Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/02/1999, n. 1610
CASS
Sentenza 24 febbraio 1999

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Con riguardo all'ipotesi di sospensione dal lavoro, seguita da destituzione di lavoratore dipendente da azienda esercente il pubblico servizio di trasporto in regime di concessione, l'annullamento ad opera del giudice amministrativo di tali sanzioni disciplinari con conseguente ripristino "ex tunc" del rapporto di lavoro da un lato preclude l'accertamento dell'imputabilità a colpa del dipendente della perdita delle retribuzioni nel periodo intermedio - quando i fatti posti a fondamento di tale colpa sono i medesimi in relazione ai quali il giudice amministrativo ha escluso la sussistenza dell'adeguatezza delle sanzioni - e, dall'altro, implica, ai fini dell'applicabilità del principio della "compensatio lucri cum damno", che il reddito per il lavoro autonomo eventualmente svolto dal dipendente durante la sospensione (da quantificare con riferimento alle retribuzioni non percepite in dipendenza dei provvedimenti espulsivi) sia deducibile dal risarcimento del danno a questi spettante soltanto se risulta che tale reddito sia stato percepito in corrispettivo di un'attività che, essendo incompatibile con la contestuale prosecuzione della prestazione di lavoro subordinato, sia stata resa possibile proprio da quei provvedimenti espulsivi. (Nel caso di specie la sentenza di merito - con giudizio di fatto ritenuto dalla S.C. immune da vizi - aveva escluso la detraibilità dell' "aliunde perceptum" sul rilievo dell'accertata compatibilità con la prestazione di lavoro subordinato dell'attività di lavoro autonomo - di gestione di una torrefazione - svolta da un dipendente dell'ATAC, in considerazione della natura dell'attività medesima, non richiedente una costante presenza fisica sul luogo di lavoro).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/02/1999, n. 1610
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1610
    Data del deposito : 24 febbraio 1999

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