Sentenza 14 gennaio 2013
Massime • 1
A seguito dell'entrata in vigore della l. n. 190 del 2012, l'elemento che differenzia le nozioni di induzione e costrizione, che costituiscono l'elemento oggettivo rispettivamente dei delitti di cui gli artt. 319 quater e 317 cod. pen., non va individuato in un connotato di natura psicologica, quale la minore o maggiore valenza coercitiva della condotta dell'agente pubblico, ma in un dato di carattere giuridico e cioè nella conformità o meno al diritto delle conseguenze minacciate. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto integrato il delitto di concussione nell'avere il pubblico ufficiale, per farsi dare dal privato una somma di denaro, prospettato conseguenze pregiudizievoli non derivanti dalla legge, in particolare prospettando il rischio di ritardi e/o difficoltà nell'esecuzione di lavori, richiedenti un preventivo assenso amministrativo).
Commentari • 4
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Indice: Introduzione Il quesito sottoposto alle Sezioni Unite Il primo orientamento della giurisprudenza Il secondo orientamento della giurisprudenza Il terzo orientamento della giurisprudenza I principi di diritto enunciati dalla Corte 1. Introduzione Le Sezioni Unite della Cassazione, nel delineare la differenza tra i reati di concussione per costrizione, di cui all'art. 317 c.p., e di induzione indebita a dare o promettere utilità, di cui all'art. 319-quater c.p., hanno fissato un criterio generale molto netto: chiarendo che il delitto di concussione è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/01/2013, n. 17593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17593 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 14/01/2013
Dott. SERPICO SC - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 90
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI SALVO Emanuele - rel. Consigliere - N. 18493/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI SC N. IL 15/01/1937;
avverso la sentenza n. 1978/2008 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 07/10/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/01/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Anello Roberto, che ha concluso per rigetto;
Udito il difensore Avv.to Caruso SC.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 27-5-2008, il Tribunale di Crotone condannò MA SC per i seguenti reati : A) reato di cui agli artt.56 e 317 c.p. per avere, in qualità di dirigente dell'ex settore chimico P.M.P. di Cosenza, e dunque di pubblico ufficiale, deputato, per conto dell'Arpacal, di effettuare attività di monitoraggio e controllo, con riferimento ai piani di caratterizzazione per la zona industriale di Crotone, richiedendo al geologo CE ST, incaricato dalla società "Le Spighe" di effettuare, per la parte privata, le attività afferenti al predetto piano di caratterizzazione, di affidare le analisi dei campioni di terreno, la cui esecuzione spettava all'imprenditore, ad un laboratorio di fiducia del MA stesso, ad un costo pari a 500 Euro a campione, prezzo di gran lunga superiore rispetto a quello che il CE stesso aveva pattuito con altro laboratorio privato (120 Euro); realizzando tutta una serie di minacce ed intimidazioni quale attività di ostruzionismo nei confronti del CE (inidoneità, contrariamente al vero, della sonda messa a disposizione dall'impresa incaricata dal CE;
ubicazione dei punti dove effettuare i sondaggi;
allontanamento, da parte del MA, dal luogo di esecuzione dei lavori e ritorno in un giorno che egli avrebbe fissato a suo piacimento), con conseguente danno per l'impresa, e, di conseguenza, per il CE, su cui sarebbe ricaduta la responsabilità del ritardo, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere e indurre, in prima battuta, il CE, e, in secondo luogo,l'imprenditore che aveva affidato l'incarico al CE, a dargli o promettergli quanto sopra. In Crotone l'1-4-2003.
