Sentenza 2 ottobre 2003
Massime • 1
In tema di edilizia pubblica, il rapporto che si instaura tra l'ente proprietario e l'assegnatario a seguito del provvedimento di assegnazione di un alloggio di tipo popolare o economico ha natura contrattuale, con la conseguenza che la posizione giuridica attiva riconosciuta all'assegnatario (non solo in ordine al godimento dell'immobile, ma anche) in relazione alla possibilità di acquisire la proprietà di tale bene, usufruendo della facoltà specificamente concessa dalle norme regolatrici dell'istituto (rappresentate, in ambito statuale, dall'art. 4 del d.P.R. n. 2 del 1959, e, in ambito provinciale - con riferimento al caso di specie -, dall'art. 4 della legge provinciale di Bolzano n. 3 del 1963) assume la consistenza di diritto soggettivo, non fruendo, al riguardo, l'ente proprietario di alcun potere discrezionale - per avere il legislatore interamente predeterminato le condizioni per l'accoglimento della richiesta di cessione in proprietà, - con la conseguenza che l'attività propedeutica alla stipulazione del contratto risulta totalmente vincolata, non essendo lasciata all'ammnistrazione alcuno spazio di valutazione e ponderazione di interessi pubblici in ordine all'agire nel caso concreto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/10/2003, n. 14698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14698 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Consigliere -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. ADAMO Mario - Consigliere -
Dott. MARZIALE Giuseppe - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA e ES LA IC, elettivamente domiciliati in Roma, Via Portuense n. 104, presso la signora ON De IS, unitamente all'avv. Giovanni Passanisi Spedalieri del Foro di Catania, che li rappresenta e difende in virtù di procura a margine ricorso;
- ricorrenti -
contro
IPES - Istituto per l'Edilizia Sociale della Provincia Autonoma di Bolzano (già IPPEA - Istituto per l'Edilizia Abitativa Agevolata della Provincia di Bolzano), elettivamente domiciliata in Roma, Via Cosseria n. 5, presso l'avv. Enrico Romanelli, che la rappresenta e difende con l'avv. Otto Tiefenbrunner del Foro di Bolzano, in virtù di procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Trento n. 349/99 del 10 novembre 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 febbraio 2003 dal Relatore Cons. Dott. Giuseppe Marziale;
Uditi, per le parti, l'avv. Passatasi Spedalieri e l'avv. Pafundi con delega;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott Marco Pivetti, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con atto notificato il 26 aprile 1990, i signori IA e ES La NI, convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Bolzano il locale Istituto per l'Edilizia Agevolata I.P.E.A.A (successivamente I.P.E.S. - Istituto per l'Edilizia Sociale della Provincia Autonoma di Bolzano, deducendo: che, con atto notificato il 27 maggio 1977, il loro genitore, ing. NC La NI, assegnatario di un alloggio I.N.C.I.S., aveva convenuto in giudizio il predetto Istituto innanzi allo stesso Tribunale, chiedendo, in relazione a una domanda di riscatto presentata nel mese di dicembre 1973, l'accertamento del proprio diritto al trasferimento dell'immobile e dell'obbligo correlativo dell'Istituto a provvedere all'espletamento delle procedure a tal fine necessarie;
- che la domanda era stata accolta dal Tribunale con sentenza del 24 febbraio 1978;
- che detta decisione era stata confermata dalla Corte d'appello di Trento con sentenza del 15 giugno 1979, passata in giudicato il 14 aprile 1989, a seguito del rigetto, da parte di questa Corte, del ricorso proposto dall'Istituto (sentenza n. 1795/89); che, nel frattempo, ring. La NI - richiamandosi alla sentenza n. 178 del 22 maggio 1987, con la quale era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, l. Prov. Bolzano 23 maggio 1977 n. 13, nella parte in cui prevedeva che il diritto degli assegnatali alla cessione in proprietà restasse salvo solo qualora la domanda di cessione fosse stata presentata "entro e non oltre il 6 settembre 1972" - aveva messo in mora l'istituto, invitandolo a dare esecuzione alla sentenza sopra indicata;
- che tale sollecitazione era rimasta senza effetto;
- che miglior esito non aveva avuto un ulteriore atto con il quale essi esponenti il 27 gennaio 1988, dopo la morte del loro genitore, avevano rinnovato la richiesta di trasferimento in proprietà dell'immobile;
- che l'illegittimo comportamento dell'istituto era stato causa di gravi danni il cui ammontare complessivo era stimabile in misura pari al valore dell'alloggio (L. 240.000.000), al netto del prezzo di riscatto, oltre quelli corrispondenti all'importo complessivo dei canoni dei quali l'istituto aveva indebitamente preteso il pagamento;
Tanto premesso, gli attori chiedevano la condanna dell'istituto al risarcimento dei danni, per le causali sopra indicate, oltre accessori.
