Sentenza 6 dicembre 2005
Massime • 1
È abnorme la sentenza con la quale il giudice di appello annulli la sentenza di assoluzione, emessa dal giudice di primo grado, affermandone l'incompetenza per territorio, ancorché l'impugnazione del pubblico ministero non gli abbia devoluto la questione della competenza per territorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/12/2005, n. 4645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4645 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 06/12/2005
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 2389
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 035119/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LI OS NZ, N. IL 24/11/1936;
2) ZA GI, N. IL 19/12/1926;
3) AC GI, N. IL 24/05/1943;
4) DI SC TA, N. IL 06/03/1940;
5) AC VA, N. IL 18/02/1943;
6) NÀ VA, N. IL 02/05/1933;
avverso SENTENZA del 23/01/2004 CORTE APPELLO di CATANIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMO MAURIZIO;
udito il P.G. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Febbraro G., che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
Quanto segue:
La Corte di Appello di Catania, con sentenza 23/01/2004, ha annullato, ai sensi dell'art. 24 c.p.p., la sentenza emessa dal Tribunale di Caltagirone il 22/11/2001 nei confronti di diciotto imputati, affermando la incompetenza per territorio del Giudice di primo grado e ordinando trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, competente per territorio. Ricorrono per Cassazione - personalmente o tramite difensore - Li OS NZ, ZA EP, ER EP, Di CO ET, IA TO, CI TO. Tutti, premettendo di essere stati assolti con formula ampia in primo grado e di non avere (conseguentemente) interposto appello, ricordano come il P.M. impugnante nei loro confronti avesse solo proposto questioni di merito e non avesse mai sostenuto la incompetenza territoriale del primo Giudice. Deducono quindi violazione di norme processuali e anche di principi costituzionali (art. 25 Cost.), atteso che la Corte Catanese, decidendo sulla questione di competenza sollevata dagli altri 12 imputati, aveva in realtà coinvolto nella sua decisione anche le loro posizioni, giungendo persino ad indicarli (erroneamente) in dispositivo quali appellanti, mentre, come premesso, per quel che li riguardava, il Giudice di secondo grado era stato investito del solo appello dell'Organo dell'accusa, che tuttavia, come anticipato, non aveva posto alcuna questione di competenza per territorio.
Inoltre, dopo aver ricordato che la competenza del Tribunale di Catania quale organo di primo grado era stata ritenuta ai sensi dell'art. 12 lett. b) e art. 16 c.p.p., perché in Catania doveva ritenersi consumato il più grave reato (quello di cui all'art. 416 c.p.), Di CO, ZA, ER, IA e CI, rappresentano di non essere stati chiamati a rispondere di tale reato, affermando che, oltretutto, per quanto li riguarda, non vi è alcun fatto criminoso che possa avere esercitato la sua vis attractiva, determinando lo spostamento di competenza.
Viene comunque sottolineata l'abnormità del provvedimento (anche per quel che riguarda Li OS, imputato del delitto associativo) in quanto, a parte l'errore di aver considerato gli attuali ricorrenti quali appellanti, la sentenza di secondo grado, annullando quella del Tribunale anche nei confronti di tali imputati, determina un'indebita regressione del procedimento e sostanzia una violazione del principio devolutivo, atteso che nessuno ha investito (per quanto riguarda i sei suddetti imputati) la Corte di merito del problema della competenza per territorio (nè le parti private, ne' il P.M.), ne' può parlarsi di effetto estensivo del giudicato in quanto esso sarebbe in malam partem.
