CASS
Sentenza 28 aprile 2026
Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/04/2026, n. 15372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15372 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NI AB SI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/07/2025 della Corte d'appello di Perugia. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RA HI;
rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. Il Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini ha chiesto, con requisitoria scritta, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta remissione di querela. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Perugia confermava la condanna di AB SI NI per il reato di truffa 2. Contro tale sentenza ricorreva il difensore di AB SI NI che allegava la remissione di querela e la accettazione della stessa (atti compiuti Penale Sent. Sez. 2 Num. 15372 Anno 2026 Presidente: MESSINI D'OS ER Relatore: IO SA Data Udienza: 08/04/2026 2 entrambi di fronte alla Polizia giudiziaria). 3.Il Collegio, ribadito che il ricorso per cassazione può essere promosso anche solo per allegare la sopravvenuta carenza della condizione di procedibilità - preso atto della rimessione di querela e della relativa accettazione - dichiara il reato estinto e pone le spese a carico del querelato ai sensi dell’art. 340, comma 4 cod. proc. pen.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il giorno 8 aprile 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente RA HI IE NI D’NI
udita la relazione svolta dal Consigliere RA HI;
rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. Il Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini ha chiesto, con requisitoria scritta, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta remissione di querela. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Perugia confermava la condanna di AB SI NI per il reato di truffa 2. Contro tale sentenza ricorreva il difensore di AB SI NI che allegava la remissione di querela e la accettazione della stessa (atti compiuti Penale Sent. Sez. 2 Num. 15372 Anno 2026 Presidente: MESSINI D'OS ER Relatore: IO SA Data Udienza: 08/04/2026 2 entrambi di fronte alla Polizia giudiziaria). 3.Il Collegio, ribadito che il ricorso per cassazione può essere promosso anche solo per allegare la sopravvenuta carenza della condizione di procedibilità - preso atto della rimessione di querela e della relativa accettazione - dichiara il reato estinto e pone le spese a carico del querelato ai sensi dell’art. 340, comma 4 cod. proc. pen.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il giorno 8 aprile 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente RA HI IE NI D’NI