CASS
Sentenza 22 marzo 2023
Sentenza 22 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/03/2023, n. 12044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12044 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da IA VI nata a [...] il [...], difesa dall'avv. Andrea AN del Foro di Perugia avverso la sentenza del 12 novembre 2021 della Corte di Appello di Perugia udita la relazione del consigliere Paola Masi;
lette ai sensi dell'art. 23 bis legge n. 176/2020 le richieste del Pubblico Ministero NC ZA, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, con ogni conseguente statuizione;
lette ai sensi dell'art. 23 bis legge n. 176/2020 le conclusioni dell'avv. Andrea AN che ha chiesto «accogliere i motivi del ricorso, a cui ci si riporta integralmente». Penale Sent. Sez. 1 Num. 12044 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 15/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 12 novembre 2021 la Corte di appello di Perugia, in parziale riforma delle sentenze del Tribunale di Spoleto emesse il 27 febbraio 2019, il 26 giugno 2019 e il 30 ottobre 2019, ritenuta la continuazione fra tutti i reati contestati a VI IA e concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, ha rideterminato la pena in complessivi un anno, tre mesi e quindici giorni di reclusione per più violazioni della misura di prevenzione della sorveglianza speciale commessi dal 30 aprile 2014 all'8 gennaio 2016. 1. La Corte di Appello, chiamata a pronunciarsi su tre sentenze emesse dal Tribunale di Spoleto nelle date indicate ed aventi ad oggetto diversi reati di violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno imposta alla IA, ha disposto la riunione dei diversi procedimenti. Nel merito ha confermato il giudizio di penale responsabilità dell'imputata in relazione agli episodi del 30 aprile 2014, dell'8 gennaio 2016, (sentenza del 27 febbraio 2019), del 29 novembre 2015, dell'Il febbraio e del 1 marzo 2016 (sentenza del 26 giugno 2019), del 19 e 22 novembre 2014, del 15 dicembre 2014, del 9 gennaio e del 5 febbraio 2015 (sentenza del 30 ottobre 2019). Ha desunto gli elementi posti a fondamento della decisione di conferma della penale responsabilità dell'imputata dall'esistenza del provvedimento applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per due anni nel comune di Foligno, con la prescrizione di non rincasare oltre le 20.00 e di non uscire di casa prima delle 7.00, e dall'avvenuta notifica dello stesso in data 3 marzo 2014. Ha segnalato l'avvenuta comunicazione, in data 17 settembre 2015, del cambio di domicilio dell'imputata da Foligno, Via Gramsci n. 34, alla Piazzetta della Rota n. 4/5 della stessa città. Ha richiamato le deposizioni dei diversi operatori di polizia giudiziaria che, nelle date indicate, hanno effettuato i controlli presso il domicilio della IA, senza trovarla a casa negli orari in cui la stessa avrebbe dovuto trovarsi nella propria abitazione ovvero sorprendendola all'esterno in piena notte, nell'unica occasione dell'Il febbraio 2016. In ordine ai motivi di impugnazione, in punto di responsabilità, ha confermato le decisioni del Tribunale di Spoleto. In particolare, quanto all'elemento materiale del reato, ha evidenziato come dalle deposizioni dei testi escussi sia emerso che i controlli sono stati effettuati in quelli che, di volta in volta, erano i luoghi in cui la IA era domiciliata e che non necessariamente coincidevano con quelli di residenza anagrafica. 2 Ha altresì escluso la fondatezza della tesi secondo cui la ricorrente potesse avere, all'epoca dei fatti, difficoltà di attenzione o di percezione tali da averle impedito di sentire il suono del campanello. Ha tuttavia ravvisato i presupposti per riconoscere la sussistenza di un unico disegno criminoso e, quindi, la continuazione tra i diversi episodi. Ha ritenuto che la non occasionalità degli stessi impedisse l'applicazione della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, ma ha concesso le attenuanti generiche in misura equivalente alla contestata (limitatamente ad alcuni dei reati ascritti all'imputata) recidiva. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione VI IA, per mezzo del proprio difensore Avv. Guido Bacino, articolando un unico motivo con il quale ha eccepito vizio di motivazione per «mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione (Violazione dell'art. 606 primo comma lett. e) c.p.p.) in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento materiale e psicologico del reato» in contestazione, nonché violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. 2.1 Nella prima parte del motivo, in ordine all'elemento materiale dei reati, ha affermato che la Corte umbra non si è integralmente confrontata con i motivi di appello proposti avverso le sentenze di primo grado con riferimento, quanto alle sentenze del 27 febbraio 2019 e del 30 settembre 2019, alla mancanza di indicazioni precise, da parte di alcuni dei testi, circa gli indirizzi presso i quali erano stati eseguiti i controlli. Illogica sarebbe la motivazione della sentenza impugnata nel punto in cui è stato affermato che, in ogni caso, la IA avrebbe dovuto trovarsi ove, in precedenza, era stata reperibile. Peraltro, nessuna verifica era stata effettuata tramite l'utenza cellulare, contrariamente a quanto effettuato in occasione di alcuni degli accertamenti. 