Cass. pen., sez. III, sentenza 16/01/2002, n. 15479
CASS
Sentenza 16 gennaio 2002

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Il reato di cui agli artt. 36 e 38 del D. Lgs 27 gennaio 1992 n. 119 (somministrazione di sostanze farmacologicamente attive in ambito animale) non è più previsto dalla legge come reato a seguito della entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1999 n. 507 che ha trasformato in illeciti amministrativi le violazioni prima previste come reato dal citato decreto n. 119.

La condotta costituita nel detenere in azienda animali bovini destinati alla vendita o al consumo umano trattati con sostanze ad effetto anabolizzante è prevista e punita come reato ai sensi dell'art. 5, lett. a) della legge 30 aprile 1962 n. 283 (distribuzione per il consumo di sostanze alimentari trattate in modo da variarne la composizione naturale), atteso che nei rapporti tra il reato disposto dal citato art. 5 e quello contemplato dall'art. 3, comma primo lett. b), del decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 336 (che vietava la detenzione in azienda di animali trattati con sostanze ad effetto anabolizzante), successivamente depenalizzato dal decreto legislativo 30 dicembre 1999 n. 507, non si è realizzato un fenomeno abrogativo, stante il carattere di norma generale della previsione della legge n. 283 rispetto a quella successiva del decreto n. 336, avente natura di norma speciale. In tale ipotesi successoria la norma generale è stata derogata dalla norma speciale successiva, con la conseguenza che, venuta meno la norma speciale derogatoria, l'efficacia della norma generale si è automaticamente riespansa anche con riferimento a quelle fattispecie "medio tempore" previste dalla disciplina caducata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 16/01/2002, n. 15479
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15479
    Data del deposito : 16 gennaio 2002

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