Sentenza 16 gennaio 2002
Massime • 2
Il reato di cui agli artt. 36 e 38 del D. Lgs 27 gennaio 1992 n. 119 (somministrazione di sostanze farmacologicamente attive in ambito animale) non è più previsto dalla legge come reato a seguito della entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1999 n. 507 che ha trasformato in illeciti amministrativi le violazioni prima previste come reato dal citato decreto n. 119.
La condotta costituita nel detenere in azienda animali bovini destinati alla vendita o al consumo umano trattati con sostanze ad effetto anabolizzante è prevista e punita come reato ai sensi dell'art. 5, lett. a) della legge 30 aprile 1962 n. 283 (distribuzione per il consumo di sostanze alimentari trattate in modo da variarne la composizione naturale), atteso che nei rapporti tra il reato disposto dal citato art. 5 e quello contemplato dall'art. 3, comma primo lett. b), del decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 336 (che vietava la detenzione in azienda di animali trattati con sostanze ad effetto anabolizzante), successivamente depenalizzato dal decreto legislativo 30 dicembre 1999 n. 507, non si è realizzato un fenomeno abrogativo, stante il carattere di norma generale della previsione della legge n. 283 rispetto a quella successiva del decreto n. 336, avente natura di norma speciale. In tale ipotesi successoria la norma generale è stata derogata dalla norma speciale successiva, con la conseguenza che, venuta meno la norma speciale derogatoria, l'efficacia della norma generale si è automaticamente riespansa anche con riferimento a quelle fattispecie "medio tempore" previste dalla disciplina caducata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/01/2002, n. 15479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15479 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
1. Dott. GIUSEPPE SAVIGNANO - Presidente - del 16/01/2002
2. Dott. ALDO RIZZO - Consigliere - SENTENZA
3. Dott. ALDO FIALE - Consigliere - N. 65
4. Dott. AMEDEO FRANCO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
5. Dott. LUIGI MARINI - Consigliere - N. 31728/2001
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da LE ST, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 23 maggio 2001 dal giudice del tribunale di OR, sezione distaccata di Ciriè;
udita nella pubblica udienza del 16 gennaio 2002 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Gioacchino Izzo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata relativamente al capo a) perché il fatto non costituisce più reato e per il rigetto del ricorso nel resto;
Svolgimento del processo
Il giudice del tribunale di Ciriè, con sentenza del 23 maggio 2001, dichiarò LE ST colpevole dei reati di cui: a) agli artt. 36 e 38 del d. lgs. 119/1992 per avere, quale titolare di un'azienda agricola, somministrato ad un capo bovino sostanza farmacologicamente attiva non autorizzata e in particolare LE;
b) agli artt. 5, lett. a), e 6 legge 30 aprile 1962, n. 283, perché, avendo fatto detta somministrazione, deteneva per la commercializzazione destinate al consumo umano variate nella loro composizione naturale per la presenza carni della detta sostanza, e lo condannò alla pena di dodici milioni di ammenda.
L'imputato propone ricorso per cassazione deducendo:
a) inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 5, lett. a), legge 30 aprile 1962, n. 283.
Osserva che l'alterazione delle carni destinate all'alimentazione deve avere carattere permanente e ciò non può conseguire al semplice riscontro di sostanza farmacologicamente attiva nelle urine dell'animale, comunque contestata, sia perché le urine non sono alimenti, sia perché la presenza in esse di tali sostanze può derivare anche dalla somministrazione lecita di farmaci. Il giudice a quo non ha spiegato in che cosa consista la variazione intervenuta nelle carni dell'animale, non ha spiegato che si tratti di una sostanza ad effetto anabolizzante e non ha specificato perché ha ritenuto superati i limiti massimi di tollerabilità. b) inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 36 e 38 del d. lgs. 119/1992 e del d. lgs. 507/1999. Osserva che la contravvenzione di cui ai detti artt. 36 e 38 è stata depenalizzata dal n. 29 dell'allegato al d. lgs. 507/1999. c) mancanza o manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'art. 5, lett. a), della legge 283/1982. Lamenta che il giudice ha trascurato la valenza probatoria della documentazione prodotta ed ha sentito i testi AN e NT non su circostanze di fatto ma alla stregua di consulenti tecnici, richiedendo loro pareri soggettivi e fondando la decisione su nozioni tecniche che avrebbero dovuto essere demandate ad una consulenza tecnica. Il giudice non ha poi tenuto conto che in sede di revisione la dott.ssa NT riscontrò una quantità bassissima di LE, il che costituisce circostanza rilevante perché si trattava di un unico animale positivo su un gran numero di animali in allevamento, di animale che doveva rimanere nella stalla per altri 7-12 mesi, e di animale che era stato da poco tempo importato dalla Francia, sicché era del tutto improbabile ed inverosimile l'ipotesi di un trattamento illecito da parte del ricorrente.
Il ricorrente ha successivamente depositato note difensive deducendo che l'art. 5, lett. a), della legge 30 aprile 1962, n. 283 (relativamente alla detenzione in azienda di animali trattati con sostanze illecite) era stato abrogato dall'art. 2, lett. b), del d. lgs. 336/1999, e che successivamente il reato previsto da tale disposizione è stato depenalizzato dall'allegato del d. lgs.507/1999, sicché il fatto ormai non è più previsto dalla legge come reato.