2.2 Ha dedotto anche il vizio di travisamento della prova in quanto la Corte non ha risposto alla censura secondo cui, nella sentenza emessa il 26 giugno 2019, il giudice aveva erroneamente ritenuto essere stato eseguito un accertamento in ordine all'effettivo domicilio dell'imputata prima della esecuzione del controllo, mentre il teste RI aveva riferito il contrario. 2.3 In ordine all'elemento soggettivo, ha segnalato di avere prodotto ampia documentazione attestante l'esistenza di una condizione di difficoltà dell'imputata nella percezione degli stimoli esterni in ragione dell'assunzione di farmaci che generano 3 assopimento e scarsa reattività (metadone), condizione che rendeva irrilevante l'affermazione della udibilità del campanello da parte degli operanti. Anche il fatto che in un'unica occasione la IA fosse stata trovata fuori dall'abitazione era inconferente, trattandosi di un episodio singolo che non escludeva la sussistenza della predetta condizione di difficoltà percettiva. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, perché consistente nella mera riproposizione di doglianze già risolte dal giudice d'appello con motivazione adeguata e immune da vizi logico-giuridici. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto meramente ripetitivo delle censure esposte con l'atto di appello, e non si confronta con le articolate ed approfondite motivazioni delle tre sentenze dei giudici di primo grado richiamate dalla sentenza della Corte di appello, nelle quali si dà atto che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, i testi hanno sempre specificato il luogo in cui hanno svolto i loro accertamenti, variato nel corso del tempo. 1.1 La prima parte del motivo di ricorso è ampiamente rivalutativa. Alcune censure riguardano profili irrilevanti come, ad esempio, quelle relative al teste RR che ha reso dichiarazioni in ordine all'episodio del 24 dicembre 2015 per il quale la IA è stata assolta, mentre quanto all'episodio del 30 aprile 2014 il giudice di primo grado ha spiegato che il teste NT non ha precisato dove ha effettuato il controllo, ma non possono esservi dubbi perché all'epoca la IA aveva indicato come suo indirizzo solo quello di via Gramsci n. 34. Inoltre, quella sentenza ha assolto la IA dall'episodio del 24 dicembre 2015 proprio perché il teste RR non è stato in grado di precisare se avesse effettuato il controllo al vecchio indirizzo o a quello in cui la donna aveva formalmente dichiarato di trasferirsi il 17 settembre 2015: ciò dimostra la completezza di quella motivazione e la correttezza della sentenza di secondo grado, che ha respinto il motivo di appello relativo ad essa. La sentenza emessa il 30 ottobre 2019 ha spiegato le modalità dei controlli, precisando anche l'indirizzo a cui sono stati effettuati, e non si ravvisa alcun vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà: essendo controlli tutti precedenti al cambio di dimora della IA, non c!è motivo di dubitare che siano stati effettuati presso l'unico indirizzo allora conosciuto. 4 Anche la sentenza emessa il 26 giugno 2019 precisa l'indirizzo a cui il teste RI ha effettuato il controllo, cioè quello modificato il 17 settembre 2015; non è possibile verificare se il teste abbia detto cose diverse, come sostenuto dalla ricorrente, perché ella non ha allegato il relativo verbale e neppure lo ha indicato in maniera corretta, così violando il disposto dell'art. 165 bis disp. att. cod. proc. pen. (ella ha infatti indicato un verbale inesistente in quanto reso il 29 giugno 2019, mentre la relativa sentenza è stata emessa tre giorni prima). 1.2 Sulla verifica tramite l'utenza cellulare non si ravvisa nessun profilo di decisività, alla luce degli elementi valorizzati in sentenza;
infatti non c'è alcun obbligo di effettuare tale verifica, e una eventuale omessa risposta a tale utenza non sarebbe stata più o meno utile dell'omessa risposta al suono del campanello per dimostrare l'assenza da casa della IA. 1.3 La parte del motivo di ricorso in cui si sostiene il travisamento della prova è inammissibile per mancanza di autosufficienza. La ricorrente, come già esposto, ha violato il disposto dell'art. 165 bis disp. att. cod. proc. pen. perché non ha allegato né indicato il verbale che conterrebbe la prova travisata, cioè la testimonianza resa dal teste RI, avendo indicato un verbale sicuramente inesistente in quanto relativo all'udienza del 29 giugno 2019, che non può essere stata mai tenuta atteso che la relativa sentenza è stata emessa il 26 giugno 2019. 2. Anche la parte del motivo di ricorso relativa alla sussistenza dell'elemento soggettivo è palesemente infondata e meramente ripetitiva delle doglianze già proposte nel giudizio di merito ed esaminate dalla Corte di appello con motivazione logica ed esaustiva. E' rilevante, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, il fatto che in molti casi gli operanti abbiano testimoniato che il campanello era funzionante ed essi ne avevano sentito il suono, perché ciò esclude l'ipotesi di un suo generale malfunzionamento. Inoltre, risulta logica l'affermazione della Corte di appello secondo cui la tesi difensiva della difficoltà di percezione causata dall'assunzione di metadone non è sostenibile anche perché le violazioni non sono state consecutive ma a distanza di giorni: se la IA assumeva il metadone in modo continuativo avrebbe dovuto non sentire mai il campanello. E' poi logico e corretto attribuire rilevanza al fatto che in una occasione l'imputata sia stata trovata all'esterno dell'abitazione in piena notte, in quanto ciò smentisce la tesi di una sua permanente condizione di assopimento causata dalla assunzione del predetto farmaco. 2.1 Devono richiamarsi, per valutare l'ammissibilità del ricorso, i costanti principi in punto di censure di merito "travestite" da censure di motivazione: le sentenze della 5 Corte di cassazione Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965 hanno chiarito che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento». In tema di sindacato del vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., quindi, il compito del giudice di legittimità nell'apprezzamento delle fonti di prova non è di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma solo di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. Unite n. 930 del 13/12/1995 dep. 1996, Clarke, Rv. 203428; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 dep. 2000, Moro G, Rv. 215745; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 dep. 2004, Elia, Rv. 229369). 3. Quanto alla indicata (ma nemmeno adeguatamente illustrata) violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., deve applicarsi il principio stabilito dalla sentenza Sez. U., n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04): «in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità». Peraltro questa parte dell'unico motivo di ricorso è totalmente generica, non avendo la ricorrente indicato in termini concreti l'erronea valutazione della testimonianza che il teste RI avrebbe reso all'udienza del 29 giugno 2019, né ha allegato al ricorso il relativo verbale, come già evidenziato. 6 Il Consigliere estensore 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000 e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 febbraio 2023
lette ai sensi dell'art. 23 bis legge n. 176/2020 le richieste del Pubblico Ministero NC ZA, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, con ogni conseguente statuizione;
lette ai sensi dell'art. 23 bis legge n. 176/2020 le conclusioni dell'avv. Andrea AN che ha chiesto «accogliere i motivi del ricorso, a cui ci si riporta integralmente». Penale Sent. Sez. 1 Num. 12044 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 15/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 12 novembre 2021 la Corte di appello di Perugia, in parziale riforma delle sentenze del Tribunale di Spoleto emesse il 27 febbraio 2019, il 26 giugno 2019 e il 30 ottobre 2019, ritenuta la continuazione fra tutti i reati contestati a VI IA e concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, ha rideterminato la pena in complessivi un anno, tre mesi e quindici giorni di reclusione per più violazioni della misura di prevenzione della sorveglianza speciale commessi dal 30 aprile 2014 all'8 gennaio 2016. 1. La Corte di Appello, chiamata a pronunciarsi su tre sentenze emesse dal Tribunale di Spoleto nelle date indicate ed aventi ad oggetto diversi reati di violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno imposta alla IA, ha disposto la riunione dei diversi procedimenti. Nel merito ha confermato il giudizio di penale responsabilità dell'imputata in relazione agli episodi del 30 aprile 2014, dell'8 gennaio 2016, (sentenza del 27 febbraio 2019), del 29 novembre 2015, dell'Il febbraio e del 1 marzo 2016 (sentenza del 26 giugno 2019), del 19 e 22 novembre 2014, del 15 dicembre 2014, del 9 gennaio e del 5 febbraio 2015 (sentenza del 30 ottobre 2019). Ha desunto gli elementi posti a fondamento della decisione di conferma della penale responsabilità dell'imputata dall'esistenza del provvedimento applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per due anni nel comune di Foligno, con la prescrizione di non rincasare oltre le 20.00 e di non uscire di casa prima delle 7.00, e dall'avvenuta notifica dello stesso in data 3 marzo 2014. Ha segnalato l'avvenuta comunicazione, in data 17 settembre 2015, del cambio di domicilio dell'imputata da Foligno, Via Gramsci n. 34, alla Piazzetta della Rota n. 4/5 della stessa città. Ha richiamato le deposizioni