Sentenza 4 luglio 2008
Massime • 1
Nel giudizio di rinvio, il giudice ha il potere di adottare, ai sensi dell'art. 304, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., il provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare durante il tempo fissato per la redazione della sentenza di primo e di secondo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/07/2008, n. 35644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35644 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 04/07/2008
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 2075
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 015046/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) SS AB LA, N. IL 15/07/1977;
avverso ORDINANZA del 10/03/2008 TRIB. LIBERTÀ di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CASSANO MARGHERITA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Bua F. M., che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Limentani che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 10 marzo 2008 il Tribunale di Milano, costituito ai sensi dell'art. 310 c.p.p., confermava l'ordinanza pronunciata l'11 febbraio 2008 dalla locale Corte d'assise d'appello, sezione prima penale che, investita del giudizio a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione (sentenza del 2 febbraio 2007) della precedente decisione di secondo grado, adottata l'11 aprile 2006 dalla seconda sezione penale del medesimo Ufficio, aveva sospeso, ai sensi dell'art. 304 c.p.p., comma 1, lett. c), i termini di custodia cautelare per complessivi centotrentacinque giorni, pari ai termini per la redazione delle sentenze di primo grado (quarantacinque giorni) e di secondo grado (novanta giorni), nei confronti di AS BD LL, condannato il 6 giugno 2005, dalla seconda sezione penale della Corte d'assise di Milano, alla pena dell'ergastolo in relazione ai delitti di omicidio volontario, distruzione e soppressione di cadavere.
Il Tribunale, pronunziandosi in ordine ai rilievi difensivi, osservava, innanzitutto, che la Corte d'assise d'appello, quale giudice di rinvio, era legittimata a pronunciare l'ordinanza ex art.304 c.p.p., comma 1, lett. c), in quanto, a seguito dell'annullamento disposto dalla Corte di Cassazione, si era reso necessario un nuovo giudizio che, per natura e poteri del giudice, era assolutamente sovrapponibile a quello esauritosi con la sentenza successivamente cassata. Rilevava, poi, che la natura meramente dichiarativa del provvedimento di sospensione dei termini della custodia cautelare ai sensi dell'art. 304 c.p.p., comma 1, lett. c), ne rende legittima l'adozione da parte del giudice dell'appello, qualora non vi abbia provveduto quello di primo grado e che la scelta del giudice di avvalersi del termine più lungo di cui all'art. 544 c.p.p., comma 3, non è in alcun modo sindacabile, tenuto conto del fatto che la disposizione in esame ha come suo presupposto non la complessità del giudizio, bensì la complessità della stesura della motivazione, che è rimessa alla esclusiva valutazione del giudice e non è sindacabile ne' rivalutabile da parte del giudice superiore. Argomentava, infine, che la sospensione opera a vantaggio della successiva fase d'appello, in quanto la redazione della sentenza, nei casi previsti dall'art. 544 c.p.p., commi 2 e 3, è necessariamente successiva alla sua pronuncia che individua il passaggio da una fase processuale all'altra.
2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il difensore di fiducia, l'imputato, il quale lamenta violazione dell'art. 304 c.p.p., comma 1, lett. c) illogicità e contraddittorietà della motivazione sotto i seguenti profili. L'ordinanza di sospensione è stata emessa da un giudice incompetente e, comunque, in assenza dei presupposti previsti dalla legge per la sua adozione, in quanto la fase della pronuncia d'appello si è esaurita con la celebrazione del primo processo d'appello (sul quale è intervenuto l'annullamento della Corte di Cassazione) e solo il "primo" giudice d'appello poteva apprezzare la complessità del gravame e la sua presumibile incidenza sulla fase dell'impugnazione e, alla luce di tale valutazione, considerare l'opportunità di fruire della sospensione dei termini della custodia cautelare, prevista dal legislatore in relazione al tempo necessario per la redazione della motivazione della sentenza. Diversamente ragionando, si opererebbe un indebito recupero di momenti processuali i cui effetti si sono esauriti e si legittimerebbe un'indebita protrazione della durata della custodia cautelare fuori da ogni regola e dal sistema processuale. Infine, qualora si ammettesse che il giudizio di rinvio ha natura analoga a quello d'appello poi annullato, non si comprenderebbe come sia possibile che giudici, dotati di attribuzioni analoghe, possano disporre la sospensione dei termini di custodia cautelare in termini meno ampi l'uno rispetto all'altro.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
1. La prima questione sottoposta all'esame del Collegio attiene alla legittimazione della Corte d'appello, che operi quale giudice di rinvio, ad adottare, ai sensi dell'art. 304 c.p.p., comma 1, lett. c), il provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare durante il tempo fissato per la redazione della sentenza di primo e di secondo grado.