1.1 - La domanda era accolta dal Tribunale, sul rilievo che il diritto delling. La NI al riscatto dell'alloggio era stato accertato con sentenza passata in giudicato ed era stato acquisito in via ereditaria dagli attori, che avevano conseguentemente acquisito anche il diritto a conseguire il risarcimento dei danni derivati dall'illegittimo rifiuto dell'Istituto a trasferire la proprietà dell'immobile.
1.2 - La sentenza era però riformata dalla Corte territoriale, che accoglieva l'appello dell'Istituto, ponendo in evidenza che il diritto alla cessione in proprietà dell'alloggio in materia di edilizia residenziale pubblica non è trasmissibile per via ereditaria e che gli eredi non possono pertanto far valere alcuna pretesa risarcitoria per la sua violazione.
1.3 - I signori IA e ES La NI chiedono la cassazione di tale sentenza con quattro motivi di ricorso, illustrati con memoria l'istituto resiste con controricorso a sua volta illustrato con memoria, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame e deducendo, comunque, la sua infondatezza. MOTIVI DELLA DECISIONE
2 - Deve essere preliminarmente dichiarata l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla parte resistente in relazione all'art. 366, n. 4, c.p.c.. Invero, contrariamente a quel che si assume e come risulterà
dall'esposizione seguente, i motivi di censura sono sufficientemente specifici e tali da lasciare intendere le ragioni per le quali è stata chiesta la cassazione della sentenza impugnata. La mancata indicazione delle norme che si assumono violate non può quindi determinare rinammissibilità del gravame, dal momento che tale indicazione è stata prescritta al solo fine di chiarire il contenuto e la portata dell'impugnazione e può, quindi, essere ritenuta superflua quando l'oggetto della doglianza e i motivi che la giustificano sono, come nel caso di specie, chiaramente individuabili (Cass. 16 gennaio 1996, n. 302; 14 agosto 1998, n. 8013; 7 aprile 2000, n. 4349).
3 - Nella decisione impugnata si afferma:
- che la Corte di appello di Trento, con la sentenza del 15 giugno 1979 (passata in giudicato, come si è detto il 14 aprile 1989), aveva riconosciuto il diritto delling. La NI, padre dei ricorrenti, alla "cessione in proprietà" dell'alloggio per il quale aveva presentato domanda di riscatto nel dicembre 1973;
- che il trasferimento della proprietà del bene era tuttavia subordinato al completamento della procedura amministrativa e alla stipulazione del contratto di compravendita;
- che al momento della morte delling. La NI tale procedura non si era ancora completata;
- che il diritto al riscatto dell'alloggio non era trasferibile mortis causa, trattandosi di un diritto correlato alle condizioni personali dell'assegnatario;
- che i ricorrenti, eredi dell'ing. La NI, non quindi subentrati in tale diritto ne', conseguentemente, potevano vantare alcuna pretesa risarcitoria per la mancata acquisizione della proprietà dell'immobile.
