Sentenza 18 dicembre 2015
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del delitto di frode processuale, è necessario che, precedentemente alla sua realizzazione, sia stato commesso un reato, in relazione al quale l'autore della condotta pone in essere le condotte di immutazione artificiosa dei luoghi, delle cose o delle persone, con lo scopo di trarre in inganno il giudice o il perito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/12/2015, n. 4058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4058 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2015 |
Testo completo
405 8/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 18/12/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 3810 Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. SILVANA DE BERARDINIS - Rel. Consigliere - N. 34570/2015 Dott. MAURIZIO FUMO - Consigliere - FRANCESCA MORELLI Dott. EDUARDO DE GREGORIO - Consigliere - Dott. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 点 BE AZ N. IL 28/09/1959 SC NG N. IL 14/05/1956 avverso la sentenza n. 3126/2009 CORTE APPELLO di BARI, del 30/05/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/12/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott./ che ha concluso per . r . Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Udito il PG in persona del sost.proc.gen. dott. P. Fimiani, il quale ha concluso chiedendo rigettarsi i ricorsi, uditi gli avv.ti M. Curtotti e F. P. Sisto, difensori di ER, che hanno illustrato i relativi ricorsi e ne hanno chiesto l'accoglimento, udito l'avv. G. Peritore in sostituzione dell'avv. R. Pellerini, difensore di IE che si è riportato al ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe, la corte di appello di Bari ha, tra l'altro, confermato la sentenza del tribunale di Foggia del 24.3.2009, con la quale ER RA e IE EL, furono condannati a pena di giustizia in quanto riconosciuti entrambi colpevoli del delitto ex art. 374 comma 2 cp (capo F) e il solo ER anche del delitto (capo B-1) ex artt. 61 n. 2, 8°, 476-479 cp. All'epoca dei fatti (2005-2006), il ER era sindaco di Foggia, il LO era suo capo di gabinetto.
1.1. In particolare: per quel che riguarda il delitto del capo F), esso era stato originariamente contestato ai sensi degli artt. 110-479, 61 n. 2 cp perché, in concorso tra loro e nelle rispettive qualità, formando un provvedimento sindacale avente ad oggetto la nomina dei nuovi consiglieri di amministrazione dell'GA (documento privo delle esatte generalità dei predetti consiglieri) e datandolo 10.1.2005, attestavano falsamente che il predetto atto era stato emanato il 10.1.2005. con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cp perché l'atto pubblico mendace era stato formato per indurre le autorità procedenti a rifenere che il decreto sindacale di nomina fosse stato effettivamente formato già il 10.1.2005 e che, una volta completato con le esatte generalità dei consiglieri,detto provvedimento avesse preso il numero 35 bis, così giustificando tutte le anomalie della protocollazione.
2. Il tribunale, tuttavia, in sentenza, ha ritenuto, come anticipato, la diversa ipotesi della frode processuale di cui al secondo comma dell'art. 374 cp.
3. Quanto al delitto del capo B-1), si addebita al ER di aver formato, nell'autunno del 2006, una missiva a sua firma, con falso n. prot. 381-b 36, datata 16.5. 2005, con conseguente falsificazione dei registri di protocolli (informatico e cartaceo) dell'Ufficio di gabinetto del Comune, missiva avente ad oggetto "rimborso spese telefoniche", laddove la autentica missiva con n. prot. 381 (nella medesima data 16.5.2005) aveva ad oggetto "turni di reperibilità nel mese di giugno 2005".