Osserva poi che se non si accetta questa tesi, si deve comunque ritenere che l'intera materia sia regolata dall'art. 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283, per effetto dell'art. 9, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, come sostituito dall'art. 95 decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, che prescrive l'applicazione delle sole disposizioni penali, sicché la violazione degli artt. 36 e 38 d. lgs. 119/92, ormai depenalizzata, non è più sanzionabile. Motivi della decisione
Il terzo motivo, che può essere esaminato per primo, è fondato. Infatti, l'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto tra l'altro che "sono trasformate in illeciti amministrativi, soggetti alle sanzioni stabilite dagli articoli 2 e 3, le violazioni previste come reato dalle leggi comprese nell'elenco allegato al presente decreto legislativo", e il n. 29 del detto allegato indica appunto, fra gli atti legislativi depenalizzati, il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, recante "Attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE, relative ai medicinali veterinari". La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio quanto al reato di cui al capo A) dell'imputazione (artt. 36 e 38 del d. lgs. 119/1992) perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
Va quindi esaminato il primo motivo dedotto con le note difensive, con il quale si sostiene che anche il fatto della detenzione in azienda di animali destinati alla vendita trattati con sostanze illecite ormai non è più previsto come reato perché l'art. 5, lett. a), della legge 30 aprile 1962, n. 283), relativamente alla parte in cui sanziona come reato tale comportamento, sarebbe stato abrogato dall'art. 3, lett. b), del d. lgs. 336/1999, che prevedeva il fatto stesso come un'autonoma ipotesi di reato, il quale però è stato successivamente depenalizzato in forza dell'allegato al d. lgs.507/1999. Per la verità, come ricorda lo stesso ricorrente, si tratta di una tesi che è stata affermata da questa stessa Sezione con la sent. n. 15850/2001 emessa nella pubblica udienza del 13 marzo 2001 nel ricorso P.G. di OR e ER AL.
Per meglio comprendere la questione è opportuno ricordare che la condotta in questione è stata oggetto negli ultimi anni dei seguenti interventi legislativi:
1) la condotta costituita dalla detenzione in allevamento per la distribuzione al consumo di carni bovine, e precisamente di animali trattati con sostanze illecite ad effetti anabolizzanti, fra cui il LE, in modo da variarne la composizione naturale, integrava pacificamente il reato di cui all'art. 5, lett. a), della legge 30 aprile 1962, n. 283, il quale appunto vieta, tra l'altro, in via generale di impiegare nella produzione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede al propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari trattate in modo da variarne la composizione naturale. Il reato concorreva, pacificamente, con la violazione dell'art. 3, secondo comma, del d. lgs. 27 gennaio 1992, n. 118, il quale sanzionava, come illecito amministrativo, la somministrazione ad animali da azienda sotto qualunque forma di sostanze ad effetto anabolizzante. 2) successivamente è poi intervenuto il d. lgs. 4 agosto 1999, n.336, il quale, con l'art. 34, ha abrogato il d. lgs. 27 gennaio 1992, n. 118 (ad eccezione dell'art. 15), mentre con l'art. 3, primo comma,
lett. a), ha vietato, tra l'altro, la somministrazione, mediante qualsiasi metodo. ad un animale d'azienda di qualsiasi sostanza ad effetto anabolizzante, e con la successiva lett. b) del medesimo primo comma dell'art. 3 ha vietato, tra l'altro, la detenzione in azienda di animali trattati con le dette sostanze. Ai sensi del successivo art. 32, primo comma, del medesimo d. lgs. 336/1999 entrambe le dette condotte erano considerate come reato e punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, Si era quindi ritenuto che la condotta dianzi indicata dovesse ora essere punita ai sensi degli artt. 3, primo comma, lett. b), e 32, primo comma, del detto d. lgs. 4 agosto 1999, n. 336, e non più ai sensi dell'art. 5, lett. a), della legge 30 aprile 1962, n. 283.
3) successivamente ancora è però intervenuto il d. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, il quale con l'art. 1 e con il n. 38 del relativo allegato ha disposto l'abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336, e la trasformazione in illeciti amministrativi,
soggetti alle sanzioni di cui ai successivi artt. 2 e 3), delle violazioni previste come reato dall'abrogato d. lgs. 336/1999. Orbene, la ricordata sentenza n. 15850/2001 del 13 marzo 2001, è giunta alla conclusione secondo cui la condotta costituita dal detenere in azienda animali bovini destinati alla vendita o comunque alla distribuzione per il consumo trattati con sostanza ad effetto anabolizzante in modo da variarne la composizione naturale non sarebbe più prevista come reato. ed in particolare non sarebbe più punibile ai sensi dell'art. 5, lett. a), della legge 30 aprile 1962, n. 283, ma costituirebbe un semplice illecito amministrativo ai sensi dell'ormai depenalizzato art. 3, primo comma, lett. b), del d. lgs.336/1999, sulla base delle seguenti considerazioni:
a) "la disposizione speciale (art. 3 del d. lgs. 336/99) ha abrogato la norma generale previgente, che contemplava la medesima condotta criminosa", mentre "la trasformazione in illecito amministrativo dei reati previsti da quella norma speciale, stabilita dal d. lgs. 507/99 non ha fatto evidentemente rivivere la norma speciale previgente a quella speciale e da questa abrogata";
b) ciò perché "nè la sostituzione ne' l'abrogazione di una norma abrogante fanno rivivere la norma abrogata, salvo che l'effetto ripristinatorio sia espressamente voluto e disposto dall'ultima legge. Oltre tutto la reviviscenza di una norma abrogata potrebbe avere efficacia solo ex nunc, cioè solo a decorrere dall'entrata in vigore della norma abrogativa di quella abrogatrice";
c) inoltre, "la esclusione dalla depenalizzazione dei reati di cui all'art. 5 legge 283/62 è da riferirsi esclusivamente alle condotte che al momento della depenalizzazione costituivano ancora reato ai sensi della norma medesima (art. 5 cit.)", il che non si è verificato per le norme in questione depenalizzate con il d. lgs.336/99;
d) infine non rileva in senso contrario l'art. 9 della legge 689/81, anche nel testo novellato dall'art. 95 del d. lgs. 507/99 (il quale dispone che "ai fatti puniti dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano soltanto le disposizioni penali, anche quando i fatti stessi sono puniti con sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande"), in quanto "si tratta di modifica necessaria a coordinare la norma in questione (art. 9) con l'art. 1 del decreto, che esclude dalla depenalizzazione soltanto gli artt. 5, 6 e 12 della legge 282/62 (il testo legislativo abrogato comprendeva anche gli artt. 9 e 13, ma non l'art. 12) e per chiarire che - nel concorso di illeciti penali ed amministrativi - si applicano soltanto le disposizioni penali".
