Sentenza 14 ottobre 2004
Massime • 1
La detenzione di animali bovini destinati alla vendita o al consumo umano trattati con sostanze ad effetto anabolizzante configura il reato di cui all'art. 5 lett. a) della legge 30 aprile 1962 n. 283 (distribuzione per il consumo di sostanze alimentari trattate in modo da variarne la composizione naturale), atteso che la condotta in questione non è stata depenalizzata per effetto in un primo tempo della entrata in vigore dell'art. 3 , comma primo lett. b), del D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 336, che aveva introdotto l'illecito penale della detenzione in azienda di animali trattati con le dette sostanze, e successivamente della sua riconduzione ad illecito amministrativo a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 30 dicembre 1999 n. 507, atteso che tra la previgente disposizione di cui al citato art. 5 della legge n. 283 del 1962 e quella introdotta dal decreto n. 336 del 1999 sussisteva un rapporto di specialità, che dopo la depenalizzazione (dal 20 gennaio 2000) della norma speciale determina la applicabilità di quella generale contenuta dalla legge n. 283 del 1962 sugli alimenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/10/2004, n. 47430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47430 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DELL'ANNO Paolino - Presidente - del 14/10/2004
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 1945
Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere - N. 13444/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SO OM, nata a [...]ì il 15 novembre 1942 e ES OM, nato a [...]il 13 febbraio del 1954;
avverso la sentenza del tribunale monocratico di Cuneo del 13 giugno 2003, con cui veniva dichiarato non doversi procedere nei confronti dei prevenuti perché i reati loro ascritti si erano estinti per prescrizione;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il Sostituto Procuratore Generale nella persona del Dott. Gioacchino IZZO, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentito il difensore avv. Marco Camisassi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Osserva:
IN FATTO
Con sentenza del 13 giugno 2003, il tribunale monocratico di Cuneo dichiarava non doversi procedere nei confronti di AS OM e ES OM, in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti, perché gli stessi si erano estinti per prescrizione. I prevenuti erano stati tratti a giudizio perché rispondessero:
la AS: del reato previsto e punito dagli artt. 81 cpv. c.p., 5 lett. a) e 6, comma 4 legge 30.04.1962 n. 283, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella sua qualità di titolare della ALPI - di AS OM, deteneva per vendere presso l'allevamento della sua azienda agricola in via Piaggio di Fossano n.
3. vitelloni trattati con progesterone, così variando la composizione naturale delle carni dei suddetti animali;
entrambi: del reato previsto e punito dagli artt. 81 cpv 110 c.p., 5 lett. a) e 6 comma 4 legge 30.04.1962 n. 283 perché, in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nelle rispettive qualità di titolare della ALPI proprietaria degli animali, quanto a AS OM, e di soccidario dell'allevamento in Via Salmour n. 56 di Fossano, presso il quale gli animali erano detenuti, quanto a ES OM, detenevano per vendere presso tale allevamento n. 2 vitelloni trattati con progesterone, così variando la composizione naturale delle carni dei suddetti animali. Fatti accertati in Fossano il 3.07.98.
A fondamento della decisione il tribunale osservò che nel merito la responsabilità dei prevenuti era dimostrata dal risultato delle analisi e dalla perizia dalla quale era emerso che, contrariamente all'assunto della difesa, l'aumento dei valori di progesterone non era dipeso dalla somministrazione da parte dell'analista di un diuretico prima del prelievo.
Gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione denunciando:
a) mancanza o manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla presunta somministrazione di ormoni posto che non poteva escludersi che l'aumento dei valori di progesterone fosse dipeso proprio dallo stato di stress causato dal diuretico somministrato dall'analista prima dei prelievi;
b) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (art. 5 lettera a) e 6 comma 4 legge n. 283 del 1962 giacché la detenzione in azienda di animali destinati alla vendita trattati con sostanze illecite ormai non è più previsto dalla legge come reato perché l'articolo 5 citato, nella parte in cui sanziona come reato tale comportamento, sarebbe stato abrogato dall'articolo 3 lett. b) del d.leg.vo n. 336 del 1999, che prevedeva il fatto stesso come autonoma ipotesi criminosa, articolo successivamente abrogato dal d.leg.vo n. 507 del 1999, come già statuito da questa corte con la sentenza n. 15850 del 2001. Con istanza in data 24 settembre 2004 il difensore rinunciava al ricorso per uno dei due imputati e precisamente per il ES. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte rileva che la rinuncia presentata dal difensore nell'interesse di uno dei due imputati è inammissibile essendo il difensore sprovvisto di procura speciale. Ciò premesso, il primo motivo è chiaramente inammissibile. Invero, in presenza di una causa estintiva del reato già pronunciata dal giudice del merito, il ricorso proposto a norma dell'articolo 606 primo comma lett. e) per mancanza o illogicità della motivazione comportando, ove fosse accolto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata è inammissibile giacché l'annullamento con rinvio è incompatibile con il principio di immediata declaratoria delle cause di estinzione del reato (Cass. Sez. un. 21 ottobre 1992, Marino, Cass. Pen. 1993, 1939; Cass. 24 giugno 1996, Battaglia C.E.D. Cass. n. 205548; Cass. 9 luglio 1998, 12320, CED n. 212320; Cass. sez. un 28 novembre 2001, Cremonese). D'altra parte, in presenza della causa estintiva della prescrizione, l'obbligo di declaratoria di un più favorevole motivo di proscioglimento ex art. 129 comma 2 da parte della Corte di Cassazione richiede il controllo unicamente della sentenza impugnata ed eventualmente di quella di primo grado, qualora nel merito la sentenza d'appello sia confermativa di quella di primo grado, giacché la sussistenza della causa più favorevole può essere desunta solo da tali atti e ciò in conformità dei limiti di deducibilità del vizio di motivazione della sentenza(cfr Cass. n. 9944 del 2000, Meloni L. ed altri). Inoltre le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la rilevanza penale di esso e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato devono emergere dagli atti in maniera assolutamente evidente, circostanze queste che nella fattispecie non ricorrono. Infine l'illogicità, quale vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da essere percepibile ictu oculi dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza.
Nella fattispecie la dedotta illogicità non esiste perché i giudici del merito hanno in sostanza recepito il parere espresso dal perito, nominato proprio per chiarire le perplessità manifestate dalla difesa. Peraltro questa stessa sezione, con la sentenza del 25 maggio 2001 n. 21377, ha già statuito che in tema di preparazione, detenzione e vendita di sostanze alimentari il superamento dei livelli massimi di progesterone nel sangue bovino, costituisce prova della sussistenza di un trattamento tale da alterare le qualità naturali delle sostanze alimentari e configura gli estremi del reato contravvenzionale di cui all'articolo 5 primo comma lett. a) legge n. 283 del 1962. Infondato è il secondo motivo.