4. Ricorrono per cassazione, tramite i relativi difensori, entrambi gli imputati.
4.1. Ricorso IE - col ministero dell'avv. Pellegrini, deduce quattro censure.
4.2.Con la prima, lamenta la violazione degli artt. 521-522 cpp, nonché la violazione dell'art. 6 CEDU, unitamente a carenze dell'apparato motivazionale, oltre alla diversità del fatto. Sostiene il ricorrente che la riqualificazione è avvenuta in aperta violazione della vincolante giurisprudenza europea, nonché dei conseguenti orientamenti giurisprudenziali di legittimità, in quanto, nel caso in esame, l'imputato non stato messo preventivamente nella condizione di interloquire in ordine alla diversa qualificazione giuridica del fatto. È pur vero che esiste un orientamento giurisprudenziale che sostiene che, quando la riqualificazione è avvenuta in primo grado, la violazione del diritto di difesa non si verifica, in quanto l'imputato ha possibilità di contrastare con l'atto di appello e innanzi al giudice di secondo grado il novum, ma, da un lato, non si tratta di un orientamento consolidato, in quanto in conflitto con opposta interpretazione, del pari presente nella giurisprudenza di legittimità, dall'altro, deve essere ricordato che la esplicazione, in grado di appello, della facoltà di difendersi provando si scontra con il dettato e l'interpretazione pacifica dell'art. 603 del codice di rito, che qualifica come eccezionale la integrazione probatoria in secondo grado. Infine, l'imputato deve essere messo in condizione di difendersi da ogni accusa, in ogni grado di giudizio, vale a dire anche in quello in cui si verifica la modifica della imputazione. Che, d'altra parte, si sia trattato di una riqualificazione "a sorpresa" emerge evidente, non solo dal fatto che il IE si è trovato condannato con riferimento all'accusa di aver ingannato un giudice (invece che di aver concorso in un falso ideologico), ma anche dal fatto che lo stesso PM non ha condiviso la scelta del tribunale e ha proposto appello, ribadendo la qualificazione giuridica originaria. Vi è da aggiungere che nella data in cui sarebbe stato formato l'atto falso, vale a dire il 2.2.2005, non vi era alcun procedimento penale in corso, né erano in corso indagini, che saranno avviate solo un anno dopo. Se il ricorrente fosse stato informato per tempo della nuova imputazione, avrebbe chiesto di provare che non vi fu nessun atto di ispezione della GdF, così come avrebbe chiesto di provare la inidoneità ingannatoria del decreto 35 bis. Al di là poi della arbitraria modifica della imputazione, è da rilevare che non solo di questo si tratta, ma di radicale diversità del fatto contestato. Invero, certamente diverso è l'elemento psicologico, oltre al fatto che, in sentenza, si fa generico riferimento ad "autorità procedenti", senza alcun aggancio a un procedimento in corso, oppure ad accertamenti prodromici a un procedimento. Va poi aggiunto che, per la integrazione del reato de quo, è necessario che l'agente abbia cognizione della apertura di un procedimento a suo carico o della possibilità di accertamenti preliminari. Il PM, per parte sua, nel formare l'originario capo di imputazione, aveva concentrato la sua attenzione sulla falsificazione della data e questa era la condotta addebitata al IE;
viceversa, nella prospettiva della nuova imputazione, la condotta abbraccia anche l'inserimento della missiva nel fascicolo di studio del notaio GE. Dunque, in un caso è contestato il contenuto, nell'altro, l'uso dell'atto. Se tale fosse stato l'intendimento dell'Organo dell'accusa, anche il notaio avrebbe dovuto essere coinvolto nelle indagini. È pur vero che capo F) è integrato dalla contestazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cp, ma il fatto in sentenza è descritto, come si è anticipato, in maniera radicalmente diversa da come è stato (originariamente) contestato. L'inserimento nel fascicolo notarile, invero, è avvenuto un anno e otto mesi dopo il confezionamento del documento falso. Vi è dunque eterogeneità e incompatibilità sostanziale tra le due imputazioni e la seconda integra, sicuramente, quella ipotesi di "imputazione a sorpresa", che costituisce obiettiva lesione del diritto di difesa. ' 4.3. Con la seconda censura, deduce violazione dell'art. 374 cp e carenze dell'apparato . motivazionale, atteso che nelle sentenze di merito non si chiarisce quali sarebbero stati “i luoghi" o "le cose" alterati dagli imputati. In particolare, avrebbe dovuto essere chiarito se la "cosa" è da intendersi come la bozza del decreto o il fascicolo del notaio. Nulla poi è detto sulla idoneità ingannatoria del falso, atteso che nessuna ispezione dei luoghi da parte del PM o della pg vi è stata (né perizie, né esperimenti giudiziali, né accertamento urgente ex art. 354 cpp). La falsa bozza fu consegnata dal notaio GE spontaneamente al personale della GdF, che dunque non fu affatto ingannato, essendo venuto a sapere, nello stesso momento in cui riceveva l'atto, che esso era falso nella data e che era stato inserito nel fascicolo notarile solo nell'ottobre 2006; dunque non vi è mai stato pericolo concreto di inganno del giudice.
4.4. Con la terza censura, deduce violazione dell'art. 43 cp, atteso che l'accusa aveva contestato il dolo generico ex art. 479 cp e non quello specifico ex art. 374 cp. In realtà, per la frode processuale anteriore alla instaurazione del procedimento è necessaria una relazione concreta e non meramente ipotetica circa la possibilità di avvio di indagini e la volontà dell'agente di depistarle. Il concetto di anteriorità del procedimento non può prescindere dalla . esistenza del procedimento stesso, o almeno di una fase prodromica di esso. Erra poi il giudicante quando opera una sorta di retrodatazione del dolo, sulla base di intercettazioni del novembre 2006, mettendole in relazione a un falso consumato nel febbraio dell'anno precedente.
4.5. Con la quarta censura, deduce violazione dell'art. 384 cp e carenza dell'apparato motivazionale, per non avere la corte pugliese ritenuto sussistente la predetta causa di non punibilità.