Si tratta però di argomentazioni che, a seguito di meditato esame, non appaiono convincenti, e che quindi non possono essere condivise, sicché questa Corte ritiene che la soluzione giuridicamente corretta sia quella opposta, ossia quella secondo cui la condotta di cui si discute non è stata affatto depenalizzata, ma continua ad essere prevista e punita come reato ai sensi dell'art. 5, lett. a), della legge 30 aprile 1962, n. 283.
Innanzitutto, può osservarsi che non è affatto esatta l'affermazione secondo cui l'abrogazione di una norma abrogatrice non può mai determinare, in nessun caso, la reviviscenza della precedente norma abrogata, dovendosi al contrario ritenere che vi sono diversi casi in cui, a seguito della caducazione, anche per abrogazione, della norma abrogatrice può determinarsi l'effetto ripristinarorio della vecchia norma da questa abrogata. Ma non è il caso in questa sede ne' di esaminare quali siano queste ipotesi ne' di soffermarsi ulteriormente sul punto perché, a ben vedere, il problema della reviviscenza di una norma abrogata a seguito dell'abrogazione della norma abrogatrice è del tutto irrilevante ai fini della soluzione del problema che si sta esaminando, e ciò per due diversi ordini di ragioni. In primo luogo, perché, contrariamente a quanto si assume e come subito dopo si vedrà, nel rapporti tra l'art. 5, lett. a), della legge 30 aprile 1962. n. 283, e l'art. 3, primo comma, lett. b), del d. lgs. 4 agosto 1999, n. 336, non si era affatto verificato un fenomeno di tipo abrogativo, e quindi sarebbe errato affermare che l'art. 5, lett. a), legge 283/1962 era stato abrogato, sia pure limitatamente alla norma in questione, dall'art. 3 primo comma, lett. b), del d. lgs. 336/99. Ne deriva che, non avendo in realtà il citato art. 3 d. lgs. 336/99 affatto "abrogato" il citato art. 5 l. 2283/62, sono del tutto estranee alla fattispecie in esame le problematiche relative agli effetti derivanti dall'abrogazione di una norma abrogatrice. In secondo luogo perché, anche qualora per ipotesi dovesse ammettersi che effettivamente si fosse in presenza dell'abrogazione di una norma abrogatrice, la stessa sentenza 15850/01 ammette che anche in questo caso l'effetto ripristinatorio della precedente norma abrogata si verifica comunque quando esso sia espressamente voluto e disposto dall'ultima legge abrogatrice. E nel caso in esame, come meglio si vedrà in seguito, appare indiscutibile che il legislatore - mediante l'art. 95 del d. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, che ha sostanzialmente riconfermato, semplicemente adattandola alla nuova situazione normativa, la disposizione dell'art. 9, terzo comma, della 24 novembre 1981, n. 689 - abbia in ogni caso voluto ed espressamente disposto che fosse ripristinata l'efficacia e l'applicabilità dell'art. 5, lett. a), della legge 30 aprile 1962, n. 283, anche in relazione alla particolare condotta in esame.
