Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/02/2013, n. 23954
CASS
Sentenza 8 febbraio 2013

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Massime1

Qualora il giudice di merito, vigente l'art. 317 cod. pen., antecedente le modifiche apportate dalla L. 6 novembre 2012, n. 190, abbia proceduto, con motivazione approfondita e non illogica, a qualificare la condotta del pubblico agente in termini di induzione piuttosto che di costrizione, la Cassazione, chiamata a decidere dopo l'entrata in vigore della l. n. 190 medesima, non può che ricondurre il fatto nella fattispecie dell'art. 319 quater cod. pen., sempre che detta qualificazione non sia stata specificamente contestata dal ricorrente sulla base di motivi ammissibili. (Nella specie, la Corte, rilevata la qualificazione da parte del giudice di appello della condotta del pubblico agente in termini di induzione, in assenza di contestazioni sul punto, ha ricondotto il fatto nell'ipotesi prevista dall'art. 319 quater cod. pen. e dichiarato la prescrizione, per decorso del termine di cui all'art. 157 cod. pen.).

Commentario1

  • 1Concussione: non sussiste in caso di persuasione, pressione morale con tenue valore condizionante
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 29 agosto 2023

    La massima Il delitto di concussione, di cui all'art. 317 cod. pen. nel testo modificato dalla l. n. 190 del 2012, è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno contra ius da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita e si distingue dal delitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319 quater cod. pen. introdotto dalla medesima l. n. 190, la cui condotta si …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/02/2013, n. 23954
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23954
Data del deposito : 8 febbraio 2013

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