4.6. Con memoria depositata il 16.12.2015, il difensore fa rilevare che il reato ascritto al suo assistito deve ritenersi prescritto, anche calcolando le disposte sospensioni, in quanto: in primo grado vi è stato un solo rinvio per legittimo impedimento del difensore (udienza 3.7.2008), in grado di appello vi sono stati quattro rinvii per legittimi impedimenti dei difensori (udienza 28.5.2012, 29.10.2012, 30.9.2013, 24.1.2014), con conseguente “congelamento" dei termini fino a un massimo di 60 giorni (SU 201504909 RV 262913) e per un totale quindi di 360 giorni. Essendo il reato contestato come consumato nell'ottobre 2006, la prescrizione risulta maturata nell'aprile 2015. 5. Ricorso ER col ministero dell'avv. Curtotti deduce cinque censure.
5.1. Con la prima, con riferimento al capo F), sostiene la nullità delle sentenze di merito per violazione degli artt. 521, 522, 604 cpp per la diversità del fatto ritenuto dal primo giudice e avallato dalla corte territoriale sulla base di un presunto rapporto di sussidiarietà tra la frode processuale e il falso ideologico in base a una risalente sentenza (197900413) del giudice di legittimità. In realtà tra le due fattispecie esiste una profonda differenza, atteso che, da un lato si è trattato della falsità di un atto per indurre in errore le autorità procedenti sulla data, il numero di protocollo e il contenuto di un provvedimento del sindaco, dall'altro, si è trattato di una condotta ispirata dalla finalità di immutare lo stato dei luoghi in caso di ispezione della polizia giudiziaria, non solo con la creazione di un documento non veritiero, ma anche con il suo inserimento in una raccolta qualificata di documenti. Per altro, il dolo del delitto ex art. 374 cp non risulta dalla originaria imputazione. Si tratta dunque di fatti diversi (atteso che la diversità riguarda non solo l'elemento psicologico, ma anche il bene giuridico tutelato dalle due norme incriminatrici), con conseguente obbligo del PM di attivare la procedura ex art. 516 cpp.
5.2. Con la seconda censura, deduce violazione dell'art. 384 cp, essendo stata erronemente esclusa l'operatività della esimente dai giudici del merito, i quali fanno riferimento "ad_un_momento temporale (l'assemblea societaria), ovviamente già superato quando il IE ha avanzato le proprie richieste al notaio GE e che non è mai stato indicato, neanche nello stesso IE, come avente una qualche rilevanza rispetto alle finalità per le quali veniva richiesto all'GE di inserire tra i propri atti la bozza incriminata" Orbene la condotta contestata, da un lato viene ritenuta idonea ad ingannare gli inquirenti, dall'altro, non risulterebbe, come scrive la corte "in connessione causale diretta col danno che sarebbe potuto derivare dalla mancata alterazione dei luoghi". Viceversa è di tutta evidenza che sussiste un rapporto di consequenzialità diretta, essendo stata la supposta immutatio loci realizzata per salvarsi da un grave pericolo alla libertà o all'onore, atteso che oltretutto, la alterazione, vale a dire inserimento nel fascicolo del notaio, fu contestuale alla falsità, con conseguente mancanza di alterità e separatezza tra le due condotte.
5.3. Con la terza censura, deduce violazione dell'art. 374 cp e carenza dell'apparato motivazionale per quel che riguarda l'ipotizzato concorso del ER. Invero era stato dedotto con i motivi di appello che non era stata fornita la prova della sussistenza del c.d. dolo di concorso, vale a dire della finalità unitaria che avrebbe mosso i due imputati e della reciproca consapevolezza dell'altrui operato. Sul punto la sentenza di secondo grado è silente. A ben vedere, il coinvolgimento del sindaco è stato ritenuto solo sulla base delle parole del IE (già suo capo di gabinetto), Il notaio GE riferisce de relato quello che avrebbe appreso sempre da IE, mentre il teste TE smentisce i due predetti. In realtà le dichiarazioni del IE, in quanto provenienti da coimputato, avrebbero dovuto essere valutate ai sensi del comma 3 dell'art. 192 cpp, cosa che la corte barese afferma di voler fare, senza poi tener fede all'impegno preso. Essa afferma apoditticamente che ER era consapevole di star firmando un documento falso, senza chiarire il fondamento di tale convincimento, atteso che in altra parte della sentenza fa menzione di una "dimenticanza ovviata malamente" e quindi sostanzialmente adombra una mancanza di dolo.
