Sentenza 4 luglio 2012
Massime • 1
In tema di tutela dell'ambiente, per qualificare le terre e le rocce da scavo come sottoprodotto, l'art. 186 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, a seguito dell'abrogazione disposta dall'art. 39, comma quarto, del D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, ha assunto la natura di norma transitoria, destinata ad applicarsi ai fatti commessi fino all'entrata in vigore del prescritto D.M. di attuazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/07/2012, n. 33577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33577 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2012 |
Testo completo
M 33577 / 12 26 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sez P53 Sent. n. Sez, - Presidente - Saverio Felice Mannino UP - 04/07/2012 Alfredo Maria Lombardi Relatore - R.G.N. 20451/2012 Mario Gentile Renato Grillo Elisabetta Rosi DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL ha pronunciato la seguente 31 2012 A IL CARO LIERE MAD E R S P Luana Marjani E U T SENTENZA S A S V I O Z R O C sul ricorso proposto da GE CO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza in data 28/10/2011 del Tribunale di Brindisi visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alfredo Maria Lombardi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Piero Gaeta, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Brindisi ha affermato la colpevolezza di GE CO in ordine al reato di cui all'art. 256, comma 1 lett. a), del D. Lgs n. 152/2006, a lui ascritto per avere effettuato attività di raccolta e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da materiali edili, senza la prescritta autorizzazione. Si accertava in punto di fatto che il GE, gestore di un impianto di distribuzione carburante Total, stava utilizzando terre e rocce da scavo per il riempimento di un terreno adiacente a detto impianto in assenza di qualsiasi autorizzazione. If gludice di merito ha affermato che il fatto accertato integra l'ipotesi di reato ascritta all'imputato e, per l'effetto, lo ha condannato alla pena di € 3.000,00 di ammenda.
2. Avverso la sentenza ha proposto appello l'imputato, tramite il difensore, e l'impugnazione è stata trasmessa a questa Corte ai sensi dell'art. 568, ultimo comma, c.p.p.. 2.1 Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente chiede l'assoluzione quanto meno ai sensi dell'art. 530 cpv. c.p.p.. Previa ricostruzione del fatto mediante la citazione di risultanze testimoniali, dalle quali emerge che il materiale costituito da rocce e terre da scavo proveniva da un cantiere sito nella zona industriale di Brindisi e veniva utilizzato all'interno della stazione di servizio Total per attività di riempimento, si deduce che detto materiale doveva essere qualificato come sottoprodotto ai sensi dell'art. 184 bis del D. Lgs n. 152/2006, introdotto dal D. Lgs n. 205/2010. Si osserva che le rocce e terre da scavo rispondono a tutti i criteri previsti dalla disposizione citata, da applicarsi in quanto più favorevole per l'imputato; che, peraltro, lo stesso decreto legislativo citato ha abolito l'art. 186 del D. Lgs n. 152/2006, che disciplinava l'impiego delle terre e rocce da scavo. In subordine, si deduce che il fatto doveva essere inquadrato nell'ipotesi dell'abbandono di rifiuti di cui all'art. 255 del D. Lgs n. 152/2006, punito con sanzione amministrativa.
2.2 Con il secondo mezzo di annullamento si chiede una congrua riduzione della pena inflitta e la sospensione condizionale della stessa, potendo l'imputato beneficiarne. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è fondato. La possibilità di utilizzazione diretta delle terre e rocce da scavo, che determina ex art. 186 del D. Lgs n. 152/2006 l'esclusione della disciplina dei rifiuti, è subordinata alla prova positiva, gravante sull'imputato, della loro riutilizzazione secondo un progetto ambientalmente compatibile. (sez. 3, 众 sentenza n. 37280 del 12/06/2008, Picchioni, Rv. 241087) Non è sufficiente, quindi, che le terre e rocce non siano inquinate perché si applichi la normativa ad esse inerenti, rientrando comunque nella nozione di rifiuto se non sussistono le condizioni previste dall'art. 186 (comma 5). 2 Orbene, nel caso in esame, secondo le risultanze della sentenza impugnata, l'imputato ha affermato di essere stato in possesso di un'autorizzazione del Comune di Brindisi, che però è stata revocata, con la conseguente insussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per sottrarre il materiale sequestrato alla disciplina dei rifiuti. L'affermazione del ricorrente, secondo la quale le rocce e terre da scavo rispondevano ai requisiti per il loro impiego, è di fatto e non emerge dalla sentenza, avendo, anzi, il giudice di merito affermato che si trattava di rifiuti classificabili con il codice CER 17.05.04. Quanto all'abrogazione dell'art. 186 del D. Lgs. 152/2006, ai sensi dell'art. 39, comma 4, del D. Lgs n. 205/2010, la stessa è destinata ad operare solo a seguito dell'entrata in vigore dei DM previsti dall'art. 184 bls del testo unico, dovendo corrispondere il sottoprodotto ai requisiti qualitativi o quantitativi stabiliti da tali provvedimenti. Orbene, considerato che il citato art. 39, comma 4, del D. Lgs n. 205/2010 prevede che l'abrogazione dell'art. 186 del D. Lgs n. 152/2006 opera solo a far data dall'entrata in vigore dei DM in materia di sottoprodotti, il predetto art. 186 ha assunto natura di norma temporanea, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 2 c.p., la relativa disciplina si applica in ogni caso ai fatti commessi nella vigenza della normativa in materia di terre e rocce da scavo. Non sarebbe, infatti, possibile attribuire la qualifica di sottoprodotto a determinati materiali sulla base di disposizioni amministrative inesistenti all'epoca della loro produzione.
2. Quanto al secondo motivo di ricorso osserva la Corte che il GE è titolare di impresa, sicché risponde in ogni caso ai sensi dell'art. 256, comma 2, del D. Lgs n. 152/2006, ed ha utilizzato i rifiuti effettuandone lo smaltimento, e non il mero abbandono, oltre al preventivo trasporto.
2.1 Il secondo motivo di ricorso si esaurisce in richieste di merito, mentre la sentenza è adeguatamente motivata sia con riferimento alla determinazione della pena che al diniego della sospensione della stessa. 3 Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 04/07/2012 Il Consigliere estensore Il Presidente Be a Alamine 3