Per meglio comprendere la questione è opportuno ricordare che il fatto in esame, allorché fu perpetrato, integrava pacificamente il reato di cui all'art. 5, lett. a), della legge 30 aprile 1962, n. 283, il quale appunto vietava e vieta tuttora, tra l'altro,
d'impiegare nella produzione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede al propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari trattate in modo da variarne la composizione naturale. Successivamente è intervenuto il d.leg.vo. 4 agosto 1999 n. 336, il quale, con l'art. 3 primo comma lett. a), ha vietato, tra l'altro, la somministrazione, mediante qualsiasi metodo, ad un animale d'azienda di sostanze ad effetto anabolizzante, e con la successiva lett. b) del medesimo primo comma, ha vietato, tra l'altro, la detenzione in azienda di animali trattati con le dette sostanze. Ai sensi del successivo art. 32, primo comma, del medesimo d.leg.vo. 336/1999 entrambe le dette condotte erano considerate come reato e punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, Si era quindi ritenuto che la condotta dianzi indicata ossia la somministrazione di anabolizzanti agli animali, per il principio di specialità, dovesse essere punita ai sensi degli artt. 3, primo comma, letto b), e 32, primo comma, del detto d.legvo. 4 agosto 1999 n. 336, e non più ai sensi dell'art. 5 lett. a) della legge 30 aprile 1962 n. 283. In seguito è intervenuto il d.legvo. 30 dicembre 1999 n. 507, il quale con l'art. 1 e con il n. 38 del relativo allegato ha disposto l'abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 336 e la trasformazione in illeciti amministrativi, soggetti alle sanzioni di cui ai successivi artt. 2 e 3), delle violazioni previste come reato dall'abrogato d.leg.vo. 336/1999. Orbene, la sentenza n. 15850/2001 del 13 marzo 2001, citata dai ricorrenti, era giunta alla conclusione secondo cui la condotta costituita dal detenere in azienda animali bovini, destinati alla vendita o comunque alla distribuzione per il consumo, trattati con sostanza ad effetto anabolizzante, in modo da variarne la composizione naturale, non fosse più prevista come reato ed in particolare non fosse più punibile ai sensi dell'art. 5, lett. a), della legge 30 aprile 1962 n. 283, ma costituisse un semplice illecito amministrativo a norma dell'ormai depenalizzato art. 3, primo comma, lett. b), del d.leg.vo. n. 336/1999, sulla base delle seguenti considerazioni:
a) la disposizione speciale (art. 3 del d.leg.vo 336/99) aveva abrogato la norma generale previgente, che contemplava la medesima condotta criminosa", mentre "la trasformazione in illecito amministrativo dei reati previsti da quella norma speciale, stabilita dal d.leg.vo. 507/99 non aveva fatto rivivere la norma generale previgente a quella speciale e da questa abrogata e ciò perché ne' la sostituzione ne' l'abrogazione di una norma abrogante fanno rivivere la norma abrogata, salvo che l'effetto ripristinatorio sia espressamente voluto e disposto dall'ultima legge;
inoltre la reviviscenza di una norma abrogata potrebbe avere efficacia solo ex mine, cioè solo a decorrere dall'entrata in vigore della norma abrogativa di quella abrogatrice;
b) l'esclusione dalla depenalizzazione dei reati di cui all'art. 5 legge 283/62 era da riferirsi esclusivamente alle condotte che al momento della depenalizzazione costituivano ancora reato ai sensi della norma medesima (art. 5 cit), il che non si era verificato per le norme in questione depenalizzate con il d.leg.vo. 336/99;
c) non rilevava in senso contrario il fatto che l'art. 9 della legge 689/81, nel testo novellato dall'art. 95 del d.leg.vo. 507/99, avesse disposto che ai fatti puniti dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 30 aprile 1962 n. 283 e successive modificazioni ed integrazioni si applicassero soltanto le disposizioni penali, anche quando i fatti stessi fossero puniti con sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande, trattandosi di modifica necessaria a coordinare la norma in questione (art. 9) con l'art. 1 del decreto che escludeva dalla depenalizzazione soltanto gli artt. 5,6 e 12 della legge 282/62 (il testo legislativo abrogato comprendeva anche gli artt. 9 e 13, ma non l'art. 12) e per chiarire che - nel concorso di illeciti penali ed amministrativi - si applicavano soltanto le disposizioni penali.
