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Sentenza 10 aprile 2026
Sentenza 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/04/2026, n. 13315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13315 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI nel procedimento a carico di: AL SO NO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 01/07/2025 del TRIBUNALE DI CAGLIARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TOMASO EPIDENDIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena. Penale Sent. Sez. 5 Num. 13315 Anno 2026 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 04/03/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del Tribunale di Cagliari in data 1 luglio 2025, emessa all’esito di giudizio abbreviato, MM NO AV è stato condannato, con la riduzione per il rito, alla pena, condizionalmente sospesa, di 1 anno di reclusione e di 300 euro di multa in quanto riconosciuto colpevole, con le attenuanti generiche e la diminuente del vizio parziale di mente equivalenti all’aggravante contestata, dei delitti, unificati dal vincolo della continuazione, di concorso in furto aggravato ex artt. 110, 624 e 625 cod. pen. (capo A) e di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 cod. pen. (capo B); fatti avvenuti in Quartu Sant’Elena il 25 aprile 2023. 2. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Cagliari ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla concessione della sospensione condizionale della pena. La sentenza impugnata avrebbe applicato il beneficio in considerazione dell’assenza di precedenti penali dell’imputato, benché, dal certificato del casellario giudiziale, risultassero più condanne a suo carico, con conseguente travisamento del dato documentale. L’errore avrebbe, dunque, reso illogica la motivazione. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 165 cod. pen. La sentenza impugnata avrebbe concesso il beneficio della sospensione condizionale senza subordinarlo a uno degli obblighi previsti dall’art. 165, primo comma, cod. pen., benché dal certificato del casellario giudiziale risultasse che l’imputato aveva già fruito del beneficio in parola con sentenza del Tribunale di Cagliari in data 5 luglio 2024, irrevocabile il 2 dicembre 2024. Ne conseguirebbe la violazione dell’art. 165, secondo comma, cod. pen., che impone, ove l’imputato abbia già fruito del beneficio, la subordinazione della sospensione condizionale all’adempimento di uno degli obblighi previsti dal primo comma di tale articolo. 3. In data 5 febbraio 2026 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 3 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguiti indicati. 2. Ai sensi dell’art. 163, primo comma, cod. pen., nel pronunciare una sentenza di condanna alla reclusione o all’arresto per un tempo non superiore a 2 anni (ovvero a una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata ai sensi dell’art. 135 cod. pen., sia equivalente a una pena detentiva per un tempo non superiore, nel complesso, a 2 anni), il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di 5 anni se la condanna è per un delitto e di 2 anni se la condanna è per una contravvenzione. In base all’art. 164, primo comma, cod. pen., la sospensione condizionale della pena è ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell’art. 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati. Ai sensi del successivo secondo comma, la sospensione condizionale della pena non può essere concessa, per quanto qui di interesse, a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per un delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione;
e a mente del quarto comma dello stesso articolo, la sospensione condizionale non può essere concessa più di una volta. Tuttavia, il giudice, nell’infliggere una nuova condanna, può disporre la sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con quella disposta, anche per un delitto, con la precedente condanna, non superi i limiti stabiliti dall’art. 163 cod. pen. Tale disciplina deve essere ulteriormente integrata con quella dettata in materia di revoca dall’art. 168 cod. pen., il cui primo comma stabilisce che la revoca della sospensione condizionale è disposta di diritto qualora, nel termine di 5 anni in caso di delitti o di 2 anni in caso di contravvenzioni, il condannato: 1) commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli;
