Cass. pen., sez. V, sentenza 10/04/2026, n. 13315
CASS
Sentenza 10 aprile 2026

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  • Accolto
    Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla concessione della sospensione condizionale della pena per assenza di precedenti penali

    La valutazione prognostica formulata dal Tribunale di Cagliari è stata fondata su un dato travisato, costituito dall’assenza di precedenti penali; una circostanza, questa, che è suscettibile, all’evidenza, di ridondare in termini di manifesta illogicità della motivazione. Pertanto, la statuizione relativa alla concessione della sospensione condizionale della pena deve essere annullata.

  • Altro
    Inosservanza o erronea applicazione dell’art. 165 cod. pen. per mancata subordinazione a obblighi in caso di seconda concessione del beneficio

    L’ulteriore doglianza articolata con il secondo motivo del ricorso relativa alle prescrizioni obbligatorie da applicare in caso di seconda concessione del beneficio resta assorbita, anche se non preclusa, dall’annullamento della statuizione relativa alla concessione della sospensione condizionale. Tuttavia, ove il Giudice del rinvio dovesse determinarsi per una nuova concessione del beneficio, dovrebbe in ogni caso trovare applicazione la disciplina dettata dall’art. 165 cod. pen., che prescrive l’obbligatorio adempimento di una serie di obblighi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 10/04/2026, n. 13315
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13315
    Data del deposito : 10 aprile 2026

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