Per le medesime ragioni appena indicate non è pertinente al problema esaminato nemmeno 1^affermazione secondo cui in ogni caso la reviviscenza di una norma abrogata potrebbe avere efficacia solo ex nunc, cioè solo a decorrere dall'entrata in vigore della norma abrogativa di quella abrogatrice, affermazione che peraltro appare irrilevante anche sotto un altro profilo. Ed invero, poiché il fatto che si sta esaminando era certamente previsto come reato secondo le norme vigenti al momento in cui fu commesso, e poiché non si assume che vi sia stato nel frattempo un lasso di tempo durante il quale non è stato invece previsto come reato, non ha nessuna importanza che - secondo la tesi prospettata - la nuova norma incriminatrice sarebbe entrata (o, meglio, ...rientrata) in vigore solo con effetto ex nunc, dal momento che, ai sensi dell'art. 2 cod. pen., quel che rileva è solo che il "fatto" continui ad essere previsto come reato anche dalla norma successiva, e cioè che vi sia, come si usa dire, continuità normativa tra le due disposizioni, questione che nel caso di specie nemmeno si può porre trattandosi della medesima norma di cui all'art. 5, lett. a), della legge 30 aprile 1962, n. 283. Ma l'erroneità della tesi che non si condivide sembra emergere dallo stesso presupposto da cui muove la citata sent. 15 850/01, e cioè dalla premessa che "la disposizione speciale (art. 3 del d. lgs.336/99) ha abrogato la norma generale previgente". Ed infatti se,
come ammette la stessa sentenza citata, e come sembra indiscutibile. la norma di cui all'art. 5, lett. a), della legge 30 aprile 1962, n.283, ha carattere di norma generale rispetto a quella di cui all'art.3) d. lgs. 4 agosto 1999, n. 336, che ha il carattere di norma speciale rispetto alla prima, è allora evidente che si è al di fuori dell'ambito in cui opera il fenomeno abrogativo, ossia elle si è in presenza di una situazione in cui i rapporti tra le due norme sono regolati non dal criterio cronologico ma dal criterio di specialità. Con la conseguenza che non può ritenersi che la seconda norma, ossia la norma speciale, abbia determinato "l'abrogazione" della prima norma, ossia della norma generale. In particolare, nel caso di specie si verte nell'ipotesi di norma speciale entrata in vigore successivamente alla precedente norma generale ed in questi casi si ritiene che, a seguito dell'entrata in vigore della norma speciale successiva, la norma generale precedente viene solitamente ad essere non già abrogata, bensì soltanto "derogata", o semmai "sospesa" nella sua efficacia temporale, a meno che il legislatore successivo non abbia invece voluto e disposto che si determini "l'abrogazione parziale" della norma generale precedente (ossia che la c.d. deroga abbia carattere permanente e definitivo), situazione questa che però, nel caso di specie, non può assolutamente ritenersi nemmeno implicitamente voluta dal legislatore con l'emanazione dell'art. 3 del d. lgs. 4 agosto 1999, n. 336. Orbene, caratteristica precipua della "deroga" è appunto quella che essa determina soltanto la "sospensione dell'efficacia" della norma generale derogata, con la pacifica conseguenza che qualora la norma speciale derogatoria venga successivamente per una qualsiasi ragione (ad es. abrogazione, dichiarazione di illegittimità costituzionale) caducata, si riespanda automaticamente ed immediatamente l'efficacia della norma generale anche in relazione a quelle fattispecie che erano state nel frattempo disciplinate dalla norma speciale derogatoria.
Che poi nel caso in esame si sia in presenza di un rapporto tra una norma speciale derogatoria ed una norma generale derogata non sembrano esservi dubbi (ed è pacificamente ammesso anche dalla tesi contraria). Basta ricordare che può parlarsi di operatività del criterio cronologico, e quindi di abrogazione, soltanto nel caso che l'antinomia verta tra norme che hanno lo stesso ambito di validità (temporale, spaziale, personale, materiale), il che non è certamente il caso che si verifica nel rapporto tra la norma di cui all'art. 5, lett. a), della legge 30 aprile 1962, n. 283, e quella di cui all'art. 3, primo comma, lett. b), d. lgs. 4 agosto 1999, n. 336. Anche volendosi limitare ad esaminare la singola norma applicabile alla fattispecie in esame, basta ricordare che l'art. 5, lett. a), della legge 30 aprile 1962, n. 283, dispone che "è vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari: a) privale anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale ...". L art. 3, primo comma, d. lgs. 4 agosto 1999, n. 336, invece dispone, alla lett. a), che "è vietato somministrare, mediante qualsiasi metodo, ad un animale d'azienda e agli animali d'acquacoltura medicinali contenenti sostanze ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, sostanze (beta) - agoniste nonché qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante";
ed alla lett. b), che "è vietalo detenere in azienda animali trattati con le sostanze di cui alla lettera a), nonché trasferire a titolo oneroso o gratuito o macellare per il consumo umano animali d'azienda o animali d'acquacoltura che contengono le sostanze, di cui alla lett. a) o nei quali sia stata constatata la presenza di tali sostanze".
Quindi, limitando appunto l'esame alla sola limitata ipotesi rilevante nel presente processo, sono evidenti le diversità dei rispettivi ambiti di applicazione delle due norme di cui ai citati art. 5, lett. a), ed art. 3), lett. b). Possono infatti, tra le altre, rilevarsi le seguenti differenze:
a) l'art. 5 si riferisce a qualsiasi tipo di sostanze alimentari, mentre l'art. 3 si riferisce soltanto agli animali;
b) l'art. 5 riguarda qualsiasi detenzione per vendere o comunque distribuire per il consumo, in qualsiasi luogo essa si verifichi, mentre l'art. 3 riguarda esclusivamente la "detenzione in azienda";
c) l'art, 5 richiede che le sostanze alimentari detenute siano state "trattate in modo da variarne la composizione naturale", mentre l'art. 3 non richiede tale conseguenza, ma soltanto che gli animali siano stati trattati con una qualsiasi delle sostanze di cui alla precedente lett. a), e quindi si applica anche qualora il trattamento in ipotesi non ne abbia variato la composizione naturale e comunque per la sua applicazione non è richiesto l'accertamento di tale circostanza.