2) riporti un’altra condanna per un delitto anteriormente commesso a una pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, superi i limiti stabiliti dall’art. 163; mentre nel caso in cui tali limiti non siano stati valicati il giudice è facoltizzato alla revoca dell’ordine di sospensione condizionale della pena, tenuto conto dell’indole e della gravità del reato. Va, infine, ricordato che in base all’art. 165, secondo comma, cod. pen., quando viene concessa a una persona che ne ha già usufruito e salvo che essa sia stata disposta ai sensi del quarto comma dell’art. 163, la sospensione condizionale della pena deve essere subordinata all’adempimento di uno degli obblighi previsti nel primo comma, ovvero: alle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull’ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno. Inoltre, essa può essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il 4 condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna. 3. Tanto premesso, osserva il Collegio che, come dedotto nel ricorso del Procuratore generale, la sentenza impugnata ha ritenuto sussistenti i presupposti di legge per la concessione del beneficio della sospensione condizionale dell’esecuzione della pena, addivenendo alla formulazione di una prognosi favorevole in ordine al fatto che AV, in futuro, si astenga dal commettere ulteriori reati, «anche in considerazione dell’assenza di precedenti penali» (v. pag. 6 della sentenza impugnata). 3.1. Tuttavia, secondo quanto è dato evincere dal certificato del casellario giudiziale, AV è stato condannato: 1) con decreto penale emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari in data 12 gennaio 2022, esecutivo il 23 marzo 2023, con cui è stata applicata l’ammenda di 500,00 euro in relazione alla contravvenzione prevista dall’art. 4, legge 18 aprile 1975, n. 110, commessa il 24 giugno 2022 in Cagliari;
2) con decreto penale del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari in data 3 maggio 2023, esecutivo il 23 febbraio 2024, con cui è stato inflitta la pena dell’arresto per la durata di 10 giorni, sostituita con l’ammenda di 750,00 euro in relazione al reato previsto dall’art. 650 cod. pen., commesso il 16 maggio 2022 in Guspini;
3) la sentenza in data 24 novembre 2023 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Cagliari, irrevocabile il 23 marzo 2024, con cui è stata inflitta la pena di 4 mesi di reclusione in relazione al delitto di lesioni personali previsto dall’art. 582 cod. pen., commesso il 13 marzo 2021 in Guspini;
4) la sentenza del Tribunale di Cagliari in data 5 luglio 2024, irrevocabile il 2 dicembre 2024, con cui è stata inflitta la pena, condizionalmente sospesa, di 4 mesi di reclusione in relazione ai delitti, unificati dalla continuazione, di violenza privata ex art. 610 cod. pen., commesso fino al 26 gennaio 2021 in Quartu Sant’Elena, di violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa di cui all’art. 387-bis cod. pen., commesso il 29 settembre 2021 in Quartu Sant’Elena, di minaccia previsto dall’art. 612, secondo comma, cod. pen., commesso il 29 settembre 2021 in Quartu Sant’Elena; 5) la sentenza della Corte di appello di Cagliari, in data 28 febbraio 2025, irrevocabile il 12 luglio 2025, di condanna alla pena di 2 anni e 4 mesi di reclusione e di 500,00 euro di multa inflitta per il delitto di rapina previsto dall’art. 628, secondo comma, cod. pen., commesso il 19 agosto 2023 in Cagliari;
6) la sentenza della Corte di appello di Cagliari in data 16 ottobre 2025, irrevocabile il 30 novembre 2025, che ha applicato la pena di 2 anni e 4 mesi di reclusione e di 414,00 euro di multa in relazione ai reati di rapina in concorso ai sensi degli artt. 110, 628, primo e terzo 5 comma, cod. pen., commesso il 2 marzo 2024 in Cagliari, e di porto di armi ex artt. 4, commi 2 e 3, legge 18 aprile 1975, n. 110, commesso il 2 marzo 2024 in Cagliari. 3.2. Da tali premesse discende che la valutazione prognostica formulata dal Tribunale di Cagliari è stata fondata su un dato travisato, costituito dall’assenza di precedenti penali;
