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Sentenza 28 febbraio 2023
Sentenza 28 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/02/2023, n. 8650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8650 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TA GU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
udito il Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. PIETRO MOLINO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avv. RICCARDO SOMMA che illustra i motivi di impugnazione e insiste per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO La CORTE d'APPELLO di ANCONA, con sentenza del 12/4/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di ANCONA il 23/7/2020, nei confronti di TA GU in relazione al reato di cui agli artt. 56 e 628, commi primo e terzo n. 1 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, quanto alla ritenuta responsabilità-punibilità del ricorrente in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 89 cod. pen. in termini di prevalenza sull'aggravane contestata. Nel primo motivo la difesa rileva che i giudici di merito, da ultimo la Corte territoriale, avrebbero erroneamente ritenuto solo scemata la capacità di intendere e 1 //' Penale Sent. Sez. 2 Num. 8650 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 02/11/2022 volere dell'imputato laddove da una corretta lettura della perizia della dott.ssa Bozzi emergerebbe che erano seriamente se non totalmente compromesse sia la capacità di volere che anche quella di intendere. Sotto altro profilo, poi, la motivazione in relazione al giudizio di equivalenza tra le circostanze cui sono pervenuti i giudici di merito non sarebbe adeguata. 1.2. Vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, quanto all'accertamento della pericolosità sociale del ricorrente e all'applicazione della misura di sicurezza del ricovero in REMS. Nel secondo motivo la difesa evidenzia che la conclusione cui sono pervenuti i giudici di merito in ordine alla pericolosità sociale dell'imputato e alla scelta della misura da applicare sarebbe illogica e si fonderebbe su di una travisata lettura della perizia della dott.ssa Bozzi in quanto, se pure tutti i sanitari hanno concluso per la necessità del ricovero in una struttura chiusa, la stessa aveva rilevato come non fosse necessario il ricovero presso una REMS. Sotto altro e più generale profilo, d'altro canto, anche alla luce del D.L. n. 52 del 2014 il ricovero presso la REMS può essere applicato solo qualora ogni altra e misura gradata sia inidonea. Conclusione questa alla quale, proprio in considerazione di quanto indicato nella perizia, non potrebbe pervenirsi. 1.3. Violazione di legge in relazione agli artt. 133, 199, 228 cod. pen., all'art. 1 comma 1 lett. b) D.L. 52/14 conv. in L. 81/2014 e artt. 2 e 13 cost. con riferimento all'applicazione della misura di sicurezza. Nel terzo e ultimo motivo, strettamente connesso al precedente, la difesa evidenzia che i giudici di merito avrebbero erroneamente applicato la legge nella scelta della misura di sicurezza da applicare. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Nel primo e nel secondo motivo di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, quanto alla dichiarazione di responsabilità-punibilità e in ordine all'accertamento della pericolosità e, nel terzo motivo, la violazione di legge in relazione alla scelta della misura di sicurezza applicata. Le doglianze, reiterative delle medesime censure già sollevate nell'atto di appello e che sollecitano una rilettura delle prove acquisite, non sono consentite e risultano manifestamente infondate. La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha fornito congrua risposta alle critiche contenute nell'atto di appello e ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso. Il giudice dell'appello, infatti, ha tenuto in specifico conto le censure della difesa e con queste si è direttamente e adeguatamente confrontato evidenziando come dall'elaborato peritale emergesse che sia la capacità di intendere che quella di volere erano sì grandemente scemate ma non escluse, ciò anche considerando la valutazione espressa dalla dott.ssa Bozzi (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata). 2 Con specifico riferimento alla mantenuta capacità di intendere, poi, la conclusione della Corte territoriale risulta essere coerentemente fondata sul rilievo del perito per il quale il comportamento posto in essere in concreto dal soggetto agente, sebbene questo fosse sotto l'effetto di alcolici, era nel complesso organizzato e, tenuto conto dell'abbigliamento utilizzato e della condotta tenuta durante la fuga, "quasi premeditato" (cfr. pagine 6 e 7 della sentenza impugnata). Sotto tale profilo, a fronte di una motivazione coerente e logica in ordine alla valutazione degli accertamenti medici effettuati circa la capacità di intendere e volere, anche tenuto conto delle specifiche censure della difesa sul punto, ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura degli elementi acquisiti, risulta del tutto inconferente ("esula dai poteri della Cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'iter" argomentativo di tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione", in questo senso da ultimo Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217). Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito. Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 1.1. Il giudice dell'appello, come anche in precedenza indicato, dando atto dell'analisi articolata contenuta nell'elaborato peritale, ha fatto riferimento alla relazione del perito e ha considerato anche alle conclusioni cui è pervenuta la dott.ssa Bozzi che, come correttamente evidenziato nella motivazione, sono nei termini della, seppure grandemente ridotta, capacità di intendere e che, pertanto, non risultano incompatibili con la decisione assunta nel senso della solo parziale infermità del soggetto agente. 3 In odine al rilievo da attribuire al disturbo della personalità del ricorrente, d'altro canto, il giudice dell'appello ha fatto riferimento agli elementi in concreto emersi e si è conformato alla costante giurisprudenza di legittimità sul punto non incorrendo pertanto in alcun errore. La motivazione, quindi, considerata la complessiva valutazione effettuata sul punto (cfr. pag. da 5 a 7 della sentenza impugnata), esclude l'esistenza di qualsivoglia travisamento e, in assenza di palesi illogicità, non è sindacabile in questa sede. 1.2. Quanto al bilanciamento della circostanza di cui all'art. 89 cod. pen. con l'aggravante contestata, la motivazione della sentenza impugnata, con il riferimento al pregresso penale dell'imputato e alla obiettiva gravità del fatto, dà conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito così che le censure mosse a tale percorso argomentativo, orientate a sollecitare in questa sede, una nuova e diversa valutazione della congruità della pena, non sono consentite (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818). 1.3. Il giudizio di pericolosità, fondato sugli accertamenti medici disposti e sull'elevato pericolo di ricaduta del prevenuto nel crimine, risulta essere stato correttamente effettuato e la scelta della misura è corretta. Sotto tale profilo, pertanto, il giudice dell'appello, tenendo conto la specifica situazione del ricorrente, caratterizzata da una particolare complessità e dalla scarsa affidabilità già dallo stesso mostrata in passato nell'attenersi alle prescrizioni terapeutiche, anche considerando le indicazioni del dott. Ciccoli e l'inesistenza di altre strutture obbligatorie di ricovero (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata), risulta avere correttamente applicato i criteri previsti per la scelta della misura di sicurezza. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2/11/2022
udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
udito il Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. PIETRO MOLINO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avv. RICCARDO SOMMA che illustra i motivi di impugnazione e insiste per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO La CORTE d'APPELLO di ANCONA, con sentenza del 12/4/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di ANCONA il 23/7/2020, nei confronti di TA GU in relazione al reato di cui agli artt. 56 e 628, commi primo e terzo n. 1 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, quanto alla ritenuta responsabilità-punibilità del ricorrente in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 89 cod. pen. in termini di prevalenza sull'aggravane contestata. Nel primo motivo la difesa rileva che i giudici di merito, da ultimo la Corte territoriale, avrebbero erroneamente ritenuto solo scemata la capacità di intendere e 1 //' Penale Sent. Sez. 2 Num. 8650 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 02/11/2022 volere dell'imputato laddove da una corretta lettura della perizia della dott.ssa Bozzi emergerebbe che erano seriamente se non totalmente compromesse sia la capacità di volere che anche quella di intendere. Sotto altro profilo, poi, la motivazione in relazione al giudizio di equivalenza tra le circostanze cui sono pervenuti i giudici di merito non sarebbe adeguata. 1.2. Vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, quanto all'accertamento della pericolosità sociale del ricorrente e all'applicazione della misura di sicurezza del ricovero in REMS. Nel secondo motivo la difesa evidenzia che la conclusione cui sono pervenuti i giudici di merito in ordine alla pericolosità sociale dell'imputato e alla scelta della misura da applicare sarebbe illogica e si fonderebbe su di una travisata lettura della perizia della dott.ssa Bozzi in quanto, se pure tutti i sanitari hanno concluso per la necessità del ricovero in una struttura chiusa, la stessa aveva rilevato come non fosse necessario il ricovero presso una REMS. Sotto altro e più generale profilo, d'altro canto, anche alla luce del D.L. n. 52 del 2014 il ricovero presso la REMS può essere applicato solo qualora ogni altra e misura gradata sia inidonea. Conclusione questa alla quale, proprio in considerazione di quanto indicato nella perizia, non potrebbe pervenirsi. 