Sentenza 4 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/02/2003, n. 1627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1627 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2003 |
Testo completo
c.c. 61746 R.G. 16880/1998 Udien01 6 2 7 /0 3 Oggetto: cessione a;
plusvalenza; reddito soggetto a tassazione separata;
applicazione del "condono”. Слои 3724 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA composta dai sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Bruno Saccucci Dott. Enrico Papa Consigliere Consigliere rel. Dott. Eugenio Amari Dott. Aldo Ceccherini Consigliere ConsigliereDott. Antonino Di Blasi CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPION CIVILE SENTENZA sul ricorso proposto dalla 61746 N. Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Tinistro pro- tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
-ricorrente-
contro
Sex 11 MO RE, erede di D'LO AN -intimato- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, sezione 11, n. 143) 11/1997, del 14.4/22.9.1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12.6.2002 dal consigliere relatore dott. Eugenio Amari;
Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Umberto Apice, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo 2640 Con avviso notificato in data 10.12.1991 l'Ufficio distrettuale delle II. DD. di Rivoli accertava per l'anno 1986 nei confronti dei coniugi AN D'LO e RE MO maggiori redditi d'impresa ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR derivanti dall'attività di conduzione di un locale pubblico, nonché nei confronti della D'Atti o una plusvalenza derivante da cessione di azienda. I contribuenti presentavano ricorso alla Commissione tributaria di 1° grado di Torino chiedendo essenzialmente l'estinzione del giudizio per avere presentato per l'anno in questione dichiarazione di condono ex legge 413/1991. La Commissione di 1° grado dichiarava l'estinzione del giudizio per essere stata presentata dichiarazione integrativa per definizione automatica. Con atto di appello l'Ufficio deduceva che per il reddito accertato in via ordinaria doveva essere pronunziata ordinanza e per quello soggetto a tassazione separata doveva essere pronunziata decisione nel merito non essendo applicabile il "condono" in mancanza di dichiarazione integrativa semplice. Il MO, costituitosi nel giudizio di appello in proprio e quale erede della deceduta AN D'LO, chiedeva la conferma della decisione di 1° grado. La Commissione tributaria regionale del Piemonte, con la sentenza in epigrafe indicata, dichiarava estinto il giudizio per quanto concerneva il reddito d'impresa (così confermando sul punto la pronunzia di 1° grado) e rigettava l'appello dell'Ufficio relativamente al reddito soggetto a tassazione separata. Osservava il giudice di appello che i contribuenti per l'anno in questione si erano avvalsi delle agevolazioni fiscali della legge 413/1991 per tutti i redditi accertati dall'Ufficio delle imposte dirette di Rivoli, di guisa che la lite fiscale doveva dichiararsi estinta. Propone ricorso per cassazione l'Amministrazione finanziaria denunciando l'omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti ex art. 360 n. 5 c.p.c.. Deduce la ricorrente che per il reddito soggetto a tassazione separata non era consentita la dichiarazione integrativa per definizione automatica ma solo la dichiarazione integrativa semplice, così come disposto dall'art. 2 38, 6° comma, della legge 413/1991. Ciò era stato riconosciuto dallo stesso contribuente, tanto che, per quanto concerneva la tassazione separata, aveva dedotto l'illegittimità dell'accertamento per essere stata reinvestita la plusvalenza. La motivazione sul punto della sentenza impugnata era del tutto carente, essendosi limitata la Commissione regionale a respingere l'appello dell'Ufficio. Il MO non ha svolto attività difensiva in questa sede. ESENTE DA REGISTRAZIONE L'Amministrazione finanziaria ha presentato memoria. AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B NN. 5 Motivi della decisione MATERIA TRIBUTARIA Il ricorso é fondato. Con riferimento al reddito relativo alla plusvalenza realizzata dalla D'LO per cessione di azienda la Commissione tributaria regionale ha completamente omesso di indicare le ragioni per cui non poteva essere accolto il motivo di appello dell'Ufficio con cui si deduceva l'impossibilità di definire in modo automatico l'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata ( art. 38, 6° comma, legge 413/1991); in ordine a detto reddito la Commissione si é infatti limitata ad affermare nel dispositivo della sentenza impugnata che l'appello dell'Ufficio doveva essere rigettato senza esporne il motivo. La sentenza é pertanto censurabile per omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dall'Ufficio. Il ricorso va pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la pronunzia sulle spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Piemonte.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la pronunzia sulle spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Piemonte. Roma, 12.6.2002 Il Consigliere est. an Il Presidente Efeuis DEPOSITATO IN CANCELLERIA. IN CANCER, 2003 JANCELLIERE C1 4 IL CANCELLIERE C1 Jeinaldo Casare Oggi 3 fund Arnaldo Casano