D'altra parte, la sentenza emessa da Giudice territorialmente incompetente non è inficiata da nullità, atteso che tale vizio deve essere eccepito o rilevato (a pena di decadenza) entro termini temporali stabiliti. Di talché, maturata tale decadenza, si ha perpetuatio jurisdictionis nei confronti del Giudice adito. L'incompetenza territoriale, invero, a differenza di quella per materia, non può essere rilevata sempre e comunque dal Giudice: essa non si sottrae ai limiti del principio devolutivo (che soffre ben determinate eccezioni: oltre alla ricordata incompetenza per materia, difetto di giurisdizione ex art. 20 c.p.p., ne bis in idem, errore di persona e morte dell'imputato ex artt. 68 e 69 c.p.p., declaratoria di alcune cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., e di nullità assolute ex art. 179, o di quelle a regime intermedio, nei limiti di cui all'art. 180 c.p.p., oltre alla applicazione della legge più favorevole ex art. 2 c.p. e la questione incidentale di legittimità costituzionale).
Insomma l'appello del P.M. avrebbe consentito una reformatio in pejus nel merito, ma, non avendo tale impugnazione avuto ad oggetto (anche) la questione della competenza territoriale, la Corte di merito non avrebbe potuto pronunziarsi sul punto, anche con riferimento ai sei sopra indicati ricorrenti. Il ricorso è fondato e va accolto. È noto che le sentenze di incompetenza sono sottratte agli ordinari mezzi di impugnazione, a meno che, ovviamente, l'atto dichiarativo di incompetenza non assuma le caratteristica del provvedimento abnorme. Tale è il caso in esame.
Invero, posto che è abnorme tanto il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, quanto quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste (SS.UU. sent. n. 26 dep. 26/01/2000, ric. Magnani, RV 215094), non possono non riconoscersi tali ultime caratteristiche nel provvedimento impugnato. Infatti, se è certamente vero che, ai sensi dell'art. 24 c.p.p., comma 1, il Giudice di Appello può dichiarare la propria incompetenza per territorio purché la relativa eccezione sia stata tempestivamente proposta (prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall'art. 491 c.p.p., comma 1), è, tuttavia, evidente che la cognizione del Giudice di secondo grado è necessariamente condizionata dai principi generali posti dall'ordinamento in tema di effetto devolutivo dell'impugnazione;
conseguentemente la possibilità della declaratoria in appello della incompetenza per territorio, nell'ipotesi in cui la relativa eccezione sia stata validamente proposta nella fase precedente, non può che riguardare quegli imputati che abbiano con l'atto di appello riproposto o nei cui confronti sia stata proposta la eccezione predetta.
Nel caso in esame i ricorrenti, assolti in primo grado, non hanno proposto la relativa eccezione e (ovviamente) non hanno interposto appello (nè avrebbero potuto). Il P.M., per parte sua, come premesso, ha interposto appello, ma "semplicemente" dolendosi della assoluzione dei predetti e non contestando la competenza territoriale del primo Giudice. Conseguentemente il Giudice di Appello non risulta essere stato mai investito della relativa questione, mai sollevata e, dunque, non avrebbe potuto pronunziarsi su di essa.
Diversamente ragionando (e dunque condividendo i presupposti della decisione ricorsa), si avrebbe quale effetto la "scomparsa" di una sentenza (assolutoria) di primo grado, la quale, pur non essendo passata in giudicato a seguito dell'appello, nel merito, del P.M., costituisce fatto storico e processuale che non può essere considerato tamquam non esset.
Va dunque affermato che è certamente abnorme e quindi ricorribile per Cassazione la sentenza del Giudice di Appello che dichiari la incompetenza per territorio del Giudice di primo grado nei confronti di imputati assolti in tale grado di giudizio, quando la impugnazione proposta dal P.M. nei loro confronti non abbia investito il Giudice di secondo grado della questione della competenza per territorio. La sentenza di appello va dunque annullata con rinvio e il giudizio di rinvio deve essere effettuato da quel Giudice già investito dell'appello del P.M. nei confronti dell'attuale ricorrente, Giudice che di fatto si è sottratto a una pronunzia validamente richiestagli dall'Organo dell'accusa.
Per tutto quanto sopra scritto, trattasi della Corte di Appello di Catania.
P.Q.M.
La Corte annulla l'impugnata sentenza con rinvio alla Corte di Appello di Catania per il giudizio di secondo grado nei confronti dei ricorrenti.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2006