5.4. Con riferimento al capo B1), con la quarta e quinta censura, deduce violazione dell'art. 479 cp e carenze dell'apparato motivazionale. Il ER avrebbe commesso un falso per coprire un peculato, dal quale però è stato assolto. Gli è addebitato di aver prodotto una missiva datata 16.5.2005 con la quale manifestava l'intenzione di rimborsare le spese telefoniche riferibili a un cellulare di pertinenza dell'amministrazione comunale. Di tale lettera non esiste traccia nel registro del protocollo informatico e ciò ha destato i sospetti della polizia giudiziaria. È tuttavia emerso che il predetto registro entrò in funzione a far tempo dal 25.5.2005 e dunque in data posteriore a quella recata dal documento in questione, così come è emerso dalla istruttoria dibattimentale che vi fu un periodo di coesistenza tra registro informatico e registro cartaceo, come da testimonianze menzionate a fol. 52 della sentenza, la qual sentenza dà anche atto di "voci discordi" sul punto, facendo riferimento a quei testi che hanno reso dichiarazioni non coincidenti con quelle di IE e di TE. In merito è da rilevare un vero travisamento della prova, in quanto la corte non comprende che la priorità attribuita al registro informatico era certamente la regola, ma non la prassi negli uffici comunali foggiani, dimenticando che alcuni impiegati (Pagliara, AS) potevano operare solo su quello cartaceo. Per altro, l'istruttoria dibattimentale ha consentito di accertare che la lettera in questione fu predisposta direttamente dal sindaco e ciò giustifica la registrazione solo sul registro cartaceo, atteso che lo stesso IE ebbe ad affermare che, quando una lettera aveva provenienza diretta dal sindaco, non veniva chiesta copia del file per archiviarla elettronicamente. Oltretutto, all'epoca, il registro elettronico era ancora in fase di sperimentazione. Secondo la corte territoriale, l'annotazione sul registro cartaceo sarebbe stata effettuata approfittando di spazi lasciati in bianco;
ebbene, si tratta di un'affermazione che si fonda su di una mera illazione. Cosa certa è che non risultano abrasioni, cancellature aggiunte e che comunque il ER, all'epoca, nulla sapeva di eventuali indagini in corso. D'altra parte, la lettera in questione è solo la prima di tre, aventi il medesimo oggetto, vale a dire il rimborso delle spese telefoniche. In relazione alle altre due missive (29.6.2006 e 31.7.2006), nessun addebito è stato mosso al ricorrente. In realtà, con la prima missiva, il ER si limitava a preannunciare l'intenzione di operare il rimborso (che infatti, puntualmente, avverrà).
5.5. Sono state depositate note di udienza, con le quali (con riferimento al capo F) si ribadisce la sussistenza della esimente ex art. 384 cp, sottolineando che essa è applicabile di ufficio e dunque anche in mancanza di specifica richiesta da parte dell'interessato. In realtà, il IE era in grave agitazione avendo compreso che erano in corso indagini per "l'affare GA"; egli pertanto chiese al sindaco di rendere spontaneamente dichiarazioni in suo favore, dichiarazioni rilasciate nel tentativo di evitare un grave nocumento al prestigio della istituzione comunale, atteso anche che era in corso una insistente campagna di stampa con x evidenti intenti denigratori dell'amministrazione. Quanto al delitto del capo B1), è da dire che il giudice di appello si è limitato a indicare la fonte della (presunta) prova, senza operare una personale valutazione della stessa, nulla per altro replicando alle osservazioni dell'appellante che ha ampiamente chiarito le ragioni dell'utilizzo del solo protocollo cartaceo;
il numero oltretutto fu vergato a penna, ulteriore riprova della genuinità dell'operazione.. Silente rimane poi la corte di merito in relazione al fatto che alle due lettere del 2006 erano allegati assegni a rimborso delle spese telefoniche. Infine si segnala la prescrizione di entrambi i reati, atteso che, per quel che riguarda il falso, erroneamente si è indicato il dies a quo nell'autunno del 2006, invece del maggio 2005, come sarebbe stato corretto. Ne consegue che i reati risultano estinti addirittura prima della sentenza di secondo grado.
6. Col ministero dell'avv. Sisto, il ER deduce altre sei censure, in parte sovrapponibili a quelle appena illustrate.
6.1. Con riferimento al capo F), con la prima censura, rileva che non di semplice riqualificazione si è trattato ma di una vera e propria immutatio facti. La frode processuale e il falso ideologico sono reati ontologicamente diversi innanzitutto per quel che riguarda la condotta, atteso che nel delitto ex art. 374 cp viene in rilievo l'uso dell'atto. In secondo luogo, il primo è un reato di evento, il secondo è un reato a consumazione anticipata. Differente è anche l'elemento psicologico.
