Sentenza 1 dicembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/12/2003, n. 16687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16687 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PROVIDENTI Francesco - Presidente - del 01/12/2003
Dott. LATTANZI Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CALABRESE Renato IG - Consigliere - N. 1324
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 022126/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MU LU N. IL 16/12/1928;
2) DI MA AR N. IL 23/01/1932;
3) LI RI SA N. IL 19/11/1935;
4) LL NZ N. IL 18/10/1949;
avverso SENTENZA del 02/12/2002 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. LATTANZI GIORGIO;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. MURA Antonello, che ha concluso chiedendo la dichiarazione dell'inammissibilità del ricorso di US;
l'annullamento con rinvio per quanto concerne l'aggravante dell'art. 219 l. fall., e la pena;
il rigetto nel resto;
uditi i difensori dei ricorrenti, avv.ti Sandro Furfaro e Alfredo Gaito, per Di AS e LE, e Gaetano Berti e Antonio Mazzone, per CC.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
LA Di AS, MA OS LE, NZ CC e IG US hanno proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza del 2 dicembre 2002 con la quale la Corte di appello di Reggio Calabria ha dichiarato estinti per prescrizione il reato di cui all'art. 416 c.p. e vari altri reati addebitati ai ricorrenti e a numerosi altri imputati e ha confermato la condanna di Di AS, LE e CC per due reati di bancarotta fraudolenta documentale. I coniugi Di AS e LE erano stati amministratori delle società AG e MA, il primo fino all'aprile 1987 e la seconda nel periodo successivo e fino al fallimento delle due società (dichiarato per la AG il 17 febbraio 1988 e per la MA il 27 giugno 1988) e le imputazioni nei loro confronti e nei confronti di numerosi altri imputati riguardavano tutta una complessa attività fraudolenta realizzata attraverso una falsa documentazione contabile e fiscale relativa alle due società e diretta ad ottenere indebite erogazioni previste dalla Comunità europea per la trasformazione degli agrumi e la conservazione dei pomodori. La prescrizione e le modificazioni legislative intervenute in materia tributaria e societaria hanno determinato il proscioglimento degli imputati da tutte le numerose imputazioni originariamente contestate, escluse solo quelle di bancarotta fraudolenta documentale relative alle due società, per le quali, oltre a DÌ AS e alla LE, era stato condannato anche CC, a titolo di concorso nel reato dei due amministratori, in quanto CC, secondo l'accertamento del tribunale, era preposto alla contabilità e affiancava nella gestione Di AS svolgendo l'attività amministrativa e contattando anche i fornitori, i clienti e le banche.
Di AS e la LE con un atto proposto congiuntamente hanno enunciato sette motivi, ma per la LE è preliminare il rilievo che nei suoi confronti i reati sono estinti per prescrizione. Infatti è da ritenere che la sentenza impugnata pur non contenendo una specifica motivazione al riguardo abbia riconosciuto alla LE le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante dell'art. 219 l. fall., perché nel calcolare la pena ha determinato in due anni quella per la violazione più grave diminuendola di un terzo per effetto delle attenuanti generiche. Così la pena per i due fatti di bancarotta documentale della quale la LE era stata ritenuta responsabile è venuta a risultare inferiore nel massimo a dieci anni di reclusione, diventando, a norma degli artt. 157 e 160 c.p., prescrittibile nel termine di quindici anni, ormai decorso. Restano quindi da esaminare i motivi relativi a Di AS. Con il primo motivo il ricorrente ha eccepito la "violazione dell'art. 372 c.p.p. del 1930, per omesso deposito in cancelleria di tutti gli atti della formale istruzione" e la "nullità dell'ordinanza di rinvio a giudizio di tutti gli atti successivi". Il motivo è manifestamente infondato.
A quanto risulta, al termine dell'istruzione formale il p.m. aveva rilevato che erano andati smarriti alcuni atti, ne aveva chiesto la ricostituzione e, in mancanza di questa, non aveva presentato le sue requisitorie. In seguito al rinvio a giudizio il tribunale aveva dichiarato la nullità degli atti dell'istruzione formale e aveva mandato gli atti al p.m.; la Corte di Cassazione però aveva annullato questo provvedimento e aveva disposto la trasmissione degli atti al tribunale per il giudizio.
Secondo i ricorrenti la mancanza di alcuni atti dell'istruzione dovrebbe comportare la nullità del provvedimento di rinvio a giudizio.
