Cass. civ., sez. I, sentenza 02/10/2003, n. 14698
CASS
Sentenza 2 ottobre 2003

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In tema di edilizia pubblica, il rapporto che si instaura tra l'ente proprietario e l'assegnatario a seguito del provvedimento di assegnazione di un alloggio di tipo popolare o economico ha natura contrattuale, con la conseguenza che la posizione giuridica attiva riconosciuta all'assegnatario (non solo in ordine al godimento dell'immobile, ma anche) in relazione alla possibilità di acquisire la proprietà di tale bene, usufruendo della facoltà specificamente concessa dalle norme regolatrici dell'istituto (rappresentate, in ambito statuale, dall'art. 4 del d.P.R. n. 2 del 1959, e, in ambito provinciale - con riferimento al caso di specie -, dall'art. 4 della legge provinciale di Bolzano n. 3 del 1963) assume la consistenza di diritto soggettivo, non fruendo, al riguardo, l'ente proprietario di alcun potere discrezionale - per avere il legislatore interamente predeterminato le condizioni per l'accoglimento della richiesta di cessione in proprietà, - con la conseguenza che l'attività propedeutica alla stipulazione del contratto risulta totalmente vincolata, non essendo lasciata all'ammnistrazione alcuno spazio di valutazione e ponderazione di interessi pubblici in ordine all'agire nel caso concreto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 02/10/2003, n. 14698
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14698
    Data del deposito : 2 ottobre 2003

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