B): delitto di cui agli artt. 56 e 317 c.p. perché, in concorso con LE LO, nella qualità di cui al capo che precede, richiedendo al CE, incaricato della Società "Ilpa", di noleggiare una sonda per la realizzazione del prelevamento dei campioni di suolo da far successivamente analizzare dalla Società "Geomega" di Cosenza, di cui LE LO era il titolare;
il MA e il LE quantificando il prezzo per ogni campione in misura superiore a quella che il CE aveva pattuito con altra impresa privata;
realizzando una serie di minacce e intimidazioni, come ostruzionismo nei confronti di CE e del delegato dell'Ilpa, RI, e, in particolare, rinviando nel tempo l'attività di sopralluogo e rappresentando, contrariamente al vero, che la sonda messa a disposizione dalla ditta incaricata dal CE non era idonea;
minacciando di allontanarsi dal luogo di esecuzione dei lavori e di farvi ritorno in una data che egli avrebbe fissato a suo piacimento, con conseguente danno per l'impresa, e di conseguenza, per il CE, su cui sarebbe ricaduta la responsabilità del ritardo;
utilizzando toni perentori e minacciosi per le proprie richieste, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere e indurre, in prima battuta, il CE e, in secondo luogo, il delegato dell'impresa IIPA a dargli o promettergli l'utilità richiesta.
La pronuncia venne confermata dalla Corte d'appello di Catanzaro con sentenza in data 7-10-2010. 2. Ricorre per cassazione il difensore, deducendo, con il primo motivo, violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3 e nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione in ordine a tutte le imputazioni contestate,derivante da una distorta interpretazine delle prove dichiarative, poiché i giudici di merito si sono appiattiti sulla versione dei fatti fornita dal denunciante, incuranti delle numerose contraddizioni che ne inficiavano l'attendibilità e trascurando i contributi probatori enucleabili dalle deposizioni dei testi TO, LA e AT.
2.1. Con il secondo motivo, viene dedotta violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B), in relazione all'art. 317 c.p., per avere la sentenza condannato l'imputato per entrambi i capi d'imputazione in assenza del requisito dell'abuso della qualità e dei poteri, richiesto dalla suddetta norma incriminatrice, nonché violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) per averlo condannato sulla base di una motivazione apparente.
2.2. Con il terzo motivo, si lamenta motivazione apparente e violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione agli artt. 56 e 317 c.p., per avere la sentenza condannato l'imputato per entrambi capi d'imputazione in assenza dei requisiti dell'idoneità e della univocità della direzione teleologica degli atti compiuti alla costrizione e all'induzione.
2.4. Con il quarto motivo, si deduce violazione degli artt. 56, 317, 110 e 117 c.p., e vizio di motivazione, per avere la sentenza condannato per il capo B), ritenendo erroneamente sussistenti i requisiti della compartecipazione criminosa.
2.5. Con il quinto motivo, si deduce vizio di motivazione per avere la sentenza condannato l'imputato per il reato sub A) sulla base di un dato probatorio inesistente. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il primo, il quarto e il quinto motivo di ricorso esulano dal numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito,le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. un. 13-12-95 Clarke, rv 203428). Nel caso di specie, la Corte d'appello ha evidenziato, in primo luogo, le circostanze che inducono a ravvisare l'intrinseca credibilità delle dichiarazioni del CE (assenza di motivi di risentimento;
assenza di denuncia all'Autorità giudiziaria da parte del CE, che inviò solo un esposto ai superiori organi amministrativi;
tentativi del soggetto passivo, che sapeva di dover ancora interagire con l'Arpacal, per altre pratiche, di non incrinare i rapporti con gli imputati;
assenza di contraddizioni). In secondo luogo, la Corte ha analizzato gli ulteriori elementi a conferma della prospettazione fattuale offerta dal CE, esaminando le dichiarazioni del teste TO, responsabile tecnico del costruendo centro commerciale;
quelle del teste RI, il quale ha riferito, in particolare, di aver sentito il CE lamentarsi per la richiesta economica avanzata dal LE;
quelle della teste CH, funzionaria Arpacal, la quale ha riferito che la sonda era perfettamente idonea e che i campionamenti erano regolari, ed ha confermato la presenza in loco del LE, che il MA le specificò essere una persona di sua fiducia, e che, stando a quanto le riferì il CE, pretendeva un prezzo più alto, circa Euro 400, per eseguire le stesse operazioni di carotaggio che CE stava realizzando. Tutte le prove dichiarative sono state accuratamente esaminate dal giudice d'appello, che ne riferisce analiticamente i contenuti. Di qui l'asserto relativo alla compartecipazione criminosa del MA e del LE nella condotta prevaricatrice, intimidatoria e vessatoria posta in essere dagli imputati.