1.3. Violazione di legge in relazione agli artt. 133, 199, 228 cod. pen., all'art. 1 comma 1 lett. b) D.L. 52/14 conv. in L. 81/2014 e artt. 2 e 13 cost. con riferimento all'applicazione della misura di sicurezza. Nel terzo e ultimo motivo, strettamente connesso al precedente, la difesa evidenzia che i giudici di merito avrebbero erroneamente applicato la legge nella scelta della misura di sicurezza da applicare. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Nel primo e nel secondo motivo di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, quanto alla dichiarazione di responsabilità-punibilità e in ordine all'accertamento della pericolosità e, nel terzo motivo, la violazione di legge in relazione alla scelta della misura di sicurezza applicata. Le doglianze, reiterative delle medesime censure già sollevate nell'atto di appello e che sollecitano una rilettura delle prove acquisite, non sono consentite e risultano manifestamente infondate. La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha fornito congrua risposta alle critiche contenute nell'atto di appello e ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso. Il giudice dell'appello, infatti, ha tenuto in specifico conto le censure della difesa e con queste si è direttamente e adeguatamente confrontato evidenziando come dall'elaborato peritale emergesse che sia la capacità di intendere che quella di volere erano sì grandemente scemate ma non escluse, ciò anche considerando la valutazione espressa dalla dott.ssa Bozzi (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata). 2 Con specifico riferimento alla mantenuta capacità di intendere, poi, la conclusione della Corte territoriale risulta essere coerentemente fondata sul rilievo del perito per il quale il comportamento posto in essere in concreto dal soggetto agente, sebbene questo fosse sotto l'effetto di alcolici, era nel complesso organizzato e, tenuto conto dell'abbigliamento utilizzato e della condotta tenuta durante la fuga, "quasi premeditato" (cfr. pagine 6 e 7 della sentenza impugnata). Sotto tale profilo, a fronte di una motivazione coerente e logica in ordine alla valutazione degli accertamenti medici effettuati circa la capacità di intendere e volere, anche tenuto conto delle specifiche censure della difesa sul punto, ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura degli elementi acquisiti, risulta del tutto inconferente ("esula dai poteri della Cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'iter" argomentativo di tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione", in questo senso da ultimo Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217). Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito. Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 1.1. Il giudice dell'appello, come anche in precedenza indicato, dando atto dell'analisi articolata contenuta nell'elaborato peritale, ha fatto riferimento alla relazione del perito e ha considerato anche alle conclusioni cui è pervenuta la dott.ssa Bozzi che, come correttamente evidenziato nella motivazione, sono nei termini della, seppure grandemente ridotta, capacità di intendere e che, pertanto, non risultano incompatibili con la decisione assunta nel senso della solo parziale infermità del soggetto agente. 3 In odine al rilievo da attribuire al disturbo della personalità del ricorrente, d'altro canto, il giudice dell'appello ha fatto riferimento agli elementi in concreto emersi e si è conformato alla costante giurisprudenza di legittimità sul punto non incorrendo pertanto in alcun errore. La motivazione, quindi, considerata la complessiva valutazione effettuata sul punto (cfr. pag. da 5 a 7 della sentenza impugnata), esclude l'esistenza di qualsivoglia travisamento e, in assenza di palesi illogicità, non è sindacabile in questa sede. 1.2. Quanto al bilanciamento della circostanza di cui all'art. 89 cod. pen. con l'aggravante contestata, la motivazione della sentenza impugnata, con il riferimento al pregresso penale dell'imputato e alla obiettiva gravità del fatto, dà conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito così che le censure mosse a tale percorso argomentativo, orientate a sollecitare in questa sede, una nuova e diversa valutazione della congruità della pena, non sono consentite (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818). 1.3. Il giudizio di pericolosità, fondato sugli accertamenti medici disposti e sull'elevato pericolo di ricaduta del prevenuto nel crimine, risulta essere stato correttamente effettuato e la scelta della misura è corretta. Sotto tale profilo, pertanto, il giudice dell'appello, tenendo conto la specifica situazione del ricorrente, caratterizzata da una particolare complessità e dalla scarsa affidabilità già dallo stesso mostrata in passato nell'attenersi alle prescrizioni terapeutiche, anche considerando le indicazioni del dott. Ciccoli e l'inesistenza di altre strutture obbligatorie di ricovero (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata), risulta avere correttamente applicato i criteri previsti per la scelta della misura di sicurezza. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2/11/2022