Preliminare all'analisi del problema è l'inquadramento sistematico del giudizio di rinvio, costituente una nuova fase processuale, il cui momento genetico è costituito dalla sentenza di annullamento pronunciata dalla Corte di Cassazione che assolve all'obbligo di decisione sull'impugnazione proposta e, al contempo, indica al giudice del rinvio i vizi procedurali che giustificano una regressione del procedimento ovvero le regole interpretative cui egli dovrà attenersi. Il giudizio di rinvio trova i suoi limiti nella specifica disciplina per esso dettata, oltre che nello stesso provvedimento di annullamento, che non rappresenta soltanto il dato genetico da cui esso trae origine causale, ma concorre a individuarne il limite cognitivo.
Dal chiaro e univoco tenore letterale dell'art. 627 c.p.p., comma 2 ("il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, salve le limitazioni stabilite dalla legge") si possono trarre alcune conclusioni: a) il giudizio di rinvio si innesta su di un procedimento ordinario che è destinato a seguire il suo corso e trova fondamento nella necessità di porre il giudice di rinvio in condizione di emettere una sentenza che, secondo la Corte di Cassazione, avrebbe dovuto pronunciare il giudice al quale egli è sostituito;
b) esso è disciplinato dalle regole proprie della fase o del grado in cui si svolge, oltre che da quelle specificamente dettate per la fase del rinvio;
c) il richiamo testuale agli "stessi poteri" del giudice la cui sentenza è stata annullata, piuttosto che alla "stessa posizione", significa che il giudice di rinvio ripete i poteri che in generale ha il giudice la cui sentenza è stata annullata, fatte salve, da un lato, le ordinarie limitazioni di legge e, dall'altro, gli specifici limiti cognitivi che derivano proprio dalla disciplina del giudizio di rinvio;
d) i poteri del giudice la cui sentenza è stata annullata trovano un confine nelle "limitazioni stabilite dalla legge" e, quindi, le regole dettate per il giudizio di rinvio prevalgono su quelle contemplate per il procedimento ordinario, in cui si inserisce il giudizio di rinvio. Quest'ultimo, pertanto, risulta regolato dalle norme proprie della fase o del grado in cui si svolge, unitamente a quelle, anche diverse, dettate specificamente per la fase del rinvio. Al di fuori di esse, trova applicazione la disciplina generale nei limiti in cui essa non si ponga in rapporto di contrasto o di incompatibilità con quella particolare.
Laddove, quindi, il legislatore non abbia contemplato per il giudizio di rinvio una specifica disciplina derogatoria e non sussistano ipotesi di incompatibilità, trova applicazione la disciplina ordinaria (c.d. elasticità della norma ordinaria). In questo articolato contesto non è consentito, con riferimento alle regole derogatorie della disciplina ordinaria, il ricorso all'interpretazione analogica che, oltre a invadere spazi di esclusiva competenza del legislatore in ordine alla misura delle eccezioni, risulterebbe contrastante con i canoni dell'unità, coerenza, unicità dell'ordinamento.
2. Tanto premesso, la Corte osserva che il giudizio di rinvio è caratterizzato da una disciplina articolata, che scaturisce dalle interrelazioni di più modelli procedimentali. Occorre, infatti, innazitutto ricostruire i poteri tipici attribuiti in via generale dall'ordinamento processuale al giudice del rinvio e, quindi, individuare le disposizioni eventualmente specializzanti, la cui operatività non è, peraltro, una costante ne' connota in modo univoco il giudizio di rinvio e prescinde dal progredire del procedimento.
Tra le disposizioni derogatorie alla ordinaria disciplina generale contenute nell'art. 627 c.p.p. non si rinvengono limitazioni al potere del giudice di rinvio di disporre la sospensione dei termini di custodia cautelare ai sensi dell'art. 304 c.p.p., comma 1, lett. c), per un periodo di tempo corrispondente ai termini fissati per la redazione delle sentenze di primo e di secondo grado, pur se quest'ultima sia stata oggetto del successivo provvedimento caducatorio da parte della Corte di Cassazione. In assenza di specifiche eccezioni in materia, il giudice d'appello, investito del giudizio a seguito dell'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, dispone, invero, degli stessi poteri di quello la cui pronuncia è stata annullata.
In applicazione di questi principi sussisteva la legittimazione della Corte d'assise d'appello di Milano, sezione prima penale, quale giudice del rinvio, ad adottare il provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare ai sensi dell'art. 304 c.p.p., comma 1, lett. c).
3. Con riferimento alle altre doglianze difensive, il Collegio osserva che il provvedimento di sospensione dei termini custodiali durante la pendenza del termine per il deposito della sentenza non esige altra motivazione che il richiamo del disposto dell'art. 304 c.p.p., comma 1, lett. c), e art. 544 c.p.p., comma 3, in cui sono già specificamente enunciati i presupposti che consentono la dilazione dell'ordinario termine di deposito della sentenza e, correlativamente, la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, (complessità particolare della stesura della motivazione per il numero delle parti e/o per il numero e gravità delle imputazioni), senza alcuna necessità di ulteriori esplicazioni da parte del giudice (Cass., Sez. 1, 27 ottobre 1999, n. 5940, r. 214966; Cass., Sez. 5, 4 febbraio 1999, n. 596, rv. 213594; Cass., Sez. 3, 23 marzo 2001 n. 27542, rv. 219979; Cass., Sez. 1, 22 novembre 2001, n. 45796, rv. 220477). Attesa la sua natura dichiarativa, il provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare, ai sensi dell'art. 304 c.p.p., comma 1, lett. c), per il tempo necessario per la stesura della sentenza ben può essere emesso anche dal giudice dell'appello (Cass., Sez. 3, 15 luglio 2003, n. 36396, rv. 226386), qualora non via abbia provveduto il giudice di primo grado. Il giudice deve verificare, quale unica condizione di legittimità del provvedimento, che, al momento della sua adozione, non siano già scaduti i termini di custodia cautelare che l'ordinanza intende sospendere (Cass., Sez. 6, 3 ottobre 2000, n. 3585, rv. 217486). Come esattamente argomentato nel provvedimento impugnato, il giudice di merito competente a emettere l'ordinanza di sospensione deve, quindi, valutare unicamente la sussistenza del presupposto fattuale - costituito dall'avvenuta indicazione, nel dispositivo della sentenza di condanna emessa nei confronti del soggetto sottoposto a misura custodiale, del più lungo termine di deposito della motivazione previsto dall'art. 544 c.p.p., commi 2 e 3 - al quale l'art. 304 c.p.p., comma 1, ricollega la sospensione per un periodo corrispondente al termine per il deposito fissato dal giudice, nonché che non siano perenti i termini di custodia cautelare. Infatti l'ordinanza di sospensione, pur se adottabile d'ufficio nel rispetto dei parametri stabiliti dalla legge, deve pur sempre intervenire prima della scadenza del termine, che in sè fonda il diritto della parte di chiedere ed ottenere la scarcerazione.
4. Sulla base di quanto sin qui esposto, il provvedimento impugnato è esente dai vizi denunciati, avendo, con motivazione esauriente, puntuale e logica, sottolineato la circostanza che nei dispositivi rispettivamente della sentenza di primo grado e di quella d'appello - annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione - i giudici avevano fissato, per la stesura e il deposito della motivazione, un termine superiore a quello ordinario pari, rispettivamente a quarantacinque e a novanta giorni e che la sospensione opera a vantaggio della successiva fase processuale, in quanto la redazione della sentenza, nei casi previsti dai commi secondo e terzo dell'art. 544 c.p.p., è necessariamente successiva alla sua pronuncia.
Se è indubbio che il termine di quarantacinque giorni, fissato per la redazione della sentenza di primo grado, ha inciso sulla instaurazione effettiva del giudizio d'appello, essendo espressamente preso in considerazione dalla legge (art. 585 c.p.p., lett. c) ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, è altrettanto indiscutibile che il termine di novanta giorni, stabilito, ai sensi dell'art. 544 c.p.p., comma 3, per la stesura della motivazione di secondo grado ha inciso sulla instaurazione del giudizio di Cassazione, il cui esito (annullamento con rinvio) ha determinato una nuova e autonoma fase processuale con decorrenza ex novo del termine di custodia cautelare concernente la fase del giudizio d'appello, cui deve essere imputato, in conformità ai principi enunciati dalla Consulta (Corte Cost., sentenza 22 luglio 2005, n. 2005), anche il termine c.d. interfasico riguardante il periodo compreso tra la pronuncia della sentenza d'appello e la decisione di annullamento con rinvio della Corte di Cassazione.
In conclusione, risultando infondato in tutte le sue articolazioni, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
La cancelleria dovrà provvedere all'adempimento prescritto dall'art.94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi a cura della Cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 luglio 2008. Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2008