Sentenza 26 giugno 2014
Massime • 1
Integra la contravvenzione di cui all'art. 1161 cod. nav. la realizzazione di innovazioni non autorizzate, per tali intendendosi tutte quelle opere che, indipendentemente dai materiali utilizzati e dal loro stabile ancoraggio al suolo, sono idonee a modificare i beni del demanio marittimo ovvero ad incidere sul loro uso, di talché per la loro realizzazione è necessario il rilascio della concessione da parte della competente autorità demaniale. (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto integrato il reato di cui all'art. 1161, comma primo, n. 1, cod. nav., per l'avvenuta realizzazione di un gazebo in legno, un container frigo utilizzato come deposito ed un palco in legno, posti in opera in previsione di serate musicali).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/06/2014, n. 10184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10184 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 26/06/2014
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ACETO Aldo - rel. Consigliere - N. 1980
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere - N. 40753/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UI VA, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza dei 05/11/2012 del Tribunale di Paola;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. POLICASTRO Aldo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa all'udienza del 05/11/2012, il Tribunale di Paola ha condannato la sig.ra UI VA alla pena di Euro 350,00 di ammenda perché, quale titolare di concessione demaniale marittima n. 189 del 23/05/2006, vi aveva apportato le seguenti innovazioni non autorizzate: a) un gazebo in legno e canneto poggiato sull'arenile adibito a distribuzione bibite;
b) un palco in ferro e tavole in legno;
c) un cassone frigo adibito a deposito bibite. I fatti sono stati accertati in Amantea, presso lo stabilimento balneare "La Playa del Sol", il 14/08/2007.
2. Ha proposto appello il difensore della UI eccependo, in prima battuta, la prescrizione del reato, essendo decorsi, a suo dire, più di cinque anni dalla data di cessazione della permanenza del reato, interrotta con il sequestro dei manufatti effettuato il 17/08/2007. Il termine di prescrizione, aggiunge, sarebbe decorso pur considerando le sospensioni del dibattimento per la propria adesione all'astensione dalle udienze proclamate dagli organismi unitari dell'avvocatura.
2.1. Nel merito, ha invocato l'assoluzione della propria assistita perché il fatto non sussiste, deducendo che i manufatti oggetto di contestazione, non essendo realizzati in muratura e poiché destinati a soddisfare esigenze occasionali, non costituiscono "innovazione" ai sensi dell'art. 1161, c.n..
3. L'appello è stato trasmesso a questa Corte di cassazione con ordinanza del 25/09/2013 resa dalla Corte di appello di Catanzaro ai sensi dell'art. 568 c.p.p., u.c.. CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
5. Costituiscono "innovazioni", ai sensi dell'art. 54 c.n., tutte quelle opere che, indipendentemente dai materiali utilizzati e/o dal loro stabile ancoraggio al suolo, innovando i beni del demanio marittimo ed incidendo sul loro uso, sono necessariamente soggette a concessione della competente autorità demaniale.
5.1. Il richiamo all'uso dei beni demaniali marittimi è costante nel codice della navigazione e nel relativo regolamento di esecuzione.
5.2. Ad esso fa espresso riferimento l'art. 30 c.n., secondo il quale "l'amministrazione della marina mercantile regola l'uso del demanio marittimo e vi esercita la polizia"; la concessione demaniale marittima ha ad oggetto l'occupazione e l'uso del bene demaniale (art. 36 c.n.); a norma dell'art. 5 reg. esec. c.n., "chiunque intenda occupare per un qualsiasi uso zone del demanio marittimo o del mare territoriale o pertinenze demaniali marittime, o apportarvi innovazioni, o recare limitazioni agli usi cui essere sono destinate, deve presentare domanda (...). Se si tratta di innovazioni da eseguire in terreno privato confinante con il demanio marittimo che non inducano limitazioni all'uso del demanio stesso si applicano le norme contenute si applicano le norme contenute nell'art. 22" del regolamento che impone il rilascio della concessione nel caso in cui "vengano recate limitazioni all'uso del demanio marittimo".
5.3. L'innovazione per esser tale (e per dover essere autorizzata) deve perciò avere l'attitudine di incidere in maniera non irrilevante sull'uso del bene demaniale;
essa si qualifica per la funzione che svolge e per le conseguenze che ne derivano sull'uso stesso del bene, non solo e non tanto per le sue caratteristiche strutturali.