Si tratta di una tesi manifestamente infondata, sia perché deve ritenersi che il ricordato provvedimento della Corte di Cassazione, che ha annullato l'ordinanza del tribunale e disposto la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento sia preclusivo di un diverso provvedimento di annullamento che investa un altro organo giudiziario e faccia regredire il procedimento a una fase anteriore al dibattimento, sia perché non sarebbe comunque ravvisabile l'eccepita nullità dell'ordinanza di rinvio a giudizio. Infatti questa nullità non potrebbe derivare ne' dalla mancanza delle requisitorie del p.m., posto che l'art. 369 comma 2 c.p.p. del 1930 stabiliva che dopo trenta giorni dal deposito degli atti il giudice istruttore avrebbe dovuto procedere anche in mancanza di tali requisitorie, ne' dalla mancanza degli atti smarriti, perché non risulta che questi atti avrebbero potuto essere ricostituiti a norma dell'art. 163 c.p.p. del 1930, ne' risulta che si trattasse di atti che avrebbero potuto contenere prove decisive in favore degli imputati. In sostanza deve ritenersi che il mancato deposito degli atti smarriti e non più ritrovati non rientri in una specifica previsione di nullità e non abbia dato luogo a una lesione dei diritti di difesa.
Con il secondo motivo Di AS ha dedotto la "sopravvenuta irrilevanza penale della condotta contestata" sostenendo che le falsità relative alle scritture contabili a lui addebitate non hanno determinato il dissesto delle due società e che quindi, in seguito alla modificazione dell'art. 223 comma 2 n. 1 l. fall., ad opera dell'art. 4 d.lg. n. 61 del 2002 non possono integrare i reati per i quali è stato condannato.
Il motivo è manifestamente infondato perché il ricorrente è stato condannato per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, previsto dall'art. 216, comma 1, n. 2 l. fall., che non è stato modificato dal d.lg. n. 61 del 2002 e non per il reato previsto dall'art. 223 comma 2 n. 1 l. fall., in relazione all'art. 2621 c.c., che è stato invece modificato dal citato d.lg. n. 61. Perciò sono privi di pertinenza gli argomenti svolti dal ricorrente per dimostrare che il fatto a lui addebitato non era più preveduto come reato perché mancava il nesso causale tra le falsità e le irregolarità riscontrate nelle scritture contabili e il dissesto delle due società.
Con il terzo motivo Di AS ha dedotto la "mancanza di motivazione per illogicità ed omesso esame di circostanze decisive al giudizio di responsabilità in ordine alle fattispecie ritenute", in quanto "non è risultata dimostrata... alcuna attività distrattiva dei capitali della società".
Il motivo è manifestamente infondato, dato che il ricorrente è stato condannato per bancarotta fraudolenta documentale e quindi non occorreva provare un'attività di distrazione. Nè si può ritenere che la prova fosse necessaria ai fini del dolo, come si prospetta nei motivi nuovi, perché ai fini del dolo specifico è sufficiente "lo scopo di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto", nella specie certamente sussistente secondo l'accertamento dei giudici di merito concernente la complessiva rilevantissima attività fraudolenta posta in essere. È da considerare inoltre, ai limitati fini dell'elemento psicologico, che, pur non essendo stata contestata la bancarotta patrimoniale, sia il giudice di primo grado che quello di appello hanno anche ritenuto esistenti fatti di distrazione. Con il quarto motivo, ripreso nei motivi nuovi, Di AS ha dedotto la "mancanza di motivazione, per omesso esame di specifico motivo di appello, concernente l'esistenza dell'aggravante della ricorrenza del danno patrimoniale di rilevante gravità".
Il motivo è fondato perché la sentenza impugnata è priva di motivazione sul punto relativo all'aggravante dell'art. 219 l. fall., che aveva formato oggetto di un motivo di appello dell'imputato, al quale la circostanza era stata contestata nel capo 1l) per "aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità all'azienda" e per "aver commesso più fatti tra quelli previsti dall'art. 216 della legge fallimentare".
Con il quinto motivo Di AS ha dedotto la "mancanza di motivazione, per omesso esame di specifico motivo di appello in ordine alla ricorrenza delle attenuanti generiche".
Il motivo è fondato perché sul punto manca graficamente la motivazione, nonostante il motivo di appello (riferito dalla stessa sentenza) sulle attenuanti generiche.
Con il sesto motivo Di AS ha dedotto la "mancanza di motivazione in ordine alla misura della pena inflitta".
Anche questo motivo è fondato perché sulla misura della pena non vi è motivazione, e con ragione il ricorrente ha rilevato che la pena applicata dal giudice di appello risulta anche sproporzionata rispetto a quella di otto anni inflitta (senza motivazione e senza calcoli specifici) dal giudice di primo grado per un numero maggiore di reati.
Con il settimo motivo Di AS ha rilevato la "omessa declaratoria di revoca delle statuizioni di natura civile a seguito delle mancate conclusioni della parte civile", assente nel giudizio di appello. Il motivo è privo di fondamento perché anche secondo l'art. 102 c.p.p. del 1930, citato dai ricorrenti, la mancata comparizione della parte civile nel giudizio di appello non comportava la revoca della costituzione di parte civile.