3.1. Dalle cadenze della sentenza d'appello è dunque enuclearle una attenta analisi della regiudicanda, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma della sentenza di prime cure attraverso un itinerario logico- giuridico in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza logica,e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Nè la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sull'attendibilità delle dichiarazioni dei soggetti escussi, giacché questa prerogativa è attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi delle risultanze agli atti, si sottraggono al sindacato di legittimità Sez. un. 25-11-95, Facchini, rv. 203767).
4. Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono infondati. In ordine alla sussistenza del requisito dell'abuso della qualità e dei poteri, richiesto dalla legge per l'integrazione degli estremi del reato di cui all'art. 317 c.p., tanto nella previgente quanto nell'attuale formulazione, la Corte territoriale ha evidenziato che il MA, in occasione delle operazioni di controllo a lui demandate, abusò della posizione rivestita e dei poteri da essa derivanti, ingenerando nel CE e nei soggetti responsabili delle società ILPA e AZ il timore che, se non avessero aderito alle sue proposte più o meno esplicite, avrebbero potuto subire ritardi e complicazioni nell'iter procedimentale relativo alla caratterizzazione dei siti. L'abuso si è manifestato in un atteggiamento di ostruzionismo e di velata minaccia, consistita, per quanto attiene al sito MZ, nel contestare l'ubicazione dei punti di sondaggio, pur sapendo che essa era stata approvata, in via preliminare, dai competenti organi amministrativi e che l'individuazione di tali punti non rientrava nelle competenze del MA;
nel contestare strumentalmente l'idoneità della sonda, pur sapendo che essa, come affermato dalla funzionaria Alpacal, CH, era perfettamente regolare;
nel minacciare, a fronte dei contrattempi che normalmente insorgono nell'espletamento di mansioni del genere, di andarsene allo scadere del suo orario di lavoro. Con modalità del tutto similari si è estrinsecata, per quanto inerisce al sito ILPA, la condotta del MA, il quale, come puntualmente posto in rilievo dal giudice di secondo grado, ha posto in essere, in concorso con il LE, tutta una serie di comportamenti ostruzionistici e prevaricatori, approfittando della propria posizione di preminenza per indurre il CE e l'RI a sottostare a indebite richieste, presentandosi presso il sito in data anteriore a quella di esecuzione dei carotaggi, con il pretesto di effettuare un sopralluogo;
avanzando strumentalmente dubbi in ordine all'idoneità della sonda;
inviando il LE sul sito il giorno previsto per i carotaggi;
paventando ritardi determinati dall'evenienza che gli esiti della campionatura fossero discordanti;
ventilando ostacoli superabili solo con la sostituzione della sonda, da noleggiarsi presso ditta di fiducia dell'imputato;
minacciando di abbandonare il sito alle 16, in caso di disguidi derivanti dalla sonda non sostituita;
prospettando vantaggi derivanti dallo spedito andamento delle operazioni qualora le analisi fossero state effettuate presso laboratori di fiducia del MA. Trattasi, anche sotto questo profilo, di motivazione che, lungi dal potersi considerare apparente, si sostanzia in un apparato esplicativo del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice. L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha d'altronde un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve peraltro essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Cass. Sez. un. 24-11-1999, Spina, Cass. pen. 2000, 862). Esula infatti dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa - e, per il ricorrente, più adeguata-valutazione delle risultanze processuali (Cass. Sez. un., 30- 4-1997, Dessimone, rv. 207941).