6.2. Con la seconda censura, si deduce comunque la inconfigurabilità del delitto ex art. 374 cp per mancanza, nel caso in esame dei requisiti di tassatività e tipicità, con compromissione del principio di legalità. Il reato in questione consiste nell'inganno in danno del giudice o del perito tramite l'alterazione dello stato dei luoghi. Il fatto può essere commesso anche anteriormente alla instaurazione di un procedimento penale, ma non può essere condivisa quella giurisprudenza che ricomprende nel perimetro temporale anche gli accertamenti indifferibili e urgenti compiuti dalla polizia giudiziaria, nel qual caso, viceversa, si deve ritenere la irrilevanza penale della condotta. In ogni caso, era stato dedotto con i motivi di appello che nessun sequestro fu posto in essere. Sul punto la corte non ha replicato. D'altra parte la introduzione del documento che si assume falso nel fascicolo del notaio non integra gli estremi del reato ritenuto in sentenza in quanto nessuna immutazione ha avuto luogo. D'altra parte il n. di protocollo 35 bis non è attribuito ad altre pratiche, ma è, appunto, distintivo solo di quella (a torto) incriminata. La stessa corte di merito poi ritiene che la bozza predisposta si : un atto giuridicamente inefficace e quindi privo di offensività.
6.3. Con la terza censura, lamenta omessa motivazione sulla attribuibilità della condotta al ER e comunque sulla sussistenza dell'elemento psicologico. Il dictum del notaio deriva da quanto il predetto ha dichiarato di aver appreso dal IE, il quale, a dire del professionista, ebbe ad esprimere l'opinione che il sindaco voleva che il documento fosse inserito nel fascicolo nel caso in cui la polizia giudiziaria lo avesse ricercato. Vi è dunque contrasto tra le dichiarazioni del IE e quelle del ER, essendo il primo l'unica fonte di accusa a carico del secondo, fonte che la stessa corte barese ritiene inattendibile. È poi da notare la assoluta assenza di riscontri esterni alle parole del IE, mentre il presunto movente (la ipotizzata volontà di esibire una regolarità formale in caso di accertamenti da parte della GdF) viene contrabbandato come prova a riscontro del dictum del capo di gabinetto.
6.4. Con la quarta censura deduce il mancato riconoscimento della esimente di cui all'art. 384 cp, svolgendo argomentazioni sovrapponibili rispetto a quelle illustrate a proposito del ricorso curato dall'avv. Curtotti.
6.5. La quinta e la sesta censura sono relative al reato di cui al capo B-1). Con esse si deduce violazione degli artt. 479 cp e 192 cpp, nonché carenze dell'apparato motivazionale. Va innanzitutto notato che le due pratiche (quella relativa ai turni di servizio e quella relativa la rimborso delle spese telefoniche) non hanno lo stesso numero di protocollo (381, M3 la prima, 381, B36 la seconda). Esse erano dunque distinguibili e, pertanto, riconoscibili. La circostanza è del tutto ignorata dai giudici del merito. D'altra parte, non si comprende perché mai il sindaco avrebbe dovuto confezionare un atto falso per coprire una condotta attribuita ad altri. Va rilevato che nei confronti della originaria coimputata, MU LU, è stata emessa sentenza di non doversi procedere per mancanza di querela con riferimento al ritenuto delitto di appropriazione indebita. Le lettere provenienti dal ER in data 29.6 e 31.7.2006 recavano in allegato assegni bancari. Esse sono state semplicemente preannunziate dalla lettera che ingiustamente si presume falsa nella data. Ma non si comprende la utilità del falso se comunque avvenuto il rimborso della somma. La prova, secondo la corte territoriale deriverebbe dalla alterazione del protocollo, ma, così ragionando, si vuole ignorare che l'istruttoria dibattimentale ha messo in luce il "doppio regime" del protocollo (cartaceo e informatico) e la fase di sperimentazione cui fu sottoposto quest'ultimo. La lettera del sindaco fu registrata solo sul protocollo cartaceo e questo spiega la apparente coincidenza dei numeri di protocollo. Il protocollo informatico poi è entrato in vigore dopo la redazione della lettera per la quale è processo. La prevalenza del registro informatico sul cartaceo, poi, è arbitrariamente ritenuta in sentenza, atteso che non tutti i testi affermano tale circostanza. Né rilievo decisivo può avere il fatto che il numero di protocollo venisse "generato" dal sistema informatico, atteso che, appunto, i due regimi di registrazione degli atti, per un certo periodo di tempo, hanno avuto contemporaneo vigore. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Deve innanzitutto essere chiarito, con riferimento al capo F), che sia la originaria imputazione (falso ideologico del pubblico ufficiale in atto pubblico), sia quella ritenuta in sentenza dal tribunale e avallata dalla corte territoriale (frode processuale) sono errate. Il fatto descritto, invero, è pacificamente riconducibile alla ipotesi criminosa di cui all'art. 476 comma primo cp (falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atto pubblico non fidefacente). Lo stesso dicasi per il capo B-1), erroneamente rubricato, ancora una volta, come falso ideologico. Invero la formazione di un atto falso, non meno che la alterazione di un atto vero, costituiscono falsità materiale, come emerge dalla semplice lettura del dettato normativo. Ebbene, secondo la ipotesi di accusa, fatta propria dai giudici di primo e secondo grado, il provvedimento sindacale "è nato" (scil. è stato formato) non veritiero nella data e, conseguentemente, nel numero di protocollo. Formato il 2.2.2005, infatti, portava la data del 10.1.2005 e il n. di protocollo 35 bis. Non si tratta, in sintesi, di dichiarazioni mendaci, calate in un "involucro giuridico" genuino, atteso che la falsità, come premesso, attinge, appunto, lo stesso "involucro". Meno che mai può essere ipotizzato il delitto ex art. 374 comma 2 cp;
in ciò le argomentazioni del ricorso del IE colgono nel segno. Invero commette il reato in questione chiunque immuti lo stato dei luoghi o delle cose, subito dopo un fatto delittuoso e anche antecedentemente all'inizio della attività di polizia giudiziaria. È dunque necessaria una scansione fattuale, logica e temporale ben precisa: prima deve essere stato commesso un reato, poi l'agente opera in modo da sviare le indagini per trarre in inganno il giudice o il perito. Ebbene, nel caso in esame, i giudici del merito hanno ritenuto insussistente il reato presupposto (il falso), ma esistente la frode processuale, vale a dire il reato volto a mascherare le tracce, secondo l'assunto che si legge in sentenza, di un non-reato. In altre parole, l'inserimento dell'atto nel fascicolo del notaio avrebbe, ad un tempo, costituito il reato in relazione al quale si volevano inquinare gli accertamenti della polizia giudiziaria e la stessa attività di inquinamento. La (paradossale) conclusione si commenta da sé. D'altra parte, non a caso le S.U. di questa corte (sent. n. 45583 del 2007, ric. PG in proc. Volpe e altri, RV 237691) hanno chiarito che non integrano il delitto di frode processuale gli atti di alterazione dei luoghi, delle cose o delle persone posti in essere nel medesimo contesto spazio-temporale dall'autore di una condotta criminosa, non potendosi ad essi attribuire autonomo rilievo al fine della configurazione del concorso materiale di reati, per la sostanziale contiguità e il difetto della necessaria alterità rispetto alla condotta precedente. A maggior ragione, dunque, non può sussistere il delitto ex art. 374 comma 2 cp, se la immutatio veri addirittura non è finalizzata alla alterazione delle tracce di un reato (precedentemente) commesso. Tanto ciò è vero che la stessa norma precisa che, nel caso si tratti di reato non procedibile di ufficio, la punibilità è esclusa a meno che non sia intervenuta querela, richiesta o istanza.
1.1. Ciò a voler tacere della difficoltà di considerare "luogo" un raccoglitore di documenti e "cosa" (nel senso voluto dall'art. 374 cp) il documento stesso, non potendosi la falsità documentale (capo II, titolo VII, libro II cp) ricondurre nell'alveo dei delitti contro l'amministrazione della giustizia (titolo III, libro II). E ciò non perché - naturalisticamente - il documento non sia una "cosa", ma perché - giuridicamente il legislatore ha apprestato alla genuinità degli atti una tutela diversa, separata e "anticipata" (e in genere più incisiva) rispetto alla tutela apprestata alla regolarità dei procedimenti giudiziari. Ma, d'altra parte, risulta poco chiaro (e non è l'unico punto oscuro di entrambe le sentenza di merito) quale sarebbe stata l'autorità procedente, quale il procedimento, quali gli eventuali "atti anteriori" ad esso. Non dovrebbe mai essere dimenticato, invero, che la sentenza deve essere intelligibile, non solo per i diretti interessati della vicenda processuale che essa rispecchia, ma anche per i terzi estranei e, principalmente, per quel particolare "lettore" - quale è la corte di legittimità che può esser - chiamato a verificare la sussistenza di errores in judicando o in procedendo.
2. Non diversamente, la missiva di cui al capo B-1) è uno strumento comunicativo materialmente falso, in quanto confezionato ab origine con dati (significativi) falsi, quali la data e il n. di protocollo. Va da sé che è falso anche il contenuto, ma ciò non deve, ovviamente, stupire in quanto un atto materialmente falso viene, generalmente, posto in essere per offrire a terzi una falsa rappresentazione della realtà.