una circostanza, questa, che è suscettibile, all’evidenza, di ridondare in termini di manifesta illogicità della motivazione. Pertanto, la statuizione relativa alla concessione della sospensione condizionale della pena deve essere annullata, restando assorbita, anche se non preclusa, l’ulteriore doglianza articolata con il secondo motivo del ricorso e relativa alle prescrizioni obbligatorie da applicare in caso di seconda concessione del beneficio, il cui scrutinio ovviamente presupporrebbe che la statuizione relativa all’applicazione della sospensione condizionale fosse stata mantenuta. 3.3. In ultimo giova rilevare che l’annullamento deve essere disposto con rinvio non potendosi astrattamente escludere l’applicazione del beneficio pur dopo una precedente concessione, avvenuta con la sentenza del Tribunale di Cagliari in data 5 luglio 2024, irrevocabile il 2 dicembre 2024, relativa a delitti commessi fino al 26 gennaio 2021 e in data 29 settembre 2021, per i quali è stata inflitta la pena complessiva di 4 mesi di reclusione. Ciò in quanto i fatti oggetto del presente procedimento sono stati commessi il 25 aprile 2023 e, dunque, prima del passaggio in giudicato, avvenuto il 2 dicembre 2024, della sentenza con cui era stata concessa la prima sospensione condizionale. Ciò che, pertanto, teoricamente consentirebbe la nuova applicazione del beneficio alla luce della previsione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen. che la ammette, come già osservato, a condizione che la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall’art. 163 cod. pen.; situazione ricorrente nel caso di specie atteso che la pena già condizionalmente sospesa era pari a 4 mesi di reclusione e che quella inflitta con la sentenza oggi impugnata è pari a 1 anno di reclusione e 300 euro di multa. E ove il Giudice del rinvio, nonostante i numerosi precedenti penali, dovesse, comunque, determinarsi per una nuova concessione del beneficio, non è superfluo sottolineare che, come rilevato dal Pubblico ministero ricorrente, dovrebbe in ogni caso trovare applicazione la disciplina dettata dall’art. 165 cod. pen., che prescrive, come detto, l’obbligatorio adempimento di una serie di obblighi, meglio specificati al primo comma dello stesso articolo. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto limitatamente alla concessione della sospensione condizionale, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Cagliari. 6
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla concessione della sospensione condizionale con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cagliari. Così deciso il 04/03/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente AR RE UC EL
udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TOMASO EPIDENDIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena. Penale Sent. Sez. 5 Num. 13315 Anno 2026 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 04/03/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del Tribunale di Cagliari in data 1 luglio 2025, emessa all’esito di giudizio abbreviato, MM NO AV è stato condannato, con la riduzione per il rito, alla pena, condizionalmente sospesa, di 1 anno di reclusione e di 300 euro di multa in quanto riconosciuto colpevole, con le attenuanti generiche e la diminuente del vizio parziale di mente equivalenti all’aggravante contestata, dei delitti, unificati dal vincolo della continuazione, di concorso in furto aggravato ex artt. 110, 624 e 625 cod. pen. (capo A) e di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 cod. pen. (capo B); fatti avvenuti in Quartu Sant’Elena il 25 aprile 2023. 2. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Cagliari ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla concessione della sospensione condizionale della pena. La sentenza impugnata avrebbe applicato il beneficio in considerazione dell’assenza di precedenti penali dell’imputato, benché, dal certificato del casellario giudiziale, risultassero più condanne a suo carico, con conseguente travisamento del dato documentale. L’errore avrebbe, dunque, reso illogica la motivazione. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 165 cod. pen. La sentenza impugnata avrebbe concesso il beneficio della sospensione condizionale senza subordinarlo a uno degli obblighi previsti dall’art. 165, primo comma, cod. pen., benché dal certificato del casellario giudiziale risultasse che l’imputato aveva già fruito del beneficio in parola con sentenza del Tribunale di Cagliari in data 5 luglio 2024, irrevocabile il 2 dicembre 2024. Ne conseguirebbe la violazione dell’art. 165, secondo comma, cod. pen., che impone, ove l’imputato abbia già fruito del beneficio, la subordinazione della sospensione condizionale all’adempimento di uno degli obblighi previsti dal primo comma di tale articolo. 