Cass. pen., sez. III, sentenza 14/10/2004, n. 47430
CASS
Sentenza 14 ottobre 2004

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La detenzione di animali bovini destinati alla vendita o al consumo umano trattati con sostanze ad effetto anabolizzante configura il reato di cui all'art. 5 lett. a) della legge 30 aprile 1962 n. 283 (distribuzione per il consumo di sostanze alimentari trattate in modo da variarne la composizione naturale), atteso che la condotta in questione non è stata depenalizzata per effetto in un primo tempo della entrata in vigore dell'art. 3 , comma primo lett. b), del D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 336, che aveva introdotto l'illecito penale della detenzione in azienda di animali trattati con le dette sostanze, e successivamente della sua riconduzione ad illecito amministrativo a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 30 dicembre 1999 n. 507, atteso che tra la previgente disposizione di cui al citato art. 5 della legge n. 283 del 1962 e quella introdotta dal decreto n. 336 del 1999 sussisteva un rapporto di specialità, che dopo la depenalizzazione (dal 20 gennaio 2000) della norma speciale determina la applicabilità di quella generale contenuta dalla legge n. 283 del 1962 sugli alimenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 14/10/2004, n. 47430
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 47430
    Data del deposito : 14 ottobre 2004

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