3 - Con il primo motivo, i ricorrenti, pur riconoscendo di non essere subentrati nel diritto al riscatto dell'alloggio e di non aver quindi titolo per chiederne la cessione in proprietà (ricorso, p. 6), rilevano che l'esistenza di tale diritto in capo al loro dante causa (l'ing. La NI) era stata accertata con sentenza passata in giudicato, come del resto riconosciuto anche dalla sentenza impugnata, e da tale premessa traggono argomento per censurare la sentenza impugnata, assumendo:
- che il rifiuto dell'Istituto al trasferimento dell'immobile aveva causato all'ing. La NI un danno ingiusto e, come tale, risarcibile;
- che il diritto al risarcimento dei danni subiti a causa di tale comportamento era, a differenza di quello al riscatto dell'immobile, trasmissibile per via ereditaria e poteva esser quindi fatto valere anche da essi ricorrenti, quali eredi del predetto ing. La NI. 3.1 - La censura in tali termini formulata, contrariamente a quel che lascerebbe supporre l'intitolazione (recante la dicitura "Travisamento dei fatti indicati nell'atto di citazione e nella sentenza parziale del Tribunale di Bolzano") è pertanto, nella sua sostanza, una censura "in diritto", fondata sull'asserita violazione delle norme sulla cessione in proprietà degli alloggi di edilizia residenziale pubblica applicabili in quell'ambito territoriale (artt. 3 e 4, legge Provincia di Bolzano 20 aprile 196 3, n. 3). Tali disposizioni, per la verità, erano state abrogate dall'art. 20, legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, con un intervento che rispecchiava, a livello locale, un radicale mutamento di politica legislativa che veniva manifestatosi anche in ambito nazionale (art. 27, legge 8 agosto 1977, n. 513).
Mentre la legislazione statale, fissando la decorrenza dell'effetto abrogativo dalla data dell'entrata in vigore delle nuove norme, aveva fatto salve le aspettative di coloro che, in possesso dei requisiti prescritti, prima di tale momento avessero già presentato domanda di cessione in proprietà dell'alloggio (sia pur stabilendo che il prezzo di cessione sarebbe stato, anziché al costo di costruzione dell'alloggio, al valore venale, anche se temperato da alcuni correttivi: art. 28, l. 513/77), la legge provinciale aveva operato retroattivamente, escludendo l'operatività del divieto di cessione in proprietà rispetto agli assegnatali che avessero presentato la richiesta di cessione prima del 6 settembre 1972 (art. 20). Di qui le resistenze opposte dall'istituto all'accoglimento della domanda di cessione delling. La NI, presentata (solo) nel dicembre 1973 (retro, 1). E, al tempo stesso, i dubbi prospettati, da più parti, in ordine alla legittimità costituzionale di quest'ultima disposizione;
dubbi riconosciuti fondati dal Giudice delle leggi che, con sentenza n. 178 del 20 maggio 1987, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale di detta disposizione "nella parte in cui prevede che il diritto dell'assegnatario alla cessione di alloggi già nel patrimonio dell'INCIS e trasferiti all'IPEAA di Bolzano resti salvo solo se la domanda sia stata presentata entro e non oltre il 6 settembre 1972", eliminando cosi ogni suo effetto retroattivo e la sua incidenza sulle domande anteriormente presentate, anche se in epoca successiva al 6 settembre 1972 (Cass. 14 aprile 1989, n. 1795; 16 giugno 1989, n. 2896).
4 - Le doglianze dei ricorrenti sono fondate.