3. In data 5 febbraio 2026 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 3 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguiti indicati. 2. Ai sensi dell’art. 163, primo comma, cod. pen., nel pronunciare una sentenza di condanna alla reclusione o all’arresto per un tempo non superiore a 2 anni (ovvero a una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata ai sensi dell’art. 135 cod. pen., sia equivalente a una pena detentiva per un tempo non superiore, nel complesso, a 2 anni), il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di 5 anni se la condanna è per un delitto e di 2 anni se la condanna è per una contravvenzione. In base all’art. 164, primo comma, cod. pen., la sospensione condizionale della pena è ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell’art. 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati. Ai sensi del successivo secondo comma, la sospensione condizionale della pena non può essere concessa, per quanto qui di interesse, a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per un delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione;
e a mente del quarto comma dello stesso articolo, la sospensione condizionale non può essere concessa più di una volta. Tuttavia, il giudice, nell’infliggere una nuova condanna, può disporre la sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con quella disposta, anche per un delitto, con la precedente condanna, non superi i limiti stabiliti dall’art. 163 cod. pen. Tale disciplina deve essere ulteriormente integrata con quella dettata in materia di revoca dall’art. 168 cod. pen., il cui primo comma stabilisce che la revoca della sospensione condizionale è disposta di diritto qualora, nel termine di 5 anni in caso di delitti o di 2 anni in caso di contravvenzioni, il condannato: 1) commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli;
2) riporti un’altra condanna per un delitto anteriormente commesso a una pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, superi i limiti stabiliti dall’art. 163; mentre nel caso in cui tali limiti non siano stati valicati il giudice è facoltizzato alla revoca dell’ordine di sospensione condizionale della pena, tenuto conto dell’indole e della gravità del reato. Va, infine, ricordato che in base all’art. 165, secondo comma, cod. pen., quando viene concessa a una persona che ne ha già usufruito e salvo che essa sia stata disposta ai sensi del quarto comma dell’art. 163, la sospensione condizionale della pena deve essere subordinata all’adempimento di uno degli obblighi previsti nel primo comma, ovvero: alle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull’ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno. Inoltre, essa può essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il 4 condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna. 3. Tanto premesso, osserva il Collegio che, come dedotto nel ricorso del Procuratore generale, la sentenza impugnata ha ritenuto sussistenti i presupposti di legge per la concessione del beneficio della sospensione condizionale dell’esecuzione della pena, addivenendo alla formulazione di una prognosi favorevole in ordine al fatto che AV, in futuro, si astenga dal commettere ulteriori reati, «anche in considerazione dell’assenza di precedenti penali» (v. pag. 6 della sentenza impugnata). 3.1. Tuttavia, secondo quanto è dato evincere dal certificato del casellario giudiziale, AV è stato condannato: 1) con decreto penale emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari in data 12 gennaio 2022, esecutivo il 23 marzo 2023, con cui è stata applicata l’ammenda di 500,00 euro in relazione alla contravvenzione prevista dall’art. 4, legge 18 aprile 1975, n. 110, commessa il 24 giugno 2022 in Cagliari;
2) con decreto penale del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari in data 3 maggio 2023, esecutivo il 23 febbraio 2024, con cui è stato inflitta la pena dell’arresto per la durata di 10 giorni, sostituita con l’ammenda di 750,00 euro in relazione al reato previsto dall’art. 650 cod. pen., commesso il 16 maggio 2022 in Guspini;
3) la sentenza in data 24 novembre 2023 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Cagliari, irrevocabile il 23 marzo 2024, con cui è stata inflitta la pena di 4 mesi di reclusione in relazione al delitto di lesioni personali previsto dall’art. 582 cod. pen., commesso il 13 marzo 2021 in Guspini;
