Cass. pen., sez. III, sentenza 01/07/2015, n. 25429
CASS
Sentenza 1 luglio 2015

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Il reato di deposito incontrollato di rifiuti è reato commissivo eventualmente permanente, la cui antigiuridicità cessa con il conseguimento della necessaria autorizzazione ovvero con l'ultimo abusivo conferimento di rifiuti o con un provvedimento cautelare di natura reale ovvero con la sentenza di primo grado.

In tema di tutela penale dell'ambiente, non è configurabile il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata in presenza di un'attività di frammentazione o macinatura di terre e rocce da scavo, in quanto tale attività non costituisce un'operazione di trasformazione preliminare ai sensi dell'art. 186, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non determinando di per sè stessa alcuna alterazione dei requisiti merceologici e di qualità ambientale. (Fattispecie nella quale la Corte ha, però, ritenuto la rilevanza penale della condotta ascritta all'imputato, che si era concretizzata in una attività di vagliatura e di deposito ultrannuale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 01/07/2015, n. 25429
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25429
    Data del deposito : 1 luglio 2015

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