Quindi nessun dubbio può esservi che il rapporto tra le due norme in questione sia un rapporto intercorrente tra norma generale derogata e norma speciale derogatoria, così come nessun dubbio può esservi che il legislatore delegato del 1999 non abbia in alcun modo voluto, neppure implicitamente, che con la norma di cui all'art. 3, primo comma, lett. b), del d. lgs. 336/99 si determinasse una sia pur limitatissima abrogazione parziale della norma di cui all'art. 5, lett. a), della legge 30 aprile 1962, n. 283, come del resto è reso evidente dal fatto che la norma successiva nel tempo ha un oggetto giuridico ed è stata posta per finalità (disciplina della "utilizzazione di talune sostanze nelle produzioni animali": v. art. 1, primo comma) del tutto differenti da quelle della norma anteriore ("disciplina igienica della produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande") e che l'applicabilità delle due norme alla medesima fattispecie concreta rappresenta un evento del tutto marginale e circoscritto a casi particolarissimi.
Se dunque la norma di cui all'art. 3, primo comma, lett. b), del d. lgs. 4 agosto 1999, n. 336, non è altro che una norma speciale che ha derogato in alcune particolarissime ipotesi la norma generale di cui all'art. 5, lett. a), della legge 30 aprile 1962, n. 283, la necessaria ed evidente conseguenza allorché il d. lgs. 4 agosto 1999, n. 336, è stato abrogato dall'art. 1 e dal n. 38 del relativo allegato del d. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, l'unico effetto che ne è derivato è che la norma generale di cui al citato art. 5, lett. a), l. 283/1962 ha automaticamente riacquistato la sua efficacia originaria e che il suo ambito di applicazione si è automaticamente riespanso per ricomprendere di nuovo anche quelle limitatissime fattispecie che medio tempore (dal 15 ottobre 1999 al 15 gennaio 2000) erano rientrate nell'ambito di applicazione del citato art.
3. primo comma, lett. b), d. lgs. 336/1999. Quindi la condotta contestata all'imputato, che al momento del fatto era prevista come reato dall'art. 5, lett. a), della legge 30 aprile 1962, n. 283, e che fra il 15 ottobre 1999 ed il 20 gennaio 2000 era invece sussumibile nell'ipotesi di cui all'art. 3, primo comma, lett. b), del d. lgs. 4 agosto 1999, n. 336, a decorrere da quest'ultima data continua come prima ad essere prevista come reato e ad essere punita ai sensi dell'art. 5, lett. a), della legge 30 aprile 1962, n.283. Non si pongono poi nemmeno problemi di successione di norme penali nei tempo, sia perché il "fatto" contestato continua a costituire reato, oltretutto sulla base della stessa norma vigente al momento in cui fu commesso, sia perché nel frattempo non vi è stato nessun momento in cui il fatto stesso non sia stato previsto come reato dalla legge penale, e sia perché la norma attualmente applicabile è più favorevole (in considerazione del trattamento sanzionatorio) di quella di cui al citato art. 3, primo comma, lett. b), vigente medio tempore.
Come si è già accennato questa soluzione, oltre che imposta dai principi generali in tema di antinomie tra norme e di criteri per la loro risoluzione, è stata anche espressamente ed inequivocabilmente indicata dallo stesso legislatore delegato nell'emanare il d. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. Infatti, il terzo comma dell'art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689, disponeva che "ai fatti puniti dagli artt. 5, 6, 9 e 13 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica degli alimenti, si applicano in ogni caso le disposizioni penali in tali articoli previste, anche quando i fatti stessi sono puniti da disposizioni amministrative che hanno sostituito disposizioni penali speciali". La ratio della disposizione è di tutta evidenza: il legislatore vuole che tutte le condotte che comunque ricadano nell'ambito di applicazione di una delle indicate disposizioni della legge 30 aprile 1962, n. 283), continuino comunque ad essere punite come reato dalle disposizioni penali in questione, anche qualora si tratti di condotte che siano in tutto o in parte previste anche come illeciti amministrativi da una qualche disposizione speciale. Tale disposizione è stata riprodotta, nella sua sostanza. dall'art. 95 del d. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, il quale ne ha soltanto modificato il testo riformulandolo nel senso che "ai fatti puniti dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano soltanto le disposizioni penali, anche quando i fatti stessi sono puniti con sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande". È evidente che la nuova formulazione della disposizione è stata dettata unicamente dalla necessità di coordinarla con l'art. 1 del medesimo d. lgs. 507/1999, che ha escluso dalla depenalizzazione soltanto gli artt. 5, 6 e 12 della legge 283/1962. Ma è altrettanto evidente che con essa il legislatore ha inteso confermare e ribadire il principio che se una condotta comunque ricade nell'ambito di applicazione degli artt. 5, 6 e 12 della legge 30 aprile 1962, n.283, essa in ogni caso costituisce reato ed è punita da una delle dette disposizioni penali anche quando sia prevista anche come illecito amministrativo alla stregua di una diversa disposizione speciale.
È quindi evidente che. quand'anche non dovessero condividersi tutte le considerazioni dianzi esposte, la condotta che si sta esaminando (ossia l'avere detenuto per la commercializzazione carni destinate al consumo umano variate nella loro composizione naturale per la presenza di sostanza ad effetto anabolizzante) è una condotta che rientra certamente fra quelle punite come reato dall'art.