5. Occorre adesso analizzare la problematica relativa all'incidenza, sui lineamenti giuridici della fattispecie concreta in disamina, dello ius superveniens correlato alla normativa introdotta con L. 6 novembre 2012, n. 190, entrata in vigore nel lasso di tempo intercorrente tra la proposizione e la decisione del ricorso. Nella fattispecie, è contestata una condotta volta a "costringere ed indurre" i soggetti passivi a tenere un certo comportamento. Il che rispecchia l'impostazione della previgente formulazione della norma, che utilizzava questa endiadi, annettendo alle due previsioni effetti del tutto equivalenti, ai fini dell'integrazione degli estremi del reato. La nuova normativa riconnette invece effetti sensibilmente diversi alla condotta consistente nel "costringere", che integra gli estremi del reato di cui all'art. 317 c.p., rispetto a quelli derivanti dall'"indurre": condotta che rileva nell'ottica delineata dal nuovo art. 319 quater c.p.. Spetta dunque all'interprete ricondurre la fattispecie concreta sub iudice al paradigma delineato dal nuovo testo dell'art. 317 c.p. o a quello di cui all'art. 319 quater c.p. (Sez. 6 3-12-12 n. 49718, Gori). E comunque,
l'enunciazione, nell'imputazione, di entrambe le condotte esclude, nel caso sub iudice, la necessità di radicare la procedura di contestazione del diverso nomen iuris (Sez. 6, 11-1-13 n. 1716/12, Nogherotto), secondo i principi affermati dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, con sentenza 11-12-2007, Drassich, che ha ravvisato la sussistenza di una violazione dell'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nella riqualificazione giuridica del fatto effettuata ex officio, in sede di legittimità, senza aver dato al'imputato, in alcuna fase della procedura,la possibilità di essere informato del profilarsi di una diversa qualificazione giuridica e di predisporre la più opportuna difesa poiché il diritto al contraddittorio investe ogni profilo dell'accusa e va assicurato informando l'imputato e il suo difensore dell'eventualità di una qualificazione giuridica del fatto diversa da quella contestata (Cass. Sez. 6, 12-11-2008, n. 45807). Ma, nel caso in disamina, sia la condotta di costrizione che quella di costrizione appartenevano ab origine all'imputazione.
5.1. Potrebbe ritenersi, prima facie, che nulla la normativa introdotta dalla L. n. 190 del 2012 abbia mutato nella semantica dei termini "costringere" ed "indurre" e che pertanto ad essi vada tuttora attribuito il significato desumibile dall'orientamento giurisprudenziale formatosi sotto il vigore della previgente disciplina, secondo cui, mentre la costrizione si concreta in una condotta perpetrata con modalità tali da non lasciare margine alla libertà di autodeterminazione del soggetto passivo, l'induzione si risolve in un' attività di suggestione, di pressione morale e di persuasione, intesa a determinare la volontà del soggetto (Sez. Un.15-12-1973 n. 1669, Crespi;
Sez. 6 4-12-12 n. 33669, Nardi). In
quest'ottica, dunque, si tratterebbe di una forma di pressione più blanda, tale da lasciare un margine di scelta al destinatario della pretesa (Sez. 6 11-2-13, n. 48495/12, Melfi). Riconfermare tale opzione ermeneutica, anche alla luce della nuova normativa, rende però, a giudizio di questo Collegio;
difficilmente comprensibile la ratio della punibilità del tradens, a fronte della condotta di induzione, a norma dell'art. 319 quater c.p., comma 2. Questa previsione, infatti, come è noto, rappresenta, in assoluto, un novum rispetto all'assetto concettuale enuclearle dalla previgente disciplina e la sua portata è tale da destituire di fondamento l'opzione interpretativa appena accennata. Appare infatti fortemente distonico, rispetto alle linee generali del sistema, ritenere che debba incorrere in responsabilità penale chi abbia subito, sia pure in forma più blanda che nella fattispecie di costrizione, una forma di pressione psicologica da parte di un soggetto investito di poteri di diritto pubblico e perciò in grado di arrecare una grave lesione ai suoi interessi. Dovrebbe cioè ritenersi che il tradens - o il promittente, pur essendosi trovato in una situazione di soggezione, e pur avendo subito una condotta prevaricatrice, sia pure di valenza coercitiva non tale da inibirgli qualunque possibilità di scelta, debba incorrere nella sanzione penale - che è la più grave delle sanzioni previste dall'ordinamento - per non aver resistito a tale condotta. Ma, già ad una valutazione pregiuridica della fattispecie, punire con sanzione penale chi ontologicamente rivesta qualità di vittima di una condotta antigiuridica non può non apparire distonico rispetto ad esigenze di ragionevolezza e di coerenza interna di un sistema come quello vigente, le cui linee fondanti sono certamente aliene da concezioni eticizzanti dello Stato e del rapporto fra il cittadino e lo Stato. E condivisibilmente è stato,di recente, osservato, in giurisprudenza, come tali concezioni riecheggino impostazioni antisolidaristiche e illiberali (Sez. 6, 5-12-12, n. 1637, Roscia). Sul piano più strettamente sistematico, poi, una logica dettata dal principio coactus voluit sed voluit non può non apparire confliggente con i lineamenti di un sistema di diritto sostanziale ispirato ai canoni della rimproverabilità e della esigibilità (Sez. 6, 25-2-13n. 13047, Piccinno). A ciò è da aggiungere che ancorare la punibilità di un soggetto ad un profilo così sfuggente, come la valenza coercitiva del comportamento del pubblico ufficiale, di tale pregnanza da lasciare o meno una libertà di scelta al destinatario della pretesa, implicando la necessità di scandagliare profili che affondano le proprie radici nel più profondo enuclearsi delle dinamiche psicologiche sfociate nell'azione, appare di difficile conciliabilità con esigenze di tassatività e determinatezza della fattispecie penale.
5.2. Queste considerazioni impongono di rimeditare ab imis le nozioni di costrizione e di induzione, alla luce delle indicazioni enucleagli dal nuovo impianto normativo. È stato, al riguardo, correttamente osservato, in giurisprudenza (Sez. 6, Roscia, cit.), che già sul piano semantico esiste una netta alterità fra i due termini poiché costringere è verbo descrittivo di un'azione e del suo effetto mentre indurre designa soltanto l'effetto e non connota minimamente il modo in cui questo effetto venga conseguito. Dunque, è possibile affermare che commette il reato di cui all'art. 317 c.p. il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità e delle sue funzioni, tenga un comportamento di tale valenza prevaricatrice da costringere il soggetto passivo a dare o a promettere l'utilità. Per quanto attiene alla prefigurazione dei connotati di tale comportamento, poiché l'ipotesi della violenza fisica eccede in maniera così vistosa i poteri del pubblico ufficiale da travalicare l'ambito dell'abuso di cui all'art. 317 c.p., non rimane che ancorare la condotta prevaricatrice in disamina alla minaccia. Quest'ultima nozione, in linea generale, si identifica, come si desume dalla norma incriminatrice di cui all'art. 612 c.p., nella prospettazione di un male ingiusto la cui verificazione dipenda dalla volontà e dall'agire del soggetto attivo. Laddove l'aggettivo "ingiusto"indica la non conformità al diritto. Per contro, il fenomeno dell'induzione, come si desume dalla clausola di riserva relativa, che compare nel testo dell'art. 319 quater c.p., va riguardato in una prospettiva di residualità, comprendendo, attesa l'atipicità della relativa condotta, tutto quello che esula dall'ottica della costrizione. E poiché l'area di quest'ultima, è estesa ad ogni prospettazione di conseguenze pregiudizievoli contra ius, il perimetro dell'induzione è circoscritto alla prospettazione di conseguenze giuridiche sfavorevoli al soggetto secundum ius, come avviene, ad esempio, nel caso in cui l'ufficiale di polizia giudiziaria minacci ad un soggetto un arresto pienamente consentito dalla legge processuale penale. In questa prospettiva, è chiara la ratio dell'incriminazione di chi