Sentenza 24 febbraio 1999
Massime • 1
Con riguardo all'ipotesi di sospensione dal lavoro, seguita da destituzione di lavoratore dipendente da azienda esercente il pubblico servizio di trasporto in regime di concessione, l'annullamento ad opera del giudice amministrativo di tali sanzioni disciplinari con conseguente ripristino "ex tunc" del rapporto di lavoro da un lato preclude l'accertamento dell'imputabilità a colpa del dipendente della perdita delle retribuzioni nel periodo intermedio - quando i fatti posti a fondamento di tale colpa sono i medesimi in relazione ai quali il giudice amministrativo ha escluso la sussistenza dell'adeguatezza delle sanzioni - e, dall'altro, implica, ai fini dell'applicabilità del principio della "compensatio lucri cum damno", che il reddito per il lavoro autonomo eventualmente svolto dal dipendente durante la sospensione (da quantificare con riferimento alle retribuzioni non percepite in dipendenza dei provvedimenti espulsivi) sia deducibile dal risarcimento del danno a questi spettante soltanto se risulta che tale reddito sia stato percepito in corrispettivo di un'attività che, essendo incompatibile con la contestuale prosecuzione della prestazione di lavoro subordinato, sia stata resa possibile proprio da quei provvedimenti espulsivi. (Nel caso di specie la sentenza di merito - con giudizio di fatto ritenuto dalla S.C. immune da vizi - aveva escluso la detraibilità dell' "aliunde perceptum" sul rilievo dell'accertata compatibilità con la prestazione di lavoro subordinato dell'attività di lavoro autonomo - di gestione di una torrefazione - svolta da un dipendente dell'ATAC, in considerazione della natura dell'attività medesima, non richiedente una costante presenza fisica sul luogo di lavoro).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/02/1999, n. 1610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1610 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg. ri Magistrati:
Dott. ROMANO PANZARANI - Presidente -
Dott. ANTONIO LAMORGESI - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE CELLERINO - rel. Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
Dott. GRAZIA CATALDI - Consigliere -
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 7443/96 proposto da:
Azienda Tramvie ed Autobus del Comune di Roma (ATAC), in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Rogazionisti 16, presso l'avv. Luciano Cappella da cui è rappresentata e difesa per procura in calce al ricorso,
- ricorrente -
contro
AM RU, elettivamente domiciliato in Roma, via Val Pellice 53, presso l'avv. Italo Matronola, da cui è rappresentato e difeso per procura a margine del controricorso e ricorso incidentale,
- controricorrente -
nonché
sul ricorso ad esso riunito n. 8616/96 proposto da AM RU, ut supra,
- ricorrente incidentale -
contro
Azienda Tramvie ed Autobus del Comune di Roma (ATAC), ut supra - resistente -
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 8914 del 13. 6. 1995 (R.G. n. 33928/87)
Udita la relazione del Cons. Dott. Cellerino all'udienza del 17 novembre '98.
Uditi l'avv. Cosimo Lodevole per delega dell'avv, Cappella e l'avv, Motronola.
Udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato generale Dott. Antonino Leo che ha chiesto l'accoglimento p.q.r. del ricorso principale e il rigetto di quello incidentale.
Svolgimento del processo
Con sentenza non definitiva sull'eccepita questione di giurisdizione, seguita da sentenza definitiva in data 10 dicembre 1986, il Pretore di Roma condannava l'ATAC-Azienda delle tramvie e autobus del Comune di Roma a pagare a RU AM, anche sulla scorta di consulenza contabile, la somma di L. 40.772.172 per retribuzioni non percepite durante il periodo in cui era stato, dapprima, sospeso dal lavoro e poi esonerato dal servizio in seguito a provvedimento disciplinare, annullato dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con sentenza confermata dal Consiglio di Stato, per aver svolto attivita' extra aziendale durante una malattia.
Appellata la sentenza pretorile da entrambe le parti, il Tribunale di Roma, con sentenza 28 marzo-19 giugno 1995, rinnovata la consulenza, condannava l'AT al pagamento di L. 42.764.999 milioni, oltre accessori.
