Cass. pen., sez. III, sentenza 17/01/2012, n. 17823
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Sentenza 17 gennaio 2012

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Integra il reato previsto dall'art. 256 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 l'abbandono incontrollato di residui da demolizione, che vanno qualificati come rifiuti speciali e non materie prime secondarie o sottoprodotti. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto la correttezza dell'affermazione della responsabilità penale, non essendo stato dimostrato che i materiali abbandonati - quali pietrame, impianti elettrici ed igienico-sanitari, elementi ferrosi e legnosi, nonché pneumatici usurati - fossero destinati, sin dalla loro produzione, all'integrale riutilizzo per la riedificazione senza trasformazioni preliminari o compromissione della qualità ambientale).

Commentari2

  • 1RIFIUTI: demolizione di un edificio.
    Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^, 8 maggio 2024 (Ud. 18/01/2024), Sentenza n.18020 RIFIUTI – Demolizione di un edificio – Processo di produzione ai sensi dell'art. 184-bis, c.1°, lett. a) T.U.A. – Esclusione – Terre e rocce da scavo – Disciplina – Natura dei «sottoprodotti» – Presupposti. L'attività di demolizione di un edificio (che può avvenire per motivi diversi, non è finalizzata alla produzione di alcunché, bensì all'eliminazione dell'edificio medesimo, né può assumere rilevanza il fatto che la demolizione sia finalizzata alla realizzazione di un nuovo edificio, che non può essere considerato il prodotto finale della demolizione, in quanto tale attività non costituisce il prodromo …

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  • 2CODICE AMBIENTE: cessazione della qualifica di rifiuto, nuove condizioni. Art. 184 ter Dlgs n.152
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 17/01/2012, n. 17823
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17823
Data del deposito : 17 gennaio 2012

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