4) la sentenza del Tribunale di Cagliari in data 5 luglio 2024, irrevocabile il 2 dicembre 2024, con cui è stata inflitta la pena, condizionalmente sospesa, di 4 mesi di reclusione in relazione ai delitti, unificati dalla continuazione, di violenza privata ex art. 610 cod. pen., commesso fino al 26 gennaio 2021 in Quartu Sant’Elena, di violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa di cui all’art. 387-bis cod. pen., commesso il 29 settembre 2021 in Quartu Sant’Elena, di minaccia previsto dall’art. 612, secondo comma, cod. pen., commesso il 29 settembre 2021 in Quartu Sant’Elena; 5) la sentenza della Corte di appello di Cagliari, in data 28 febbraio 2025, irrevocabile il 12 luglio 2025, di condanna alla pena di 2 anni e 4 mesi di reclusione e di 500,00 euro di multa inflitta per il delitto di rapina previsto dall’art. 628, secondo comma, cod. pen., commesso il 19 agosto 2023 in Cagliari;
6) la sentenza della Corte di appello di Cagliari in data 16 ottobre 2025, irrevocabile il 30 novembre 2025, che ha applicato la pena di 2 anni e 4 mesi di reclusione e di 414,00 euro di multa in relazione ai reati di rapina in concorso ai sensi degli artt. 110, 628, primo e terzo 5 comma, cod. pen., commesso il 2 marzo 2024 in Cagliari, e di porto di armi ex artt. 4, commi 2 e 3, legge 18 aprile 1975, n. 110, commesso il 2 marzo 2024 in Cagliari. 3.2. Da tali premesse discende che la valutazione prognostica formulata dal Tribunale di Cagliari è stata fondata su un dato travisato, costituito dall’assenza di precedenti penali;
una circostanza, questa, che è suscettibile, all’evidenza, di ridondare in termini di manifesta illogicità della motivazione. Pertanto, la statuizione relativa alla concessione della sospensione condizionale della pena deve essere annullata, restando assorbita, anche se non preclusa, l’ulteriore doglianza articolata con il secondo motivo del ricorso e relativa alle prescrizioni obbligatorie da applicare in caso di seconda concessione del beneficio, il cui scrutinio ovviamente presupporrebbe che la statuizione relativa all’applicazione della sospensione condizionale fosse stata mantenuta. 3.3. In ultimo giova rilevare che l’annullamento deve essere disposto con rinvio non potendosi astrattamente escludere l’applicazione del beneficio pur dopo una precedente concessione, avvenuta con la sentenza del Tribunale di Cagliari in data 5 luglio 2024, irrevocabile il 2 dicembre 2024, relativa a delitti commessi fino al 26 gennaio 2021 e in data 29 settembre 2021, per i quali è stata inflitta la pena complessiva di 4 mesi di reclusione. Ciò in quanto i fatti oggetto del presente procedimento sono stati commessi il 25 aprile 2023 e, dunque, prima del passaggio in giudicato, avvenuto il 2 dicembre 2024, della sentenza con cui era stata concessa la prima sospensione condizionale. Ciò che, pertanto, teoricamente consentirebbe la nuova applicazione del beneficio alla luce della previsione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen. che la ammette, come già osservato, a condizione che la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall’art. 163 cod. pen.; situazione ricorrente nel caso di specie atteso che la pena già condizionalmente sospesa era pari a 4 mesi di reclusione e che quella inflitta con la sentenza oggi impugnata è pari a 1 anno di reclusione e 300 euro di multa. E ove il Giudice del rinvio, nonostante i numerosi precedenti penali, dovesse, comunque, determinarsi per una nuova concessione del beneficio, non è superfluo sottolineare che, come rilevato dal Pubblico ministero ricorrente, dovrebbe in ogni caso trovare applicazione la disciplina dettata dall’art. 165 cod. pen., che prescrive, come detto, l’obbligatorio adempimento di una serie di obblighi, meglio specificati al primo comma dello stesso articolo. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto limitatamente alla concessione della sospensione condizionale, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Cagliari. 6
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla concessione della sospensione condizionale con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cagliari. Così deciso il 04/03/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente AR RE UC EL