abbia subito il metus. Egli si è infatti risolto a dare o a promettere l'utilità non soltanto in forza di quest'ultimo ma anche perché mirava ad evitare conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'applicazione della legge. A tali considerazioni, d'altronde, si correla, sotto il profilo sistematico, il rilievo secondo il quale non può essere considerato irrilevante che il legislatore abbia previsto non un art. 317 - bis ma un art. 319 - quater, accostando cioè la fattispecie in disamina al fenomeno della corruzione, in cui entrambe le parti agiscono in vista di un vantaggio. Su questo versante, la linea di demarcazione rispetto alla fattispecie di cui all'art. 319 - quater può tuttora essere individuata nel tradizionale criterio secondo il quale, ove le parti si collochino su un piano di parità, si versa nell'ipotesi di corruzione mentre, ove l'agente pubblico si collochi, in forza della sua qualità o dei suoi poteri, su un piano di preminenza, si versa nell'ipotesi di induzione indebita. Sul versante invece dei rapporti fra l'art. 317 c.p. e l'art. 319 quater c.p., l'architettura concettuale alla quale sembra corretto addivenire è la seguente:
qualora il destinatario della pretesa, quale che sia stata, in termini psicologici, la valenza coercitiva del comportamento del pubblico ufficiale, abbia dato o promesso l'utilità al fine di evitare conseguenze a lui sfavorevoli ma conformi alle prescrizioni dell'ordinamento giuridico, si versa nella fattispecie di cui all'art. 319-quater. Ove invece, anche in presenza di un comportamento di pregnanza coercitiva tale da lasciare comunque al soggetto passivo un ambito di autodeterminazione, il pubblico ufficiale abbia minacciato un danno non derivante dalla corretta applicazione della legge, si versa nell'ipotesi di cui all'art. 317 c.p.. E, in questa prospettiva, risulta agevolmente comprensibile anche il motivo per il quale quest'ultimo reato sia più grave di quello di cui all'art. 319 quater, atteso il maggior disvalore della condotta di chi prospetti al privato un danno contra ius rispetto a chi prospetti conseguenze pregiudizievoli derivanti da una legittima applicazione delle norme giuridiche. Il discrimen fra le nozioni di costrizione e di induzione va dunque individuato, alla luce della nuova normativa, non più in un connotato di natura psicologica - la maggiore o minore valenza coercitiva della condotta dell'agente pubblico - ma in un connotato di carattere giuridico e cioè la conformità al diritto o meno delle conseguenze minacciate.
5.3. L'ambito di applicazione delle due disposizioni, considerate nel loro complesso, copre l'intera area di operatività del previgente art. 317 c.p. e si pone pertanto in continuità normativa con quest'ultimo, costituendo ius receptum, nella giurisprudenza di questa suprema Corte, che anche la prospettazione, da parte del pubblico ufficiale, del legittimo esercizio di un potere effettivamente spettantegli potesse, sotto il vigore della precedente normativa, integrare gli estremi del reato di concussione,ove fosse finalizzata ad ottenere l'indebita utilità.
6. Per quanto attiene al caso in disamina, non vi è alcun dubbio che il pubblico ufficiale abbia prospettato al privato conseguenze pregiudizievoli non derivanti dalla corretta applicazione della legge. I ritardi e le difficoltà nell'esecuzione dei lavori cagionati o paventati dal MA, mediante gli atteggiamenti ostruzionistici in precedenza analizzati, costituivano infatti indiscutibilmente, una conseguenza contra ius a carico dei soggetti passivi, direttamente correlata all'abuso posto in essere dal pubblico ufficiale e per nulla riconducibile all'applicazione di una norma giuridica. La fattispecie concreta sub iudice rientra pertanto nell'area di applicabilità del nuovo testo dell'art. 317 c.p., che, come abbiamo visto, si pone in continuità normativa con il testo previgente. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Udienza, il 14 gennaio 2013. Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2013