3. Tanto premesso, va poi rilevato che sia per il delitto del capo F), quanto per il delitto del capo B-1) (nella qualificazione corretta, non meno che in quelle errate), il tempo di prescrizione risulta maturato. Invero, il delitto del capo F) è contestato come consumato "nell'ottobre 2006" (e dunque giorno 1.10.2006), ma, dalla lettura della sentenza di primo grado (fol. 7), emerge, come anticipato, che il provvedimento fu redatto il 2.2.2005; il delitto del capo B-1) è contestato come consumato "nell'autunno 2006" (e dunque il giorno 21.9.2006). Le numerose sospensioni del corso della prescrizione sono state, tutte tranne una, determinate da concorrenti impegni professionali di un difensore, con la conseguenza che, per cinque dei sei rinvii, il periodo di sospensione del corso della prescrizione non può essere superiore a giorni 60 (cfr. S.U. sent. n. 4909 del 2014, ric. Torchio, RV 2629139).
3.1. Il termine dunque risulta maturato dopo la sentenza di appello, di talché appare essenziale stabilire se ci si trovi al cospetto di ricorsi fondati (tanto da determinare annullamento senza rinvio), infondati, ovvero inammissibili.
4. Va da sé che le censure di natura processuale, se pur fossero fondate, non potrebbero che determinare l'effetto della ricordata causa estintiva, atteso che l'annullamento (con rinvio) delle sentenze di merito si paleserebbe impraticabile, dovendosi, viceversa, dare immediata applicazione al dettato dell'art. 129 cpp, dato che la mera constatazione della operatività della causa estintiva non presuppone certamente, nel caso in scrutinio, specifici accertamenti riservati al giudice di merito (e, meno che mai, valutazioni), trattandosi di un semplice calcolo aritmetico e di una obiettiva verifica da effettuarsi negli atti (cfr. S.U. sent. n. 17179 del 2002, ric. Conti, RV 221403). A maggior ragione (ma per le medesime ragioni) sarebbe da escludere un annullamento con rinvio per eventuali carenze dell'apparato argomentativo. Dunque, come si diceva, solo un annullamento senza rinvio dovrebbe prevalere sulla constatazione del maturarsi dei termini di prescrizione.
4.1. Dette censure (quelle processuali), per altro, non sono fondate. Non certo quelle relative alla (peraltro errata) riqualificazione giuridica del fatto, atteso che, come correttamente ha osservato il giudice dell'appello, la garanzia del contraddittorio in ordine alla diversa qualificazione giuridica del fatto deve ritenersi assicurata quando, come nel caso di specie, venga operata dal giudice di primo grado all'esito del giudizio, atteso che, con i motivi di appello, l'imputato è posto nelle condizioni di interloquire sulla stessa, articolando gli opportuni mezzi di difesa (in tali termini d'altronde, ASN 201210093-RV 251961, relativa, per vero, al giudizio abbreviato, ma che, sussistendo eadem ratio, non vi è ragione di non estendere al giudizio ordinario. Il principio, per altro, è stato successivamente esteso anche alla ipotesi in cui la riqualificazione sia avvenuta in secondo grado: ASN 201337413-RV 256652, nonché nello stesso giudizio di legittimità, a condizione in tale ultimo caso che le - - parti siano state previamente informate dal giudice della eventualità di una diversa qualificazione giuridica del fatto: ASN 201337413-RV 256653). Infondate sono anche le censure relative alla ipotizzata diversità del fatto, in quanto lo stesso è dettagliatamente descritto nel capo F), anche con riferimento all'animus degli imputati.
5. Ovviamente tutte le censure che hanno ad oggetto la insussistenza degli elementi costitutivi del delitto ex art. 374 cp, come quelle con le quali si lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 384 cp, neanche possono esser prese in considerazione, attesa la ricordata erroneità della riqualificazione giuridica ad opera del tribunale, riqualificazione non disconosciuta dal giudice dell'appello.
6. Infondate, infine sono le censure con le quali si deduce la incompletezza, la incongruità, la contraddittorietà e la illogicità della motivazione.
6.1. Invero, quanto al capo F), dalla semplice lettura di entrambe le sentenze di merito (che, ovviamente, si integrano in considerazione della loro conformità), emerge come il teste TE abbia ricordato di aver aiutato IE nella retrodatazione dell'atto; emerge anche che lo stesso TE, dopo l'inizio delle indagini (nel marzo 2007), apprese, sempre dal predetto imputato, che la retrodatazione in questione era stata effettuata su disposizione del sindaco (sentenza primo grado fol. 5); emerge ancora che, a seguito di accertamento tecnico, fu possibile stabilire che il n. di protocollo 35 bis era stato inserito in un secondo momento, a seguito di alterazione del registro informatico, con parallela alterazione del registro cartaceo (fol. 7 sentenza di primo grado). Emerge infine che il IE ammise di aver confezionato il decreto 35 bis solo in data 2.2.2005, ma datandolo 10.1.2015, intervenendo quindi sul registro informatico. Il ER, per parte sua, non ha mai negato di aver sottoscritto il decreto retrodatato (sempre fol. 7). Quanto alla consapevolezza da parte del sindaco di star firmando un atto recante data difforme da quella reale, la sentenza di primo grado riporta (foll. 12 ss.) il contenuto di intercettazioni telefoniche, ritenute - certo non illogicamente - sintomatiche di ciò.