5. lett. a), della legge 30 aprile 1962, n. 283, il che è sufficiente a far ritenere che essa - proprio in forza del citato art. 9, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 - deve comunque continuare ad essere punita come reato dal citato art. 5, anche qualora per caso presentasse gli elementi materiali che la facciano rientrare anche nell'ambito di applicazione dell'illecito amministrativo previsto dall'art. 3, primo comma, lett, b), d. lgs. 4 agosto 1999, n. 336. La ricordata sentenza n. 15850/01 sembrerebbe aver disatteso questa soluzione in base all'argomentazione che "la esclusione della depenalizzazione dei reati di cui all'art. 5 legge 283/62 è da riferirsi esclusivamente alle condotte che al momento della depenalizzazione costituivano ancora reato ai sensi della norma medesima (art. 5 cit.)", il che non si è verificato per le norme in questione "passate indenni negli anni attraverso vari processi di depenalizzazione culminati con la legge 24 novembre 1981, n. 689, ma non a quello realizzato con il d. lgs. 336/1999". Sembrerebbe quindi che la sentenza in esame abbia voluto intendere che l'art. 1 del d. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, nella parte in cui ha escluso dalla depenalizzazione i "reati previsti dal codice penale e dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni ed integrazioni" non potrebbe riferirsi anche alla condotta in esame la quale non costituiva più reato ai sensi dell'art. 5 della legge 283/1962 perché era stata depenalizzata dal d lgs. 336/1999. Il che però costituisce un evidente errore perché l'art. 3 del d. lgs. 336/1999 non ha affatto "depenalizzato" la condotta in questione, ma al contrario ha previsto una nuova e diversa ipotesi di reato. Deve quindi pensarsi che si tratti di un errore materiale e che la sentenza in questione abbia in realtà voluto dire che l'art. 1 del d. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha escluso dalla depenalizzazione solo i "reati previsti dal codice penale e dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 30 aprile 7962, n. 283,
e successive modificazioni ed integrazioni", di modo che la condotta in esame, poiché era prevista come reato non dall'art. 5 della legge 283/1962, bensì dall'art. 3) del d. lgs. 336/1999, rientrerebbe tra quelle che il citato art. 1 ha trasformato in illeciti amministrativi e non fra quelle che sono state invece espressamente escluse dalla depenalizzazione. Sembrerebbe anche doversi ritenere che per la stessa ragione la sentenza in esame ha escluso ogni rilievo alla norma di cui all'art. 9, terzo comma, legge 24 novembre 1981, n. 689, anche nel testo modificato dall'art. 95 del d. lgs. 507/1999, dovendo invero presumersi che essa abbia voluto implicitamente affermare che, poiché il citato art. 9 si riferisce "ai fatti puniti dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283" esso non riguarda il fatto di cui è processo il quale invece era punito dall'art. 3 del d. lgs. 336/1999. Si tratta però di un assunto privo di fondamento e che non può in alcun modo essere condiviso. Anch'esso, infatti, si fonda su un presupposto del tutto erroneo, e cioè che la condotta che si sta qui esaminando (detenzione per la commercializzazione di carni destinate al consumo umano variate nella loro composizione naturale per la presenza di sostanza ad effetto anabolizzante), a seguito dell'entrata in vigore del d. lgs. 336/1999, non costituisse più un fatto previsto come reato anche dall'art. 5, lett. a), della legge 30 aprile 1962, n. 283, ma si fosse trasformata in un fatto previsto come reato unicamente ed esclusivamente dall'art. 3 del d. lgs.336/1999. Al contrario, è di palmare evidenza che la condotta de qua ha sempre continuato a rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 5, lett. a), della legge 30 aprile 1962, n. 283, e quindi ha sempre continuato ad essere prevista come reato dal detto art. 5, lett. a), della legge 30 aprile 1962, n. 283, solo che, a decorrere dal 15 ottobre 1999, qualora ne ricorressero i necessari elementi di specificità (detenzione di animali e detenzione in azienda), rientrava anche nell'ambito di applicazione dell'art. 3, primo comma, lett. b), d. lgs. 4 agosto 1999, n. 336, sicché la condotta stessa,
nel periodo intercorrente dal 15 ottobre 1999 al 15 gennaio 2000, costituiva sia il reato di cui all'art. 5, lett. a), della legge 30 aprile 1962, n. 283, sia il reato di cui all'art. 3, primo comma, lett. b), d. lgs. 4 agosto 1999, n. 336. Solo che. in forza del principio di specialità di cui all'art. 15 cod. pen., trovava ovviamente applicazione esclusivamente la disposizione speciale di cui al citato art. 3 d. lgs. 336/1999. Di conseguenza, quando l'art. 1 del d. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha espressamente escluso dalla depenalizzazione, i reati previsti dall'art. 5 della legge 283/1962, ha ovviamente escluso dalla depenalizzazione anche la condotta in esame, dal momento che essa continuava pur sempre a costituire reato ai sensi del detto art.
5. Analogamente, quando l'art. 9, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, così come modificato dall'art. 95 del d. lgs.507/1999. dispone che ai fatti puniti dall'art. 5 della legge 283/1962 si applicano soltanto le sanzioni penali anche quando i fatti stessi sono puniti con sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali, anch'esso si riferisce ovviamente anche alla condotta in esame, giacché anche tale condotta rientra tra i fatti puniti dall'art. 5 della legge 283/1962. In conclusione, deve affermarsi il principio che il fatto della detenzione di animali destinati alla vendita o comunque alla distribuzione per il consumo che siano stati trattati con sostanze in modo da variarne la composizione naturale, non è stato depenalizzato a seguito dell'abrogazione dell'art. 3, primo comma, lett. b), del d. lgs. 4 agosto 1999, n. 336, da parte dell'art. 1 e del n. 38 del relativo allegato del d. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ma continua ad essere previsto dalla legge come reato ai sensi dell'art. 5, lett. a), della legge 30 aprile 1962, n. 283.
Il primo motivo dedotto con le note difensive deve dunque essere rigettato.
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente in sostanza sostiene che non sussistevano i presupposti per l'integrazione del reato contestato al capo b), perché non vi era la prova che vi fosse stata un'alterazione della composizione naturale delle carni destinate all'alimentazione, ne' vi era la prova che fosse stata effettivamente somministrata una sostanza ad effetto anabolizzante e che fossero stati superati i limiti di tollerabilità. Il motivo è inammissibile sia perché si risolve in una censura in punto di fatto sia comunque perché è manifestamente infondato. Il giudice del merito, invero, con un apprezzamento di fatto adeguatamente e congruamente motivato, e quindi non censurabile in questa sede, ha ritenuto che vi fosse la prova degli elementi costitutivi del reato contestato sia perché dalle analisi effettuate era rimasto accertato che ad uno dei bovini dell'allevamento era stato somministrato LE, il quale costituisce un farmaco ad azione anabolizzante di cui è vietata la somministrazione, sia perché non aveva senso parlare di limiti di tollerabilità dal momento che la somministrazione di LE è vietata in modo assoluto e non esistono valori minimi di ammissibilità, e sia perché si trattava di una sostanza tale che la sua somministrazione aveva necessariamente determinato l'alterazione della composizione naturale della carne del bovino, che era destinato alla macellazione ed all'alimentazione umana.
Per analoghi motivi è inammissibile il terzo motivo, che si risolve anch'esso in una censura in punto di fatto ed è comunque manifestamente infondato. Il giudice del merito, invero, ha dato congrua ed adeguata motivazione delle ragioni per cui ha ritenuto pienamente attendibili le risultanze delle analisi osservando che la circostanza del diverso metodo seguito dall'istituto superiore di sanità in sede di revisione rispetto a quello utilizzato in primo grado dall'istituto zooprofilattico di OR era del tutto irrilevante perché in realtà i due metodi erano fondati sull'impiego dello stesso rilevatore, mentre la circostanza che non fosse stata indicata la quantità di sostanza vietata presente nel campione era anch'essa irrilevante perché la somministrazione del LE è vietata in modo assoluto e non esistono valori minimi di ammissibilità. È poi chiaramente irrilevante che la sostanza fosse stata trovata su uno solo degli animali presenti nell'allevamento del LE (ma risulta dalla sentenza impugnata che i prelievi furono effettuati soltanto su due bovini), così come è irrilevante il fatto che si trattava di un animale che era stato importato dalla Francia. dove, secondo il ricorrente, i trattamenti illeciti al bestiame sarebbero diffusi, sicché era ben possibile che il LE fosse stato somministrato all'animale in Francia per renderlo più mansueto durante il viaggio, trattandosi di mera prospettazione oltretutto completamente irrilevante ai fini della sussistenza del reato, il quale è integrato dalla sola "detenzione" ai fini della somministrazione per il consumo delle carni trattate in modo da variarne la composizione naturale, mentre non ha rilievo se sia stato o meno l'imputato il soggetto che ha somministrato all'animale la sostanza vietata che ne ha variato la composizione naturale.
Con il secondo motivo delle note difensive, il ricorrente infine deduce che ormai l'intera materia è regolata dall'art. 5 della legge 30 aprile 1962, n. 2833, per effetto dell'art. 9, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, come sostituito dall'art. 95 decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, che prescrive l'applicazione delle sole disposizioni penali. Osserva quindi che, di conseguenza, anche la contravvenzione di cui agli artt. 36 e 38 del d. lgs.119/1992, depenalizzata dal n. 29 dell'allegato al d. lgs. 507/99,
non è più sanzionabile, così come l'illecito amministrativo di cui all'art. 3 del d. lgs. 118/1992. Rileva poi che non è possibile invocare l'abrogazione del d. lgs. 118/1992 disposta dall'art. 34 del d. lgs. 336/1999, poiché in tema di illeciti amministrativi vige il principio del tempus regit actum e non si applica la regola dell'art.2, terzo comma, cod. pen. della legge più favorevole al reo. Osserva
infine che non si potrebbero comunque applicare gli artt. 3, lett. a), e 32, primo comma, del d. lgs. 336/1999, che hanno criminalizzato il predetto illecito amministrativo, per il vincolo di irretroattività della legge penale.
Il motivo, per la verità, risulta poco comprensibile perché nel presente processo penale all'imputato, con il capo A), è stato contestato il reato di cui agli artt. 36 e 38 del d. lgs. 119/1992 per avere, quale titolare di una azienda agricola, somministrato ad un capo bovino sostanza farmacologicamente attiva non autorizzata e in particolare LE, ed in ordine a questo reato, come si è visto, la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il fatto è stato depenalizzato dall'art. 1 e dal n. 29 del relativo allegato del d. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, e trasformato in illecito amministrativo.
All'imputato, invece, non risulta essere stato contestato in questo processo anche l'illecito amministrativo di cui all'art. 3 del d. lgs. 27 gennaio 1992, n. 118, che puniva, appunto con una sanzione amministrativa, chiunque somministrava ad animali da azienda sotto qualsiasi forma e per qualunque via sostanze ad azione tireostatica o altre sostanze estrogene, diverse dagli stilbenici, o sostanze ad azione androgena o gestagena nonché altre sostanze ad effetto anabolizzante. Non si comprende, quindi, il motivo delle doglianze aventi ad oggetto l'illecito amministrativo di cui al detto art. 3 d. lgs. 118/11992. Che se poi, con il motivo in esame, il ricorrente ha in realtà inteso implicitamente sostenere che non avrebbe potuto essere contestato, con il capo A), il reato di cui agli artt. 36 e 38 del d. lgs. 119/1992, perché la condotta ivi indicata integrava l'illecito amministrativo di cui al citato art. 3 del d. lgs. 118/1992 e quindi non poteva integrare anche il detto reato di cui ai citati artt. 36 e 38 del d. lgs. 119/1992, allora il motivo si rivela infondato e deve essere rigettato.
Infatti, l'art. 36, primo comma, del d. lgs. 119/92 disponeva che "è vietato somministrare cigli animali sostanze farmacologicamente attive, se non attraverso medicinali veterinari autorizzali", mentre il successivo art. 38 sanzionava come reato la violazione di tale divieto. Ora, come già è stato rilevato, questo reato è stato depenalizzato dal d. lgs. 507/1999, sicché la violazione al detto precetto costituisce ora illecito amministrativo. La violazione amministrativa di cui all'art. 3 del d. lgs. 27 gennaio 1992, n. 118, è stata invece abrogata dall'art. 34 del d. lgs. 4 agosto 1999, n.336, e praticamente sostituita con il reato previsto dall'art. 3,
primo comma, lett. a), del medesimo decreto, reato poi a sua volta poco dopo depenalizzato e trasformato di nuovo in illecito amministrativo dall'art. 1 del d. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. Senonché, secondo la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, diversi sono gli oggetti giuridici e le finalità della disposizione di cui 36, primo comma, del d. lgs. 118/92 rispetto a quella di cui all'art. 3, primo comma, del d. lgs. 118/1992, sicché ben poteva configurarsi il concorso tra le due violazioni. È stato infatti affermato che "la contravvenzione di cui agli artt. 36 e 38 del D. Lgs. 27 gennaio 1992 n. 119 ha finalità di controllo delle modalità di utilizzazione dei farmaci e delle sostanze farmacologicamente attive, la cui somministrazione agli animali è consentila nel rispetto delle condizioni stabilite legislativamente. L'illecito amministrativo di cui all'art. 3 del D. Lgs. 2 7 gennaio 1992 n. 118 concerne, invece, soltanto il divieto di somministrazione di sostanze estrogene (diverse dagli stilbenici) o ad azione androgena o gestogena o ad effetto anabolizzante. Ne deriva che le due violazioni concorrono perché gli interessi tutelati sono differenti, oltre che per il diverso ambito di riferimento" (Sez. 3^, 29 aprile 1999, Canavesio, m. 213.999); e che "la contravvenzione di cui agli artt. 36 e 38 del D. Lgs. 27 gennaio 1992 n. 119 è configurabile in concorso con l'illecito amministrativo previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 118. Ciò in quanto gli interessi protetti sono diversi, giacché il decreto n. 118 mira ad impedire in ogni ipotesi la somministrazione di sostanze stilbeniche o ad azione tireostatica o estrogene, o altre sostanze ad effetto anabolizzante, mentre il decreto 119 si occupa in generale dei medicinali veterinari, prescrivendo una serie di adempimenti per consentire i controlli a causa della loro pericolosità per la specie cui è destinato il farmaco, per la persona che lo somministra e per il consumatore di alimenti ottenuti da animali così trattati" (Sez. 3^, 15 giugno 1999, Bolzieri, m. 214.456).
Ne consegue che ancor oggi deve ritenersi che vi sia concorso tra l'illecito amministrativo di cui all'art. 36 del d. lgs. 27 gennaio 1992, n. 119, e l'illecito amministrativo di cui all'art. 3, primo comma, lett. a), del d. lgs. 4 agosto 1999, n. 336.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio quanto al reato di cui al capo A) perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Ai sensi degli artt. 100 e 102 del d. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. deve essere disposta la trasmissione di copia degli atti relativi alla violazione di cui al suddetto capo A) (art. 36 del d. lgs. 27 gennaio 1992, n. 36) alla competente autorità amministrativa.
Nel resto il ricorso deve essere rigettato. Peraltro, questa Corte non è in grado di fissare l'entità della pena che deve essere eliminata a seguito del venir meno del reato di cui al capo A), e ciò perché il giudice del merito ha determinato la pena prendendo come pena base quella inflitta per il reato di cui al capo A) (ritenuto reato più grave). Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata anche in ordine alla determinazione della pena, con rinvio al tribunale di OR limitatamente alla sola determinazione della pena per il residuo reato di cui al capo B). È appena il caso di ricordare che, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., con la presente decisione si è formato il giudicato in ordine all'accertamento del fatto reato di cui al capo B) ed alla relativa responsabilità dell'imputato ed è quindi divenuta irrevocabile la pronuncia di condanna. Conseguentemente, sulle parti della decisione su cui si è formato il giudicato, non possono più operare eventuali cause di estinzione del reato (cfr. Sez. Un., 19 gennaio 1994, Cellerini, m. 196.886, m. 196.887, m. 196.888, m. 196.889; Sez. Un., 11 maggio 1993, Ligresti, m. 193.418; m. 193.419).
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione
annulla senza rinvio la sentenza impugnata quanto alla violazione di cui al capo A) (artt. 36 e 38 d. lgs. 119/1992) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Rigetta il ricorso nel resto e rinvia al tribunale di OR limitatamente alla determinazione della pena per il residuo reato di cui al capo B) (artt. 5, lett. a), e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283). Dispone trasmettersi copia degli atti alla ASL, di Ciriè. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 16 gennaio 2002. Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2002