Le anzidette argomentazioni, a seguito di un più meditato esame, sono state superate da questa Corte con la decisione n. 15479 del 2002. In quest'ultima sentenza si è ritenuto che la soluzione giuridicamente corretta sia quella opposta, ossia quella secondo cui la condotta di cui si discute non sia stata affatto depenalizzata, ma continui ad essere prevista e punita come reato ai sensi dell'art. 5, lett. a), della legge 30 aprile 1962, n. 283. In proposito si è
osservato che quello tra l'articolo 5 dianzi citato e l'articolo 3 del d.leg.vo fosse un rapporto intercorrente tra norma generale derogata e norma speciale derogatoria;
che il legislatore delegato del 1999 non aveva in alcun modo voluto, neppure implicitamente, determinare con la norma di cui all'art. 3 primo comma, letto b), del d.leg.vo. 336/99 una sia pur limitatissima abrogazione parziale della norma di cui all'art. 5 lett. a), della legge 30 aprile 1962 n. 283 e la riprova era costituita dal fatto che la norma successiva nel tempo aveva un oggetto giuridico ed una finalità (divieto di utilizzazione di alcune sostanze ad azione ormonica nella produzione di animali) diversi da quelli della norma anteriore(disciplina igienica della produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande); che non si fosse affatto verificato un fenomeno di tipo abrogativo, e quindi era erroneo affermare che l'art. 5 lett. a), legge 283/1962 fosse stato abrogato, sia pure limitatamente alla norma in questione, dall'art. 3 primo comma lett. b) del d.leg.vo. 336/99, per cui , non avendo in realtà il citato art. 3 affatto "abrogato" l'art. 5 l. 2283/62, erano del tutto estranee alla fattispecie in esame le problematiche relative agli effetti derivanti dall'abrogazione di una norma abrogatrice. Si è rilevato altresì che, qualora per ipotesi vi fosse stata un'abrogazione, la stessa sentenza 15850/01 ammetteva che anche in questo caso l'effetto ripristinatorio della precedente norma abrogata si sarebbe verificato comunque, se fosse stato espressamente voluto e disposto dall'ultima legge abrogatrice. E nel caso in esame il legislatore - mediante l'art. 95 del d.leg.vo. 30 dicembre 1999, n. 507, che ha sostanzialmente riconfermato, semplicemente adattandola alla nuova situazione normativa, la disposizione dell'art. 9, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 - aveva in ogni caso voluto ed espressamente disposto che fosse ripristinata l'efficacia e l'applicabilità dell'art. 5, lett. a) della legge 30 aprile 1962, n. 283, anche in relazione alla particolare condotta in esame.
Quindi la condotta contestata agli imputati, che al momento del fatto era prevista come reato dall'art. 5 lett. a) della legge 30 aprile 1962 n. 283, e che fra il 15 ottobre 1999 ed il 20 gennaio 2000 era invece sussumibile nell'ipotesi di cui all'art. 3, primo comma, lett. b) del d.leg.vo 4 agosto 1999 n. 336, a decorrere da quest'ultima data, continua come prima ad essere prevista come reato e ad essere punita ai sensi dell'art. 5, lett. a) della legge 30 aprile 1962. D'altra parte, non si pongono nemmeno problemi di successione di norme penali nel tempo, sia perché il "fatto" contestato continua a costituire reato, oltretutto sulla base della stessa norma vigente al momento in cui fu commesso, sia perché nel frattempo non vi è stato nessun momento in cui il fatto stesso non sia stato previsto come reato dalla legge penale, sia infine perché la norma attualmente applicabile è più favorevole (in considerazione del trattamento sanzionatorio) di quella di cui al citato art. 3, primo comma, lett. b), vigente medio tempore. Siffatta soluzione, come si è già accennato, oltre che imposta dai principi generali in tema di antinomie tra norme e di criteri per la loro risoluzione, è stata anche espressamente ed inequivocabilmente indicata dallo stesso legislatore delegato nell'emanare il d.leg.vo 30 dicembre 1999 n. 507. Infatti, il terzo comma dell'art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nel testo modificato dall'art. 95 del d.leg.vo. 30
dicembre 1999 n. 507, dispone che "ai fatti puniti dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano soltanto le disposizioni penali, anche quando i fatti stessi sono puniti con sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande". È pertanto evidente che con tale disposizione il legislatore ha inteso confermare e ribadire il principio che, se una condotta comunque ricade nell'ambito di applicazione degli artt. 5, 6 e 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283, essa in ogni caso costituisce reato ed è punita da una delle dette disposizioni penali anche quando sia prevista come illecito amministrativo alla stregua di una diversa disposizione speciale.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'arti 616 c.p.p. RIGETTA il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2004