In sintesi il Tribunale, oltre a confermare la giurisdizione dell'AGO, riteneva, anche sulla scorta di alcune sentenza di questa Corte, che, ricostituito il sinallagma lavorativo in conseguenza dell'annullamento da parte del Giudice amministrativo del provvedimento di destituzione, andassero corrisposte al lavoratore le retribuzioni nella misura integrale dovuta, senza applicare il principio della compensazione con l'aliunde perceptum, attesi l'effetto ripristinatorio e non solo risarcitorio derivante dall'annullamento del provvedimento amministrativo e la totale responsabilità dell'AT nell'applicazione d'una sanzione sproporzionata, tenuto anche conto del fatto che l'attività svolta, di natura autonoma, era compatibile, in relazione al rapporto autoferrotramviario, con la contestuale prosecuzione dell'attività subordinata.
Il Tribunale provvedeva, infine, a giustificare analiticamente, o a escludere, le varie poste retributive considerate dal CTU e su cui erano state avanzate alcune contestazioni che avevano indotto il Giudice d'appello a rinnovare la consulenza.
Contro la sentenza del Tribunale hanno proposto ricorso per cassazione sostenuto da tre motivi l'AT che si è anche difeso con controricorso a fronte del ricorso incidentale, articolato in quattro motivi, del AM che ha, a sua volta, integrato con memoria, le proprie difese.
Le Sezioni Unite di questa Corte, investite dal Primo Presidente della questione di giurisdizione del Giudice ordinario, sollevata dall'AT con il primo motivo di ricorso, hanno dichiarato, previa riunione delle impugnazioni, la giurisdizione dell'AGO, rimettendo al giudizio di questa Sezione l'esame degli ulteriori motivi di gravarne proposti dalle parti.
Rimangono pertanto da esaminare i restanti due motivi del ricorso dell'AT e le quattro censure del ricorso incidentale del AM. Motivi della decisione
Contro la sentenza del Tribunale di Roma che ha determinato in L. 42.764.999, oltre interessi e rivalutazione, la somma dovuta dall'AT al AM in conseguenza dell'annullamento del provvedimento di destituzione, l'Azienda propone, per quanto qui residua dopo la sentenza delle Sezioni Unite, due motivi di ricorso, contestati dal AM che, per parte sua illustra, con ricorso incidentale, quattro motivi di censura. Con (l'attuale) primo motivo del ricorso principale l'AT sostiene la "violazione degli artt.1227 e 1460 cod. civ. e dell'art. 5 del Regolamento All. A al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, nonché insufficiente motivazione circa gli effetti, sul sinallagma contrattuale di lavoro, delle violazioni ai doveri derivanti dal rapporto di lavoro stesso compiuti dal AM (art. 360, n. 3 e 5 cod. proc. civ)" in quanto l'annullamento da parte del TAR era stato disposto esclusivamente per motivi formali, essendo risultata pacifica la violazione dei suoi doveri professionali, vigendo anche per gli agenti, in base all'art. 5 del Regolamento cit., il di vieto di esercitare attività extraziendali. Reputa quindi che, in questo quadro, il Tribunale doveva farsi carico di valutare il contegno del AM per avere, durante l'assenza per malattia, esercitato un'attività commerciale.
Il motivo non è fondato.
Costituisce principio pacifico che il concorso del fatto colposo del creditore, quale ipotesi di limitazione di responsabilità dettato dall'art. 1227, 1 co., cod. civ., integrando, per i danni imputabili a sua colpa, la fattispecie costitutiva del diritto al risarcimento del danno, va rilevata d'ufficio, beninteso ove siano correttamente prospettati al giudice di merito gli elementi di fatto, dal quali se ne possa ricavare l'esistenza (v. ex plurimis, in motivazione, Cass.n. 8603/92 e SS. UU. n. 6946/ 93, resa su fattispecie analoghe a questa, nonché, diffusamente, n. 1862/96). Peraltro questa ipotesi di esonero da responsabilità non è qui rinvenibile, posto che la pretesa risarcitoria si fonda su provvedimenti, prima, di sospensione dal servizio e, poi, di destituzione del AM, volti a sanzionare l'illecito disciplinare compiuto esercitando un'attività lavorativa autonoma non consentita, di seguito annullati dal TAR, che hanno determinato la perdita delle retribuzioni.
