contrapposizione di un'interpretazione diversa da quella criticata. (Nella specie il giudice del merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva ritenuto che la maggiorazione di retribuzione corrisposta a dipendente della s. p. a. Aeroporti di Roma per le ore di lavoro notturno prestato in base a regolari turni periodici predisposti dal datore di lavoro dovesse includersi nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto maturato fino all'entrata in vigore della legge n. 297 del 1982 -ossia fino al 31 maggio 1982- ma non dovesse invece conteggiarsi, in base a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva che faceva riferimento alla "retribuzione mensile di fatto", ai fini del calcolo per il trattamento di fine rapporto per il periodo successivo nonché ai fini del calcolo dei compensi per il lavoro festivo e per le ferie e delle mensilità aggiuntive).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/08/2001, n. 11078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11078 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente -
Dott. Ettore MERCURIO - Consigliere -
Dott. Francesco Antonio MAIORANO - Consigliere -
Dott. Federico ROSELLI - Rel. Consigliere -
Dott. Antonio LAMORGESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TT AR, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI 140, presso lo studio dell'avvocato VITALE FORTUNATO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AEROPORTI DI ROMA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. PIERLUIGI DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell'avvocato TERENZIO ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 7647/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 23/04/98 R.G.N. 77533/93, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/05/01 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato VACIRCA per delega VITALE;
udito l'Avvocato TERENZIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso dell'8 maggio 1991 al Pretore di Roma, ND CC esponeva di aver ricevuto dalla s.p.a. Aeroporti di Roma, datrice di lavoro, un compenso per il lavoro notturno, abitualmente svolto sulla base di turni regolari, da considerare come parte della retribuzione ordinaria e quindi da includere, per legge e per contratto collettivo, nella base di calcolo delle mensilità aggiuntive e della retribuzione per ferie e per festività. Chiedeva perciò che la società fosse condannata a pagare le relative differenze e che fosse accertato il suo diritto all'inclusione di esse differenze nel calcolo del trattamento di fine rapporto. Costituitasi la convenuta, il Pretore rigettava la domanda con decisione del 1° marzo 1993, parzialmente riformata con sentenza del 23 aprile 1998 dal Tribunale, il quale stabiliva che nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto, maturata fino al 31 maggio 1982 ossia fino all'entrata in vigore della legge 29 maggio 1982 n. 297, fosse incluso il suddetto compenso per lavoro notturno. Per il resto il Tribunale confermava la decisione di primo grado, sfavorevole al lavoratore.
Esso osservava che il compenso in questione era stato corrisposto regolarmente, con la conseguenza che, a norma del secondo comma dell'art. 2120 cod. civ., nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge n. 297 del 1982, esso doveva essere compreso nella base di calcolo della indennità d'anzianità, poi chiamata trattamento di fine rapporto: infatti quel testo imponeva di calcolare "tutte le somme... corrisposte... a titolo non occasionale".
Quanto al periodo successivo all'entrata in vigore della legge citata, il nuovo testo dell'art. 2120 accoglieva bensì la medesima nozione di retribuzione da assumere come base di calcolo, ma nel secondo comma faceva salva la "diversa previsione dei contratti collettivi".
Doveva perciò aversi riguardo al vigente contratto collettivo, il quale ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive e del compenso per lavoro festivo, faceva riferimento alla "retribuzione di fatto" ossia (art. 7), allo "stipendio minimo tabellare", agli "aumenti periodici di anzianità, aumenti di merito, eventuali eccedenze sul minimo tabellare e indennità di contingenza". Non, dunque, a qualsiasi compenso continuativo, quale quello per il lavoro notturno.
Nè l'inclusione necessaria di questo compenso nella retribuzione era imposta un accordo interconfederale del 1946 sulla "retribuzione globale di fatto", o dagli artt. 36 Cost., 2099 cod. civ. e 7 della convenzione internazionale OIL n. 132 del 1970.