dei diversi operatori di polizia giudiziaria che, nelle date indicate, hanno effettuato i controlli presso il domicilio della IA, senza trovarla a casa negli orari in cui la stessa avrebbe dovuto trovarsi nella propria abitazione ovvero sorprendendola all'esterno in piena notte, nell'unica occasione dell'Il febbraio 2016. In ordine ai motivi di impugnazione, in punto di responsabilità, ha confermato le decisioni del Tribunale di Spoleto. In particolare, quanto all'elemento materiale del reato, ha evidenziato come dalle deposizioni dei testi escussi sia emerso che i controlli sono stati effettuati in quelli che, di volta in volta, erano i luoghi in cui la IA era domiciliata e che non necessariamente coincidevano con quelli di residenza anagrafica. 2 Ha altresì escluso la fondatezza della tesi secondo cui la ricorrente potesse avere, all'epoca dei fatti, difficoltà di attenzione o di percezione tali da averle impedito di sentire il suono del campanello. Ha tuttavia ravvisato i presupposti per riconoscere la sussistenza di un unico disegno criminoso e, quindi, la continuazione tra i diversi episodi. Ha ritenuto che la non occasionalità degli stessi impedisse l'applicazione della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, ma ha concesso le attenuanti generiche in misura equivalente alla contestata (limitatamente ad alcuni dei reati ascritti all'imputata) recidiva. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione VI IA, per mezzo del proprio difensore Avv. Guido Bacino, articolando un unico motivo con il quale ha eccepito vizio di motivazione per «mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione (Violazione dell'art. 606 primo comma lett. e) c.p.p.) in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento materiale e psicologico del reato» in contestazione, nonché violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. 2.1 Nella prima parte del motivo, in ordine all'elemento materiale dei reati, ha affermato che la Corte umbra non si è integralmente confrontata con i motivi di appello proposti avverso le sentenze di primo grado con riferimento, quanto alle sentenze del 27 febbraio 2019 e del 30 settembre 2019, alla mancanza di indicazioni precise, da parte di alcuni dei testi, circa gli indirizzi presso i quali erano stati eseguiti i controlli. Illogica sarebbe la motivazione della sentenza impugnata nel punto in cui è stato affermato che, in ogni caso, la IA avrebbe dovuto trovarsi ove, in precedenza, era stata reperibile. Peraltro, nessuna verifica era stata effettuata tramite l'utenza cellulare, contrariamente a quanto effettuato in occasione di alcuni degli accertamenti. 2.2 Ha dedotto anche il vizio di travisamento della prova in quanto la Corte non ha risposto alla censura secondo cui, nella sentenza emessa il 26 giugno 2019, il giudice aveva erroneamente ritenuto essere stato eseguito un accertamento in ordine all'effettivo domicilio dell'imputata prima della esecuzione del controllo, mentre il teste RI aveva riferito il contrario. 2.3 In ordine all'elemento soggettivo, ha segnalato di avere prodotto ampia documentazione attestante l'esistenza di una condizione di difficoltà dell'imputata nella percezione degli stimoli esterni in ragione dell'assunzione di farmaci che generano 3 assopimento e scarsa reattività (metadone), condizione che rendeva irrilevante l'affermazione della udibilità del campanello da parte degli operanti. Anche il fatto che in un'unica occasione la IA fosse stata trovata fuori dall'abitazione era inconferente, trattandosi di un episodio singolo che non escludeva la sussistenza della predetta condizione di difficoltà percettiva. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, perché consistente nella mera riproposizione di doglianze già risolte dal giudice d'appello con motivazione adeguata e immune da vizi logico-giuridici. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto meramente ripetitivo delle censure esposte con l'atto di appello, e non si confronta con le articolate ed approfondite motivazioni delle tre sentenze dei giudici di primo grado richiamate dalla sentenza della Corte di appello, nelle quali si dà atto che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, i testi hanno sempre specificato il luogo in cui hanno svolto i loro accertamenti, variato nel corso del tempo. 1.1 La prima parte del motivo di ricorso è ampiamente rivalutativa. Alcune censure riguardano profili irrilevanti come, ad esempio, quelle relative al teste RR che ha reso dichiarazioni in ordine all'episodio del 24 dicembre 2015 per il quale la IA è stata assolta, mentre quanto all'episodio del 30 aprile 2014 il giudice di primo grado ha spiegato che il teste NT non ha precisato dove ha effettuato il controllo, ma non possono esservi dubbi perché all'epoca la IA aveva indicato come suo indirizzo solo quello di via Gramsci n. 34. Inoltre, quella sentenza ha assolto la IA dall'episodio del 24 dicembre 2015 proprio perché il teste RR non è stato in grado di precisare se avesse effettuato il controllo al vecchio indirizzo o a quello in cui la donna aveva formalmente dichiarato di trasferirsi il 17 settembre 2015: ciò dimostra la completezza di quella motivazione e la correttezza della sentenza di secondo grado, che ha respinto il motivo di appello relativo ad essa. La sentenza emessa il 30 ottobre 2019 ha spiegato le modalità dei controlli, precisando anche l'indirizzo a cui sono stati effettuati, e non si ravvisa alcun vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà: essendo controlli tutti precedenti al cambio di dimora della IA, non c!è motivo di dubitare che siano stati effettuati presso l'unico indirizzo allora conosciuto. 4 Anche la sentenza emessa il 26 giugno 2019 precisa l'indirizzo a cui il teste RI ha effettuato il controllo, cioè quello modificato il 17 settembre 2015; non è possibile verificare se il teste abbia detto cose diverse, come sostenuto dalla ricorrente, perché ella non ha allegato il relativo verbale e neppure lo ha indicato in maniera corretta, così violando il disposto dell'art. 165 bis disp. att. cod. proc. pen. (ella ha infatti indicato un verbale inesistente in quanto reso il 29 giugno 2019, mentre la relativa sentenza è stata emessa tre giorni prima). 1.2 Sulla verifica tramite l'utenza cellulare non si ravvisa nessun profilo di decisività, alla luce degli elementi valorizzati in sentenza;
infatti non c'è alcun obbligo di effettuare tale verifica, e una eventuale omessa risposta a tale utenza non sarebbe stata più o meno utile dell'omessa risposta al suono del campanello per dimostrare l'assenza da casa della IA. 1.3 La parte del motivo di ricorso in cui si sostiene il travisamento della prova è inammissibile per mancanza di autosufficienza. La ricorrente, come già esposto, ha violato il disposto dell'art. 165 bis disp. att. cod. proc. pen. perché non ha allegato né indicato il verbale che conterrebbe la prova travisata, cioè la testimonianza resa dal teste RI, avendo indicato un verbale sicuramente inesistente in quanto relativo all'udienza del 29 giugno 2019, che non può essere stata mai tenuta atteso che la relativa sentenza è stata emessa il 26 giugno 2019. 2. Anche la parte del motivo di ricorso relativa alla sussistenza dell'elemento soggettivo è palesemente infondata e meramente ripetitiva delle doglianze già proposte nel giudizio di merito ed esaminate dalla Corte di appello con motivazione logica ed esaustiva. E' rilevante, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, il fatto che in molti casi gli operanti abbiano testimoniato che il campanello era funzionante ed essi ne avevano sentito il suono, perché ciò esclude l'ipotesi di un suo generale malfunzionamento. Inoltre, risulta logica l'affermazione della Corte di appello secondo cui la tesi difensiva della difficoltà di percezione causata dall'assunzione di metadone non è sostenibile anche perché le violazioni non sono state consecutive ma a distanza di giorni: se la IA assumeva il metadone in modo continuativo avrebbe dovuto non sentire mai il campanello. E' poi logico e corretto attribuire rilevanza al fatto che in una occasione l'imputata sia stata trovata all'esterno dell'abitazione in piena notte, in quanto ciò smentisce la tesi di una sua permanente condizione di assopimento causata dalla assunzione del predetto farmaco. 2.1 Devono richiamarsi, per valutare l'ammissibilità del ricorso, i costanti principi in punto di censure di merito "travestite" da censure di motivazione: le sentenze della 5 Corte di cassazione Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965 hanno chiarito che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento». In tema di sindacato del vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., quindi, il compito del giudice di legittimità nell'apprezzamento delle fonti di prova non è di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma solo di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. Unite n. 930 del 13/12/1995 dep. 1996, Clarke, Rv. 203428; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 dep. 2000, Moro G, Rv. 215745; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 dep. 2004, Elia, Rv. 229369). 3. Quanto alla indicata (ma nemmeno adeguatamente illustrata) violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., deve applicarsi il principio stabilito dalla sentenza Sez. U., n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04): «in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità». Peraltro questa parte dell'unico motivo di ricorso è totalmente generica, non avendo la ricorrente indicato in termini concreti l'erronea valutazione della testimonianza che il teste RI avrebbe reso all'udienza del 29 giugno 2019, né ha allegato al ricorso il relativo verbale, come già evidenziato. 6 Il Consigliere estensore 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000 e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 febbraio 2023