NZ CC ha enunciato quattro motivi:
con il primo ha dedotto vizi di motivazione rilevando che la sentenza non aveva dato risposte specifiche ai motivi di appello con i quali egli aveva contestato la sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo dei reati di bancarotta documentale e soprattutto la possibilità di ravvisare una sua responsabilità in concorso con Di AS. Secondo il ricorrente inoltre, a norma dell'art. 236 l. fall., la bancarotta doveva ritenersi perfezionata con il decreto di ammissione all'amministrazione controllata e non con la successiva sentenza dichiarativa di fallimento;
con il secondo motivo ha dedotto l'erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione, sostenendo che "nella motivazione della sentenza impugnata è erroneamente individuato l'atto tipico del concorso ex art. 110 c.p. in relazione ai reati fallimentari, descritto con la generica enunciazione 'con l'aiuto qualificato di CC NZ'";
con il terzo motivo ha dedotto "violazione ed erronea applicazione dell'art. 219 l. fall, e vizio di motivazione in ordine al giudizio di comparazione con valutazione di prevalenza delle attenuanti generiche concesse in favore del ricorrente". Il ricorrente ha rilevato che per la bancarotta relativa alla società MA l'aggravante dell'art. 219 l. fall., non risulta contestata mentre per la bancarotta relativa alla società AG l'aggravante dovrebbe riferirsi solo al danno patrimoniale di rilevante gravità che però sarebbe insussistente;
con il quarto motivo ha dedotto "inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 81 c.p." perché "la sentenza impugnata determina la pena ritenuta per la continuazione fra i reati contestati senza indicazione di quale fosse 'la violazione piu' gravè dalla quale ricavare la pena base del reato continuato".
Successivamente, con una memoria, CC:
ha rilevato che la bancarotta relativa alla società MA è prescritta data l'applicazione delle attenuanti generiche e la mancanza di aggravanti;
ha insistito nell'affermare che il momento consumativo va individuato in quello dell'ammissione all'amministrazione controllata;
ha sostenuto che se la contabilità verificata per l'ammissione all'amministrazione controllata non era veritiera doveva ravvisarsi il reato dell'art. 236 comma 1 l. fall., e che non poteva ritenersi sussistente il dolo del reato di bancarotta fraudolenta documentale;
ha rilevato che se si esclude l'aggravante dell'art. 219 l. fall., anche la bancarotta relativa alla AG è prescritta. Così ricordati complessivamente i motivi di ricorso di CC, deve riconoscersi che, come questa Corte ha già avuto occasione di affermare (Sez. 5^, 6 ottobre 1999, Tassan Din, rv. 214859 e Sez. 5^, 5 febbraio 1993, Borsini, in Cass. pen., 1994, p. 2221), ai fini del perfezionamento dei reati di bancarotta il decreto di ammissione alla procedura di amministrazione controllata va equiparato alla sentenza dichiarativa di fallimento e che il reato di bancarotta fraudolenta documentale relativo alla società MA (capo 2 a, punto 1 sub A) è prescritto, dato che sono state riconosciute a CC le attenuanti generiche e che per tale reato non è stata ritenuta sussistente l'aggravante dell'art. 219 l. fall. Alla eventuale rideterminazione della pena provvederà il giudice di rinvio. È da aggiungere che effettivamente rispetto all'appello proposto da CC la sentenza impugnata è sostanzialmente priva di motivazione perché relativamente a questo imputato contiene solo due riferimenti a pag. 9 e a pag. 12, dove per alcune attività viene accomunato a Di AS. Pertanto con riferimento al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale relativo alla società AG (capo 2 a, punto 1 sub L), ferma la sussistenza del fatto di cui è stato ritenuto responsabile Di AS, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per quanto concerne la responsabilità concorrente di CC e l'aggravante dell'art. 219 l. fall., rimanendo assorbito il motivo relativo al giudizio di comparazione tra le circostanze.
Infine IG US ha dedotto vizi di motivazione relativamente al proscioglimento pronunciato nei suoi confronti per l'estinzione del reato di associazione per delinquere, del quale nel giudizio di primo grado era stato ritenuto responsabile.
Il ricorso è inammissibile per la genericità dei motivi che dovrebbero sorreggerlo. Di conseguenza il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento e inoltre, tenuto conto del contenuto dell'impugnazione e delle ragioni dell'inammissibilità, al versamento della somma di euro cinquecento a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso di US IG, che condanna al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro cinquecento alla cassa delle ammende;
annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di LE MA OS perché i reati di cui ai capi 8 c) e 8 d) sono estinti per prescrizione e nei confronti di CC NZ limitatamente al reato di cui al capo 2 a) punto 1 sub A), relativo alla società MA, perché estinto per prescrizione;
annulla la sentenza impugnata nei confronti del CC relativamente alla sua responsabilità per il reato di cui al capo 2 a) punto 1 sub L) e all'aggravante di cui all'art. 219 l. fall., e nei confronti di Di AS LA limitatamente ai punti relativi all'aggravante dell'art. 219 l. fall., alle attenuanti generiche e alla misura della pena;
rinvia per nuovo esame sul capo e sui punti oggetto dell'annullamento alla Corte di appello di Messina;
rigetta nel resto il ricorso di Di AS.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2004