Infatti l'annullamento giudiziario dimostra che l'imputazione dei danni conseguiti al provvedimenti disciplinari annullati è ascrivibile alla esclusiva responsabilità dell'Azienda, che ha adottato i provvedimenti stessi, essendo dopo tutto evidente che provvedimenti disciplinari con servativi, ventilati dal TAR, (secondo cui "alla violazione stessa arida va applicata una minore sanzione":
v. ricorso dell'Azienda) non avrebbero comportato la denunciata perdita di retribuzione, che integra il danno risarcibile. La sentenza impugnata, che è pervenuta, sul punto, alla medesima conclusione: "la sproporzione della sanzione della destituzione adottata dall'Azienda, e per tale motivo annullata, comporta l'imputazione alla stessa dei danni conseguenti" non merita, quindi, le censure elle le vengono mosse con questo motivo di ricorso. L'AT denuncia inoltre, con il restante mezzo, la "violazione degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2729, cod. civ., e dell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 nonché la contraddittoria e insufficiente motivazione circa l'attribuzione di un danno superiore al dovuto (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.) per non aver considerato, al fini della liquidazione del dovuto, l'aliunde perceptum durante la sua assenza dal servizio.
È noto che in tema di risarcimento del danno, il principio della compensatio lucri cum damno trova fondamento nella disposizione dell'art. 1223 cod. civ.) che limita il risarcimento al danni diretti ed immediati onde evitare che il risarcimento si risolva in un indebito arricchimento. Pertanto questo principio trova applicazione solo nei limiti in cui il lucro sia conseguenza diretta ed immediata del medesimo fatto che abbia causato il danno (v., per tutte, SS. UU. n. 6946/93 cit.,con riferimento a fattispecie analoga a questa, che richiama altresì, la giurisprudenza del Consiglio di Stato in relazione alle "conseguenze patrimoniali" dell'annullamento di provvedimenti espulsivi, quali il licenziamento e la destituzione, a carico di pubblici impiegati).
È questo un principio generale del nostro ordinamento che, seppure affondi le sue radici nell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori (l. n. 300 del 1970), non è applicabile al rapporto di lavoro degli auto ferrotranvieri, disciplinato dalle disposizioni speciali del citato R.D. n. 148 del 1931 e relativi allegati e integrazioni, che costituiscono un "compiuto corpus normativo", è tuttavia estensibile anche a questi rapporti sui generis n chiamandosi al principi generali di cui agli artt. 1218 e 1223 cod. civ. in tema di responsabilità del debitore e di risarcimento del danno, dove la retribuzione funge da parametro per la liquidazione di quel danno. Ciò premesso è però il caso di osservare che il Tribunale, pur conscio della "detraibilità dell'aliunde perceptum", ha ritenuto di non poter addivenire alla accennata operazione, avendo escluso, con giudizio di fatto di marcata e convinta probabilità, pertanto non censurabile in questa sede essendo logicamente corretto e immune da errore, che essa è comunque subordinata alla verifica che tale reddito sia stato percepito in corrispettivo di un'attività incompatibile con la contestuale prosecuzione della prestazione lavorativa e che, perciò, sia stata possibile al dipendente proprio in conseguenza dell'interruzione del rapporto".
D'altra parte, in questo contesto di valutazione di merito, il Giudice d'appello ha positivamente ritenuto che "... sussistono, invece, elementi contrari che depongono per la compatibilità della attività svolta dal AM (di gestione di una torrefazione) con la prestazione lavorativa, in relazione alla natura dell'attività lavorativa ... non richiedente una costante presenza fisica sul luogo ..." di lavoro.
Anche questo motivo deve essere respinto e quindi il ricorso principale va definitivamente rigettato.