Contro questa sentenza ricorre per cassazione il CC. Resiste con controricorso la s.p.a. Aeroporti di Roma. Memorie utrinque. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1367, 1371, 2109 cod. civ., 5 l. 27 maggio 1949 n. 260, 1 l. 31 marzo 1954 n. 90 e vizi di motivazione. Egli osserva come il
Tribunale abbia considerato il compenso per lavoro notturno come "normale", ossia continuativo, ma abbia interpretato erroneamente la definizione della "retribuzione mensile di fatto", accolta nel contratto collettivo, e di conseguenza abbia escluso quel compenso dalla base di calcolo di diverse voci retributive, tra cui il trattamento di fine rapporto.
Ad avviso del ricorrente ogni compenso di carattere fisso e continuativo andrebbe incluso nella retribuzione - considerata nel computo dei compensi per il lavoro festivo e per il periodo di ferie nonché per le mensilità aggiuntive e per il trattamento di fine rapporto - in applicazione delle seguenti regole di diritto:
a)- l'art. 2120 cod. civ., che comprende nella retribuzione tutte le somme percepite dal prestatore di lavoro "a titolo non occasionale";
b)- il contratto collettivo nazionale di lavoro del 1984, confermato da quello del 1988, che comprende nella retribuzione "di fatto" le "eccedenze sul minimo tabellare" ossia anche il compenso per lavoro notturno;
c)- l'accordo interconfederale del 27 ottobre 1946, applicabile anche alla s.p.a. Aeroporti di Roma e assumente una nozione onnicomprensiva della "retribuzione globale di fatto";
d)- l'art. 1367 cod. civ., che sancisce il principio di conservazione del contratto e quindi delle clausole del contratto collettivo;
e)- l'art. 1371 cod. civ., che impone all'interprete del contratto il contemperamento degli interessi delle parti.
il motivo non è fondato ed in particolare sono errati i detti riferimenti normativi, poiché:
a)- l'art. 2120 cod. civ. include bensì nella retribuzione tutti i compensi non occasionali, ma aggiunge un secondo comma "salvo diversa previsione dei contratti collettivi": esattamente perciò la sentenza qui impugnata si riferisce alle clausole del contratto collettivo, contenente diverse previsioni;
b)- le "eccedenze sul minimo tabellare", incluse da tale contratto nella retribuzione, sono estranee - secondo la plausibile interpretazione del Tribunale, fondata sul lessico della materia - al compenso per lavoro notturno, poiché sono costituite dai cosiddetti superminimi o dagli assegni ad personam;
c)- l'accordo interconfederale del 1946 è stato ritenuto dal Tribunale inapplicabile alla fattispecie qui in esame, regolata da un contratto più favorevole, e su tale statuizione non v'è censura del ricorrente;
d)- questi neppure dice perché l'interpretazione del contratto, resa dai giudici d'appello ed a lui sfavorevole, confliggerebbe col principio di conservazione del negozio giuridico;
per questa parte il motivo di ricorso è perciò inammissibile (art. 366 n. 4 cod. proc. civ.);
c)- parimenti inammissibile per difetto di specificazione è la doglianza di mancato contemperamento degli interessi delle parti, che non può coincidere con l'accoglimento delle tesi interpretative di una sola di loro.
Il precedente (Cass. 24 dicembre 1999 n. 14537) citato dalla ricorrente in memoria non può giovarle poiché non contiene alcuna enunciazione di principio ne' risolve alcuna questione di diritto ma si limita a giudicare incensurabile in sede di legittimità l'interpretazione di un contratto collettivo resa da un giudice di merito. Questa Corte non può infatti attribuire direttamente significato a disposizioni di autonomia privata, così come fa con le norme di diritto (art. 1 preleggi) ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ.. Per tali considerazioni il ricorso dev'essere rigettato mentre le spese processuali possono essere compensate a causa delle oscillazioni della giurisprudenza di merito in materia.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma il 10 maggio 2001.
Depositato in cancelleria il 13 agosto 2001.