5.4. La realizzazione dell'innovazione costituisce manifestazione di una facoltà che, avendo ad oggetto un bene della collettività, non solo non appartiene alle prerogative del singolo privato, ma deve essere soggetta al controllo preventivo da parte di chi istituzionalmente è preposto alla tutela del bene demaniale e all'uso che se ne fa.
5.5. Ne consegue che l'inamovibilità non è requisito indispensabile dell'innovazione (arg. ex art. 49 c.n., e artt. 8 e 9 reg. esec. c.n.); così come non lo è la natura dei materiali utilizzati.
5.6.Peraltro, come già affermato da questa Suprema Corte i diversi interessi tutelati dalle norme che disciplinano l'uso dei beni demaniali marittimi impongono l'adozione di criteri altrettanto diversi ai fini del riscontro della lesione all'interesse protetto, rispetto a quanto richiesto in materia urbanistica, con la conseguenza che anche un insediamento non destinato alla indeterminata permanenza nel tempo è da ritenersi idoneo a concretare gli estremi oggettivi della contravvenzione in questione (Sez. 3, n. 9222 del 25/05/2000, Mancuso, Rv. 217466).
5.7. Quel che conta, in sostanza, è che l'innovazione non sia, sul piano funzionale, ne' irrilevante, ne' precaria (così ancora Sez. 3, n. 9222 del 2000), dovendosi ritenere precaria l'opera che, per la natura assolutamente transitoria dell'esigenza che è destinata a soddisfare, è insuscettibile di incidere (anche solo modificandolo) sull'uso autorizzato del bene demaniale.
5.8. Sulla scorta di queste premesse, è stata qualificata "innovazione" rilevante ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 1161 c.n., comma 1, n. 1), la realizzazione di un gazebo a servizio di una attività di alaggio di imbarcazioni (Sez. 3, n. 7747 del 27/11/2003, Manara, Rv. 227559; cfr. anche Sez. 3, n. 4330 del 12/11/2013, Moi, n.m., in ordine alla realizzazione di due gazebo non ancorati a terra), lo spostamento di alcuni massi dallo specchio d'acqua antistante la spiaggia (Sez. 3, n. 11541 del 16/02/2006, Giuliano, n.m.), la realizzazione di una recinzione (Sez. 3, n. 19238 del 06/94/2005, Ballarin, n.m.), di una veranda in legno (Sez. 7, n. 5863 del 13/12/2007, Leobilla, n.m.), di una struttura in legno e telo ombreggiante (Sez. 3, n. 46650 del 16/11/2011, Cesarini, n.m.).
5.9. Ne consegue che certamente costituiscono "innovazioni" un gazebo in legno, un container frigo utilizzato come deposito e un palco in legno, posti in opera in previsione di serate musicali con animazione.
5.10. La ricorrente deduce la natura transitoria dell'esigenza che tali innovazioni avrebbero dovuto soddisfare (l'organizzazione di feste nei giorni 13 14 e 15 agosto) ma non considera che l'uso del bene demaniale era stato concesso per la sola realizzazione di uno stabilimento balneare con strutture facilmente amovibili e non dotate del carattere della permanenza, consistenti in un chiosco e servizi annessi. La finalità per la quale erano state realizzate le innovazioni contestate (realizzazione di serate danzanti con animazione e somministrazione di bevande) è del tutto avulsa da quella per la quale alla ricorrente era stato concesso l'uso del bene demaniale. Tali finalità certamente non possono definirsi irrilevanti rispetto all'uso consentito del bene, mentre la loro natura transitoria è affidata a deduzioni di natura fattuale inammissibili in questa sede perché più acconce al mezzo di impugnazione effettivamente prescelto dall'imputata (appello).
6. Il reato non era prescritto alla data della sentenza.
6.1. Risulta, infatti, che il dibattimento è rimasto sospeso per almeno 480 giorni (dal 21/03/2011 al 21/11/2011 e dal 19/03/2012 al 09/11/2012) per l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dagli organismi unitari dell'avvocatura, con conseguente spostamento del termine di maturazione della prescrizione al 05/12/2013.
6.2. La inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di rilevare cause di estinzione del reato, quale la prescrizione, verificatesi successivamente alla pronunzia della sentenza impugnata.
6.3.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere per la stessa delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2015