Per parte sua il AM si duole, con un'articolata esposizione del ricorso incidentale, della violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 36 della costituzione, 2099 e 2103 cod. civ., del contratto collettivo 21 maggio 1981 in relazione agli artt. 1363 e 1372 cod. civ. e comunque di omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 cod.proc.civ.) sottolineando in particolare:
1) la misura del c.d. premio Petroselli, calcolata dal Tribunale su 22 e non su 26 giornate lavorative, a fronte della previsione contrattuale delle giornate effettive di servizio nell'arco di un mese, inopinatamente ridotte dal Tribunale in relazione a ipotetiche assenze per malattia, ferie e festività;
2) il mancato riconoscimento dello straordinario obbligatorio giornaliero di mezz'ora per turno di servizio, anche perché l'AT non aveva obiettato nulla in relazione a questa specifica e documentata pretesa, avanzata sin dal ricorso di primo grado, ma respinta dal Tribunale per ché occasionale;
3) il mancato riconoscimento dei ratei di 13^ e 14^ mensilità, relativi al mesi di gennaio e febbraio 1981, mancando la giustificazione logica della omissione a fronte del dovere di ripristinare l'integrale trattamento economico;
4) l'esclusione del c.d. "anticipo accordo", tralasciato dal Tribunale, che ne ha supposto immotivatamente l'inclusione nella paga base.
Questi motivi involgono tutti, in misura più o meno incisiva, apprezzamenti di fatto preclusi al giudizio di cassazione, non essendo questo Giudice di legittimità in grado di apprezzare il contenuto poiché non è stato messo in grado di valutare la decisività delle relative censure, di rettamente e mediatamente emergenti dalla pedissequa riproduzione degli atti processuali (principio dell'autonomia del ricorso: v. SS. UU. n. 13045/97, secondo cui: "la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito".
In particolare, quanto al c.d. premio Petroselli, l'interpretazione datane dal Tribunale, che si riallaccia "all'effettiva presenza in servizio" e risponde a un criterio di calcolo che "tiene conto delle normali assenze dal servizio per ferie, festività e riposi" merita, per le riassunte ragioni, di essere condivisa.
Altrettanto è a dirsi dello straordinario obbligatorio "per una inedia di 13 ore" mensili (v. sentenza pg. 14), in ordine al quale gli elementi di censura vengono ulteriormente esposti e indicati per relationem dalla difesa del lavoratore nella "memoria di replica al controricorso AT" attraverso il richiamo a vari ordini di servizio e documenti.
Al riguardo, oltre a segnalare che ne manca la testuale riproduzione, la "temporaneità dell'assegnazione" costituisce, all'evidenza, elemento di merito confliggente con la tesi esposta, di cui doveva essere compiuta mente dimostrata la fondatezza dal lavoratore. Anche i surriferiti punti nn. 3 e 4 costituiscono, ad avviso della Corte, contestazioni generiche di cui non è possibile valutare adeguatamente il contenuto, soprattutto perché non emergono censure specifiche alla consulenza che definiscano le relative contestazioni. In particolare appare persuasiva la risposta del Tribunale, affatto logica e congruamente motivata, secondo cui la pretesa concernente i ratei di 13^ e 14^ mensilità, asseritamente non corrisposti in relazione alle mensilità di gennaio e febbraio 1981, in cui il AM era in servizio, non concerneva l'oggetto del ricorso "che atteneva solo alle somme maturate nel periodo di sospensione e di destituzione", al pari di quella che, involgendo il problema dell'"anticipo accordo", ne ha negato la debenza, essendosene "tenuto conto" (così in sentenza), sulla base dell'analitico raffronto dei conteggi depositati in prime cure dal lavoratore ricorrente con quelli elaborati dal CTU ("per i mesi nel quali è inserita tale voce, risulta indicata dal ricorrente una paga base inferiore a quella considerata in questa sede dal CTU" (v. sentenza pg 13). Anche il ricorso incidentale deve essere quindi rigettato. La soccombenza reciproca consente di compensare fra le parti le spese processuali di questo giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte sul ricorsi riuniti e sulle questioni non decise dalle Sezioni Unite, rigetta i ricorsi stessi e compensa fra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 1999