Si è ormai da tempo chiarito che il rapporto instauratosi tra l'ente proprietario e l'assegnatario a seguito del provvedimento di assegnazione di un alloggio di tipo popolare o economico ha natura contrattuale e che, di conseguenza, la posizione giuridica attiva spettante all'assegnatario (non solo in ordine al godimento dell'immobile, ma anche) in relazione alla possibilità di acquisire la proprietà di tale bene, usufruendo della facoltà specificamente concessa dalla norme regolatoci dell'istituto (rappresentate, in ambito statale, dall'art. 4, d.p.r. 17 gennaio 1959, n. 2; in quello provinciale, dall'art. 4, legge prov. Bolzano 20 aprile 1963, n. 3) assume la consistenza di un diritto soggettivo (Cass., sez. un. 29 marzo 1989, n. 1551; 17 luglio 1992, n. 8675; 9 novembre 1992, n. 12072; e già: 9 maggio 1983, n. 3150; 8 ottobre 1985, n. 4860). Infatti, l'Ente proprietario non fruisce, a tale riguardo, di alcun potere discrezionale, avendo il legislatore interamente predeterminato le condizioni per l'accoglimento della richiesta di cessione in proprietà: l'attività propedeutica alla stipulazione del contratto è pertanto totalmente vincolata, non essendo lasciato, all'amministrazione, spazio alcuno di valutatone e ponderazione di interessi pubblici in ordine all'agire nel caso concreto (Cass. 1551/89, cit.). Non vale quindi osservare, in contrario, che l'acquisto del diritto di proprietà sull'immobile, da parte dell'assegnatario, resta subordinato al completamento della procedura amministrativa e alla stipulazione del contratto di compravendita, dal momento che, per quanto si è detto, raccoglimento della richiesta di cessione non può essere rifiutato quando ricorrano le condizioni stabilite dalla legge (per tutti: Cass., sez. un. 1551/89, cit.). Va comunque considerato che, nel caso di specie, l'esistenza del diritto soggettivo 'perfetto' dell'ing. La NI alla cessione in proprietà dell'alloggio era stata "definitivamente" accertata nel caso di specie, come si afferma nella sentenza impugnata che, sul punto, non è stata fatta oggetto di gravame. E questo vale ad escludere ogni possibilità di dubbio circa la configurazione della sua posizione giuridica in ordine all'assegnazione dell'alloggio del quale aveva chiesto il riscatto.
4.1 - Il diritto dell'assegnatario al risarcimento dei danni subiti a causa del tardivo accoglimento (o della reiezione) della domanda di cessione in proprietà dell'alloggio, dovuti ad un comportamento imputabile dell'amministrazione, è pacificamente riconosciuto (Cass., sez. un., 1551/89, cit.; 11 marzo 1992, n. 2910; 9 novembre 1992, n. 12072; 14 aprile 1994, n. 6621). Tale diritto, di carattere patrimoniale, è certamente trasferibile per via ereditaria (Cass. 5 luglio 2002, n. 9740; 3 gennaio 2002, n. 24; 28 novembre 1998, n. 5366) e non vi è quindi dubbio che possa essere fatto valere, nei limiti della prescrizione, dagli eredi, anche quando essi non abbiano titolo per chiedere " in proprio" il riscatto dell'alloggio, dal momento che la pretesa risarcitoria ha in tal caso ad oggetto danni che non sono stati arrecati direttamente al loro patrimonio ma a quello del soggetto cui sono subentrati in via di successione ereditaria (Cass. 6621/94). La doglianza, come si è anticipato, è pertanto fondata. Resta fermo, naturalmente, che l'accoglimento della pretesa risarcitoria dei ricorrenti presuppone che il mancato trasferimento dell'immobile al loro dante causa (ing. La NI) sia "imputabile" dell'amministrazione, secondo i principi (art. 1218 c.c.) che regolano la responsabilità contrattuale, nei cui schemi deve essere inquadrata quella derivante dal tardivo (o mancato) trasferimento dell'alloggio del quale l'assegnatario abbia chiesto la cessione in proprietà, dal momento che l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione non trova fondamento nella violazione nel generico dovere di rispetto delle situazioni giuridiche altrui, come nella responsabilità extracontrattuale, ma nella violazione di un obbligo che scaturisce dallo specifico rapporto che lega l'assegnatario all'ente assegnante (così, specificamente, Cass., sez. un., 6621/94; 12072/92; più in generale, Cass. 6 marzo 1999, n. 1925).
5 - Le ulteriori censure (di illogicità manifesta e di violazione del giudicato) formulate dai ricorrenti rimangono assorbite, essendo meramente consequenziali a quelle esaminate e riconosciute fondate nei precedenti paragrafi.
6 - L'accoglimento del ricorso, nei sensi sopra precisati, comporta la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa ad altra sezione della Corte d'appello di Trento, che si atterrà ai principi di diritto puntualizzati nei p. 4, 4.1 e provvederà, inoltre, alla liquidazione delle spese della presente fase.
P.Q.M.
La Corte di cassazione accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri. In relazione al motivo accolto cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, della Corte d'appello di Trento, in altra composizione.
Così deciso in Roma, nelle Camere di consiglio, il 4 febbraio e il 13 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2003