6.2. Quanto al capo B-1), le sentenze di merito mettono adeguatamente in luce come il versamento della somma "a sanatoria" delle spese telefoniche rappresenti non un posterius, ma un prius rispetto alla "dichiarazione di intenti" apparentemente datata 16.5.2006, necessaria, evidentemente, per rendere credibile che il sindaco, sin dal primo momento, avesse ritenuto che il Comune dovesse essere rimborsato delle spese telefoniche conseguenti all'uso indebito del cellulare da parte della ex consulente MU;
ciò evidentemente nel tentativo di contrastare la accusa di peculato, dalla quale è stato, con motivazione non del tutto comprensibile, assolto in primo grado. Invero, i giudicanti hanno ritenuto che, benché la MU si fosse resa responsabile di appropriazione indebita e benché il sindaco fosse pienamente consapevole dell'uso indebito del cellulare da parte della predetta, lo stesso non avesse dato un contributo causale alla consumazione del reato (fol. 43 sentenza di primo grado). Secondo il tribunale di Foggia, poi, il ER non aveva neanche l'obbligo di impedire l'evento, non avendo l'incarico specifico di vigilare sulle spese telefoniche della Amministrazione della quale pure era al vertice. Egli dunque, a parere dei primi giudicanti, non era tenuto ad attivare i relativi controlli. È appena il caso di osservare, però, che il sindaco non aveva necessità di condurre alcun accertamento, atteso che egli conosceva bene i termini della questione, tanto da aver ripetutamente colloquiato con la MU, anche di fatti privati, attraverso la linea telefonica di servizio. Non essendo tuttavia intervenuta impugnazione del PM, il giudice di appello correttamente non si è pronunziato in merito;
lo stesso tuttavia non avrebbe dovuto ignorare che l'ipotesi di peculato in capo al sindaco costituiva, nel costrutto accusatorio, il presupposto logico del falso di cui al capo B-1). E tuttavia, la sentenza impugnata mette adeguatamente in luce come la (parziale, ma significativa) coincidenza del numero di protocollo tra la missiva che si assume falsa e una pratica avete ad oggetto tutt'altra materia (turni di servizio), costituisca sintomo inoppugnabile della predetta falsità. Invero, anche se in uno dei ricorsi si sostiene che la norma era nel senso della prevalenza del protocollo informatico, ma la prassi era in senso contrario, resta il fatto che i numeri di protocollo venivano "generati" automaticamente (e, come è ovvio, in sequenza) proprio dal sistema informatico, di talché, una volta attribuito, a suo tempo, il n. 381 alla pratica relativa ai turni di servizio, nessun altro documento avrebbe potuto essere protocollato con le medesime cifre. Né ha senso far rilevare che il protocollo informatico è entrato in funzione dopo la data che compare sulla lettera, atteso che appunto la (non consentita) retrodatazione della lettera è oggetto della accusa mossa al ER. E dunque, se il sistema informatico ha "generato" - come è ovvio, dopo la sua entrata in vigore - il numero 381, va da sé che il medesimo numero non poteva essere "disponibile" in precedenza, sia pure per una annotazione "a mano". Gli stessi ricorrenti infatti hanno sostenuto che i due sistemi (di registrazione) coesistevano, ma non certo che avevano numerazione parallela. Si arguisce agevolmente dalla sentenza (e sul punto non si legge adeguata smentita nei ricorsi) che, se pure alcune pratiche potevano essere annotate (solo) sul registro cartaceo e altre (solo) su quello informatico, non di meno la numerazione doveva comunque essere progressiva. Con la inevitabile conseguenza - è da aggiungere - che, come premesso, non poteva lo stesso numero contrassegnare due diverse pratiche. Ciò a tacere delle precise (e non contrastate) affermazioni che si leggono nella sentenza di primo grado, circa la accertata alterazione del protocollo informatico (fol. 47) e la assenza della registrazione de qua in uno dei backup effettuato comunque in un momento posteriore alla data falsamente riportata sulla pratica (fol.48).
7. Conclusivamente, in presenza di ricorsi infondati, ma non inammissibili, deve essere emessa sentenza di annullamento senza rinvio per essere entrambi i reati estinti per intervenuta prescrizione.
PQM
annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione. Così deciso in Roma, in data 18.XII. 2015 Il presidente- Aniello Nappi L'estensore- Maurizio Fumoesulfony ATA IN CANCELLERIA addi 29/GEN 2016 QujunIL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise