Sentenza 10 aprile 2012
Massime • 1
In tema di patteggiamento, la richiesta dell'imputato di applicazione di una sanzione sostitutiva è congiunta e non alternativa a quella di applicazione della pena, con la conseguenza che sul giudice incombe l'obbligo di controllarne l'ammissibilità e di rigettare la richiesta stessa qualora la sostituzione non sia applicabile, senza alcuna possibilità di scindere i termini del patto intervenuto tra le parti che ha natura unitaria in vista della applicazione della pena concordata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/04/2012, n. 18136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18136 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 10/04/2012
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 557
Dott. BIANCHI Luisa - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - N. 33369/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IN DR N. IL 24/07/1980;
avverso la sentenza n. 185/2011 TRIB.SEZ.DIST. di MAZARA DEL VALLO, del 19/05/2011:
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in Pubblica udienza del 10.4.2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. Dr. Geraci Vincenzo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio e restituzione atti.
CONSIDERATO IN FATTO
1. Il Tribunale di Marsala, con sentenza in data 9.5.2011, provvedendo sulla concorde richiesta delle parti, ha applicato a GG ES la pena di otto mesi di reclusione ed Euro 2000,00 di multa per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art.73. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo erronea applicazione di legge in quanto il Tribunale on ha tenuto conto che la richiesta di patteggiamento era subordinata alla concessione del beneficio della conversione della pena detentiva nella corrispondente libertà controllata.
RITENUTO IN DIRITTO
1. La sentenza deve essere annullata risultando fondato il motivo proposto. Anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti compete al giudice il potere di sostituire "ex officio" la pena detentiva da applicare in concreto con una sanzione sostitutiva, qualora ricorrano le condizioni previste dalla generale disciplina fissata in materia dalla L. n. 689 del 1981. Conseguentemente la richiesta di applicazione della pena può anche comprendere la deduzione della sostituzione della pena detentiva da applicare in concreto. L'eventuale richiesta dell'imputato di applicazione di una sanzione sostitutiva è congiunta, e non alternativa, a quella di applicazione della pena. Ne consegue che al giudice incombe l'obbligo, ove la richiesta comprenda anche la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, di controllarne l'ammissibilità e di rigettare la richiesta stessa, qualora la sostituzione non sia applicabile, senza alcuna possibilità di scindere i termini del patto intervenuto tra le parti, che ha natura unitaria in vista dell'applicazione della pena concordata (sez. 4, 3.5.1993 n. 7651 rv 194858; sez. 6, 18.4.2007 n. 17198/ rv. 236454). Essendosi ulteriormente precisato che non può farsi luogo ad applicazione della pena su richiesta delle parti nel caso in cui il PM, pur avendo prestato il suo consenso in ordine alla quantificazione della sanzione detentiva, lo abbia negato per quanto attiene la sua sostituzione ai sensi della L. 24 novembre 1981, n.689. Invero, il mancato consenso del PM su di una parte della richiesta dell'imputato, impone al giudice di rigettare in toto la richiesta di patteggiamento (sez. 5, 11.11.1999 n.5 rv. 215565).
2.Poiché l'imputato aveva effettivamente subordinato la propria richiesta di patteggiamento alla sostituzione della pena nel senso dal medesimo indicata, ne deriva che la pena applicata è illegittima;
ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio, e la restituzione degli atti al Tribunale di Marsala per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Marsala per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 10 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2012